Articolo 9 della Legge 9 agosto 1993, n. 328
Articolo 8Articolo 10
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29 agosto 1993
Art. 9. 1. Dopo l' articolo 735 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"Art. 735-bis. - (Confisca consistente nella imposizione del pagamento di una somma di denaro). - 1. Nel caso di esecuzione di un provvedimento straniero di confisca consistente nella imposizione del pagamento di una somma di denaro corrispondente al valore del prezzo, del prodotto o del profitto di un reato, si applicano le disposizioni sull'esecuzione delle pene pecuniarie, ad eccezione di quella concernente il rispetto del limite massimo di pena previsto dall'articolo 735, comma 2".
Entrata in vigore il 29 agosto 1993