Sentenza 5 aprile 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/04/2019, n. 15040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15040 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di Di OC IN, nata a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 04/04/2016 dalla Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Pietro Molino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. In data 08/01/2015, la Prima Sezione penale di questa Corte annullava una sentenza emessa dalla Corte di appello di L'Aquila nei confronti di IN Di OC, dichiarata penalmente responsabile di un reato ex art. 9 della legge n. 1423 del 1956: secondo l'ipotesi accusatoria, la Di OC, sottoposta a misura di prevenzione, si era allontanata il 18/03/2011 dal territorio del comune di Giulianova, dove aveva obbligo di soggiornare, recandosi in Roseto degli Abruzzi. La decisione di legittimità, preso atto che l'imputata risultava essere stata sottoposta ad una contestuale misura cautelare non custodiale (il divieto di dimora), al cui venir meno i giudici di merito avevano ritenuto che la misura di prevenzione avesse ripreso automaticamente efficacia, osservava che al momento della emissione della sentenza impugnata l'orientamento giurisprudenziale dominante era orientato «nel senso di ritenere che, in caso di intervenuta carcerazione nel corso di esecuzione della misura di prevenzione, la stessa resta sospesa quale fatto conseguente alla mera ricognizione dell'evento sopravvenuto [...], e che essa riprende a decorrere allo scadere della carcerazione, senza la necessità di una nuova notifica del decreto applicativo»; riteneva pertanto che la Corte abruzzese avesse fatto puntuale applicazione dei principi richiamati. Non di meno, appariva necessario considerare un recente intervento del giudice delle leggi, in particolare la sentenza n. 191/2013 della Corte Costituzionale, recante la declaratoria di «illegittimità costituzionale della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 12 [...], nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui l'esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l'organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato nel momento dell'esecuzione della misura». Richiamando precedenti interventi di questa Corte, che avevano recepito la portata della declaratoria di incostituzionalità, la sentenza di annullamento segnalava l'avvenuto mutamento del quadro di riferimento normativo, nel senso che il tempo trascorso in custodia cautelare (ove seguita da condanna) od in espiazione di pena non fosse più automaticamente da non computare ai fini della durata dell'obbligo di soggiorno, bensì dovesse gravare sul giudice della prevenzione la necessità di rivalutare la persistente attualità della pericolosità del proposto. Con l'ulteriore precisazione di dover rimettere «alla interpretazione giurisprudenziale la motivata delimitazione del tempo che in concreto renderà necessaria la rivalutazione circa l'attualità dei requisiti richiesti per la misura di prevenzione, apparendo di tutta evidenza la illogicità di ritenere siffatta necessità in costanza di periodi di detenzione oggettivamente brevi, in quanto tali inidonei sia ad incidere sulla delibazione a suo tempo eseguita dal giudice della prevenzione, sia a consentire il maturarsi di conseguenze positive nell'opera di risocializzazione carceraria». Nel caso della Di OC, la Prima Sezione di questa Corte evidenziava poi che «la pronuncia di condanna è il risultato applicativo di una statuizione la quale, se interpretata nella formulazione indicata come costituzionalmente coerente dal giudice delle leggi, potrebbe portare alla esclusione della rilevanza penale della condotta accertata se ritenuta non efficace, al momento dell'accertamento delle condotte contestate, lo status di sottoposto a misura di prevenzione in quanto non rivalutata l'attualità della pericolosità a suo tempo ritenuta da parte del giudice che adottò il provvedimento di prevenzione». Ne derivava la necessità di annullamento con rinvio al giudice di merito per le determinazioni di competenza, non risultando in atti quale fosse stata la durata della concreta sospensione dell'efficacia dell'obbligo di soggiorno a causa della contestuale misura cautelare.
2. All'esito del giudizio di rinvio, la Corte di appello di L'Aquila - con la decisione indicata in epigrafe - riteneva di dover comunque confermare la sentenza di primo grado. I giudici abruzzesi rilevavano che l'imputata: - Az-i-nzipt~ era stata controllata, il 18/03/2011, da militari del Comando Stazione Carabinieri di Roseto degli Abruzzi, mentre si trovava in transito nel territorio di quel comune;
- risultava però sottoposta, a far data dal 16/03/2010, alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di Giulianova (provvedimento oggetto di successive integrazioni, anche con riguardo all'autorizzazione a recarsi in Mosciano Sant'Angelo, comune di residenza della Di OC, seguendo la via più breve) per la durata di tre anni;
- il 12/02/2010, inoltre, si era vista sostituire una misura custodiale (per addebiti in tema di stupefacenti) con la diversa misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Giulianova, venuta comunque meno con provvedimento di revoca del 21/02/2011. Al quesito se il 18/03/2011 dovesse ritenersi aver ripreso vigore la misura di prevenzione anzidetta, la Corte di rinvio dava risposta affermativa, giacché «nella parte motiva del provvedimento di revoca della misura cautelare non custodiale [...] si chiarisce che le ragioni della revoca risiedono nel venir meno delle esigenze probatorie e nel decorso di un lungo lasso di tempo dalla data originaria di applicazione della misura, mentre nessun cenno viene fatto ad un eventuale difetto del pericolo di recidiva»; nel contempo, sottolineava sia la «considerevole capacità criminale della Di OC, documentata dai suoi numerosi e gravi precedenti», sia le «ragioni stesse di adozione del decreto di prevenzione», quali fattori tali da non permettere che il periodo di sottoposizione dell'imputata alla citata misura non custodiale avesse modificato «in bonam partem la situazione della proposta, facendo emergere la maturazione di conseguenze positive nell'opera di risocializzazione della prevenuta».
3. Avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila propone ricorso il difensore dell'imputata, che lamenta la violazione degli artt. 11 della legge n. 1423/1956 e 627 cod. proc. pen., nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della pronuncia medesima. Nell'interesse della Di OC si segnala che il giudizio circa l'attualità della pericolosità sociale della proposta avrebbe dovuto svolgersi in concreto, desumendosi eventuali indici di pericolosità da comportamenti in atto, non già sulla base di mere astrazioni. La stessa circostanza che nella decisione di revoca del divieto di dimora non fossero contenuti riferimenti ad un possibile pericolo di recidiva avrebbe dovuto leggersi, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte aquilana, come dimostrativa della necessità di escludere quella specifica esigenza cautelare, trovando così conferma l'assunto del difetto di attuale pericolosità sociale della ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non può trovare accoglimento.
2. La successione dei provvedimenti a carico della Di OC, in realtà, deve essere precisata come segue, sulla base delle emergenze del carteggio processuale: - il 25/07/2009, ella venne arrestata per reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990; - il 12/02/2010, in sostituzione della misura intramuraria, fu sottoposta al divieto di dimora nel comune di Giulianova;
- il 16/03/2010 venne disposta la misura di prevenzione che si assume violata con la condotta in rubrica, misura che comportava (in evidente contraddizione rispetto alle determinazioni raggiunte dal giudice penale nel separato procedimento) l'obbligo per la Di OC di soggiornare nello stesso territorio dove le era vietato di dimorare;
- il 12/05/2010, verosimilmente tenendo conto della non conciliabilità delle due misure, l'obbligo di soggiorno venne trasferito nel comune di residenza della proposta, in Mosciano Sant'Angelo; - non di meno, il 19/10/2010 fu nuovamente prescritto alla Di OC di soggiornare nel comune di Giulianova (avendo ella rappresentato che i suoi figli vi frequentavano le scuole), disponendo il giudice della prevenzione che la stessa fosse autorizzata a recarsi in Mosciano Sant'Angelo per la via più breve;
- il 07/12/2010, in calce ad una richiesta dei Carabinieri di Giulianova che chiedevano lumi sull'operatività delle due misure (tornate ad essere in contrasto), il Tribunale dichiarò sospesa la misura di prevenzione, fino a quando non fosse cessata quella cautelare;
- il 21/02/2011, il divieto di dimora fu revocato. Ne deriva che, in concreto, la misura di prevenzione fu operante non già dal 16 marzo, bensì dal 12 maggio del 2010, avendo piena applicazione effettiva sino al 19 ottobre: con la ripresa dell'anno scolastico, le esigenze della Di OC vennero soddisfatte con una soluzione ibrida per circa un mese e mezzo, giungendo alla formale sospensione della misura il 7 dicembre. Dopo un ulteriore periodo di poco più di due mesi, con la revoca del divieto di dimora la sorveglianza speciale e l'obbligo di soggiorno tornarono ad operare, tanto che il 09/03/2011 - appena nove giorni prima rispetto alla violazione contestata in rubrica - la Di OC ottemperò all'obbligo di firma, prescrizione correlata alla misura di prevenzione de qua. La giurisprudenza di legittimità ha recentemente affermato, superando il precedente orientamento segnalato anche dalla Prima Sezione di questa Corte con la sentenza di annullamento sopra ricordato, che il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale non è configurabile «nei confronti di chi sia stato risottoposto a misura di prevenzione [...], senza che nei suoi confronti si sia proceduto ad un'effettiva rivalutazione dell'attualità e persistenza della sua pericolosità sociale al momento della risottoposizione», precisando tuttavia che ciò si rende necessario quando l'efficacia della misura sia stata sospesa da «un consistente periodo di detenzione» del proposto (Cass., Sez. V, n. 33345 del 13/06/2016, Cartanese, Rv 268046). Tale indirizzo ha trovato conferma, da ultimo, da parte del massimo organo di nomofilachia, che - a fronte del contrasto interpretativo - ha inteso ribadire come il reato de quo debba escludersi « n assenza della rivalutazione dell'attualità e della persistenza della pericolosità sociale, da parte del giudice della prevenzione, al momento della nuova sottoposizione alla misura» di chi si sia visto sospendere l'esecuzione della sorveglianza speciale di p.s. «per effetto di una detenzione di lunga durata» (Cass., Sez. U, n. 51407 del 21/06/2018, M., Rv 273952): le Sezioni Unite, con la citata pronuncia, hanno evidenziato come l'art. 14, comma 2 -ter del d.lgs. n. 159 del 2011, introdotto dall'art. 4, comma 1, della legge 17 ottobre 2017, n. 161, abbia stabilito che la verifica della pericolosità debba avvenire ad opera del Tribunale, anche d'ufficio, dopo la cessazione di una detenzione per espiazione di pena che si sia protratta per almeno due anni. Nel caso oggi in esame, sia pure sinteticamente, la Corte di merito ha certamente osservato il principio di diritto formulato con la decisione di rinvio, rappresentando che la brevità del periodo di sospensione della misura di prevenzione (indicato in circa otto mesi, mentre la Prima Sezione di questa Corte aveva segnalato come il dato non emergesse dagli atti allora trasmessi) non poteva rendere necessaria una rivalutazione della pericolosità in atto dell'odierna imputata. Rilievo ineccepibile, tanto più che - a rigore, vista la scansione cronologica di cui sopra - la sospensione fu ancor più contenuta e neppure derivò da una restrizione in carcere della Di OC.
3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna dell'imputata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità. P. Q