Ordinanza collegiale 11 giugno 2025
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 20/01/2026, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01069/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06150/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6150 del 2025, proposto da
Zentiva Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Mocchi, Leonardo De Vecchi, Angela Cirasola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Aifa Agenzia Italiana del Farmaco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Comifar Distribuzione S.p.A. e Difarma Societa per Azioni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Luca Sabelli, Roberto Santi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
A.F.M. S.p.A. (Azienda Farmaceutica Municipalizzata S.p.A.), Cofardis S.p.A., Co.Farm. Distribuzione S.r.l., D.M. Barone S.p.A., Farmacentro Servizi e Logistica Società Cooperativa, Federfarma.Co Distribuzione e Servizi in Farmacia S.p.A., Q Farma S.r.l., V.I.M. S.r.l. (Vendita Ingrosso Medicinali S.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Piermassimo Chirulli, Aurora Luciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Adf – Associazione Distributori Farmaceutici, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Santi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Spem S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Sabelli, Roberto Santi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Federfarma Servizi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Piermassimo Chirulli, Patrizio Ivo D'Andrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della nota di AIFA, apparsa sul sito web istituzionale della stessa in data 7 aprile 2025, recante “Applicazione delle disposizioni normative in tema di maggiorazione della quota di spettanza a favore dei grossisti”;
- Determina di AIFA n. 629/2025 del 6 maggio 2025, con avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 111 del 15 maggio 2025 recante “Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell’art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537” per il medicinale “BECLOMETASONE E FORMOTEROLO ZENTIVA” nella parte in cui prevede, nelle premesse, che “Vista la legge 30 dicembre 2024 (legge bilancio 2025) che all’articolo 1, comma 324 prevede che, fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente alla quota minima spettante ai farmacisti, a decorrere dall’anno 2025 le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali appartenenti alla classe di cui all’articolo 8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono fissate per le aziende farmaceutiche e per i grossisti, rispettivamente, nella percentuale del 66% e del 3,65%” nonché nella parte in cui prevede, nell’art. 1, che “Fermo restando il prezzo ex-factory di cui al presente articolo, pari al 66,65 % del prezzo al pubblico [in alternativa ove previsto: 58,65% nel caso di medicinali di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39], in caso di erogazione nell’ambito del canale convenzionale, il titolare di AIC cede il valore, corrispondente alla quota di spettanza dello 0,65%, al grossista la cui quota, pertanto, passa dal 3% al 3,65% del prezzo di vendita al pubblico della specialità medicinale oggetto della presente determinazione”;
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso a quelli sopraindicati, anche di contenuto ignoto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comifar Distribuzione S.p.A. e di Aifa Agenzia Italiana del Farmaco e di Difarma Societa per Azioni e di A.F.M. S.p.A. (Azienda Farmaceutica Municipalizzata S.p.A.) e di Cofardis S.p.A. e di Co.Farm. Distribuzione S.r.l. e di D.M. Barone S.p.A. e di Farmacentro Servizi e Logistica Società Cooperativa e di Federfarma.Co Distribuzione e Servizi in Farmacia S.p.A. e di Q Farma S.r.l. e di V.I.M. S.r.l. (Vendita Ingrosso Medicinali S.r.l.);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa LV NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che, con atto notificato il 10 gennaio 2026 e depositato in pari data, parte ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso;
Considerato che sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione (ex plurimis: Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 novembre 2007 n. 5832; Cons. Stato, Sez. III, 5.5.2011 n. 2695; Cons. Stato, Sez. VI, 17.12.2008 n. 6257);
Rilevato che non è stato osservato, per la notifica della rinuncia, il termine di cui all’art. 84, comma 3, cpa, ai sensi del quale “La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza”;
Considerato che, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cpa, “il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa”;
Ritenuto, alla luce del chiaro tenore della dichiarazione di rinuncia, con la quale parte ricorrente ha chiesto una declaratoria di improcedibilità del gravame, che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
Ritenuto di compensare tra le parti le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR IS TT, Presidente
Roberta Cicchese, Consigliere
LV NT, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LV NT | AR IS TT |
IL SEGRETARIO