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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 26/03/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA SEZIONE LAVORO
composta da dr. Fabrizio RIGA - Presidente estensore dr.ssa Anna Maria TRACANNA - Consigliere dr. Massimo DE CESARE - Consigliere
all'udienza di discussione del 07 novembre 2024, tenuta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 100/23 R.G.
TRA
Parte_1 elett.te domicil.to presso l'indirizzo Pec del difensore rappr. e dif. dall'Avv.to Fulvia Baldassarre giusta procura in atti APPELLANTE E
Controparte_1 elett.te domicil.ta in Teramo, Corso de' Michetti, n. 64 rappr. e dif. dall'Avv.to Franco Di Teodoro giusta procura in atti
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del 14.09.2022 del Tribunale di Teramo.
Conclusioni: come da atto di appello e da memoria di costituzione dell'appellata.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 08.03.2023 proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza emessa in data 14.09.2022, pubblicata in pari data e non notificata,
1 con cui il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato le domande del ricorrente, ex dipendente della società volte a far Controparte_1 accertare la nullità del licenziamento per superamento del periodo di comporto intimato al lavoratore in data 16.09.2020, con conseguente condanna della società alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno, pari ad € 12.091,32, oltre alle ulteriori mensilità di retribuzione maturate dal deposito del ricorso sino alla data di effettiva reintegra nel posto di lavoro.
L'appellante censurava la sentenza per avere il Tribunale ritenuto legittimo il licenziamento, erroneamente ritenendo che il periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro fosse cessato in data 25.07.2019, benché a quella data il quadro clinico non fosse affatto stabilizzato, tanto è vero che in data 14.06.2022 al ricorrente era stata diagnosticata una coxartrosi sinistra post-traumatica eziologicamente ricollegabile all'infortunio subito in data 29.11.2018 e senza considerare che il datore di lavoro non aveva né sottoposto il ricorrente a visita di idoneità, né proposto al medesimo di ricoprire mansioni differenti.
Si costituiva in giudizio la società la quale sosteneva la Controparte_1 correttezza della sentenza impugnata e chiedeva, di conseguenza, il rigetto del gravame.
All'esito dell'odierna udienza, tenuta in modalità cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C., su richiesta congiunta dei procuratori delle parti, preso atto delle note depositate dai medesimi in data 06.11.2024, la causa è stata decisa come da dispositivo.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e dev'essere rigettato.
ha agito in giudizio con ricorso al Tribunale di Teramo depositato Parte_1 in data 25.03.2021 esponendo che il ricorrente era stato assunto dalla società CP_1 in data 20.02.2017 con contratto di lavoro a tempo determinato, successivamente
[...] convertito a tempo indeterminato, con mansioni di muratore e con inquadramento al 2° livello del CCNL Edilizia;
che in data 29.11.2018 il ricorrente aveva subito un grave infortunio sul lavoro, cadendo sul tetto di un fabbricato sottostante mentre stava eseguendo lavori di demolizione di un torrino;
che, in particolare, il ricorrente, mentre era in piedi sulla copertura del torrino, aveva perso l'equilibrio a causa di un accidentale scivolamento del martello pneumatico che stava utilizzando per demolire una struttura in cemento armato ed era caduto sul tetto del fabbricato sottostante da un'altezza di mt. 1,80, in quanto non era agganciato a nessun dispositivo di ancoraggio;
che, infatti, sulla copertura era presente un'imbracatura di sicurezza, ma non c'erano punti di ancoraggio;
che per effetto dell'infortunio il ricorrente aveva riportato frattura pluriframmentaria con sfondamento acetabolare a sinistra e frattura scomposta della branca ischio-pubica sinistra, con postumi quantificabili nella misura del 18%; che il
2 ricorrente era rimasto, perciò, continuativamente assente dal lavoro per malattia fino al 20.09.2020, data in cui era stato licenziato dalla società per superamento del periodo di comporto;
che il licenziamento era illegittimo, in quanto lo stato di malattia era imputabile al datore di lavoro, ragion per cui i relativi giorni di assenza non potevano essere conteggiati ai fini del calcolo del periodo di comporto;
che, infatti, l'infortunio si era verificato a causa della nocività dell'ambiente di lavoro, tanto è vero che il datore di lavoro ed il coordinatore della sicurezza erano stati rinviati a giudizio per il reato di lesioni colpose gravi con violazione della normativa di cui agli artt. 92 I CO. lett. b) e 96 I CO. lett. g) D.Lgs. n. 81/2008, per avere omesso, rispettivamente, il datore di lavoro di individuare nel piano operativo di sicurezza le misure di sicurezza da adottare per lavorazioni a rischio caduta verso il vuoto ed il coordinatore della sicurezza di verificare la congruità del suddetto piano;
che sia il datore di lavoro, sia il coordinatore della sicurezza avevano provveduto al pagamento delle sanzioni irrogate, in tal modo ammettendo la propria responsabilità; che il licenziamento era, pertanto, nullo, ai sensi dell'art. 2 D.Lgs n. 23/2015, in quanto intimato in violazione dell'art. 2110 C.C., con conseguente applicabilità della tutela reintegratoria forte;
tanto premesso, ha chiesto al Tribunale di accertare la nullità del licenziamento per superamento del periodo di comporto intimato al lavoratore in data 16.09.2020, con conseguente condanna della società alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno, pari ad € 12.091,32, oltre alle ulteriori mensilità di retribuzione maturate dal deposito del ricorso sino alla data di effettiva reintegra nel posto di lavoro.
Nel costituirsi in giudizio, la società ha sostenuto che il ricorrente era stato assente dal lavoro dapprima dal 29.11.2018 al 25.07.2019, data in cui l aveva CP_2 ritenuto terminato il periodo di inabilità temporanea assoluta ed aveva perciò dichiarato il ricorrente idoneo a riprendere servizio dal 26.07.2019; che ciò non ostante, il ricorrente non aveva ripreso servizio, ma si era assentato continuativamente per malattia (indennizzata dall'Inps) fino al 20.09.2020, data in cui era stato licenziato per superamento del periodo di comporto;
che a tal fine la società non aveva computato il periodo di inabilità temporanea assoluta riconosciuto dall bensì soltanto il CP_2 successivo periodo di assenza per malattia, così come previsto dagli artt. 97 e 98 del CCNL di categoria, i quali per i lavoratori con più di tre anni di anzianità di servizio quantificano in 12 mesi il periodo di comporto ed in caso di infortunio sul lavoro prevedono il diritto alla conservazione del posto di lavoro per tutta la durata dell'inabilità temporanea assoluta;
che non avendo la società conteggiato nel periodo di comporto il periodo di assenza per infortunio, era irrilevante stabilire se l'infortunio si fosse verificato o meno per colpa del datore di lavoro;
che, in ogni caso, l'infortunio si era verificato esclusivamente per colpa del lavoratore, il quale anziché stazionare sulla passerella posta perimetralmente al torrino, aveva deciso, di sua iniziativa e all'insaputa sia dei colleghi, sia della direzione aziendale, di salire sulla copertura del torrino, in tal modo esponendosi ad un rischio elettivo;
che, peraltro, gli stessi ispettori Parte della avevano dato atto che i rischi di caduta dall'alto erano stati correttamente valutati dalla società, ma per un mero disguido non erano state riportate nel piano operativo di sicurezza le misure preventive e protettive da adottare, omissione che non
3 aveva, però, avuto alcuna incidenza sulla dinamica dell'infortunio; che il ricorrente non aveva mai impugnato il giudizio dell ma aveva omesso di riprendere servizio CP_2 ed era rimasto continuativamente assente per malattia dal 26.07.2019 al 20.09.2020, superando, perciò, ampiamente il periodo di comporto previsto dall'art. 97 del CCNL.
Il Tribunale, istruita la causa mediante espletamento di C.T.U. medico-legale; rilevato che il ricorrente non risultava avere impugnato né in via amministrativa, né in sede giudiziaria, “il provvedimento in punto di ITA”; rilevato che, nel caso di CP_2 specie, non era in contestazione che il ricorrente avesse “subito un infortunio di natura professionale e che le assenze per malattia conseguenti all'infortunio sul lavoro non
[dovessero] essere computate ai fini del comporto, costituendo, invece, oggetto del contendere la individuazione della durata della malattia da infortunio professionale da escludere dal periodo suddetto”; ritenuto, perciò, “irrilevante accertare l'eventuale responsabilità del datore di lavoro nella causazione dell'evento infortunistico (…), essendo pacifico che il lavoratore [aveva] subito un infortunio sul lavoro e che delle assenze di tale infortunio il datore di lavoro non [potesse] tenere conto ai fini del superamento del periodo di comporto”; rilevato che, in base al CCNL di categoria, “in caso di infortunio sul lavoro (…) il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per tutta la durata dell'inabilità temporanea a carattere totale che impedisca totalmente e di fatto al lavoratore di attendere al lavoro e comunque non oltre la data indicata nel certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro”; rilevato che dalla C.T.U. espletata era emerso che “il quadro clinico risulta[va] stabilizzato sin dal 25/07/2019 (…) periodo ampiamente superiore (di 59 gg) al riferimento temporale ortopedico per il trattamento e la riabilitazione di una frattura con sfondamento dell'acetabolo, abitualmente quantificato in 180 gg”, mentre le successive certificazioni del medico curante “segnala[va]no esiti di lesioni e disturbi soggettivi (dolore, impotenza funzionale) che non configura[va]no ripresa di malattia e/o complicazioni sopraggiunte”, così come non erano “evidenziati in atti particolari terapie e trattamenti”; rilevato che prima di riprendere servizio il ricorrente avrebbe comunque dovuto essere sottoposto a visita medica di idoneità alla mansione di muratore, ma non avendo ripreso servizio tale accertamento non era stato effettuato;
rilevato che dagli accertamenti successivamente eseguiti in data 25.07.2021 e 30.09.2021 il ricorrente era risultato idoneo alla mansione di muratore, con una serie di limitazioni e di prescrizioni;
ritenuto, pertanto, corretta la valutazione della durata dell'inabilità temporanea assoluta compiuta dall in quanto “l'inabilità CP_2 temporanea assoluta (I.T.A.) può dirsi conclusa quando cessa la situazione di assoluta inabilità al lavoro, a nulla rilevando in questo ambito la parziale inabilità lavorativa”, dovendo l'infortunato considerarsi guarito “quando cessa ogni evoluzione”, il che si verifica sia nei casi in cui egli consegue “una completa restitutio ad integrum (senza postumi)”, sia quando residuano postumi, ma “non si può prevedere ulteriore miglioramento”, potendo l'inabilità temporanea assoluta cessare sia con la completa guarigione, sia con la stabilizzazione dei postumi;
ritenuto che
alla data del 25.07.2019 il ricorrente “era da considerare (…) idoneo con prescrizioni/limitazioni alla mansione di operaio polivalente in edilizia”, in quanto a quella data “ragionevolmente
4 non si poteva più prevedere un ulteriore miglioramento”, ed il lavoratore doveva considerarsi “clinicamente guarito anche se erano presenti reliquati che si manifestavano con un accorciamento dell'arto sinistro”, con conseguente zoppia, una
“limitazione dell'escursione articolare dell'anca sinistra e residua dolorabilità”; ritenuto, in conclusione, che l'idoneità allo svolgimento delle mansioni di muratore edile “era da considerare in data 26.7.2019 recuperata e condizionata da prescrizioni
a causa della avvenuta guarigione con esiti che limitavano e limitano il funzionamento dell'articolazione coxofemorale sinistra”; ritenuto, di conseguenza, che la società “in base alle previsioni della contrattazione collettiva [aveva] correttamente escluso dal periodo di comporto la sola malattia da infortunio professionale estesa nell'arco temporale di 239 giorni decorrenti dal 29.11.2018, atteso che l'inabilità temporanea assoluta si [era] prolungata solo in tale fascia temporale, essendosi in data 25.7.2019 stabilizzata la malattia”, mentre “il periodo di inabilità del ricorrente successivo al 25.7.2019, non rappresentando il frutto di una malattia per inabilità temporanea a carattere totale che impediva totalmente e di fatto al lavoratore di attendere al lavoro, ai sensi dell'articolo 98 della contrattazione collettiva di categoria, andava di converso computata ai fini del comporto”, con conseguente “legittimità del licenziamento intimato”; tanto premesso, ha rigettato il ricorso e compensato le spese di lite.
censura la sentenza per avere il Tribunale ritenuto legittimo il Parte_1 licenziamento, erroneamente ritenendo che il periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro sia cessato in data 25.07.2019, benché a quella data il quadro clinico non fosse affatto stabilizzato, tanto è vero che in data 14.06.2022 al ricorrente era stata diagnosticata una coxartrosi sinistra post-traumatica eziologicamente ricollegabile all'infortunio subito in data 29.11.2018 e senza considerare che il datore di lavoro non ha né sottoposto il ricorrente a visita di idoneità, né proposto al medesimo di ricoprire mansioni differenti.
Le censure sono infondate.
Invero, il Tribunale ha ritenuto applicabile alla fattispecie la normativa di cui all'art. 98 del CCNL per i dipendenti delle piccole imprese edili ed affini, ai sensi del quale “in caso di infortunio sul lavoro, l'operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto per tutta la durata dell'inabilità temporanea a carattere totale che impedisca totalmente e di fatto al lavoratore di attendere al lavoro e comunque non oltre la data indicata nel certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro” (cfr. doc. n. 8) fascicolo parte resistente di primo grado); ha ritenuto, di conseguenza, irrilevante “accertare l'eventuale responsabilità del datore di lavoro nella causazione dell'evento infortunistico (…) costituendo (…) oggetto del contendere” unicamente “la individuazione della durata della malattia da infortunio professionale da escludere dal periodo” di comporto.
5 L'appellante non censura tali statuizioni, che devono, di conseguenza, considerarsi passate in giudicato.
censura, invece, la sentenza nella parte in cui il Tribunale, aderendo Parte_1 alle conclusioni del C.T.U., ha ritenuto che alla data del 25.07.2019 il periodo di inabilità temporanea assoluta era ormai cessato ed il ricorrente “era da considerare (…) idoneo con prescrizioni/limitazioni alla mansione di operaio polivalente in edilizia”.
A suo avviso, “la stabilità del quadro clinico, citata dal Ctu, all'epoca della visita del 25.7.2019” è smentita “dalla certificazione datata 14 giugno 2022”, la CP_2 quale “attesta la diagnosi di coxartrosi sin. post-traumatica (…), malattia degenerativa cronica dell'articolazione che si può instaurare a distanza di tempo variabile in seguito a una frattura articolare non trattata o non perfettamente curata (ridotta) in seguito ad un intervento chirurgico (osteosintesi)”; pertanto, ad avviso dell'appellante, la malattia, “per l'entità e la gravità delle lesioni non poteva ritenersi conclusa nell'inabilità temporanea fornita dall'istituto assicuratore, avendo essa subito una rapida e prevedibile evoluzione verso l'artrosi”, ragion per cui deve ritenersi che “il sig. ecessitasse di ulteriori giorni di riposo così come ritenuto Pt_1 dai medici curanti” (cfr. pag. 14) atto di appello).
La tesi è infondata.
Invero, ai sensi dell'art. 98 del CCNL di categoria, ai fini della non computabilità dell'assenza nel calcolo del periodo di comporto è necessario che per effetto dell'infortunio il lavoratore si trovi in una condizione “che impedisca totalmente e di fatto” al medesimo “di attendere al lavoro”.
Ebbene, nel caso di specie, non solo non è provato, ma non è neppure dedotto che la patologia degenerativa (coxartrosi) diagnosticata al ricorrente in data 14.06.2022 impedisca totalmente e di fatto al medesimo di svolgere mansioni di muratore.
In secondo luogo, per ammissione dello stesso ricorrente, si tratta di patologia sopravvenuta a distanza di anni dall'infortunio, ben oltre la maturazione (in data 25.07.2020) del periodo di comporto.
In terzo luogo, l'insorgenza di tale patologia non smentisce affatto le conclusioni della C.T.U. (recepite nella sentenza impugnata), laddove si afferma che alla data del 25.07.2019 il ricorrente doveva ritenersi guarito (con postumi), poiché a quella data
“le fratture riportate (…) il 29.11.2018 erano (…) stabili, in quanto, ragionevolmente, non si poteva più prevedere un ulteriore miglioramento con idonee cure complementari” ed essendo “avvenuta la saldatura dei monconi di frattura”, il lavoratore “era da considerare clinicamente guarito, anche se erano presenti reliquati
6 che si manifestavano con un accorciamento dell'arto sinistro (…), una limitazione dell'escursione articolare dell'anca sinistra e residua dolorabilità”.
E la conclusione alla quale perviene il C.T.U., il quale quantifica in 239 giorni il periodo di “inabilità temporanea assoluta comportante astensione completa dal lavoro” ed afferma che tale condizione “è cessata in data 25.7.2019”, così come correttamente ritenuto dai sanitari dell trova un significativo elemento di CP_2 supporto nella constatazione che il quadro clinico rilevato dallo stesso C.T.U. all'esito della visita del 24.02.2022 è sostanzialmente sovrapponibile al quadro clinico rilevato dai sanitari dell in data 25.07.2019. CP_2
D'altronde, come correttamente rilevato dal C.T.U., lo stesso CTP del ricorrente, nella perizia redatta in data 26.06.2020, “articola fasce percentuali di invalidità temporanea di 60 gg al 100%, gg 120 al 75%, gg 60 al 50% e gg. 60 al 25%”, ragion per cui, “anche volendo accomunare ad una ITA le fasce temporali di invalidità CP_2 del 100%, 75% e 50%, escludendo la sola fascia temporale di minima invalidità del 25%, si avrebbe una ITA di 240 gg, valore pressoché coincidente con quello stabilito dall' . CP_2
Quanto all'eccepita inconferenza del riferimento ai tempi medi (180 giorni) di guarigione della frattura dell'acetabolo e della branca ischio-pubica, trattandosi, nel caso di specie, di “fattispecie ben più grave di frattura pluriframmentaria con sfondamento acetabolo sinistro e frattura bifocale della branca ischio-pubica trattata con mezzi di sintesi” (cfr. pag. 9) dell'atto di appello), la censura non coglie nel segno, in quanto nel caso di specie la durata del periodo riconosciuto come di inabilità temporanea assoluta non è stato di 180 giorni, bensì di 239 giorni.
Quanto, infine, al fatto che dopo l'infortunio la società non ha sottoposto il ricorrente a visita di idoneità, né gli ha proposto “di ricoprire mansioni differenti”, non avendo il ricorrente mai ripreso servizio, né manifestato alcuna disponibilità in tal senso, non si vede come la società avrebbe potuto sottoporlo a visita ed eventualmente proporgli una diversa forma di impiego.
Correttamente, perciò, il giudice di prime cure ha ritenuto legittimo il licenziamento.
Alla luce delle considerazioni esposte, l'appello deve, pertanto, ritenersi infondato e deve, di conseguenza, essere respinto.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in base ai parametri indicati dal D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022.
7 Si dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
P. Q. M.
La Corte
respinge l'appello;
condanna l'appellante alla rifusione, in favore di controparte, delle spese di lite del grado, che liquida in complessivi € 3473,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali, Iva e Cpa come per legge;
dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012.
Il Presidente estensore (dr. Fabrizio Riga)
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