TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/11/2025, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 990/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PERITI Parte_1 C.F._1
PAOLO, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. PERITI PAOLO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. LANDI SA RI, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. LANDI
SA RI
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. SALVO RICCARDO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SALVO RICCARDO
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memorie difensive di costituzione.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.4.2025 ricorreva al Tribunale di Bologna, Parte_1 quale giudice del lavoro, chiedendo che: 1) in via preliminare, fosse sospesa, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 13380202500000337000, notificata il 27.3.2025, dei ruoli e degli avvisi di addebito a esso presupposti;
2) nel merito, fossero accertate la nullità, l'inefficacia, o comunque annullare la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 13380202500000337000 e ogni altro atto a essa prodromico e successivo, ancorché non conosciuto.
pagina 1 di 3 Affermava che il preavviso di fermo: 1) si riferiva a due avvisi di addebito relativi, fra l'altro, a crediti contributivi che non le erano mai stati notificati e dunque era nullo CP_2 perché non preceduto dalla notifica dei relativi atti prodromici;
2) non conteneva l'indicazione dell'autorità giudiziaria ordinaria cui fare Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1 perché infondate in fatto e in diritto. Part Affermava che: 1) la notifica degli avvisi di addebito doveva essere compiuta dall' , creditore procedente;
2) l'avvertimento relativo all'opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, senza la sua indicazione specifica, non aveva precluso all'opponente di individuarla e svolgere la relativa opposizione, cosicché nessuna nullità poteva ravvisarsi. Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto delle domande perché infondate in CP_2 fatto e in diritto. Affermava che: 1) aveva ritualmente notificato i due avvisi di addebito;
2) il preavviso di fermo era atto esecutivo dell'esattore rispetto ai vizi del quale difettava di legittimazione. Istruita solo documentalmente, la causa era decisa all'udienza del 18.11.2025, all'esito della discussione, mediante lettura del dispositivo, con motivazione riservata. Le domande della ricorrente sono infondate e devono essere rigettate. Deve anzitutto essere rigettata la doglianza relativa all'omessa notificazione degli avvisi di addebito, atti presupposti. Dall'esame dei documenti prodotti dall' emerge che i due avvisi di addebito: 1) n. CP_2
43320230000662203000, avente ad oggetto contributo fisso emissione 2020-01 rata n. 1 – 2, contributo fisso emissione 2021-01 rata n.
3-4 e contributo fisso emissione 2022-01 rata n. 1 con riferimento alla matricola da commerciante n. 2140530510 è stato notificato a mezzo p.e.c. il 16.12.2023; 2) n. 43320230001080400000, avente ad oggetto la contribuzione del periodo 01/2022 con riferimento alla matricola aziendale n. 1319011538 è stato notificato a mezzo p.e.c. il 22.12.2023 (documenti n. 3 di parte resistente ). CP_2
Né può rilevare che la notificazione sia stata fatta all'indirizzo p.e.c. della cessata impresa individuale della ricorrente, poiché si tratta pur sempre della stessa opponente, visto che l'impresa individuale non ha una soggettività giuridica autonoma (a differenza delle società che sono soggetti di diritto distinti dai singoli soci che ne fanno parte), ma è l'attività imprenditoriale svolta dalla singola persona fisica. Secondo un recente orientamento giurisprudenziale che questo giudice condivide “è irrilevante, allora, che la ricorrente avesse ottenuto la cancellazione della sua impresa individuale dal registro delle imprese, in epoca precedente alla notifica dell'avviso di accertamento, per la decisiva considerazione che la stessa neppure deduce di avere in precedenza comunicato il trasferimento del suo domicilio fiscale - già pacificamente fissato presso la sede dell'impresa – all'Amministrazione finanziaria, lamentando esclusivamente che la sua residenza, all'epoca della notifica dell'atto, fosse diversa dal domicilio fiscale. Né è consentito qui invocare la disciplina prevista per la cancellazione dal registro delle imprese delle società di persone o di capitali, rispetto a quella delle imprese individuale, non potendosi dubitare che dalla cancellazione di quest'ultima dal registro, non consegue alcun effetto “estintivo” - se non ai limitati effetti della dichiarazione di fallimento, ai sensi della L. Fall., art. 10 - rispetto alle obbligazioni, anche di natura tributaria, gravanti sulla persona fisica titolare dell'impresa individuale cancellata” (Cass. civ., sez. trib., n. 6633/21).
pagina 2 di 3 Anche nel caso in esame nessun effetto estintivo dell'obbligazione contributiva può ritenersi verificato.
Dunque, il preavviso di fermo risulta notificato previa notifica dei due atti presupposti, senza che abbia rilievo il fatto che è trascorso più di un anno, non essendo l'esattore decaduto dalla relativa facoltà.
Deve inoltre essere rigettata la doglianza relativa all'omessa indicazione dell'autorità giudiziaria ordinaria davanti alla quale proporre l'opposizione. Tale indicazione ha solo lo scopo di agevolare il contribuente, cui spetta in via esclusiva l'onere di individuare l'organismo giurisdizionale competente, a prescindere da eventuali obblighi di specificazione posti a carico dell'esattore. Del resto, la mancata specifica indicazione di cui la ricorrente si duole non ha leso in alcun modo il suo diritto di difesa, avendo ella comunque individuato il Tribunale di Bologna, quale giudice del lavoro, come organo giudiziario competente per decidere la controversia. La particolarità delle questioni affrontate giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali;
la loro pluralità ha reso necessario riservare il deposito della motivazione nel termine di sessanta giorni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, nella persona del giudice del lavoro dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nella causa n. 990/25 R. G. LAV. promossa da Parte_1 contro , in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore, ogni diversa istanza disattesa e respinta, così CP_2 provvede:
1) rigetta le domande;
2) compensa per intero fra le parti le spese processuali;
3) fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Bologna, 18.11.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 990/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PERITI Parte_1 C.F._1
PAOLO, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. PERITI PAOLO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. LANDI SA RI, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. LANDI
SA RI
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. SALVO RICCARDO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SALVO RICCARDO
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memorie difensive di costituzione.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.4.2025 ricorreva al Tribunale di Bologna, Parte_1 quale giudice del lavoro, chiedendo che: 1) in via preliminare, fosse sospesa, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 13380202500000337000, notificata il 27.3.2025, dei ruoli e degli avvisi di addebito a esso presupposti;
2) nel merito, fossero accertate la nullità, l'inefficacia, o comunque annullare la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 13380202500000337000 e ogni altro atto a essa prodromico e successivo, ancorché non conosciuto.
pagina 1 di 3 Affermava che il preavviso di fermo: 1) si riferiva a due avvisi di addebito relativi, fra l'altro, a crediti contributivi che non le erano mai stati notificati e dunque era nullo CP_2 perché non preceduto dalla notifica dei relativi atti prodromici;
2) non conteneva l'indicazione dell'autorità giudiziaria ordinaria cui fare Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1 perché infondate in fatto e in diritto. Part Affermava che: 1) la notifica degli avvisi di addebito doveva essere compiuta dall' , creditore procedente;
2) l'avvertimento relativo all'opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, senza la sua indicazione specifica, non aveva precluso all'opponente di individuarla e svolgere la relativa opposizione, cosicché nessuna nullità poteva ravvisarsi. Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto delle domande perché infondate in CP_2 fatto e in diritto. Affermava che: 1) aveva ritualmente notificato i due avvisi di addebito;
2) il preavviso di fermo era atto esecutivo dell'esattore rispetto ai vizi del quale difettava di legittimazione. Istruita solo documentalmente, la causa era decisa all'udienza del 18.11.2025, all'esito della discussione, mediante lettura del dispositivo, con motivazione riservata. Le domande della ricorrente sono infondate e devono essere rigettate. Deve anzitutto essere rigettata la doglianza relativa all'omessa notificazione degli avvisi di addebito, atti presupposti. Dall'esame dei documenti prodotti dall' emerge che i due avvisi di addebito: 1) n. CP_2
43320230000662203000, avente ad oggetto contributo fisso emissione 2020-01 rata n. 1 – 2, contributo fisso emissione 2021-01 rata n.
3-4 e contributo fisso emissione 2022-01 rata n. 1 con riferimento alla matricola da commerciante n. 2140530510 è stato notificato a mezzo p.e.c. il 16.12.2023; 2) n. 43320230001080400000, avente ad oggetto la contribuzione del periodo 01/2022 con riferimento alla matricola aziendale n. 1319011538 è stato notificato a mezzo p.e.c. il 22.12.2023 (documenti n. 3 di parte resistente ). CP_2
Né può rilevare che la notificazione sia stata fatta all'indirizzo p.e.c. della cessata impresa individuale della ricorrente, poiché si tratta pur sempre della stessa opponente, visto che l'impresa individuale non ha una soggettività giuridica autonoma (a differenza delle società che sono soggetti di diritto distinti dai singoli soci che ne fanno parte), ma è l'attività imprenditoriale svolta dalla singola persona fisica. Secondo un recente orientamento giurisprudenziale che questo giudice condivide “è irrilevante, allora, che la ricorrente avesse ottenuto la cancellazione della sua impresa individuale dal registro delle imprese, in epoca precedente alla notifica dell'avviso di accertamento, per la decisiva considerazione che la stessa neppure deduce di avere in precedenza comunicato il trasferimento del suo domicilio fiscale - già pacificamente fissato presso la sede dell'impresa – all'Amministrazione finanziaria, lamentando esclusivamente che la sua residenza, all'epoca della notifica dell'atto, fosse diversa dal domicilio fiscale. Né è consentito qui invocare la disciplina prevista per la cancellazione dal registro delle imprese delle società di persone o di capitali, rispetto a quella delle imprese individuale, non potendosi dubitare che dalla cancellazione di quest'ultima dal registro, non consegue alcun effetto “estintivo” - se non ai limitati effetti della dichiarazione di fallimento, ai sensi della L. Fall., art. 10 - rispetto alle obbligazioni, anche di natura tributaria, gravanti sulla persona fisica titolare dell'impresa individuale cancellata” (Cass. civ., sez. trib., n. 6633/21).
pagina 2 di 3 Anche nel caso in esame nessun effetto estintivo dell'obbligazione contributiva può ritenersi verificato.
Dunque, il preavviso di fermo risulta notificato previa notifica dei due atti presupposti, senza che abbia rilievo il fatto che è trascorso più di un anno, non essendo l'esattore decaduto dalla relativa facoltà.
Deve inoltre essere rigettata la doglianza relativa all'omessa indicazione dell'autorità giudiziaria ordinaria davanti alla quale proporre l'opposizione. Tale indicazione ha solo lo scopo di agevolare il contribuente, cui spetta in via esclusiva l'onere di individuare l'organismo giurisdizionale competente, a prescindere da eventuali obblighi di specificazione posti a carico dell'esattore. Del resto, la mancata specifica indicazione di cui la ricorrente si duole non ha leso in alcun modo il suo diritto di difesa, avendo ella comunque individuato il Tribunale di Bologna, quale giudice del lavoro, come organo giudiziario competente per decidere la controversia. La particolarità delle questioni affrontate giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali;
la loro pluralità ha reso necessario riservare il deposito della motivazione nel termine di sessanta giorni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, nella persona del giudice del lavoro dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nella causa n. 990/25 R. G. LAV. promossa da Parte_1 contro , in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore, ogni diversa istanza disattesa e respinta, così CP_2 provvede:
1) rigetta le domande;
2) compensa per intero fra le parti le spese processuali;
3) fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Bologna, 18.11.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
pagina 3 di 3