Sentenza 24 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 24/04/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1418/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott.ssa A.
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1418 R.G.A.C., anno 2023, avente ad oggetto: contratti bancari, passata in decisone all'udienza del
15.1.25, vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1
allegata all'opposizione, dall'avv. Vincenzo Mainolfi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Rotondi (AV) alla via Appia n.
62/B.
E con sede legale in Via Terraglio n. Controparte_1
63, Venezia Mestre, nella sua qualità di procuratrice generale di
“ con sede legale in Venezia-Mestre, Controparte_2
via Terraglio n. 63, già rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Roberto Franco ed elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti contestuale alla comparsa di costituzione, presso lo studio del nominato avvocato in Vibo Valentia, Piazza del Lavoro, n. 3 pagina 1 di 8
Conclusioni: come da verbale di udienza del 15 gennaio 2025, da intendersi qui interamente trascritto
Svolgimento del processo proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo con cui, su istanza di , nella Controparte_1
spiegata qualità di mandataria, le veniva ingiunto il pagamento in suo favore della somma di € 8.451,63, oltre interessi di mora al tasso legale, spese e compenso professionale, quale residuo debito di due contratti stipulati con la Deutshe Bank Spa ed in seguito ceduti.
A sostegno dell'opposizione eccepiva la carenza di prova scritta del credito azionato, essendo il decreto emesso sulla base di documentazione priva dei requisiti richiesti dall'ordinamento, nonché la carenza di legittimazione attiva e dell'effettiva cessione del credito da parte della alla Parte_2 [...]
CP_1
Eccepiva poi la intervenuta prescrizione del credito azionato
Si costituiva l'opposta, contestando i motivi di opposizione
All'udienza del 15 gennaio 2025 la causa veniva riservata in decisione
Motivi della decisione
L'eccezione di prescrizione appare infondata, essendo pacifico che la prescrizione decorre (data l'unitarietà del contratto di mutuo), dalla scadenza dell'ultima rata, nella specie fissata per il 14.7.2013.
Il decorso del termine risulta peraltro interrotto dalla lettera di diffida del 10.9.20181 inviata a mezzo racc. a/r e ricevuta dal pagina 2 di 8 debitore per compiuta giacenza in data 11.12.2018, nonchè dalla notifica del decreto ingiuntivo, perfezionatasi in data
18.2.2023.
L'eccezione di difetto di legittimazione è infondata emergendo, dalla documentazione in atti, la prova dell'avvenuta cessione.
Parte opposta ha prodotto il contratto di cessione crediti del
10/09/2018 tra e Parte_3 Controparte_3
l'elenco dei crediti ceduti allegato al contratto di cessione ed omissato, nel quale è ricompreso il numero del rapporto contrattuale (2971647), il codice identificativo del cliente
(7352915), nome e cognome del debitore ceduto.
Ha depositato estratto conto contenente il numero di riferimento della posizione debitoria (7352915), e la comunicazione di notifica dell'intervenuta cessione, rivolta al debitore ceduto, al cui margine è indicato il codice identificativo del contratto di finanziamento (2971647), lo stesso riportato a lato del nominativo del debitore nell'elenco allegato all'atto di cessione, nonché il codice anagrafico del cliente (7352915) di cui all'elenco dei crediti ceduti.
Risulta infine agli atti (Cfr. n.5 produzione monitoria) la dichiarazione redatta dalla cedente che Parte_3
conferma l'avvenuta cessione del credito azionato in monitorio
(Numero di contratto 2971647). Vi è poi contestuale rinuncia della banca cedente ad ogni azione e ad ogni iniziativa nei confronti dei debitori ceduti.
In proposito, prive di pregio appaiono le argomentazioni dell'opponente in ordine alla lamentata inattendibilità della dichiarazione rilasciata dal funzionario della Banca cedente, pagina 3 di 8 apparendo, la prima argomentazione del tutto irrilevante, mentre, quanto alla presunta contraddittorietà delle missive, risultano depositate 2 raccomandate con le quali ha CP_1
comunicato la cessione del credito e ha nel contempo diffidato la debitrice al pagamento del dovuto;
delle due, la seconda, del
10.9.2018, riporta l'importo del credito ceduto (€ 8.451,63), corrispondente alla somma ingiunta e riportata nella dichiarazione della cedente che aveva Parte_3
quindi ceduto a , due crediti della , tra cui CP_1 Pt_1
quello oggetto del presente giudizio di € 8.451,63).
Nel merito, risulta dagli atti ed è incontestata l'esistenza del contratto di finanziamento, recante tutte le condizioni economiche e i termini del rapporto;
non risultano contestate né le annotazioni dell'estratto conto analitico né il dedotto inadempimento.
In proposito deve ricordarsi che, qualora il credito vantato abbia la sua fonte in un contratto di finanziamento, il creditore ha l'onere di allegare la fonte negoziale e dedurre l'inadempimento, rimanendo invece a carico del debitore l'onere di avere dimostrato di avere adempiuto.
Nella specie, avendo l'ingiungente prodotto la fonte dell'obbligazione, era onere dell'opponente dimostrare l'avvenuto pagamento.
Quanto ai presupposti per l'emissione del provvedimento monitorio, dall'esame degli atti emerge che l'ingiungente ha prodotto il contratto di finanziamento, il relativo estratto conto e la documentazione attestante la propria legittimazione attiva, idonei alla concessione del decreto. pagina 4 di 8 L'opponente ha sollevato generiche contestazioni sul valore dell'estratto certificato, ma non ha contestato né l'erogazione delle somme, né la contabilizzazione delle voci analiticamente annotate e riportate nell'estratto, per cui il credito oggetto dell'ingiunzione di pagamento è provato.
L'eccezione di divergenza tra Taeg e Isc appare priva di pregio;
invero, deve rilevarsi che la conseguenza della omessa indicazione dell'ISC (indicatore sintetico di costo) non può essere la nullità del contratto;
secondo la giurisprudenza, l'ISC non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Ne discende che l'omessa o l'erronea indicazione dell'ISC non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB, ma al più può rilevare sotto il profilo della responsabilità contrattuale o precontrattuale, nell'ipotesi in cui venga dedotto uno specifico danno eziologicamente connesso all'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sull'istituto mutuante.
Secondo la giurisprudenza maggioritaria, dunque, il TAEG/ISC
è un mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto, che non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziale. Per la violazione dedotta, quindi, non può trovare applicazione né la disciplina consumeristica, di cui all'art. 124 TUB, relativo ai contratti di credito al consumo pagina 5 di 8 stipulati anteriormente al 19 settembre 2010, né quella di cui all'art. 125bis, settimo comma, TUB. Difatti, l'art. 124 TUB (nel testo vigente prima del 19 settembre 2010), relativo ai contratti di credito al consumo, non faceva alcun riferimento all'ipotesi di conteggio non corretto del TAEG e, al quinto comma, ricollegava l'applicazione del tasso annuo effettivo globale sostitutivo alle sole ipotesi di assenza della relativa indicazione o di sua nullità.
A decorrere dal 2010, con l'introduzione dell'art. 125bis TUB, è stata espressamente prevista, per tutti i contratti stipulati con il consumatore (e non solo per i contatti di credito al consumo),
l'applicazione dell'interesse sostitutivo, anche in caso di non corretta indicazione del TAEG o ISC, configurandosi, pertanto, come una vera e propria sanzione civile a carico dell'intermediario. Tale rimedio è destinato a operare a prescindere dal vulnus informativo che l'errata indicazione del
TAEG ha potuto avere effettivamente comportato nei confronti del consumatore.
Nella specie, essendo i contratti stipulati precedentemente all'entrata in vigore della sopra indicata disciplina consumeristica, la stessa non può trovare applicazione.
Va infine evidenziato, quanto agli effetti del metodo di ammortamento alla francese (che secondo alcuni determinerebbe una capitalizzazione composta con effetti anatocistici che si ripercuoterebbero sulla misura del TEG), che non può essere condivisa la tesi secondo la quale il piano di ammortamento c.d. "alla francese " sarebbe da considerarsi comunque illegittimo in quanto produttivo di interessi anatocistici, aderendosi piuttosto alla maggioritaria pagina 6 di 8 giurisprudenza che esclude, in tale forma di ammortamento, la presenza di fenomeni anatocistici.
La Suprema Corte ha poi recentemente ribadito che il sistema di ammortamento alla francese non prevede indeterminabilità degli interessi.
In conclusione, la domanda dell'ingiungente appare provata, tenuto conto che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dell'avvenuto adempimento, nella specie non provato, tenendo presente che la debitrice non ha peraltro contestato la fonte dell'obbligazione né la circostanza di non avere adempiuto.
Le spese seguono la soccombenza
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da , con atto di citazione Parte_1
notificato nei confronti di (già Controparte_2 [...]
, in persona della sua Procuratrice e legale CP_1
rappresentante pro tempore e per essa, quale mandataria,
[...]
, avverso il Decreto Ingiuntivo n. 62/23, Controparte_1
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione confermando e dichiarando esecutivo il decreto ingiuntivo opposto pagina 7 di 8 2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 900,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 900 per la fase istruttoria, € 1200,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa secondo legge
Benevento 24 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa A.Genovese
pagina 8 di 8