Sentenza 27 novembre 1951
Massime • 1
Secondo l'art.423 cod.comm. L'Assicurazione contro i danni poteva essere fatta non solo dal proprietario, ma anche dal creditore che avesse privilegio o ipoteca sulla cosa ed in genere da chiunque avesse interesse reale e legittimo o una responsabilità per la conservazione di essa. Da tale norma derivava che per interesse, in senso assicurativo,nell'Assicurazione contro i danni doveva intendersi il rapporto economico fra una persona e una cosa, minacciata da un rischio, quindi tale interesse non era solo quello del proprietario della cosa assicurata ma anche quello di chi, pur non essendo giuridicamente tale, veniva a sopportare i danni, come se lo fosse. Tale concetto dell'interesse assicurativo (confermato dall'articolo 1904 cod.civ. vigente, con l'aggiunta della sanzione di nullità per i contratti conclusi senza di esso) importa che si debba riconoscere l'interesse ad assicurare nel conduttore, appunto per la responsabilità, che ad esso incombe, ed anche in caso di incendio, verso il locatore (art.1588 -1589 cod.civ. 1865 e 1588 -1589 cod.civ.vig.) e che pari interesse debba essere riconosciuto al possessore che si trovi in condizioni di risentire, in caso di sinistro, quel danno, che normalmente risente il proprietario, nonché al compratore non ancora divenuto proprietario. La denuncia della precedente Assicurazione non era obbligatoria nel sistema del codice di commercio, sicché gli effetti della sua omissione dovevano essere considerati alla stregua della regola generale circa la reticenza di circostanza conosciuta dall'assicurato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/11/1951, n. 2693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2693 |
| Data del deposito : | 27 novembre 1951 |
Testo completo
Secondo l'art.423 cod.comm. L'Assicurazione contro i danni poteva essere fatta non solo dal proprietario, ma anche dal creditore che avesse privilegio o ipoteca sulla cosa ed in genere da chiunque avesse interesse reale e legittimo o una responsabilità per la conservazione di essa. Da tale norma derivava che per interesse, in senso assicurativo,nell'Assicurazione contro i danni doveva intendersi il rapporto economico fra una persona e una cosa, minacciata da un rischio, quindi tale interesse non era solo quello del proprietario della cosa assicurata ma anche quello di chi, pur non essendo giuridicamente tale, veniva a sopportare i danni, come se lo fosse. Tale concetto dell'interesse assicurativo (confermato dall'articolo 1904 cod.civ. vigente, con l'aggiunta della sanzione di nullità per i contratti conclusi senza di esso) importa che si debba riconoscere l'interesse ad assicurare nel conduttore, appunto per la responsabilità, che ad esso incombe, ed anche in caso di incendio, verso il locatore (art.1588 -1589 cod.civ. 1865 e 1588 -1589 cod.civ.vig.) e che pari interesse debba essere riconosciuto al possessore che si trovi in condizioni di risentire, in caso di sinistro, quel danno, che normalmente risente il proprietario, nonché al compratore non ancora divenuto proprietario. La denuncia della precedente Assicurazione non era obbligatoria nel sistema del codice di commercio, sicché gli effetti della sua omissione dovevano essere considerati alla stregua della regola generale circa la reticenza di circostanza conosciuta dall'assicurato.