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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 02/07/2025, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
Procedimento n.r.g.a.c. 946/2021 – ET LÀ c. Comune di Reggio Calabria
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA seconda sezione civile Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott. Dionisio Pantano, ha pronunciato la seguente SENTENZA (ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.) nella causa civile iscritta al n. 946/2021 r.g.a.c. vertente tra (c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Angela Sebastiano LUPPINO
attore
contro
COMUNE DI REGGIO CALABRIA (c.f. ), in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Maria VERDUCI convenuto oggetto: domanda di risarcimento del danno da responsabilità ex art. 2051 c.c. conclusioni: come da verbale di udienza del 2.7.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con citazione ritualmente notificata l'odierno attore ha citato in giudizio il Comune di Reggio Calabria affinché quest'ultimo fosse condannato al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 23.203,51 quale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in seguito al sinistro stradale occorsogli il 21.6.2020.
Ha esposto che il giorno 21.6.2020, alle ore 10,30 circa, mentre percorreva a bordo della sua bicicletta la via Padova del Comune di Reggio Calabria, con direzione monte-mare, giunto all'altezza del sottopasso ivi presente, nell'intento di attraversare la grata di ferro che occupa l'intera carreggiata, vedeva incastrarsi la ruota anteriore della propria bici tra i ferri sconnessi della suddetta grata, la quale si presentava anche basculante, facendolo cadere rovinosamente in terra, con conseguenti lesioni personali, immediatamente manifestatesi con un sanguinamento importante del labbro superiore sinistro e dal mento.
Ha precisato che al momento dell'incidente erano presenti altresì suo padre,
ed il fratello minore, , i quali, stavano anch'essi percorrendo a Persona_1 ER bordo delle proprie bici la medesima strada comunale.
1 Procedimento n.r.g.a.c. 946/2021 – ET LÀ c. Comune di Reggio Calabria
Ha aggiunto che, mentre il padre dell'attore rimaneva sul posto per aspettare gli agenti della polizia municipale del Comune di Reggio Calabria, dallo stesso chiamati, era stato trasportato da intervenuta sul luogo, con la propria autovettura, Controparte_1 presso il pronto soccorso del di Reggio Calabria, dove gli veniva diagnosticato Pt_2
“trauma cranico-facciale e difficoltà alla deglutizione, contusioni multiple in incidente stradale a bordo della propria bici, escoriazioni ginocchio sx e mani dx e sx, escoriazioni naso, labbra e mento, F.L.C. mento e labbro sup. interno che si disinfetta, si sutura e si medica. Si consiglia ricovero che viene rifiutato. Prognosi clinica di 10 gg”.
Ha altresì esposto che:
- il giorno 22.6.2020 era stato costretto a recarsi nuovamente al pronto soccorso del
G.O.M di Reggio Calabria lamentando di aver riportato anche la rottura parziale dell'incisivo superiore di sinistra, a seguito del politrauma subito il giorno prima, ed in tale occasione gli veniva diagnosticato: “politrauma rottura incisivo sup di sx. per 10 gg e CP_2 antitetanica 1 flac. – rimozione punti tra 8 giorni. Mediziazione ogni 2 gg. ghiaccio al bisogno”.
- in data 27.6.2020 si era sottoposto a visita presso un odontoiatra specialista che refertava “fratture dell'elemento dentale 2.2 conseguente ad un incidente stradale”;
- in seguito a controllo medico effettuato dalla dott.ssa in data Persona_3
11.7.2020 era stato dichiarato clinicamente guarito con postumi invalidanti da valutare in sede medico legale;
- in data 27.10.2020, sottopostosi ad ulteriore visita presso l'odontoiatra dott.ssa gli era stato rilasciato un preventivo di spese per cure odontoiatriche Parte_3 dell'importo di € 1.400,00 per n. 7 ricostruzioni elemento dentale considerata la vita media di un uomo di anni 80;
- si era altresì sottoposto a consulenza medico-legale di parte, redatta dal dott.
, specialista in medicina del lavoro, il quale ha riscontrato un'invalidità Persona_4 permanente/danno biologico pari al 9% con una ITT al 100% per gg. 10 e una ITP al 75% per gg. 10 nonché la congruità delle spese da sostenere.
In merito all'accaduto, ha evidenziato che gli agenti intervenuti sul posto, effettuati i rilievi, hanno redatto apposito rapporto di incidente stradale nel quale hanno specificato che
“la via Padova, strada comunale a doppio senso di circolazione da monte verso mare e viceversa all'altezza del sottopasso viene attraversata da una grata in ferro larga 80 cm. Detta grata presenta diverse anomalie.
Difatti i ferri che la compongono in alcune parti risultano spostati ed anche divelti”.
2 Procedimento n.r.g.a.c. 946/2021 – ET LÀ c. Comune di Reggio Calabria
Ha dichiarato di aver richiesto in data 1.7.2020 il risarcimento di tutti i danni subiti nel sinistro per cui è causa al Comune di Reggio Calabria, senza ottenere alcun riscontro, e di aver verificato, tuttavia, che, in seguito alla suddetta richiesta di risarcimento danni, il
Comune di Reggio Calabria ha avviato i lavori di ripristino della grata posta nei pressi del sottopasso di via Padova.
Ha concluso, pertanto, nei seguenti termini:
“voglia l'Ill.mo Giudicante adito:
· respinta ogni avversa domanda, eccezione e conclusione, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del convenuto Comune di Reggio Calabria, in persona del Sindaco p.t., nella causazione e produzione del sinistro de quo agitur, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c. e/o 2051 c.c.;
· conseguentemente condannare il convenuto Comune di Reggio Calabria, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., a risarcire tutti i danni patiti e patendi dall'attore, Sig. LÀ ET, il cui ammontare complessivo (danni fisici, morali e materiali) viene quantificato in € 23.203,51 per come in narrativa specificato, nonché gli interessi legali maturati e la rivalutazione monetaria dal dì dell'evento sino all'effettivo soddisfo, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso del giudizio con la richiedenda CTU medico-legale.;
· condannare, altresì, il Comune di Reggio Calabria, in persona del Sindaco, legale rappresentante
p.t. al pagamento di spese e compensi di causa, da distrarsi in favore del procuratore costituito”.
1.1.Costituendosi in giudizio, il Comune di Reggio Calabria ha eccepito che la circostanza che l'attore si trovasse su una strada con eventuali anomalie non è sufficiente a ritenere provata la caduta per effetto delle stesse. Ha sottolineato che la caduta, infatti, potrebbe essere stata provocata da un problema al mezzo a due ruote tanto più che i vigili intervenuti hanno riscontrato la catena fuori sede.
Ha precisato, infatti, che la conformazione della strada, la pendenza della stessa e la piena visibilità dell'orario diurno, avrebbero consentito all'attore di adeguare la guida alle caratteristiche della strada, evitando la presunta insidia ed il conseguente danno.
Ha richiamato l'indirizzo della costante giurisprudenza in materia secondo cui il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia ed il danno subito e, solo dopo che egli abbia offerto una tale prova, il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale e ad escludere la sua responsabilità.
3 Procedimento n.r.g.a.c. 946/2021 – ET LÀ c. Comune di Reggio Calabria
Ha contestato, infine, il quantum debeatur in quanto eccessivo e spropositato.
Pertanto, ha concluso affidandosi alle seguenti conclusioni:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare la domanda di parte attrice, in quanto inammissibile e infondata in fatto e in diritto, oltre che non provata, con vittoria di spese e competenze di giudizio;
in subordine ridurre drasticamente il quantum richiesto dall'attore per il risarcimento, in quanto non provato, e tenendo conto del concorso di colpa, riportandolo alla cifra che il Giudice adito riterrà provata
e congrua. Con la più ampia riserva di ogni ulteriore istanza istruttoria e controdeduzione, nei termini di legge. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
2.Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., espletata la prova testimoniale richiesta dall'attore, disposta consulenza medico-legale, la causa è stata differita all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni all'esito della quale, dopo breve discussione orale, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
3.La domanda è fondata nei limiti di seguito esposti.
Preliminarmente, occorre inquadrare il regime della responsabilità di cui all'art. 2051
c.c, a tenore del quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
La Suprema Corte, in particolare, ha in più occasioni statuito che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima (cfr., da ultimo, Cass. SS.UU. n. 20943/2022; Cass. n. 37059/2022).
Tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode – come detto – l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito;
nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo causale (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura
“insidiosa” o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi consentanei ad una diversa ricostruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.).
4 Procedimento n.r.g.a.c. 946/2021 – ET LÀ c. Comune di Reggio Calabria
Pertanto, al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti ad escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una cesura rispetto alla serie causale riconducibile alla cosa (degradandola al rango di mera occasione dell'evento di danno).
Giova richiamare, al riguardo, le considerazioni svolte da Cass. n. 25837/2017 (già recepite, fra le altre, da Cass. n. 26524/2020 e da Cass. n. 4035/2021), secondo cui la eterogeneità tra i concetti di “negligenza della vittima” e di “imprevedibilità” della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima quale integrante un caso fortuito, esige un duplice accertamento:
(a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile;
la condotta della vittima di un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata.
Stabilire se una certa condotta della vittima di un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse prevedibile o imprevedibile è un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito: ma il giudice di merito non può astenersi dal compierlo, limitandosi a prendere in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima.
La giurisprudenza di legittimità, quindi, evidenziando che la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può escludere la responsabilità del custode solo “ove sia colposa ed imprevedibile” (Cass. n. 25837/2017), la decodifica come “condotta autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo” (Cass. n. 18317/2015).
Peraltro, ciò non significa che tale condotta – ancorché non integrante il fortuito –
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non possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, ma questo non può avvenire all'interno del paradigma dell'art. 2051 c.c., bensì ai sensi dell'art. 1227 c.c. (operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227 comma 1 c.c.), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227 comma 2 c.c.), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte.
3.1.Orbene, applicati i suesposti e condivisi principi interpretativi al caso di specie, occorre preliminarmente rilevare che la prova del nesso causale tra il bene in custodia della
P.A. ed il danno lamentato dall'attore è stata adeguatamente offerta in ossequio ai canoni previsti dall'art. 2697 c.c.
A tal fine occorre richiamare i seguenti elementi probatori emersi dall'istruttoria documentale e testimoniale svolta.
Esaminato all'udienza del 12.10.2023, il teste padre dell'attore, ha Persona_1 dichiarato quanto segue:
'Confermo che il 21.6.2020, alle ore 10,30 circa, insieme ai miei due figli ET e ER percorrevamo in bicicletta la via Padova del Comune di Reggio Calabria. Confermo che all'altezza del sottopasso di via Padova la ruota anteriore della bicicletta di ET si è incastrata tra i ferri della grata. Io ero dietro ET, insieme a l'altro mio figlio, a circa 6 metri di distanza. La via Padova non è una via che pratichiamo spesso. Noi abitiamo in Via San Giovanni di Sambatello, a circa sei/sette chilometri di distanza dal luogo dell'incidente, mentre ET abita ad Archi, dove si trovavano le biciclette. Naturalmente ho soccorso mio figlio aiutato da altre persone che sono prontamente accorse. Ho chiamato mia moglie,
, per accompagnare ET all'Ospedale. Avevo chiamato l'ambulanza che però non è Controparte_1 arrivata, essendo impegnata per interventi Covid. La ruota anteriore della bicicletta di mio figlio ET si è incastrata nella parte della grata deformata, così bloccandosi e facendo sbalzare mio figlio in avanti.
Riconosco nelle foto prese in visione il luogo dell'incidente, la grata deformata e la bicicletta incidentata di mio figlio. Riconosco le foto raffiguranti le lesioni subite da ET, che egli stesso si è fatto sul posto dell'incidente e mentre era trasportato in macchina in ospedale. Mio figlio aveva il caschetto. Dopo circa un mese mi trovavo
a passare sul posto dell'incidente e ho notato che la grata era stata riparata e in un secondo tempo sostituita'.
All'udienza del 25.1.2024, poi, è stata esaminata la teste madre Controparte_1
6 Procedimento n.r.g.a.c. 946/2021 – ET LÀ c. Comune di Reggio Calabria
dell'attore, la quale ha riferito: 'confermo che il 21.6.2020, intorno alle 10.40, sono stata chiamata al telefono da mio marito, che mi ha chiesto di recarmi in via Padova, Reggio Calabria, all'altezza del sottopasso, perché il figlio ET aveva avuto un incidente. Mi sono recata con la mia macchina Hyundai 10 sul posto e lì ho visto ET LÀ che aveva ferite al volto e perdite di sangue dal labbro. Confermo la condizione del danneggiato e le ferite dallo stesso riportate come da foto che mi vengono mostrate, all. 2 e 3 fascicolo parte attrice. Non ricordo se la bicicletta di LÀ ET fosse danneggiata. Ricordo di avere visto la grata con diversi punti divelti e irregolari. Sono stata io stessa con la mia auto ad accompagnare LÀ
ET all'Ospedale, poiché l'ambulanza non è arrivata. Confermo la situazione del luogo come raffigurata nelle foto 2 e 24 allegate al rapporto dei vigili urbani'.
Quanto riferito dai predetti testimoni, ossia che l'attore nel transitare con la sua bicicletta sulla grata comunale sita in via Padova è caduto rovinosamente a terra procurandosi lesioni personali, è ritenuto dal giudicante attendibile in quanto intrinsecamente coerente, reciprocamente riscontrato dalle dichiarazioni rese dall'altro nonché corroborato da tutta la documentazione in atti, ossia il verbale di intervento degli agenti della polizia municipale, prontamente sollecitati all'intervento da parte dell'LÀ, dalle rappresentazioni fotografiche delle condizioni dei luoghi e dell'attore subito dopo il sinistro nonché da quanto risultante dal referto di pronto soccorso in atti, coerente per orario, esame obiettivo ed anamnesi.
Gli agenti della polizia municipale e che Testimone_1 Testimone_2 hanno redatto il verbale di intervento, poi, sono stati esaminati quali testimoni ed hanno confermato che il manto stradale di via Padova, il giorno ed all'orario del sinistro, era dissestato nella parte prima della grata, lato monte, quasi in corrispondenza del sottopasso, che la grata presentava delle irregolarità come raffigurate nelle foto allegate al rapporto e che l'anomalia della grata non era segnalata.
Nel rapporto della Polizia municipale di Reggio Calabria intervenuta il 21.6.2020
(fascicolo n. 18/20 REL., progressivo 289), del resto, si legge: “…la via Padova, strada comunale, a doppio senso di circolazione da monte verso mare e viceversa all'altezza del sottopasso viene attraversata trasversalmente da una grata in ferro larga 80 cm. Detta grata presenta diverse anomalie, difatti, i ferri che la compongono in alcune parti risultano spostati ed alcuni divelti”.
3.2.Ritenuto provato il nesso causale tra la cosa in custodia del Comune convenuto ed il sinistro accaduto, occorre rilevare che deve escludersi nel caso di specie la sussistenza di un caso fortuito.
7 Procedimento n.r.g.a.c. 946/2021 – ET LÀ c. Comune di Reggio Calabria
La condotta dell'LÀ, sotto questo punto di vista, non è in alcun modo qualificabile come imprevedibile (essendo del tutto evidente che una strada pubblica sia percorsa anche con l'uso di biciclette) o imprevenibile (essendo del pari incontestabile che le anomalie del manto stradale, specie quando – come nel caso di specie – assai pericolose per l'utenza, devono essere prontamente eliminate).
3.3.Occorre peraltro valutare l'eccezione di parte convenuta quanto al concorso di colpa nella causazione dell'evento dello stesso danneggiato.
Come detto, infatti, in tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale
(concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato, rilevante ex art. 1227 c.c., presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (Cass. n. 14228/2023).
Ai sensi dell'art. 182 comma 2 codice della strada 'i ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano;
essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie'.
Detta disposizione, nella parte in cui prescrive che i ciclisti devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie, non può ritenersi pienamente rispettata nel caso di specie, tanto più alla luce delle condizioni della sede stradale (dissestata), della morfologia della stessa (rettilinea), delle condizioni di tempo (pieno giorno estivo) e metereologiche (giorno sereno con piena visibilità) nonché delle caratteristiche del mezzo utilizzato (ossia una bicicletta da corsa che, come notorio e confermato dalle fotografie allegate al rapporto della polizia municipale, presenta ruote assai strette e assai poco adeguate alla percorrenza su tratti di strada sconnessi).
In altre parole, tenuto conto delle condizioni sopra elencate, l'odierno attore avrebbe dovuto condurre la sua bicicletta a velocità tale da consentirgli prontamente l'arresto tanto più alla luce della piena visibilità di una grata che presentava condizioni tali da sconsigliare finanche il transito sulla stessa.
La gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, tenute in considerazione le circostanze del caso concreto, devono essere commisurate nella misura del
15%.
4.Nel corso del procedimento, ai fini di una precisa quantificazione dei danni subiti
8 Procedimento n.r.g.a.c. 946/2021 – ET LÀ c. Comune di Reggio Calabria
dall'LÀ, è stata disposta consulenza medico-legale nominando ausiliario il dott.
, specialista, tra l'altro, in medicina legale e delle assicurazioni. Persona_5
All'esito di argomentazioni prive di censure dal punto di vista logico e metodologico e del resto non fatte oggetto di osservazioni critiche delle parti, il c.t.u. ha esposto quanto segue:
“…I dati ricavati dall'indagine anamnestica, da quanto in atti, dall'esame obiettivo e strumentale ci consentono di affermare che il signor LÀ ET di anni 30 (all'epoca del sinistro 26 anni), è affetto da:
“esito cicatriziale da ferita lacero contusa all'interno del labbro superiore. Esito cicatriziale da ferita lacero contusa alla regione mentoniera di sinistra. Esiti funzionali e dolorosi di rottura parziale dell'elemento dentario 22...Le lesioni repertate e quelle certificate sono in rapporto causale sotto il profilo qualitativo, quantitativo, cronologico e modale secondo i criteri medico-legali di giudizio con il fatto lesivo per come risultante dagli atti di causa. Le lesioni sono state accertate visivamente (esiti cicatriziali) e strumentalmente
(apparato scheletrico) per la presenza agli atti di referto RX emitorace sinistro e destro, torace, ginocchio destro e sinistro, polso destro e sinistro, mano destra e sinistra (negativo per lesioni ossee) e referto TAC cranio, massiccio facciale e basicranio (negativo per lesioni ossee) effettuate presso il pronto soccorso del GOM
BMM di Reggio Calabria…Sussiste rapporto causale tra le lesioni rilevate e un peggioramento permanente delle generali condizioni del sig. LÀ ET, alla luce oltretutto che dall'esame della documentazione presente agli atti di causa, dall'interrogatorio e dalla visita durante le operazioni peritali, nulla è emerso relativamente a patologie preesistenti al trauma patito.
…I predetti postumi riportati dal periziando sono diretta conseguenza del trauma patito. I postumi soggettivi lamentati dal periziando sono da ritenersi attendibili.
La durata dell'inabilità temporanea si può così riassumere:
inabilità temporanea totale 0 (zero) giorni,
inabilità temporanea parziale al 75% 10 (dieci) giorni,
inabilità temporanea parziale al 50% 10 (dieci) giorni,
inabilità temporanea parziale al 25% 0 (zero) giorni.
Il signor LÀ ET ha riportato un danno biologico quantificabile nella misura del 7% (sette percento).
Le lesioni riportate a seguito del sinistro oggetto di causa, sono da considerarsi allo stato attuale, stabilizzate e non sono suscettibili di miglioramento...Per quanto attiene il danno odontoiatrico per come già evidenziato alla pagina 9 della presente relazione, sono previsti n 7 ricostruzioni dell'elemento 22 da effettuarsi a cadenza periodica fino all'età di 80 anni (tenuto conto dell'età media dell'uomo). Le predette
9 Procedimento n.r.g.a.c. 946/2021 – ET LÀ c. Comune di Reggio Calabria
ricostruzioni non alterano la percentuale del grado di invalidità permanente.
Ai fascicoli di causa non sono presenti spese mediche sostenute durante il periodo di malattia. Per quanto attiene il danno odontoiatrico è presente un preventivo di spesa per cure odontoiatriche future rilasciato dalla dott.ssa di Reggio Calabria per n. 7 (sette) ricostruzioni dell'elemento Parte_3 dentale 22' considerando la vita media di un uomo di anni 80' per un importo di euro 200,00
(duecento/00) cadauna x 7 volte per un totale di euro 1.400,00 (millequattrocento/00). Il predetto preventivo si ritiene idoneo e congruo”.
Per le ragioni brevemente esposte le conclusioni esposte dal c.t.u. sono condivise dal giudicante.
4.1.Prima di procedere alla liquidazione del risarcimento del danno spettante, occorre rilevare che la difesa di parte attrice, pur avendo richiesto la liquidazione del danno morale nella misura di 1/3, in aumento, rispetto al danno biologico, ha omesso, in punto di prospettazione, qualsiasi specifica allegazione.
In merito, la Suprema Corte (da ultimo: Cass. n. 20661/2024) ha confermato che il danno morale, pur potendosi ritenere provato ricorrendo a presunzioni ed a massime di esperienza e pur potendosi liquidare in frazione del danno biologico, presuppone, ai fini della sua liquidazione, la soddisfazione di un preciso onere di allegazione. L'indirizzo appena sopra esposto, condiviso dal giudicante, si pone in continuità con quanto affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 25164/2020), ossia che, in ossequio al disposto dell'art. 163, comma 2, n. 4, c.p.c., oggetto di allegazione devono essere i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno e, con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione.
4.2.Pertanto, tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro (26 anni)
e facendo applicazione dei valori riportati nelle tabelle di Milano, aggiornate all'anno 2024
(ovviamente epurati della componente corrispondente al danno 'morale', in quanto non riconosciuto), il danno deve essere ritenuto pari ad € 15.638,50, scaturente dalla sommatoria delle seguenti voci:
per il danno biologico permanente 7 % > € 12.801,00;
per il danno biologico temporaneo parziale al 75% per giorni 10 > € 862,50;
per il danno biologico temporaneo parziale al 50% per giorni 10 > € 575,00;
10 Procedimento n.r.g.a.c. 946/2021 – ET LÀ c. Comune di Reggio Calabria
per il danno patrimoniale provato pari ad € 1.400,00 (preventivo spese mediche).
4.3.Il risarcimento del danno spettante a ET LÀ, quindi, decurtato del 15% per il concorso di colpa ex art. 1227 c.c., deve essere ritenuto pari ad € 13.292,72.
4.4.A titolo di lucro cessante, infine, all'attore devono essere riconosciuti gli interessi legali sulla somma devalutata al momento del sinistro (detratte le spese mediche che costituiscono un danno futuro) e via via rivalutata anno per anno (Cass. n. 2979/2023), ossia
€ 1.159,64.
5.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo contro del valore della controversia, tratto dal decisum, e facendo applicazione di valori prossimi ai minimi (stante la 'serialità' delle questioni giuridiche affrontate e l'assenza di appendice scritta alla fase decisoria) previsti dal d.m. n. 55 del 2014.
5.1.Le spese della c.t.u. medico legale sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
p.q.m.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ET LÀ nei confronti del Comune di Reggio Calabria, ogni diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede:
- condanna il Comune di Reggio Calabria al risarcimento del danno subito da ET
LÀ liquidato in € 14.452,36;
- condanna il Comune di Reggio Calabria alla rifusione delle spese legali sostenute da
ET LÀ liquidate in € 2.900,00 per compensi, oltre spese di contributo unificato e accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Sebastiano Luppino dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico del Comune di Reggio Calabria le spese della c.t.u.
Così deciso in Reggio Calabria il 2.7.2025
Il Giudice dott. Dionisio Pantano
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA seconda sezione civile Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott. Dionisio Pantano, ha pronunciato la seguente SENTENZA (ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.) nella causa civile iscritta al n. 946/2021 r.g.a.c. vertente tra (c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Angela Sebastiano LUPPINO
attore
contro
COMUNE DI REGGIO CALABRIA (c.f. ), in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Maria VERDUCI convenuto oggetto: domanda di risarcimento del danno da responsabilità ex art. 2051 c.c. conclusioni: come da verbale di udienza del 2.7.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con citazione ritualmente notificata l'odierno attore ha citato in giudizio il Comune di Reggio Calabria affinché quest'ultimo fosse condannato al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 23.203,51 quale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in seguito al sinistro stradale occorsogli il 21.6.2020.
Ha esposto che il giorno 21.6.2020, alle ore 10,30 circa, mentre percorreva a bordo della sua bicicletta la via Padova del Comune di Reggio Calabria, con direzione monte-mare, giunto all'altezza del sottopasso ivi presente, nell'intento di attraversare la grata di ferro che occupa l'intera carreggiata, vedeva incastrarsi la ruota anteriore della propria bici tra i ferri sconnessi della suddetta grata, la quale si presentava anche basculante, facendolo cadere rovinosamente in terra, con conseguenti lesioni personali, immediatamente manifestatesi con un sanguinamento importante del labbro superiore sinistro e dal mento.
Ha precisato che al momento dell'incidente erano presenti altresì suo padre,
ed il fratello minore, , i quali, stavano anch'essi percorrendo a Persona_1 ER bordo delle proprie bici la medesima strada comunale.
1 Procedimento n.r.g.a.c. 946/2021 – ET LÀ c. Comune di Reggio Calabria
Ha aggiunto che, mentre il padre dell'attore rimaneva sul posto per aspettare gli agenti della polizia municipale del Comune di Reggio Calabria, dallo stesso chiamati, era stato trasportato da intervenuta sul luogo, con la propria autovettura, Controparte_1 presso il pronto soccorso del di Reggio Calabria, dove gli veniva diagnosticato Pt_2
“trauma cranico-facciale e difficoltà alla deglutizione, contusioni multiple in incidente stradale a bordo della propria bici, escoriazioni ginocchio sx e mani dx e sx, escoriazioni naso, labbra e mento, F.L.C. mento e labbro sup. interno che si disinfetta, si sutura e si medica. Si consiglia ricovero che viene rifiutato. Prognosi clinica di 10 gg”.
Ha altresì esposto che:
- il giorno 22.6.2020 era stato costretto a recarsi nuovamente al pronto soccorso del
G.O.M di Reggio Calabria lamentando di aver riportato anche la rottura parziale dell'incisivo superiore di sinistra, a seguito del politrauma subito il giorno prima, ed in tale occasione gli veniva diagnosticato: “politrauma rottura incisivo sup di sx. per 10 gg e CP_2 antitetanica 1 flac. – rimozione punti tra 8 giorni. Mediziazione ogni 2 gg. ghiaccio al bisogno”.
- in data 27.6.2020 si era sottoposto a visita presso un odontoiatra specialista che refertava “fratture dell'elemento dentale 2.2 conseguente ad un incidente stradale”;
- in seguito a controllo medico effettuato dalla dott.ssa in data Persona_3
11.7.2020 era stato dichiarato clinicamente guarito con postumi invalidanti da valutare in sede medico legale;
- in data 27.10.2020, sottopostosi ad ulteriore visita presso l'odontoiatra dott.ssa gli era stato rilasciato un preventivo di spese per cure odontoiatriche Parte_3 dell'importo di € 1.400,00 per n. 7 ricostruzioni elemento dentale considerata la vita media di un uomo di anni 80;
- si era altresì sottoposto a consulenza medico-legale di parte, redatta dal dott.
, specialista in medicina del lavoro, il quale ha riscontrato un'invalidità Persona_4 permanente/danno biologico pari al 9% con una ITT al 100% per gg. 10 e una ITP al 75% per gg. 10 nonché la congruità delle spese da sostenere.
In merito all'accaduto, ha evidenziato che gli agenti intervenuti sul posto, effettuati i rilievi, hanno redatto apposito rapporto di incidente stradale nel quale hanno specificato che
“la via Padova, strada comunale a doppio senso di circolazione da monte verso mare e viceversa all'altezza del sottopasso viene attraversata da una grata in ferro larga 80 cm. Detta grata presenta diverse anomalie.
Difatti i ferri che la compongono in alcune parti risultano spostati ed anche divelti”.
2 Procedimento n.r.g.a.c. 946/2021 – ET LÀ c. Comune di Reggio Calabria
Ha dichiarato di aver richiesto in data 1.7.2020 il risarcimento di tutti i danni subiti nel sinistro per cui è causa al Comune di Reggio Calabria, senza ottenere alcun riscontro, e di aver verificato, tuttavia, che, in seguito alla suddetta richiesta di risarcimento danni, il
Comune di Reggio Calabria ha avviato i lavori di ripristino della grata posta nei pressi del sottopasso di via Padova.
Ha concluso, pertanto, nei seguenti termini:
“voglia l'Ill.mo Giudicante adito:
· respinta ogni avversa domanda, eccezione e conclusione, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del convenuto Comune di Reggio Calabria, in persona del Sindaco p.t., nella causazione e produzione del sinistro de quo agitur, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c. e/o 2051 c.c.;
· conseguentemente condannare il convenuto Comune di Reggio Calabria, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., a risarcire tutti i danni patiti e patendi dall'attore, Sig. LÀ ET, il cui ammontare complessivo (danni fisici, morali e materiali) viene quantificato in € 23.203,51 per come in narrativa specificato, nonché gli interessi legali maturati e la rivalutazione monetaria dal dì dell'evento sino all'effettivo soddisfo, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso del giudizio con la richiedenda CTU medico-legale.;
· condannare, altresì, il Comune di Reggio Calabria, in persona del Sindaco, legale rappresentante
p.t. al pagamento di spese e compensi di causa, da distrarsi in favore del procuratore costituito”.
1.1.Costituendosi in giudizio, il Comune di Reggio Calabria ha eccepito che la circostanza che l'attore si trovasse su una strada con eventuali anomalie non è sufficiente a ritenere provata la caduta per effetto delle stesse. Ha sottolineato che la caduta, infatti, potrebbe essere stata provocata da un problema al mezzo a due ruote tanto più che i vigili intervenuti hanno riscontrato la catena fuori sede.
Ha precisato, infatti, che la conformazione della strada, la pendenza della stessa e la piena visibilità dell'orario diurno, avrebbero consentito all'attore di adeguare la guida alle caratteristiche della strada, evitando la presunta insidia ed il conseguente danno.
Ha richiamato l'indirizzo della costante giurisprudenza in materia secondo cui il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia ed il danno subito e, solo dopo che egli abbia offerto una tale prova, il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale e ad escludere la sua responsabilità.
3 Procedimento n.r.g.a.c. 946/2021 – ET LÀ c. Comune di Reggio Calabria
Ha contestato, infine, il quantum debeatur in quanto eccessivo e spropositato.
Pertanto, ha concluso affidandosi alle seguenti conclusioni:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare la domanda di parte attrice, in quanto inammissibile e infondata in fatto e in diritto, oltre che non provata, con vittoria di spese e competenze di giudizio;
in subordine ridurre drasticamente il quantum richiesto dall'attore per il risarcimento, in quanto non provato, e tenendo conto del concorso di colpa, riportandolo alla cifra che il Giudice adito riterrà provata
e congrua. Con la più ampia riserva di ogni ulteriore istanza istruttoria e controdeduzione, nei termini di legge. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
2.Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., espletata la prova testimoniale richiesta dall'attore, disposta consulenza medico-legale, la causa è stata differita all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni all'esito della quale, dopo breve discussione orale, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
3.La domanda è fondata nei limiti di seguito esposti.
Preliminarmente, occorre inquadrare il regime della responsabilità di cui all'art. 2051
c.c, a tenore del quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
La Suprema Corte, in particolare, ha in più occasioni statuito che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima (cfr., da ultimo, Cass. SS.UU. n. 20943/2022; Cass. n. 37059/2022).
Tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode – come detto – l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito;
nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo causale (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura
“insidiosa” o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi consentanei ad una diversa ricostruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.).
4 Procedimento n.r.g.a.c. 946/2021 – ET LÀ c. Comune di Reggio Calabria
Pertanto, al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti ad escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una cesura rispetto alla serie causale riconducibile alla cosa (degradandola al rango di mera occasione dell'evento di danno).
Giova richiamare, al riguardo, le considerazioni svolte da Cass. n. 25837/2017 (già recepite, fra le altre, da Cass. n. 26524/2020 e da Cass. n. 4035/2021), secondo cui la eterogeneità tra i concetti di “negligenza della vittima” e di “imprevedibilità” della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima quale integrante un caso fortuito, esige un duplice accertamento:
(a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile;
la condotta della vittima di un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata.
Stabilire se una certa condotta della vittima di un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse prevedibile o imprevedibile è un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito: ma il giudice di merito non può astenersi dal compierlo, limitandosi a prendere in esame soltanto la natura colposa della condotta della vittima.
La giurisprudenza di legittimità, quindi, evidenziando che la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può escludere la responsabilità del custode solo “ove sia colposa ed imprevedibile” (Cass. n. 25837/2017), la decodifica come “condotta autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo” (Cass. n. 18317/2015).
Peraltro, ciò non significa che tale condotta – ancorché non integrante il fortuito –
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non possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, ma questo non può avvenire all'interno del paradigma dell'art. 2051 c.c., bensì ai sensi dell'art. 1227 c.c. (operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227 comma 1 c.c.), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227 comma 2 c.c.), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte.
3.1.Orbene, applicati i suesposti e condivisi principi interpretativi al caso di specie, occorre preliminarmente rilevare che la prova del nesso causale tra il bene in custodia della
P.A. ed il danno lamentato dall'attore è stata adeguatamente offerta in ossequio ai canoni previsti dall'art. 2697 c.c.
A tal fine occorre richiamare i seguenti elementi probatori emersi dall'istruttoria documentale e testimoniale svolta.
Esaminato all'udienza del 12.10.2023, il teste padre dell'attore, ha Persona_1 dichiarato quanto segue:
'Confermo che il 21.6.2020, alle ore 10,30 circa, insieme ai miei due figli ET e ER percorrevamo in bicicletta la via Padova del Comune di Reggio Calabria. Confermo che all'altezza del sottopasso di via Padova la ruota anteriore della bicicletta di ET si è incastrata tra i ferri della grata. Io ero dietro ET, insieme a l'altro mio figlio, a circa 6 metri di distanza. La via Padova non è una via che pratichiamo spesso. Noi abitiamo in Via San Giovanni di Sambatello, a circa sei/sette chilometri di distanza dal luogo dell'incidente, mentre ET abita ad Archi, dove si trovavano le biciclette. Naturalmente ho soccorso mio figlio aiutato da altre persone che sono prontamente accorse. Ho chiamato mia moglie,
, per accompagnare ET all'Ospedale. Avevo chiamato l'ambulanza che però non è Controparte_1 arrivata, essendo impegnata per interventi Covid. La ruota anteriore della bicicletta di mio figlio ET si è incastrata nella parte della grata deformata, così bloccandosi e facendo sbalzare mio figlio in avanti.
Riconosco nelle foto prese in visione il luogo dell'incidente, la grata deformata e la bicicletta incidentata di mio figlio. Riconosco le foto raffiguranti le lesioni subite da ET, che egli stesso si è fatto sul posto dell'incidente e mentre era trasportato in macchina in ospedale. Mio figlio aveva il caschetto. Dopo circa un mese mi trovavo
a passare sul posto dell'incidente e ho notato che la grata era stata riparata e in un secondo tempo sostituita'.
All'udienza del 25.1.2024, poi, è stata esaminata la teste madre Controparte_1
6 Procedimento n.r.g.a.c. 946/2021 – ET LÀ c. Comune di Reggio Calabria
dell'attore, la quale ha riferito: 'confermo che il 21.6.2020, intorno alle 10.40, sono stata chiamata al telefono da mio marito, che mi ha chiesto di recarmi in via Padova, Reggio Calabria, all'altezza del sottopasso, perché il figlio ET aveva avuto un incidente. Mi sono recata con la mia macchina Hyundai 10 sul posto e lì ho visto ET LÀ che aveva ferite al volto e perdite di sangue dal labbro. Confermo la condizione del danneggiato e le ferite dallo stesso riportate come da foto che mi vengono mostrate, all. 2 e 3 fascicolo parte attrice. Non ricordo se la bicicletta di LÀ ET fosse danneggiata. Ricordo di avere visto la grata con diversi punti divelti e irregolari. Sono stata io stessa con la mia auto ad accompagnare LÀ
ET all'Ospedale, poiché l'ambulanza non è arrivata. Confermo la situazione del luogo come raffigurata nelle foto 2 e 24 allegate al rapporto dei vigili urbani'.
Quanto riferito dai predetti testimoni, ossia che l'attore nel transitare con la sua bicicletta sulla grata comunale sita in via Padova è caduto rovinosamente a terra procurandosi lesioni personali, è ritenuto dal giudicante attendibile in quanto intrinsecamente coerente, reciprocamente riscontrato dalle dichiarazioni rese dall'altro nonché corroborato da tutta la documentazione in atti, ossia il verbale di intervento degli agenti della polizia municipale, prontamente sollecitati all'intervento da parte dell'LÀ, dalle rappresentazioni fotografiche delle condizioni dei luoghi e dell'attore subito dopo il sinistro nonché da quanto risultante dal referto di pronto soccorso in atti, coerente per orario, esame obiettivo ed anamnesi.
Gli agenti della polizia municipale e che Testimone_1 Testimone_2 hanno redatto il verbale di intervento, poi, sono stati esaminati quali testimoni ed hanno confermato che il manto stradale di via Padova, il giorno ed all'orario del sinistro, era dissestato nella parte prima della grata, lato monte, quasi in corrispondenza del sottopasso, che la grata presentava delle irregolarità come raffigurate nelle foto allegate al rapporto e che l'anomalia della grata non era segnalata.
Nel rapporto della Polizia municipale di Reggio Calabria intervenuta il 21.6.2020
(fascicolo n. 18/20 REL., progressivo 289), del resto, si legge: “…la via Padova, strada comunale, a doppio senso di circolazione da monte verso mare e viceversa all'altezza del sottopasso viene attraversata trasversalmente da una grata in ferro larga 80 cm. Detta grata presenta diverse anomalie, difatti, i ferri che la compongono in alcune parti risultano spostati ed alcuni divelti”.
3.2.Ritenuto provato il nesso causale tra la cosa in custodia del Comune convenuto ed il sinistro accaduto, occorre rilevare che deve escludersi nel caso di specie la sussistenza di un caso fortuito.
7 Procedimento n.r.g.a.c. 946/2021 – ET LÀ c. Comune di Reggio Calabria
La condotta dell'LÀ, sotto questo punto di vista, non è in alcun modo qualificabile come imprevedibile (essendo del tutto evidente che una strada pubblica sia percorsa anche con l'uso di biciclette) o imprevenibile (essendo del pari incontestabile che le anomalie del manto stradale, specie quando – come nel caso di specie – assai pericolose per l'utenza, devono essere prontamente eliminate).
3.3.Occorre peraltro valutare l'eccezione di parte convenuta quanto al concorso di colpa nella causazione dell'evento dello stesso danneggiato.
Come detto, infatti, in tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale
(concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato, rilevante ex art. 1227 c.c., presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (Cass. n. 14228/2023).
Ai sensi dell'art. 182 comma 2 codice della strada 'i ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano;
essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie'.
Detta disposizione, nella parte in cui prescrive che i ciclisti devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie, non può ritenersi pienamente rispettata nel caso di specie, tanto più alla luce delle condizioni della sede stradale (dissestata), della morfologia della stessa (rettilinea), delle condizioni di tempo (pieno giorno estivo) e metereologiche (giorno sereno con piena visibilità) nonché delle caratteristiche del mezzo utilizzato (ossia una bicicletta da corsa che, come notorio e confermato dalle fotografie allegate al rapporto della polizia municipale, presenta ruote assai strette e assai poco adeguate alla percorrenza su tratti di strada sconnessi).
In altre parole, tenuto conto delle condizioni sopra elencate, l'odierno attore avrebbe dovuto condurre la sua bicicletta a velocità tale da consentirgli prontamente l'arresto tanto più alla luce della piena visibilità di una grata che presentava condizioni tali da sconsigliare finanche il transito sulla stessa.
La gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, tenute in considerazione le circostanze del caso concreto, devono essere commisurate nella misura del
15%.
4.Nel corso del procedimento, ai fini di una precisa quantificazione dei danni subiti
8 Procedimento n.r.g.a.c. 946/2021 – ET LÀ c. Comune di Reggio Calabria
dall'LÀ, è stata disposta consulenza medico-legale nominando ausiliario il dott.
, specialista, tra l'altro, in medicina legale e delle assicurazioni. Persona_5
All'esito di argomentazioni prive di censure dal punto di vista logico e metodologico e del resto non fatte oggetto di osservazioni critiche delle parti, il c.t.u. ha esposto quanto segue:
“…I dati ricavati dall'indagine anamnestica, da quanto in atti, dall'esame obiettivo e strumentale ci consentono di affermare che il signor LÀ ET di anni 30 (all'epoca del sinistro 26 anni), è affetto da:
“esito cicatriziale da ferita lacero contusa all'interno del labbro superiore. Esito cicatriziale da ferita lacero contusa alla regione mentoniera di sinistra. Esiti funzionali e dolorosi di rottura parziale dell'elemento dentario 22...Le lesioni repertate e quelle certificate sono in rapporto causale sotto il profilo qualitativo, quantitativo, cronologico e modale secondo i criteri medico-legali di giudizio con il fatto lesivo per come risultante dagli atti di causa. Le lesioni sono state accertate visivamente (esiti cicatriziali) e strumentalmente
(apparato scheletrico) per la presenza agli atti di referto RX emitorace sinistro e destro, torace, ginocchio destro e sinistro, polso destro e sinistro, mano destra e sinistra (negativo per lesioni ossee) e referto TAC cranio, massiccio facciale e basicranio (negativo per lesioni ossee) effettuate presso il pronto soccorso del GOM
BMM di Reggio Calabria…Sussiste rapporto causale tra le lesioni rilevate e un peggioramento permanente delle generali condizioni del sig. LÀ ET, alla luce oltretutto che dall'esame della documentazione presente agli atti di causa, dall'interrogatorio e dalla visita durante le operazioni peritali, nulla è emerso relativamente a patologie preesistenti al trauma patito.
…I predetti postumi riportati dal periziando sono diretta conseguenza del trauma patito. I postumi soggettivi lamentati dal periziando sono da ritenersi attendibili.
La durata dell'inabilità temporanea si può così riassumere:
inabilità temporanea totale 0 (zero) giorni,
inabilità temporanea parziale al 75% 10 (dieci) giorni,
inabilità temporanea parziale al 50% 10 (dieci) giorni,
inabilità temporanea parziale al 25% 0 (zero) giorni.
Il signor LÀ ET ha riportato un danno biologico quantificabile nella misura del 7% (sette percento).
Le lesioni riportate a seguito del sinistro oggetto di causa, sono da considerarsi allo stato attuale, stabilizzate e non sono suscettibili di miglioramento...Per quanto attiene il danno odontoiatrico per come già evidenziato alla pagina 9 della presente relazione, sono previsti n 7 ricostruzioni dell'elemento 22 da effettuarsi a cadenza periodica fino all'età di 80 anni (tenuto conto dell'età media dell'uomo). Le predette
9 Procedimento n.r.g.a.c. 946/2021 – ET LÀ c. Comune di Reggio Calabria
ricostruzioni non alterano la percentuale del grado di invalidità permanente.
Ai fascicoli di causa non sono presenti spese mediche sostenute durante il periodo di malattia. Per quanto attiene il danno odontoiatrico è presente un preventivo di spesa per cure odontoiatriche future rilasciato dalla dott.ssa di Reggio Calabria per n. 7 (sette) ricostruzioni dell'elemento Parte_3 dentale 22' considerando la vita media di un uomo di anni 80' per un importo di euro 200,00
(duecento/00) cadauna x 7 volte per un totale di euro 1.400,00 (millequattrocento/00). Il predetto preventivo si ritiene idoneo e congruo”.
Per le ragioni brevemente esposte le conclusioni esposte dal c.t.u. sono condivise dal giudicante.
4.1.Prima di procedere alla liquidazione del risarcimento del danno spettante, occorre rilevare che la difesa di parte attrice, pur avendo richiesto la liquidazione del danno morale nella misura di 1/3, in aumento, rispetto al danno biologico, ha omesso, in punto di prospettazione, qualsiasi specifica allegazione.
In merito, la Suprema Corte (da ultimo: Cass. n. 20661/2024) ha confermato che il danno morale, pur potendosi ritenere provato ricorrendo a presunzioni ed a massime di esperienza e pur potendosi liquidare in frazione del danno biologico, presuppone, ai fini della sua liquidazione, la soddisfazione di un preciso onere di allegazione. L'indirizzo appena sopra esposto, condiviso dal giudicante, si pone in continuità con quanto affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 25164/2020), ossia che, in ossequio al disposto dell'art. 163, comma 2, n. 4, c.p.c., oggetto di allegazione devono essere i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno e, con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione.
4.2.Pertanto, tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro (26 anni)
e facendo applicazione dei valori riportati nelle tabelle di Milano, aggiornate all'anno 2024
(ovviamente epurati della componente corrispondente al danno 'morale', in quanto non riconosciuto), il danno deve essere ritenuto pari ad € 15.638,50, scaturente dalla sommatoria delle seguenti voci:
per il danno biologico permanente 7 % > € 12.801,00;
per il danno biologico temporaneo parziale al 75% per giorni 10 > € 862,50;
per il danno biologico temporaneo parziale al 50% per giorni 10 > € 575,00;
10 Procedimento n.r.g.a.c. 946/2021 – ET LÀ c. Comune di Reggio Calabria
per il danno patrimoniale provato pari ad € 1.400,00 (preventivo spese mediche).
4.3.Il risarcimento del danno spettante a ET LÀ, quindi, decurtato del 15% per il concorso di colpa ex art. 1227 c.c., deve essere ritenuto pari ad € 13.292,72.
4.4.A titolo di lucro cessante, infine, all'attore devono essere riconosciuti gli interessi legali sulla somma devalutata al momento del sinistro (detratte le spese mediche che costituiscono un danno futuro) e via via rivalutata anno per anno (Cass. n. 2979/2023), ossia
€ 1.159,64.
5.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo contro del valore della controversia, tratto dal decisum, e facendo applicazione di valori prossimi ai minimi (stante la 'serialità' delle questioni giuridiche affrontate e l'assenza di appendice scritta alla fase decisoria) previsti dal d.m. n. 55 del 2014.
5.1.Le spese della c.t.u. medico legale sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
p.q.m.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ET LÀ nei confronti del Comune di Reggio Calabria, ogni diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede:
- condanna il Comune di Reggio Calabria al risarcimento del danno subito da ET
LÀ liquidato in € 14.452,36;
- condanna il Comune di Reggio Calabria alla rifusione delle spese legali sostenute da
ET LÀ liquidate in € 2.900,00 per compensi, oltre spese di contributo unificato e accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Sebastiano Luppino dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico del Comune di Reggio Calabria le spese della c.t.u.
Così deciso in Reggio Calabria il 2.7.2025
Il Giudice dott. Dionisio Pantano
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