Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 24/04/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Dario Colasanti Giudice rel. dott.ssa Marta Paganini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la separazione personale dei coniugi, iscritto al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 301/2025, promosso con domanda congiunta da:
(c.f. ), nata a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. SILVIA NATALIA CASTAGNA,
e da
(c.f. nato a [...], il [...] e Parte_2 C.F._2
residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. UMBERTO TOMALINO, con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Lecco
CONCLUSIONI CONGIUNTE la Sig.ra e il Sig. […] Pt_1 Pt_2
CHIEDONO pagina 1 di 5
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. Il figlio minore verrà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con esercizio Per_1
disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza del minore con l'uno o l'altro genitore, ed esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni più rilevanti ai sensi dell'art. 155 c.c.
3. La Sig.ra per sua esclusiva scelta, rinuncia all'assegnazione della casa coniugale Garlate Pt_1
(LC), Via Valmolina Superiore, n. 249 – Int. 2 e, pertanto, lascerà la casa coniugale di esclusiva proprietà del Sig. con quanto l'arreda, non appena avrà reperito un'abitazione, che dovrà Pt_2
essere situata nella provincia di Lecco, nella quale trasferirsi insieme al minore che pertanto Per_1
sarà collocato prevalentemente con la madre. Per completezza, si precisa che la Sig.ra allo Pt_1
stato non potrà andare a risiedere da sua madre con il figlio minore;
Per_1
4. Il Sig. si obbliga a corrispondere in favore della Sig.ra un contributo al Pt_2 Pt_1
mantenimento per il figlio minore, determinato in € 400,00 (quattrocento/00) mensili, soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, da versarsi al seguente IBAN: [...];
5. L'assegno unico familiare verrà percepito integralmente dalla Sig.ra Pt_1
6. Il signor dovrà, inoltre, rimborsare alla signora (o sostenere direttamente) Pt_2 Parte_1
una quota pari a 50% delle spese straordinarie necessarie al figlio, riportandosi, in proposito, al
Protocollo del Tribunale di Lecco (2018), che si riporta di seguito, per opportuna consultazione:
✓ Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
✓ Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento pagina 2 di 5 (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
✓ Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
e) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola pubblica;
✓ Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
✓ Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto
(compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e /o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto, se acquistato di comune accordo per i figli.
✓ Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie s'intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre) se motivato da motivi di necessità e urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta.
pagina 3 di 5 7. Il padre potrà tenere con se il figlio : Per_1
a. Due weekend al mese, dal venerdì sera alle 18.30 alla domenica sera alle 18,00, nonché i pomeriggi infrasettimanali durante i quali, a seguito dell'uscita dall'asilo, il minore resterà presso i nonni paterni fino alle ore 19,00 quando verrà prelevato dalla Sig.ra Nel caso in cui la Pt_1
madre fosse libera da impegni lavorativi provvederà a prendere dalla Scuola e a Per_1 CP_1 tenerlo con sé. Il pernotto avrà inizio quando il Sig. farà rientro nell'immobile coniugale Pt_2 ovvero nell'eventuale suo nuovo appartamento;
b. Per il Natale e le vacanze natalizie, il figlio starà in via alternata con l'uno dei genitori il giorno della Vigilia e con l'altro il giorno di Natale dalla mattina alle ore 10,00 alla sera alle ore 20,00 e nuovamente con il primo dal giorno di Santo Stefano alle ore 10,00 sino al 01.01 alle ore 10,00.
L'altro genitore trascorrerà il periodo dal 01.01. dalle ore 10,00 sino al 06.01. alle ore 18,00. I coniugi si impegnano entro il 30.11 di ogni anno a prendere gli accordi del caso;
c. Durante le vacanze scolastiche di breve durata (Pasqua, ponti scolastici, ecc.) il figlio starà alternativamente col padre o con la madre previo accordo e compatibilmente con gli impegni dei genitori. Il weekend di Pasqua è inteso dal sabato al giorno di Pasquetta compreso e verrà trascorso con il figlio ad anni alterni;
d. Il padre avrà diritto di trascorrere con il figlio, durante il periodo estivo, due settimane, anche non consecutive, e tale periodo verrà definito tra i coniugi entro il 30.05 di ogni anno;
e. Il padre trascorrerà con il figlio il giorno della festa del papà e la madre il giorno della festa della mamma;
f. I genitori si impegnano ad essere sempre reperibili, telefonicamente, per qualunque necessità riguardante il figlio ed a comunicarsi l'un l'altra, tempestivamente, qualunque notizia, in particolare, la salute e il benessere dello stesso.
8. Le parti si rilasciano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo di passaporto per il figlio o altro documento equipollente valido per l'espatrio.
9. I coniugi si impegnano a non presentare nuove figure sentimentali per almeno 12 mesi dal deposito della sentenza di separazione;
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con Parte_1 Parte_2
rito concordatario il 23.6.2018 a Garlate (LC), nel corso del quale è nato il figlio a Lecco, il 28.2.2021). Persona_2
pagina 4 di 5 Con ricorso depositato il 25.2.2025 (di cui è stato debitamente notiziato il Pubblico
Ministero), hanno chiesto congiuntamente la separazione, alle condizioni sopra riportate, ed hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Preso atto che i coniugi ritengono intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, sussistono i presupposti previsti dall'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione, alle condizioni da loro concordate, che non appaiono in contrasto con l'interesse prevalente del figlio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) OMOLOGA la separazione dei coniugi e Parte_1 Parte_2
sposati a Garlate (LC), il 23.6.2018 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, al n. 3, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 2018), alle condizioni concordate tra le parti e sopra riportate.
2) MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GARLATE per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella Camera di consiglio del 17 aprile 2025.
Il GIUDICE rel. Il PRESIDENTE
Dott. Dario Colasanti Dott. Marco Tremolada
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