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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/05/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13832/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13832/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRASSO Parte_1 C.F._1
ROBERTO, elettivamente domiciliato in VIA CAVALLOTTI 140 SASSUOLO presso il difensore avv. GRASSO ROBERTO
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRASSO Controparte_1 C.F._2
ROBERTO, elettivamente domiciliato in VIA CAVALLOTTI 140 SASSUOLO presso il difensore avv. GRASSO ROBERTO
ATTORE/I
P.M. INTERVENUTO
Oggetto: separazione personale
IL TRIBUNALE
Vista la domanda cumulativa e congiunta di separazione e divorzio proposta dai coniugi con ricorso depositato in data 11.11.2024; rilevato che le parti hanno contratto matrimonio a MO di AR (BA) in data 01.10.2012 – atto n. 52, Parte II, Serie C, anno 2011; rilevato che dalla loro unione è nata una figlia, (nata a [...], il [...]); Persona_1 sentite personalmente le parti all'udienza del 03.04.2025 e preso atto dei chiarimenti offerti circa la attuale collocazione della minore, che risiede stabilmente a Londa con la madre da ormai 15 anni, nonché delle attuali modalità di frequentazione padre-figlia; preso atto, altresì, della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare, comprovata anche dal fatto che le stesse vivono separate ormai dal 2015 circa;
pagina 1 di 4
ritenuto che
ricorrono i presupposti di cui all'art. 151 cc e che non può essere ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, anche alla luce dell'esito negativo del tentativo di conciliazione;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla figlia minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali, nonostante la attuale collocazione Per_1 della minore fuori dal territorio italiano;
visto l'intervento del PM in data 14.01.2025 visto l'art. 473bis.51 c. 4 cpc
PQM
definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la separazione personale tra
(nata a [...], il [...]) Parte_1
e
(nato a [...], Ucraina, il 21.03.1977) Controparte_1
unitisi in matrimonio a MO di AR (BA) in data 01.10.2012 – atto n. 52, Parte II, Serie C, anno 2011.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del comune di MO di AR (BA) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
- La figlia resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente Persona_1 la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
- La figlia minore resta collocata presso la dimora materna ed il padre potrà Persona_1 esercitare il diritto di visita quando lo vorrà, previo accordo con la signora e recandosi Parte_1 personalmente presso il domicilio materno.
Della piccola che svolge l'ultimo anno della scuola materna a Londra se ne occuperà la madre Per_1 stante la distanza padre/figlia avvalendosi di una baby-sitter due volte alla settimana dalle 17.30 alle 19.00 ed allorquando non si troverà presso il domicilio materno la nonna materna
[...]
che frequentemente si trasferisce per brevi periodi presso la casa della signora Persona_2
. Parte_1
Sarà cura e premura della signora occuparsi della figlia minore durante la settimana Parte_1 scolastica accompagnando la bambina a scuola per le ore 8.55 e riprenderla al termine del doposcuola tendenzialmente verso le 17.30 così come l'accompagnerà a ginnastica artistica ogni sabato dalle 12.30 alle 14.30 salvo ulteriori impegni extrascolastici e ludici.
La madre si impegnerà a comunicare al padre la situazione di salute della piccola specie per Per_1 quanto riguarda la terapia, in fase di ultimazione, per crescita precoce.
- durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con pagina 2 di 4 la figlia seguendo il criterio dell'alternanza, avendo cura di alternare annualmente le festività principali;
durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
- Le spese per le vacanze che la figlia minore trascorrerà con il padre e/o con i parenti della linea paterna saranno sostenute per intero dal sig. , così come la sig.ra sosterrà Per_1 Parte_1 quelle per le vacanze che la minore trascorrerà con sé o con i propri genitori;
saranno, invece, a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno le spese relative alle vacanze che la minore trascorrerà con terze persone non parenti o da soli, con la precisazione che in tal ultima ipotesi le spese relative dovranno essere preventivamente concordate per iscritto (anche messaggi whatsapp) tra i genitori, oltre che documentalmente provate dal genitore che ne richiederà il pagamento.
- il marito verserà alla moglie tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia minore pari ad euro 200,00 mensili, Persona_1 assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno secondo gli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione, fino a quando la figlia minore non sarà economicamente autosufficiente.
- Vengono poste a carico dei genitori le spese di natura straordinaria necessarie per nella Per_1 misura del 50% ciascuno, secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna:
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature
e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
pagina 3 di 4 Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
- Le parti concordano, inoltre, che il diritto di detrazione fiscale in merito alle suddette spese sarà riconosciuto in capo ai genitori nella misura del 50% ciascuno;
pertanto, gli stessi si impegnano a richiedere l'intestazione delle fatture/ricevute sempre a nome dei figli ed a consegnarne copia all'altro genitore.
- Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio.
- I ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto nessuna forma di mantenimento sussisterà a carico di ciascuno nei confronti dell'altro, salvo il mutamento delle condizioni attuali.
- Le parti si obbligano a compiere ogni atto necessario per il puntuale perfezionamento dei patti sopraestesi
- Con l'esatto adempimento dei presenti patti, i coniugi dichiarano di non vantare reciproche pretese di mantenimento l'uno nei confronti dell'altra e di rinunciare reciprocamente a qualunque richiesta di contributo al proprio mantenimento, impegnandosi comunque per il futuro a far fronte personalmente al proprio mantenimento coi propri redditi e patrimoni.
- I coniugi dichiarano che non residua alcun'altra questione patrimoniale tra loro, nulla più avendo a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo, ragione o causa ivi comprese eventuali questioni pregresse dipendenti dal rapporto coniugale, avendo definito, al di fuori e prima della sottoscrizione del presente atto, ogni loro pendenza.
Spese del presente giudizio compensate tra le parti.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa sul ruolo per il giudizio di scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 28.05.2025.
Il Presidente estensore
Dott. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13832/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRASSO Parte_1 C.F._1
ROBERTO, elettivamente domiciliato in VIA CAVALLOTTI 140 SASSUOLO presso il difensore avv. GRASSO ROBERTO
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRASSO Controparte_1 C.F._2
ROBERTO, elettivamente domiciliato in VIA CAVALLOTTI 140 SASSUOLO presso il difensore avv. GRASSO ROBERTO
ATTORE/I
P.M. INTERVENUTO
Oggetto: separazione personale
IL TRIBUNALE
Vista la domanda cumulativa e congiunta di separazione e divorzio proposta dai coniugi con ricorso depositato in data 11.11.2024; rilevato che le parti hanno contratto matrimonio a MO di AR (BA) in data 01.10.2012 – atto n. 52, Parte II, Serie C, anno 2011; rilevato che dalla loro unione è nata una figlia, (nata a [...], il [...]); Persona_1 sentite personalmente le parti all'udienza del 03.04.2025 e preso atto dei chiarimenti offerti circa la attuale collocazione della minore, che risiede stabilmente a Londa con la madre da ormai 15 anni, nonché delle attuali modalità di frequentazione padre-figlia; preso atto, altresì, della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare, comprovata anche dal fatto che le stesse vivono separate ormai dal 2015 circa;
pagina 1 di 4
ritenuto che
ricorrono i presupposti di cui all'art. 151 cc e che non può essere ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, anche alla luce dell'esito negativo del tentativo di conciliazione;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla figlia minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali, nonostante la attuale collocazione Per_1 della minore fuori dal territorio italiano;
visto l'intervento del PM in data 14.01.2025 visto l'art. 473bis.51 c. 4 cpc
PQM
definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la separazione personale tra
(nata a [...], il [...]) Parte_1
e
(nato a [...], Ucraina, il 21.03.1977) Controparte_1
unitisi in matrimonio a MO di AR (BA) in data 01.10.2012 – atto n. 52, Parte II, Serie C, anno 2011.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del comune di MO di AR (BA) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
- La figlia resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente Persona_1 la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
- La figlia minore resta collocata presso la dimora materna ed il padre potrà Persona_1 esercitare il diritto di visita quando lo vorrà, previo accordo con la signora e recandosi Parte_1 personalmente presso il domicilio materno.
Della piccola che svolge l'ultimo anno della scuola materna a Londra se ne occuperà la madre Per_1 stante la distanza padre/figlia avvalendosi di una baby-sitter due volte alla settimana dalle 17.30 alle 19.00 ed allorquando non si troverà presso il domicilio materno la nonna materna
[...]
che frequentemente si trasferisce per brevi periodi presso la casa della signora Persona_2
. Parte_1
Sarà cura e premura della signora occuparsi della figlia minore durante la settimana Parte_1 scolastica accompagnando la bambina a scuola per le ore 8.55 e riprenderla al termine del doposcuola tendenzialmente verso le 17.30 così come l'accompagnerà a ginnastica artistica ogni sabato dalle 12.30 alle 14.30 salvo ulteriori impegni extrascolastici e ludici.
La madre si impegnerà a comunicare al padre la situazione di salute della piccola specie per Per_1 quanto riguarda la terapia, in fase di ultimazione, per crescita precoce.
- durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con pagina 2 di 4 la figlia seguendo il criterio dell'alternanza, avendo cura di alternare annualmente le festività principali;
durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
- Le spese per le vacanze che la figlia minore trascorrerà con il padre e/o con i parenti della linea paterna saranno sostenute per intero dal sig. , così come la sig.ra sosterrà Per_1 Parte_1 quelle per le vacanze che la minore trascorrerà con sé o con i propri genitori;
saranno, invece, a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno le spese relative alle vacanze che la minore trascorrerà con terze persone non parenti o da soli, con la precisazione che in tal ultima ipotesi le spese relative dovranno essere preventivamente concordate per iscritto (anche messaggi whatsapp) tra i genitori, oltre che documentalmente provate dal genitore che ne richiederà il pagamento.
- il marito verserà alla moglie tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia minore pari ad euro 200,00 mensili, Persona_1 assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno secondo gli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione, fino a quando la figlia minore non sarà economicamente autosufficiente.
- Vengono poste a carico dei genitori le spese di natura straordinaria necessarie per nella Per_1 misura del 50% ciascuno, secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna:
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature
e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
pagina 3 di 4 Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
- Le parti concordano, inoltre, che il diritto di detrazione fiscale in merito alle suddette spese sarà riconosciuto in capo ai genitori nella misura del 50% ciascuno;
pertanto, gli stessi si impegnano a richiedere l'intestazione delle fatture/ricevute sempre a nome dei figli ed a consegnarne copia all'altro genitore.
- Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio.
- I ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto nessuna forma di mantenimento sussisterà a carico di ciascuno nei confronti dell'altro, salvo il mutamento delle condizioni attuali.
- Le parti si obbligano a compiere ogni atto necessario per il puntuale perfezionamento dei patti sopraestesi
- Con l'esatto adempimento dei presenti patti, i coniugi dichiarano di non vantare reciproche pretese di mantenimento l'uno nei confronti dell'altra e di rinunciare reciprocamente a qualunque richiesta di contributo al proprio mantenimento, impegnandosi comunque per il futuro a far fronte personalmente al proprio mantenimento coi propri redditi e patrimoni.
- I coniugi dichiarano che non residua alcun'altra questione patrimoniale tra loro, nulla più avendo a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo, ragione o causa ivi comprese eventuali questioni pregresse dipendenti dal rapporto coniugale, avendo definito, al di fuori e prima della sottoscrizione del presente atto, ogni loro pendenza.
Spese del presente giudizio compensate tra le parti.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa sul ruolo per il giudizio di scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 28.05.2025.
Il Presidente estensore
Dott. Bruno Perla
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