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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 41/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 12/03/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente
LI OB, AT
GAROFALO GIOVANNI, Giudice
in data 12/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 365/2023 depositato il 06/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catanzaro - Via Giovanni Jannoni N. 68 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. S.p.a. - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INVITO AL PAGAMENTO n. 0159634 I.C.I. 2010
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0159635 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti depositati
Resistente/Appellato: Come in atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugnava le ingiunzioni di pagamento n. 0159634 e n. 0159635, emesse dalla SO.GE.T. S.p.a. per conto del Comune di Catanzaro, aventi ad oggetto il recupero dell'imposta ICI per le annualità 2010 e 2011. Il ricorrente deduceva, in via principale, la nullità delle ingiunzioni per omessa notifica degli atti di accertamento prodromici e l'intervenuta prescrizione del credito tributario. Eccepiva, inoltre, la propria carenza di legittimazione passiva piena, avendo egli accettato l'eredità del genitore defunto, sig.
Nominativo_1, con beneficio d'inventario in data 13 maggio 2016 (Rep. n. 23135), limitando così la propria responsabilità ai sensi dell'art. 490 c.c.
Si costituivano gli enti resistenti, Comune di Catanzaro e SO.GE.T. SpA, difendendo la legittimità dell'operato amministrativo.
Tuttavia, con memoria depositata in data 6 marzo 2025, il Comune di Catanzaro attestava l'avvenuto pagamento degli importi portati dalle ingiunzioni impugnate, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre prendere atto di quanto documentato dall'Ente impositore nella memoria del 6 marzo 2025.
Il sopravvenuto pagamento integrale del debito tributario oggetto di lite determina il venir meno dell'interesse delle parti a una pronuncia sul merito della pretesa, configurando l'ipotesi tipica della cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992.
Alla luce di tali elementi, si deve dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Concorrono i giusti motivi per compensare per intero le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro, Sezione 3°, definitivamente pronunciando:
- Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs.
546/1992.
- Spese compensate.
Così deciso in Catanzaro il 12 marzo 2025.
Il Giudice relatore
Il Presidente
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 12/03/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente
LI OB, AT
GAROFALO GIOVANNI, Giudice
in data 12/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 365/2023 depositato il 06/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catanzaro - Via Giovanni Jannoni N. 68 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. S.p.a. - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INVITO AL PAGAMENTO n. 0159634 I.C.I. 2010
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0159635 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti depositati
Resistente/Appellato: Come in atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugnava le ingiunzioni di pagamento n. 0159634 e n. 0159635, emesse dalla SO.GE.T. S.p.a. per conto del Comune di Catanzaro, aventi ad oggetto il recupero dell'imposta ICI per le annualità 2010 e 2011. Il ricorrente deduceva, in via principale, la nullità delle ingiunzioni per omessa notifica degli atti di accertamento prodromici e l'intervenuta prescrizione del credito tributario. Eccepiva, inoltre, la propria carenza di legittimazione passiva piena, avendo egli accettato l'eredità del genitore defunto, sig.
Nominativo_1, con beneficio d'inventario in data 13 maggio 2016 (Rep. n. 23135), limitando così la propria responsabilità ai sensi dell'art. 490 c.c.
Si costituivano gli enti resistenti, Comune di Catanzaro e SO.GE.T. SpA, difendendo la legittimità dell'operato amministrativo.
Tuttavia, con memoria depositata in data 6 marzo 2025, il Comune di Catanzaro attestava l'avvenuto pagamento degli importi portati dalle ingiunzioni impugnate, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre prendere atto di quanto documentato dall'Ente impositore nella memoria del 6 marzo 2025.
Il sopravvenuto pagamento integrale del debito tributario oggetto di lite determina il venir meno dell'interesse delle parti a una pronuncia sul merito della pretesa, configurando l'ipotesi tipica della cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992.
Alla luce di tali elementi, si deve dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Concorrono i giusti motivi per compensare per intero le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro, Sezione 3°, definitivamente pronunciando:
- Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs.
546/1992.
- Spese compensate.
Così deciso in Catanzaro il 12 marzo 2025.
Il Giudice relatore
Il Presidente