Articolo 18 della Legge 6 febbraio 1948, n. 29
Articolo 17Articolo 19
Versione
7 febbraio 1948
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Versione
6 giugno 1993
Art. 18.
Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: uno degli esemplari e' inviato subito ((...)) alla cancelleria della Corte di appello o del Tribunale sede dell'Ufficio elettorale regionale.
Il secondo esemplare e' depositato nella cancelleria del Tribunale, dove ha sede l'Ufficio elettorale circoscrizionale. Gli elettori del collegio hanno facolta' di prenderne visione nei successivi quindici giorni.
Entrata in vigore il 6 giugno 1993
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