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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 19/11/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Federica Abiuso. Presidente rel.
Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 3571/2025 del ruolo generale, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio e vertente TRA , C.F. rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. FRATUCELLO STEFANO e PARRAVICINI SARA, elettivamente domiciliati come in atti, E , C.F. , rappresentata e difesa, giusta CP_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. MANTOAN SABRINA, elettivamente domiciliate come in atti
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “ Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto da ed Parte_1 CP_1
in data 7.12.2004 a Montagnana (PD), trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del
[...]
Comune di Montagnana al n. 12, Parte I, Serie /, anno 2004 alle seguenti CONDIZIONI 1) La casa familiare sita a Montagnana (PD), Via Alberi n. 42 int. 1, è assegnata a con tutti gli CP_1 arredi. 2) La IG minore è affidata congiuntamente a entrambi i genitori con residenza Per_1 presso la madre. La potestà genitoriale sulla IG rimane affidata ad entrambi i genitori, i quali provvederanno di comune accordo alle scelte circa la sua istruzione, educazione, salute e crescita.
Il padre avrà il diritto/dovere di avere con sé la IG a weekend alternati (dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina) e tutti i mercoledì dall'uscita della scuola, con pernottamento presso il padre e rientro la mattina del giovedì a scuola;
impegno del sig. ad accompagnare dal lunedì al Pt_1 venerdì la IG alla corriera/treno per recarsi a scuola, salvo i giorni in cui il padre non Per_1
1 abbia il turno al lavoro. Nelle Festività di Natale i genitori avranno con sé la IG alternando di anno in anno una settimana comprendente il Natale e una comprendente l'Epifania, facendo in modo il più possibile che la IG trascorra le giornate di Festa con entrambi i genitori. Festività di Pasqua:
i genitori avranno con sé la IG alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e suddividendosi, comunque, il periodo di vacanza da scuola. Vacanze estive: la IG dovrà trascorrere almeno una settimana continuativa con ciascun genitore, con periodo da concordarsi e comunicarsi entro il 30
Aprile di ciascun anno, nel rispetto dei rispettivi periodi di ferie dal lavoro. Nel rispetto delle esigenze di vita della IG e secondo accordi previamente assunti tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé la IG anche in orari diversi da quelli indicati e comunque compatibilmente con gli orari dei turni di lavoro. 3) si obbliga a corrispondere a entro il giorno 5 di Parte_1 CP_1 ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della IG , la somma di € 451,40, da Per_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre alla quota del 50% delle spese mediche specialistiche non rimborsate dal SSN, delle spese scolastiche (ivi comprese gite scolastiche, centro estivi, grest, buoni pasto, e attività organizzate dalla scuola), delle spese per il vestiario, limitatamente ai capi di abbigliamento più onerosi (cappotti, scarpe, maglioni), delle spese degli sport praticati nella misura del 50% per l'equitazione e del 100% per la palestra, e delle spese straordinarie, con idonea documentazione di spesa. 4) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico- patrimoniale. 5) I coniugi si concedono reciprocamente il consenso al rilascio o al rinnovo dei rispettivi documenti per l'espatrio e al rilascio del documento della IG . 6) Le spese del Per_1 presente procedimento sono compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 06/11/2025, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia.
In primo luogo, i ricorrenti hanno evidenziato che dal matrimonio sono nate le figlie Per_2
(maggiorenne ed economicamente indipendente) e , rispettivamente in data 11.4.2005 e in Per_1 data 5.10.2008.
Inoltre, hanno precisato che con decreto depositato in data 13.5.2013, il Tribunale di Padova ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel verbale dell'udienza presidenziale del 18.4.2013.
2 Essendo trascorso dalla data dell'udienza presidenziale al deposito del ricorso il termine di sei mesi previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898 del 1970 e non essendosi ricostruita né la comunione materiale né quella spirituale tra i coniugi, le parti congiuntamente hanno chiesto che venga pronunciata lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 quarto comma c.p.c.; contestualmente hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
Con decreto del 10.11.2025 il presidente ha designato il giudice relatore, assegnando alle parti termine sino al 14.11.2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e ha disposto la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il giudice relatore ha assegnato la causa al collegio in decisione.
Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
La domanda congiunta concernente lo scioglimento del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data del 18.4.2013 dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con decreto di omologa del 13.5.2013 del Tribunale di Padova.
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
I ricorrenti, tenuto conto dell'istanza congiunta e del successivo svolgimento del processo, hanno dichiarato di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale e di concordare le condizioni riportate in epigrafe.
In assenza di una IG minore, il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge.
Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare lo scioglimento del matrimonio.
3 Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto della comunanza delle domande svolte, sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in MONTAGNANA in data 07/12/2004 tra e , trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio del Comune di Parte_1 CP_1
MONTAGNANA nell'anno 2004, n. 12, Parte I, Serie;
RECEPISCE integralmente le ulteriori condizioni di divorzio congiuntamente formulate dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
DICHIARA la compensazione delle spese di lite;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 18.11.2025
Il Presidente rel dott. Federica Abiuso
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