Sentenza breve 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza breve 29/09/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00704/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00345/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 345 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto dai sig.ri -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Pier Paolo Davalli e Giovanni Tommaso Curzio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Antonucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Sig.ri -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
delle deliberazioni assunte a maggioranza dal Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Perugia nella seduta del -OMISSIS-, di assegnazione delle cariche consiliari di Presidente, Tesoriere, Segretario e Vicepresidente, e di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso, ivi compresa la delibera di esclusione dalla medesima seduta dei consiglieri architetti -OMISSIS- e -OMISSIS-;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati dai ricorrenti in data 11 settembre 2025:
della deliberazione assunta Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Perugia nella seduta del-OMISSIS- di nomina del secondo Vicepresidente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Perugia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 la dott.ssa Daniela Carrarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
1. Gli odierni ricorrenti, componenti del neoeletto Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Perugia, hanno gravato con il ricorso introduttivo le deliberazioni assunte dallo stesso Consiglio nella seduta del -OMISSIS-, con riferimento alla nomina delle cariche istituzionali di Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere.
2. Emerge dai verbali in atti che in tale sede l’arch. -OMISSIS- assumeva le funzioni di Presidente del collegio in quanto membro più anziano; si registrava la formazione in seno al Collegio di due gruppi, rispettivamente di sei (gruppo 1) e cinque membri (gruppo 2, cui appartengono gli odierni ricorrenti). All’esito della votazione per l’elezione del Presidente, tenutasi a scrutinio palese, risultava eletta l’arch. -OMISSIS- con sei voti favorevoli, corrispondenti al gruppo di “maggioranza” (gruppo 1) che l’aveva indicata quale candidata.
Seguiva una contestazione da parte della minoranza circa la validità del voto, avendo l’arch. -OMISSIS- partecipato alla votazione ed espresso preferenza per se stessa. Nel corso della discussione l’arch. -OMISSIS- chiedeva “ di non considerare la presenti alla seduta i consiglieri -OMISSIS- e -OMISSIS-, in quanto non dimissionari dalle cariche del Consiglio di disciplina ”. Il voto veniva ripetuto, con esclusione dei citati consiglieri -OMISSIS- e -OMISSIS-, e l’arch. -OMISSIS- riceveva sei voti favorevoli per la nomina a Presidente, corrispondenti al gruppo di maggioranza, mentre i voti contrari scendevano a tre.
Seguiva la votazione per l’individuazione delle altre cariche, e risultavano eletti, rispettivamente, per la carica di Segretario, il consigliere -OMISSIS- (con 5 voti favorevoli e 2 contrari), per la carica di Tesoriere, la il consigliere -OMISSIS- (con 6 voti favorevoli e 3 contrari), per la Vicepresidenza, il consigliere -OMISSIS- (con 5 voti favorevoli) ed il consigliere -OMISSIS-, nelle more riammessa alla seduta (eletta con 9 voti favorevoli).
2.1. Alla successiva seduta consiliare del-OMISSIS-, i consiglieri -OMISSIS- e -OMISSIS-, odierni ricorrenti, depositavano in Consiglio un’istanza di riesame e correzione delle delibere di nomina assunte alla riunione del -OMISSIS-, evidenziando una serie di criticità; la richiesta non veniva sottoposta dalla Presidente al vaglio dell’organo consiliare. Nella medesima seduta il consigliere -OMISSIS- dichiarava di non accettare la carica a Vicepresidente.
3. Con unico ed articolato motivo in diritto, la parte ricorrente ha lamentato: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6 bis della l. n. 241 del 1990, 5 e 38 della l. n. 1395 del 1923, 12 e 13 del Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento dell’ordine degli Architetti di Perugia del -OMISSIS-, artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Perugia, 17 del Codice deontologico, dei principi di buona amministrazione, imparzialità, buona fede e correttezza. In strema sintesi, i ricorrenti lamentano, sotto un primo profilo, la violazione dell’obbligo di astensione dalla partecipazione alla discussione ed alla votazione dei due consiglieri appartenenti al gruppo 1 rispettivamente eletti alle cariche di Presidenza e di Tesoriere, che si sarebbero trovati in conflitto di interessi essendo stati candidati dal gruppo di appartenenza. Sotto un ulteriore e connesso profilo, i ricorrenti lamentano l’illegittima esclusione dalla seconda votazione per l’elezione del Presidente dei consiglieri -OMISSIS- e -OMISSIS- (appartenenti al gruppo 2) in ragione della loro presunta incompatibilità, in quanto contestualmente membri del Collegio di disciplina; l’elezione al Consiglio dell’ordine dei suddetti consiglieri si era già legittimamente consolidata, perché correttamente proclamata, non contestata nei termini di cui all’art. 34, comma 2, della l. n. 1395/1923, né altrimenti gravata. Evidenziano i ricorrenti che nel corso della seduta per cui si controverte, i consiglieri -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno reso a mezzo pec le loro dimissioni dalla carica di consiglieri di disciplina, senza tra l’altro che ve ne fosse motivo; ciò in quanto, secondo la ricostruzione attorea, da un lato l’elezione al Consiglio dell’Ordine avrebbe comportato l’automatica decadenza degli stessi dal Consiglio di disciplina (peraltro ormai prossimo alla scadenza), dall’altro, l’incompatibilità loro strumentalmente contestata non riguardava la carica di consigliere dell’Ordine ma, piuttosto, quella di membri del Consiglio di disciplina.
3. Si è costituito per resistere in giudizio l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Perugia eccependo preliminarmente la non integrità del contraddittorio, risultando il ricorso notificato all’indirizzo pec appartenente ad un omonimo dell’art. -OMISSIS- e non risultando lo stesso notificato agli architetti -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, tutti consiglieri dell’Ordine appartenenti al gruppo di “minoranza”.
Ricostruita la vicenda in fatto, la difesa resistente ha argomentato circa l’infondatezza del ricorso, evidenziando come la questione dell’incompatibilità tra la nomina a consigliere di disciplina e quella a consigliere dell’Ordine fosse già emersa nella seduta di insediamento del Consiglio tenutasi il -OMISSIS-; a differenza di altro componente del Collegio, gli architetti -OMISSIS- e -OMISSIS- non provvedevano alla presentazione delle dimissioni dall’organo di disciplina prima della seduta del -OMISSIS-, inoltrando una pec solo nel pomeriggio dello stesso giorno. In questo quadro, non operando alcuna automatica decadenza, correttamente l’arch. -OMISSIS- avrebbe richiesto di non considerare gli stessi presenti ai fini della deliberazione. La difesa resistente ha negato la sussistenza di un obbligo di astensione in capo alla candidata alla presidenza, evidenziando come alla luce del disposto dell’art. 2 d.l.l. n. 382 del 1944 tutti i consiglieri hanno uguale diritto di voto, evidenziando la legittimità della deliberazione assunta con la maggioranza dei voti (sei consiglieri favorevoli su undici).
4. Alla camera di consiglio del -OMISSIS- la trattazione è stata rinviata per consentire il rispetto dei termini a difesa con riferimento alla rinnovata notificazione nei confronti del controinteressato arch. -OMISSIS-.
5. Con atto notificato in data -OMISSIS- e depositato il successivo 11 settembre, i ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti, reiterando l’istanza cautelare e gravando l’intervenuta elezione nella seduta del-OMISSIS- dell’arch. -OMISSIS- quale secondo Vicepresidente. I ricorrenti hanno lamentato: invalidità derivata dall’illegittimità delle delibere di nomina del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Architetti del -OMISSIS-; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6 bis della l. n. 241 del 1990, 5 e 38 della l. n. 1395 del 1923, artt. 11, 12 e 13 del Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento dell’Ordine degli Architetti di Perugia del -OMISSIS-, artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Perugia, art. 17 del Codice deontologico, dei principi di buona amministrazione, imparzialità, buona fede e correttezza.
Lamentano i ricorrenti che l’affidamento del ruolo di Vicepresidente all’arch. -OMISSIS-, appartenente al c.d. gruppo 1, sia avvenuta in coda all’adunanza del-OMISSIS-, su proposta del Presidente e senza che il tema fosse stato posto all’ordine del giorno. La deliberazione sarebbe viziata sia per illegittimità derivata legittimità dall’invalidità della nomina a Presidente dell’arch. -OMISSIS-, che ha proposto l’ulteriore nomina, che per violazione dell’art. 11 del Regolamento interno, che impone l’indicazione nell’ordine del giorno dei temi ed argomenti da discutere in Consiglio. La parte ricorrente contesta, inoltre, l’ulteriore violazione dell’obbligo di astensione da parte dell’interessata all’elezione, che si sarebbe trovata in conflitto di interessi per le medesime ragioni già esposte nel ricorso introduttivo.
6. La difesa resistente, con particolare riferimento alle censure introdotte con i motivi aggiunti, ha rilevato che la natura meramente onorifica della carica di Vicepresidente implichi la possibilità di discutere e porre in votazione la stessa anche se non espressamente indicata nell’ordine del giorno, ossia nell’ambito del punto “varie ed eventuali”, presente quale ultimo punto della seduta; del resto l’art. 11, comma 4, del Regolamento interno dell’ordine prevede che un argomento possa essere discusso tra le varie ed eventuali nella medesima seduta nel corso della quale venga proposto, qualora il Consiglio sia d’accordo a maggioranza dei presenti, così come di fatto avvenuto.
7. Alla camera di consiglio del 23 settembre 2025, il Collegio ha rappresentato alle parti presenti la possibilità della definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.; in assenza di obiezioni dei difensori costituiti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
8. Preliminarmente, si ravvisa la sussistenza dei presupposti di legge ex art. 60 cod. proc. amm. per la definizione della presente controversia con sentenza in forma semplificata all’esito della trattazione cautelare, essendo la causa matura per la decisione e stante l’assenza di cause ostative.
9. Sempre in via preliminare, deve darsi atto della completezza del contraddittorio a seguito della rinnovazione della notificazione in favore dell’arch. -OMISSIS-, eletto Vicepresidente del Consiglio dell’Ordine nella seduta del -OMISSIS-. Non meritevoli di accoglimento si presentano, difatti, le ulteriori richieste di integrazione avanzate dalla parte resistente, atteso che i consiglieri -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, che risultano aver espresso voto contrario o essersi astenuti nell’ambito delle deliberazioni contestate, non rivestono la posizione di controinteressati nel presente giudizio.
10. Il ricorso introduttivo non si presenta meritevole di accoglimento per quanto di seguito esposto.
10.1. Non può trovare condivisione la ricostruzione attorea per la quale l’arch. -OMISSIS-, essendo stata indicata dal proprio gruppo quale candidata alla presidenza, avrebbe dovuto astenersi dal prendere parte alla discussione e dal votare, essendovi “una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore ” e, quindi, una posizione di conflitto di interessi ex art. 12, comma 1, del Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento dell’Ordine.
L’argomento, in tutta evidenza, prova troppo. Difatti, ai sensi del d.P.R. n. 169 del 2005, Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali – che all’art. 10 espressamente prevede la non applicabilità all’Ordine per cui è causa dell’art. 2 d.l.l. n. 382 del 1944 – « Il consiglio dell’ordine elegge tra i propri componenti un presidente iscritto alla sezione A dell’albo, che è rieleggibile » (art. 4, comma 1). Dovendo il Presidente essere eletto in seno al Consiglio dell’ordine, seguendo la tesi attorea, ogni consigliere si troverebbe in una situazione di potenziale incompatibilità al momento del voto, potendo astrattamente essere eletto; l’indicazione di un “candidato” da parte di un gruppo di consiglieri è, infatti, del tutto informale, non essendo prevista alcuna formalizzazione delle candidature.
Né la tesi attorea risulta confortata dalla giurisprudenza citata. In particolare, nel caso di cui alla sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, n. 3669 del 2024, la situazione di conflitto di interessi ed il connesso obbligo di astensione sono stati affermati non con riferimento alla deliberazione per l’elezione dei consiglieri Vicepresidenti, bensì con riferimento alla deliberazione che successivamente, introducendo una nuova disciplina regolamentare, avrebbe legittimato la designazione degli stessi (nel numero di tre in luogo di uno) avvenuta in contrasto con la disciplina previgente.
10.2. Dal rigetto del precedente profilo di censura discende l’inammissibilità per carenza di interesse delle ulteriori doglianze proposte con il ricorso introduttivo.
Difatti, ferma la previsione dell’incompatibilità tra la carica di membro del Consiglio di disciplina e consigliere dell’Ordine, ex art. 8, comma 3, d.P.R. n. 137 del 2012 e art. 3, comma 2, del Regolamento, in questa sede non si controverte di un qualsivoglia provvedimento di decadenza dei consiglieri -OMISSIS- e -OMISSIS- dal Consiglio dell’Ordine.
L’esclusione dal voto dei consiglieri -OMISSIS- e -OMISSIS- è intervenuta unicamente in occasione della seconda votazione relativa all’elezione del Presidente; stante la riconosciuta legittimazione dell’arch. -OMISSIS- a partecipare alla discussione ed a esprimere il proprio voto, anche laddove i citati consiglieri fossero stati ammessi al voto, l’esito della deliberazione non avrebbe potuto essere differente (come del resto dimostrato dalla prima deliberazione).
11. Da quanto esposto discende l’infondatezza delle censure di illegittimità derivata avanzate con l’atto per motivi aggiunti, nonché delle reiterate doglianze per violazione dell’obbligo di astensione. Si presenta, tuttavia, meritevole di accoglimento il profilo di censura con cui è stata denunciata la violazione del Regolamento generale per l’organizzazione ed il funzionamento dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Perugia.
Emerge dagli atti di causa che l’elezione nella seduta del-OMISSIS- del secondo Vicepresidente sia avvenuta senza previo inserimento dell’argomento all’ordina del giorno trasmesso in data -OMISSIS-. L’art. 11 del citato Regolamento, disciplinante l’attività del Consiglio, dopo aver previsti l’obbligo per la segreteria di fornire ai consiglieri l’ordine del giorno con un preavviso di almeno tre giorni, al quarto comma dispone che «[o]gni Consigliere può chiedere che un determinato argomento sia posto all’o.d.g. entro le due successive sedute. L’argomento può essere discusso, tra le varie ed eventuali, nella medesima seduta nel corso della quale venga proposto, qualora il Consiglio sia d’accordo a maggioranza dei presenti, ma non potrà essere oggetto di delibera contestuale, salvo che tutti i Consiglieri siano presenti, si dichiarino sufficientemente informati per deliberare e non vi siano opposizioni all’assunzione contestuale di delibera ».
Quindi, la discussione dell’argomento non inserito all’ordine del giorno avrebbe potuto avere luogo con il favore della sola maggioranza, tuttavia, l’argomento stesso avrebbe potuto essere posto in votazione solo in presenza di tre condizioni, poste evidentemente a tutela delle prerogative di tutti i consiglieri: la presenza di tutti i consiglieri, la dichiarazione da parte degli stessi di essere “ sufficientemente informati per deliberare” e l’assenza di opposizioni all’assunzione contestuale di delibera. Il contestuale inverarsi di dette condizioni non emerge dal verbale della seduta, dal quale è possibile dedurre unicamente che l’elezione è stata effettuata e che il secondo Vicepresidente è stato eletto a maggioranza con sei voti favorevoli e tre astenuti. La deliberazione di elezione del consigliere -OMISSIS- a Vicepresidente deve essere, pertanto, annullata.
12. Per quanto esposto, il ricorso introduttivo si presenta in parte infondato ed in parte inammissibile, mentre i motivi aggiunti devono essere accolti ai sensi di cui in motivazione, con conseguente annullamento in parte qua della deliberazione del Consiglio dell’Ordine del-OMISSIS- per quanto attiene all’elezione del secondo Vicepresidente.
L’esito del giudizio consente di disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui successivi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
a) in parte rigetta ed in parte dichiara inammissibile il ricorso introduttivo, ai sensi di cui in motivazione;
b) accoglie in parte, ai sensi di cui in motivazione, i motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla in parte qua della deliberazione del Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Perugia del-OMISSIS- per quanto attiene all’elezione del secondo Vicepresidente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità delle persone citate in motivazione.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Pierfrancesco Ungari, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Daniela Carrarelli, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniela Carrarelli | Pierfrancesco Ungari |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.