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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/07/2025, n. 3989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3989 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 50/2022, riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 27.03.2025 comunicata in pari data, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
(C.F. - P.IVA , in persona del l.r.p.t. Parte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa, dagli avv.ti Gianfranco Cicchella (C.F. Parte_2
) e Stefano Curcio (C.F. ), presso il C.F._1 C.F._2 cui studio in Napoli, alla via Francesco Crispi n. 62, è elettivamente domiciliata.
-APPELLANTE
CONTRO
RGn°50/2022-Sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
(P.IVA in persona del curatore Parte_3 P.IVA_2
fallimentare, dott. (C.F. , rappresentato e Parte_4 C.F._3 difeso dall'avv. Daniela Russo (C.F. ), presso il cui studio in C.F._4
Napoli, alla Via A. Diaz n. 8, è elettivamente domiciliato.
Parte_5
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 23.11.2020 la Controparte_1 proponeva, innanzi al Tribunale di Napoli, opposizione avverso il decreto
[...]
ingiuntivo n°8619/20 del 03.08.2020 notificato il 13.10.2020, emesso dal suddetto
Tribunale in favore del per il mancato pagamento di € Parte_3
5.000,0, oltre interessi, a titolo di canoni insoluti relativi alle mensilità di aprile e maggio 2017, dovute per il fitto di ramo d'azienda intercorrente tra la Parte_3
e la
[...] Parte_1
Quanto ai presupposti in fatto ed in diritto posti a sostegno dell'opposizione, parte opponente, invocando l'art.1460 c.c., deduceva l'inesatto inadempimento da parte della del contratto di fitto di ramo d'azienda, con conseguente diritto Parte_3
dell'opponente a sospendere i pagamenti dei canoni reclamati, in attesa dell'esito della richiesta di ripristino dell'equilibrio economico contrattuale, mediante la rideterminazione dei canoni di locazione in conformità dell'effettivo valore della controprestazione.
Si costituiva in giudizio, in data 21.04.2021, la curatela del Parte_3 chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del
[...] decreto ingiuntivo e nel merito il rigetto dell'opposizione proposta dalla
[...]
poiché inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto. Pt_1
Alla prima udienza del 12.05.2021, il G.I., considerato che il decreto ingiuntivo era stato notificato in data 13.10.2020 e l'opposizione iscritta a ruolo il 3.12.2020, sollevava d'ufficio la questione relativa alla tempestività dell'opposizione, rinviando la causa per la discussione orale, ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 9.6.2021.
RGn°50/2022-Sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Con sentenza n.5425/2021, del 09.06.2021, oggetto d' impugnazione nel presente giudizio, il Tribunale di Napoli dichiarava inammissibile, poiché tardiva,
l'opposizione proposta, dichiarando conseguenzialmente esecutivo il decreto ingiuntivo n° 8619/2020.
Segnatamente, il giudice di prime cure rilevava come la questione pregiudiziale di rito relativa alla tempestività della opposizione, sollevata d'ufficio dallo stesso
Tribunale, fosse idonea a definire in via assorbente la controversia.
Al riguardo il Tribunale richiamava l'orientamento, ritenuto pacifico, secondo cui:
“l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione (ovvero nelle altre materia sottoposte al rito speciale del lavoro, come il fitto di azienda) debba essere proposta con ricorso e, ove proposta erroneamente con citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c., non essendo sufficiente che entro tale data sia stata comunque notificata alla controparte” (Cassazione civile, 14.03.1991, n°2714).
Nella fattispecie, rilevava il Giudice di prime cure che il decreto ingiuntivo era stato notificato in data 13.10.2020, mentre l'opposizione era stata depositata ed iscritta a ruolo in data 3.12.2020, quindi oltre il termine di quaranta giorni previsto dall'art. 641 c.p.c.
Il tribunale, pertanto, ritenendo assorbita ogni altra questione, dichiarava inammissibile l'opposizione.
2. Avverso tale pronuncia, con citazione notificata in data 05.01.2022, la società ha spiegato appello, affidato a due motivi. Parte_1
2.1 Con il primo motivo di gravame intitolato: “Violazione e falsa applicazione degli art. 4 commi 1 e 5 del D.Lgs. n° 150/11- Violazione e falsa applicazione dell'art.
426 c.p.c.- Ordinanza della Corte di cassazione III Sez. Civ. n. 13556/21 del
18.05.2021- Omissione di pronuncia” l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha, in applicazione del comma 1 dell'art. 4 del
D.lgs. n.150/2011, disposto il mutamento del rito. Sostiene l'appellante che il giudice di prime cure, applicando correttamente la normativa su richiamata, avrebbe dovuto disporre il mutamento del rito, e ciò in quanto con la disciplina in oggetto il legislatore ha inteso dare rilievo al principio della irrilevanza dell'errore sul rito,
RGn°50/2022-Sentenza
- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda disponendo che gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Secondo la tesi sostenuta, il legislatore avrebbe voluto perseguire il superamento del “formalismo” processuale tutte le volte in cui l'errore sul rito non pregiudichi le garanzie di difesa della controparte. Pertanto, in applicazione dell'art. 4, comma 5, del D.lgs. 150/11,
l'opposizione al decreto ingiuntivo doveva ritenersi tempestivamente proposta, impiegando il rito ordinario, con atto di citazione notificato in data 23.11.2020, entro i quaranta giorni, previsti dall'art. 641 c.p.c., dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto, avvenuta in data 13.10.2020. L'opposizione era stata poi iscritta a ruolo in data 03.12.2020, entro il termine di dieci giorni dalla notifica dell'opposizione, nel rispetto appunto del rito ordinario adottato.
A dire dell'impugnante, l'errore sul rito e sulla forma dell'atto di opposizione non avrebbe comunque impedito la produzione degli effetti sostanziali e processuali della domanda, per come risulta dall'ultimo comma dell'art. 4 del d.lgs. 150/2011, con la conseguenza che l'opposizione, anche se erroneamente proposta con ricorso anziché con citazione, o viceversa, sarebbe stata ammissibile, a patto che il ricorso fosse stato tempestivamente depositato o la citazione tempestivamente notificata. Pertanto
l'appellante, deducendo che il Tribunale avrebbe dovuto procedere al mutamento del rito in applicazione della normativa richiamata, ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado.
2.2 Con il secondo motivo di gravame intitolato: “Riproposizione delle questioni di merito ritenute assorbite dal Giudice di prime cure ex art. 346 c.p.c.- Exceptio non rite adimpleti contractus ex art. 1460 c.c.- Eccezione di inesatto adempimento-
Eccessiva onerosità sopravvenuta- Riduzione del canone ad equità ex art. 1464
c.c.”, l'appellante ha reiterato, ex art. 346 c.p.c., i motivi di opposizione già proposti in primo grado. In particolare, ha riproposto l'eccezione di inesatto inadempimento del contratto di fitto di ramo d'azienda, da parte della assumendo il Parte_3 suo diritto di sospendere il pagamento dei canoni reclamati, in attesa del ripristino dell'equilibrio economico del contratto, mediante la rideterminazione dei canoni di locazione in conformità all'effettivo valore della controprestazione.
RGn°50/2022-Sentenza
- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
L'impugnante ha al riguardo dedotto di aver legittimamente sospeso la propria prestazione di pagamento dei canoni di affitto, a fronte dell'inesatto adempimento da parte della a cui era subentrata la curatela fallimentare, per Parte_3
impossibilità sopravvenuta di esecuzione dei lavori, facenti parte del ramo di azienda ceduto, derivante dal venir meno della principale commessa affidata dalla CP_2
per la bonifica del S.I.N. di Pianur.
Ha al riguardo precisato che, a seguito del verificarsi di tale circostanza, aveva richiesto alla Geoproject con apposita comunicazione, la rimodulazione delle Pt_3
condizioni contrattuali mediante la riduzione del canone di affitto mensile da €
2.500,00/ al mese ad € 700,00 al mese, ma che tale comunicazione era rimasta senza alcuna risposta. Pertanto, la veva sospeso il pagamento Parte_1 dei canoni di locazione relativi ai mesi di aprile e maggio 2017, non essendovi più alcuna controprestazione da parte della Geoproject per impossibilità Pt_3 sopravvenuta di esecuzione dei contratti d'appalto facenti parte del ramo d'azienda oggetto di locazione.
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente, in data
13.11.2022, si è costituita in giudizio la la CP_3 Parte_3
quale ha resistito al gravame concludendo in via preliminare per l'inammissibilità/improcedibilità dell'atto di appello ed in subordine per il rigetto dello stesso in quanto inammissibile ed infondato.
4. Preliminarmente deve essere affermata la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 05.01.2022, risultando rispettato - considerata la sospensione feriale e considerato che il giudizio di primo grado è stato trattato con rito ordinario, senza mutare il rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c. - il termine di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, intervenuta in data 09.06.2021.
5. Tanto debitamente premesso, l'impugnazione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
La sentenza gravata, infatti, nel dichiarare inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto erroneamente proposta, in materia di affitto di azienda, con atto depositato in violazione del termine di cui all'art. 641 c.p.c., integra piana
RGn°50/2022-Sentenza
- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda applicazione dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, di recente espressasi sulla specifica questione anche in sede nomofilattica.
Segnatamente, con la sentenza n. 927 del 13/01/2022, le Sezioni Unite della Suprema
Corte, investite della questione interpretativa sollevata dalla parte impugnante, hanno affermato il principio secondo cui “allorché l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., sia erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011
- che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto legislativo n. 150/2011 -, producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c.".
Nel motivare tali conclusioni, le Sezioni Unite hanno in primo luogo precisato che l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione, come pure in materia di affitto di azienda, è come tale soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., norma che richiama altresì l'art. 426 c.p.c. per il passaggio dal rito ordinario ex art. 163 e ss. c.p.c. a quello speciale.
Secondo una diffusa elaborazione dottrinale, la disciplina del mutamento del rito dettata dall'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 opera unicamente, come prevede il primo comma della norma, «quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dal presente decreto» (comma 1); altresì il terzo comma si riferisce alle modalità procedurali per il caso in cui «la controversia rientra tra quelle per le quali il presente decreto prevede l'applicazione del rito del lavoro», ed il quarto comma dispone che «la causa sia riassunta davanti al giudice competente con il rito stabilito dalle disposizioni del presente decreto».
Il decreto legislativo 10settembre 2011, n. 150, attua, del resto, la delega contenuta nell'art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ai fini della "riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale". Oggetto della delega di cui al citato art. 54 della legge n. 69 del 2009 erano, dunque, "i procedimenti civili di natura contenziosa autonomamente regolati dalla legislazione
RGn°50/2022-Sentenza
- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda speciale", da ricondurre ad uno dei modelli processuali "semplificati" previsti dal libro secondo, titolo IV, capo I, dal libro quarto, titolo I, capo III-bis, o dal libro secondo, titoli I e III, ovvero titolo II, del codice di procedura civile.
L'art. 4 cit. rileva, pertanto, per i mutamenti di rito in favore di alcuno dei tre modelli elaborati dal decreto legislativo n. 150/2011 ed in funzione della trattazione dei procedimenti speciali regolati dalle disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione. Detta disciplina non opera, invece, come osservato dalla Suprema Corte, nelle ipotesi di mutamento dal rito ordinario al rito speciale delle controversie di lavoro, o viceversa, restando tali fattispecie tuttora regolate dagli artt. 426 e 427 c.p.c. Ciò è dato intendere anche dall'art. 2 del d.igs. n. 150 del 2011, che, per le controversie assoggettate al rito del lavoro dal Capo II del decreto legislativo, stabilisce espressamente l'inapplicabilità, fra gli altri, degli articoli 426, 427 e 439 del codice di procedura civile.
Ad identiche conclusioni sistematiche, secondo quanto pure precisato dalle Sezioni
Unite, è giunta Cass. Sez. 3, 25 maggio 2018, n. 13072 (proprio in ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di canoni locatizi proposta con citazione e non secondo il rito di cui all'art. 447- bis c.p.c.), nel senso, cioè, che l'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 disciplina esclusivamente il mutamento del rito in caso di controversia promossa in forme diverse da quelle previste nel medesimo decreto, e non costituisce una norma generale abrogativa e sostitutiva delle norme specifiche di cui agli artt. 426 e 427 c.p.c., che rimangono le norme generali di coordinamento tra rito ordinario e rito lavoristico/locatizio (nello stesso senso, Cass. Sez. 6 - 3, 25 settembre 2019, n. 23909; Cass. Sez. 1, 11 giugno 2019, n. 15722).
In relazione all'opposizione a decreto ingiuntivo per crediti relativi ad un rapporto di locazione di immobili urbani - e perciò disciplinata dall'art. 447-bis c.p.c. -, che sia proposta con atto di citazione notificato alla controparte, anziché con ricorso depositato nella cancelleria, emerge piuttosto, secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, la necessità di procedere alla conversione dell'atto introduttivo secondo il criterio di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c., potendosi, cioè, ritenere tempestiva l'opposizione, nonostante l'errore sulla forma dell'atto, qualora sia avvenuta entro il termine stabilito dall'art. 641 c.p.c. l'iscrizione a ruolo mediante
RGn°50/2022-Sentenza
- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda deposito in cancelleria della citazione, non essendo invece sufficiente che, entro tale data, la stessa sia stata notificata alla controparte (in materia di controversie di opposizione a decreti ingiuntivi per crediti derivanti da locazione, fra le più recenti:
Cass. Sez. 6 - 3, 19 settembre 2017, n. 21671; Cass, Sez. 6 - 3, 29 dicembre 2016, n.
27343; Cass. Sez. 3, 2 aprile 2009, n. 8014; per l'applicazione, in generale, del principio di conversione nelle ipotesi di introduzione del processo - sia che si tratti di impugnazione che di opposizione a decreto ingiuntivo - secondo un modello formale errato: Cass. Sez. Unite, 10 febbraio 2014, n. 2907; Cass. Sez. Unite, 8 ottobre 2013,
n. 22848; Cass. Sez. Unite, 23 settembre 2013, n. 21675; Cass. Sez. Unite, 14 marzo
1991, n. 2714).
Secondo tale orientamento, l'errore sulla forma dell'atto introduttivo, come citazione o come ricorso, ai fini del prodursi degli effetti sostanziali e processuali della domanda (inteso quale errore sul singolo atto, isolatamente considerato, e non già quale "errore sul rito"), se non comporta ex se una nullità comminata dalla legge, va comunque valutato alla luce dei requisiti indispensabili che l'atto deve avere per raggiungere il suo scopo (art. 156, secondo comma, c.p.c.). Essendo in gioco la valutazione della tempestività di un atto introduttivo di un processo al fine di impedire una decadenza, non rileva la manifestazione di volontà sostanziale ad esso sottesa, quanto la sua idoneità ad instaurare un valido rapporto processuale diretto ad ottenere l'intervento del giudice ai fini di una pronuncia nel merito (arg. anche dall'art. 2966 c.c.). La pendenza del giudizio, quale momento idoneo ad impedire una decadenza, anche in nome delle esigenze di instaurazione del contraddittorio con la controparte, finisce così per correlarsi al compimento dell'atto che rappresenta ex ante il corretto esercizio del diritto di azione nella sua tipica forma legalmente precostituita, oppure al verificarsi del medesimo effetto altrimenti prodotto ex post dall'atto difforme dal modello legale, allorché la fattispecie possa dirsi successivamente integrata dagli elementi necessari alla sua funzione tipica.
Ad avviso delle Sezioni Unite, tale ultimo indirizzo merita di essere confermato anche per l'esigenza di assicurare un sufficiente grado di stabilità di applicazione
(Cass., Sez. Unite 31 luglio 2012, n. 13620; Cass., Sez. Unite 6 novembre 2014,n.
23675).
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Inoltre, secondo quanto pure argomentato dalla Corte nomofilattica, neppure può trascurarsi che proprio la vicenda processuale del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di locazione, irritualmente introdotto con citazione tardivamente depositata, è stata oggetto di due pronunce della Corte Costituzionale.
In particolare, con l'ordinanza n. 152 del 2000, la Corte Costituzionale dichiarò manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 641,
645 e 447-bis in relazione all'art. 8, secondo comma, numero 3) del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione.
La Corte Costituzionale richiamò i propri precedenti con cui era stata negata l'irragionevolezza della diversa disciplina dell'opposizione a decreto ingiuntivo nel rito ordinario ed in quello di lavoro, finalizzata alla concentrazione della trattazione ed alla immediatezza della pronuncia (ordinanza n. 936 del 1988); quindi invocò il principio della legale conoscenza delle norme, che non può non valere quando la parte si avvalga, come nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, del necessario patrocinio del difensore, ben in grado di desumere la causa petendi dagli atti notificati alla parte.
Con la sentenza n. 45 del 2018, la Corte Costituzionale ha poi dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 426 del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. La questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 426 c.p.c. era stata posta dal giudice a quo con riguardo alla interpretazione di tale norma preferita dalla Corte di cassazione, e quindi «nella parte in cui non prevede che, in caso di introduzione con rito ordinario di una causa soggetta al rito previsto dagli artt. 409 e ss. c. p. c. e di conseguente mutamento del rito, gli effetti sostanziali e processuali si producano secondo le norme del rito ordinario, seguito fino al mutamento». Il remittente censurava la sanatoria dimidiata, e non piena, dell'atto non ritualmente introdotto
«nelle forme ordinarie» (in luogo di quelle del rito speciale per esso previste) - quale unicamente consentita dall'art. 426 c.p.c. -, perché non coerente con la sopravvenuta previsione normativa di cui all'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150, e nemmeno con la disciplina della cosiddetta translatio iudicii ex art. 59, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69. La sentenza n. 45 del 2018 della
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Corte Costituzionale ha affermato che l'auspicata riformulazione del meccanismo di conversione del rito sub art. 426 c.p.c. riflette "una valutazione di opportunità, e di maggior coerenza di sistema, di una sanatoria piena, e non dimidiata,dell'atto irrituale, per raggiungimento dello scopo. Ma non per questo risponde ad una esigenza di reductio ad legitimitatem della disciplina attuale, posto che tale disciplina
(a sua volta coerente ad un principio di tipicità e non fungibilità delle forme degli atti) non raggiunge quella soglia di manifesta irragionevolezza che consente il sindacato di legittimità costituzionale sulle norme processuali".
Da ciò l'evidente infondatezza del primo motivo di gravame, essendo conforme a diritto la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione per tardività, ed il conseguente assorbimento di tutte le questioni di merito, oggetto di riproposizione ad opera della parte impugnante.
6. La soccombenza della parte appellante governa le spese di lite relative al presente grado che - in applicazione dei parametri di cui al DM n.55 del 2014, come aggiornati dal DM n. 147/2022, tenuto conto delle fasi in cui l'attività processuale è stata effettivamente svolta, e dimidiati i compensi medi in considerazione della natura delle questioni affrontate e dell'entità dell'attività difensiva espletata - si liquidano come da dispositivo che segue.
7. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli n. 5425/2021, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza gravata;
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- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
2) condanna la parte appellante alla refusione delle spese di lite relative al presente grado di giudizio in favore della parte appellata, che liquida in complessivi € 962,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA, come per legge;
3) dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente procedimento, a carico della parte appellante.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 9 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Paola Martorana Dott.ssa Alessandra Piscitiello
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 50/2022, riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 27.03.2025 comunicata in pari data, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
(C.F. - P.IVA , in persona del l.r.p.t. Parte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa, dagli avv.ti Gianfranco Cicchella (C.F. Parte_2
) e Stefano Curcio (C.F. ), presso il C.F._1 C.F._2 cui studio in Napoli, alla via Francesco Crispi n. 62, è elettivamente domiciliata.
-APPELLANTE
CONTRO
RGn°50/2022-Sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
(P.IVA in persona del curatore Parte_3 P.IVA_2
fallimentare, dott. (C.F. , rappresentato e Parte_4 C.F._3 difeso dall'avv. Daniela Russo (C.F. ), presso il cui studio in C.F._4
Napoli, alla Via A. Diaz n. 8, è elettivamente domiciliato.
Parte_5
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 23.11.2020 la Controparte_1 proponeva, innanzi al Tribunale di Napoli, opposizione avverso il decreto
[...]
ingiuntivo n°8619/20 del 03.08.2020 notificato il 13.10.2020, emesso dal suddetto
Tribunale in favore del per il mancato pagamento di € Parte_3
5.000,0, oltre interessi, a titolo di canoni insoluti relativi alle mensilità di aprile e maggio 2017, dovute per il fitto di ramo d'azienda intercorrente tra la Parte_3
e la
[...] Parte_1
Quanto ai presupposti in fatto ed in diritto posti a sostegno dell'opposizione, parte opponente, invocando l'art.1460 c.c., deduceva l'inesatto inadempimento da parte della del contratto di fitto di ramo d'azienda, con conseguente diritto Parte_3
dell'opponente a sospendere i pagamenti dei canoni reclamati, in attesa dell'esito della richiesta di ripristino dell'equilibrio economico contrattuale, mediante la rideterminazione dei canoni di locazione in conformità dell'effettivo valore della controprestazione.
Si costituiva in giudizio, in data 21.04.2021, la curatela del Parte_3 chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del
[...] decreto ingiuntivo e nel merito il rigetto dell'opposizione proposta dalla
[...]
poiché inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto. Pt_1
Alla prima udienza del 12.05.2021, il G.I., considerato che il decreto ingiuntivo era stato notificato in data 13.10.2020 e l'opposizione iscritta a ruolo il 3.12.2020, sollevava d'ufficio la questione relativa alla tempestività dell'opposizione, rinviando la causa per la discussione orale, ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 9.6.2021.
RGn°50/2022-Sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Con sentenza n.5425/2021, del 09.06.2021, oggetto d' impugnazione nel presente giudizio, il Tribunale di Napoli dichiarava inammissibile, poiché tardiva,
l'opposizione proposta, dichiarando conseguenzialmente esecutivo il decreto ingiuntivo n° 8619/2020.
Segnatamente, il giudice di prime cure rilevava come la questione pregiudiziale di rito relativa alla tempestività della opposizione, sollevata d'ufficio dallo stesso
Tribunale, fosse idonea a definire in via assorbente la controversia.
Al riguardo il Tribunale richiamava l'orientamento, ritenuto pacifico, secondo cui:
“l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione (ovvero nelle altre materia sottoposte al rito speciale del lavoro, come il fitto di azienda) debba essere proposta con ricorso e, ove proposta erroneamente con citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c., non essendo sufficiente che entro tale data sia stata comunque notificata alla controparte” (Cassazione civile, 14.03.1991, n°2714).
Nella fattispecie, rilevava il Giudice di prime cure che il decreto ingiuntivo era stato notificato in data 13.10.2020, mentre l'opposizione era stata depositata ed iscritta a ruolo in data 3.12.2020, quindi oltre il termine di quaranta giorni previsto dall'art. 641 c.p.c.
Il tribunale, pertanto, ritenendo assorbita ogni altra questione, dichiarava inammissibile l'opposizione.
2. Avverso tale pronuncia, con citazione notificata in data 05.01.2022, la società ha spiegato appello, affidato a due motivi. Parte_1
2.1 Con il primo motivo di gravame intitolato: “Violazione e falsa applicazione degli art. 4 commi 1 e 5 del D.Lgs. n° 150/11- Violazione e falsa applicazione dell'art.
426 c.p.c.- Ordinanza della Corte di cassazione III Sez. Civ. n. 13556/21 del
18.05.2021- Omissione di pronuncia” l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha, in applicazione del comma 1 dell'art. 4 del
D.lgs. n.150/2011, disposto il mutamento del rito. Sostiene l'appellante che il giudice di prime cure, applicando correttamente la normativa su richiamata, avrebbe dovuto disporre il mutamento del rito, e ciò in quanto con la disciplina in oggetto il legislatore ha inteso dare rilievo al principio della irrilevanza dell'errore sul rito,
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda disponendo che gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Secondo la tesi sostenuta, il legislatore avrebbe voluto perseguire il superamento del “formalismo” processuale tutte le volte in cui l'errore sul rito non pregiudichi le garanzie di difesa della controparte. Pertanto, in applicazione dell'art. 4, comma 5, del D.lgs. 150/11,
l'opposizione al decreto ingiuntivo doveva ritenersi tempestivamente proposta, impiegando il rito ordinario, con atto di citazione notificato in data 23.11.2020, entro i quaranta giorni, previsti dall'art. 641 c.p.c., dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto, avvenuta in data 13.10.2020. L'opposizione era stata poi iscritta a ruolo in data 03.12.2020, entro il termine di dieci giorni dalla notifica dell'opposizione, nel rispetto appunto del rito ordinario adottato.
A dire dell'impugnante, l'errore sul rito e sulla forma dell'atto di opposizione non avrebbe comunque impedito la produzione degli effetti sostanziali e processuali della domanda, per come risulta dall'ultimo comma dell'art. 4 del d.lgs. 150/2011, con la conseguenza che l'opposizione, anche se erroneamente proposta con ricorso anziché con citazione, o viceversa, sarebbe stata ammissibile, a patto che il ricorso fosse stato tempestivamente depositato o la citazione tempestivamente notificata. Pertanto
l'appellante, deducendo che il Tribunale avrebbe dovuto procedere al mutamento del rito in applicazione della normativa richiamata, ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado.
2.2 Con il secondo motivo di gravame intitolato: “Riproposizione delle questioni di merito ritenute assorbite dal Giudice di prime cure ex art. 346 c.p.c.- Exceptio non rite adimpleti contractus ex art. 1460 c.c.- Eccezione di inesatto adempimento-
Eccessiva onerosità sopravvenuta- Riduzione del canone ad equità ex art. 1464
c.c.”, l'appellante ha reiterato, ex art. 346 c.p.c., i motivi di opposizione già proposti in primo grado. In particolare, ha riproposto l'eccezione di inesatto inadempimento del contratto di fitto di ramo d'azienda, da parte della assumendo il Parte_3 suo diritto di sospendere il pagamento dei canoni reclamati, in attesa del ripristino dell'equilibrio economico del contratto, mediante la rideterminazione dei canoni di locazione in conformità all'effettivo valore della controprestazione.
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
L'impugnante ha al riguardo dedotto di aver legittimamente sospeso la propria prestazione di pagamento dei canoni di affitto, a fronte dell'inesatto adempimento da parte della a cui era subentrata la curatela fallimentare, per Parte_3
impossibilità sopravvenuta di esecuzione dei lavori, facenti parte del ramo di azienda ceduto, derivante dal venir meno della principale commessa affidata dalla CP_2
per la bonifica del S.I.N. di Pianur.
Ha al riguardo precisato che, a seguito del verificarsi di tale circostanza, aveva richiesto alla Geoproject con apposita comunicazione, la rimodulazione delle Pt_3
condizioni contrattuali mediante la riduzione del canone di affitto mensile da €
2.500,00/ al mese ad € 700,00 al mese, ma che tale comunicazione era rimasta senza alcuna risposta. Pertanto, la veva sospeso il pagamento Parte_1 dei canoni di locazione relativi ai mesi di aprile e maggio 2017, non essendovi più alcuna controprestazione da parte della Geoproject per impossibilità Pt_3 sopravvenuta di esecuzione dei contratti d'appalto facenti parte del ramo d'azienda oggetto di locazione.
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente, in data
13.11.2022, si è costituita in giudizio la la CP_3 Parte_3
quale ha resistito al gravame concludendo in via preliminare per l'inammissibilità/improcedibilità dell'atto di appello ed in subordine per il rigetto dello stesso in quanto inammissibile ed infondato.
4. Preliminarmente deve essere affermata la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 05.01.2022, risultando rispettato - considerata la sospensione feriale e considerato che il giudizio di primo grado è stato trattato con rito ordinario, senza mutare il rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c. - il termine di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, intervenuta in data 09.06.2021.
5. Tanto debitamente premesso, l'impugnazione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
La sentenza gravata, infatti, nel dichiarare inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto erroneamente proposta, in materia di affitto di azienda, con atto depositato in violazione del termine di cui all'art. 641 c.p.c., integra piana
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda applicazione dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, di recente espressasi sulla specifica questione anche in sede nomofilattica.
Segnatamente, con la sentenza n. 927 del 13/01/2022, le Sezioni Unite della Suprema
Corte, investite della questione interpretativa sollevata dalla parte impugnante, hanno affermato il principio secondo cui “allorché l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., sia erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011
- che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto legislativo n. 150/2011 -, producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c.".
Nel motivare tali conclusioni, le Sezioni Unite hanno in primo luogo precisato che l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione, come pure in materia di affitto di azienda, è come tale soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., norma che richiama altresì l'art. 426 c.p.c. per il passaggio dal rito ordinario ex art. 163 e ss. c.p.c. a quello speciale.
Secondo una diffusa elaborazione dottrinale, la disciplina del mutamento del rito dettata dall'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 opera unicamente, come prevede il primo comma della norma, «quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dal presente decreto» (comma 1); altresì il terzo comma si riferisce alle modalità procedurali per il caso in cui «la controversia rientra tra quelle per le quali il presente decreto prevede l'applicazione del rito del lavoro», ed il quarto comma dispone che «la causa sia riassunta davanti al giudice competente con il rito stabilito dalle disposizioni del presente decreto».
Il decreto legislativo 10settembre 2011, n. 150, attua, del resto, la delega contenuta nell'art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ai fini della "riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale". Oggetto della delega di cui al citato art. 54 della legge n. 69 del 2009 erano, dunque, "i procedimenti civili di natura contenziosa autonomamente regolati dalla legislazione
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda speciale", da ricondurre ad uno dei modelli processuali "semplificati" previsti dal libro secondo, titolo IV, capo I, dal libro quarto, titolo I, capo III-bis, o dal libro secondo, titoli I e III, ovvero titolo II, del codice di procedura civile.
L'art. 4 cit. rileva, pertanto, per i mutamenti di rito in favore di alcuno dei tre modelli elaborati dal decreto legislativo n. 150/2011 ed in funzione della trattazione dei procedimenti speciali regolati dalle disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione. Detta disciplina non opera, invece, come osservato dalla Suprema Corte, nelle ipotesi di mutamento dal rito ordinario al rito speciale delle controversie di lavoro, o viceversa, restando tali fattispecie tuttora regolate dagli artt. 426 e 427 c.p.c. Ciò è dato intendere anche dall'art. 2 del d.igs. n. 150 del 2011, che, per le controversie assoggettate al rito del lavoro dal Capo II del decreto legislativo, stabilisce espressamente l'inapplicabilità, fra gli altri, degli articoli 426, 427 e 439 del codice di procedura civile.
Ad identiche conclusioni sistematiche, secondo quanto pure precisato dalle Sezioni
Unite, è giunta Cass. Sez. 3, 25 maggio 2018, n. 13072 (proprio in ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di canoni locatizi proposta con citazione e non secondo il rito di cui all'art. 447- bis c.p.c.), nel senso, cioè, che l'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 disciplina esclusivamente il mutamento del rito in caso di controversia promossa in forme diverse da quelle previste nel medesimo decreto, e non costituisce una norma generale abrogativa e sostitutiva delle norme specifiche di cui agli artt. 426 e 427 c.p.c., che rimangono le norme generali di coordinamento tra rito ordinario e rito lavoristico/locatizio (nello stesso senso, Cass. Sez. 6 - 3, 25 settembre 2019, n. 23909; Cass. Sez. 1, 11 giugno 2019, n. 15722).
In relazione all'opposizione a decreto ingiuntivo per crediti relativi ad un rapporto di locazione di immobili urbani - e perciò disciplinata dall'art. 447-bis c.p.c. -, che sia proposta con atto di citazione notificato alla controparte, anziché con ricorso depositato nella cancelleria, emerge piuttosto, secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, la necessità di procedere alla conversione dell'atto introduttivo secondo il criterio di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c., potendosi, cioè, ritenere tempestiva l'opposizione, nonostante l'errore sulla forma dell'atto, qualora sia avvenuta entro il termine stabilito dall'art. 641 c.p.c. l'iscrizione a ruolo mediante
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda deposito in cancelleria della citazione, non essendo invece sufficiente che, entro tale data, la stessa sia stata notificata alla controparte (in materia di controversie di opposizione a decreti ingiuntivi per crediti derivanti da locazione, fra le più recenti:
Cass. Sez. 6 - 3, 19 settembre 2017, n. 21671; Cass, Sez. 6 - 3, 29 dicembre 2016, n.
27343; Cass. Sez. 3, 2 aprile 2009, n. 8014; per l'applicazione, in generale, del principio di conversione nelle ipotesi di introduzione del processo - sia che si tratti di impugnazione che di opposizione a decreto ingiuntivo - secondo un modello formale errato: Cass. Sez. Unite, 10 febbraio 2014, n. 2907; Cass. Sez. Unite, 8 ottobre 2013,
n. 22848; Cass. Sez. Unite, 23 settembre 2013, n. 21675; Cass. Sez. Unite, 14 marzo
1991, n. 2714).
Secondo tale orientamento, l'errore sulla forma dell'atto introduttivo, come citazione o come ricorso, ai fini del prodursi degli effetti sostanziali e processuali della domanda (inteso quale errore sul singolo atto, isolatamente considerato, e non già quale "errore sul rito"), se non comporta ex se una nullità comminata dalla legge, va comunque valutato alla luce dei requisiti indispensabili che l'atto deve avere per raggiungere il suo scopo (art. 156, secondo comma, c.p.c.). Essendo in gioco la valutazione della tempestività di un atto introduttivo di un processo al fine di impedire una decadenza, non rileva la manifestazione di volontà sostanziale ad esso sottesa, quanto la sua idoneità ad instaurare un valido rapporto processuale diretto ad ottenere l'intervento del giudice ai fini di una pronuncia nel merito (arg. anche dall'art. 2966 c.c.). La pendenza del giudizio, quale momento idoneo ad impedire una decadenza, anche in nome delle esigenze di instaurazione del contraddittorio con la controparte, finisce così per correlarsi al compimento dell'atto che rappresenta ex ante il corretto esercizio del diritto di azione nella sua tipica forma legalmente precostituita, oppure al verificarsi del medesimo effetto altrimenti prodotto ex post dall'atto difforme dal modello legale, allorché la fattispecie possa dirsi successivamente integrata dagli elementi necessari alla sua funzione tipica.
Ad avviso delle Sezioni Unite, tale ultimo indirizzo merita di essere confermato anche per l'esigenza di assicurare un sufficiente grado di stabilità di applicazione
(Cass., Sez. Unite 31 luglio 2012, n. 13620; Cass., Sez. Unite 6 novembre 2014,n.
23675).
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Inoltre, secondo quanto pure argomentato dalla Corte nomofilattica, neppure può trascurarsi che proprio la vicenda processuale del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di locazione, irritualmente introdotto con citazione tardivamente depositata, è stata oggetto di due pronunce della Corte Costituzionale.
In particolare, con l'ordinanza n. 152 del 2000, la Corte Costituzionale dichiarò manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 641,
645 e 447-bis in relazione all'art. 8, secondo comma, numero 3) del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione.
La Corte Costituzionale richiamò i propri precedenti con cui era stata negata l'irragionevolezza della diversa disciplina dell'opposizione a decreto ingiuntivo nel rito ordinario ed in quello di lavoro, finalizzata alla concentrazione della trattazione ed alla immediatezza della pronuncia (ordinanza n. 936 del 1988); quindi invocò il principio della legale conoscenza delle norme, che non può non valere quando la parte si avvalga, come nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, del necessario patrocinio del difensore, ben in grado di desumere la causa petendi dagli atti notificati alla parte.
Con la sentenza n. 45 del 2018, la Corte Costituzionale ha poi dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 426 del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. La questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 426 c.p.c. era stata posta dal giudice a quo con riguardo alla interpretazione di tale norma preferita dalla Corte di cassazione, e quindi «nella parte in cui non prevede che, in caso di introduzione con rito ordinario di una causa soggetta al rito previsto dagli artt. 409 e ss. c. p. c. e di conseguente mutamento del rito, gli effetti sostanziali e processuali si producano secondo le norme del rito ordinario, seguito fino al mutamento». Il remittente censurava la sanatoria dimidiata, e non piena, dell'atto non ritualmente introdotto
«nelle forme ordinarie» (in luogo di quelle del rito speciale per esso previste) - quale unicamente consentita dall'art. 426 c.p.c. -, perché non coerente con la sopravvenuta previsione normativa di cui all'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150, e nemmeno con la disciplina della cosiddetta translatio iudicii ex art. 59, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69. La sentenza n. 45 del 2018 della
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Corte Costituzionale ha affermato che l'auspicata riformulazione del meccanismo di conversione del rito sub art. 426 c.p.c. riflette "una valutazione di opportunità, e di maggior coerenza di sistema, di una sanatoria piena, e non dimidiata,dell'atto irrituale, per raggiungimento dello scopo. Ma non per questo risponde ad una esigenza di reductio ad legitimitatem della disciplina attuale, posto che tale disciplina
(a sua volta coerente ad un principio di tipicità e non fungibilità delle forme degli atti) non raggiunge quella soglia di manifesta irragionevolezza che consente il sindacato di legittimità costituzionale sulle norme processuali".
Da ciò l'evidente infondatezza del primo motivo di gravame, essendo conforme a diritto la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione per tardività, ed il conseguente assorbimento di tutte le questioni di merito, oggetto di riproposizione ad opera della parte impugnante.
6. La soccombenza della parte appellante governa le spese di lite relative al presente grado che - in applicazione dei parametri di cui al DM n.55 del 2014, come aggiornati dal DM n. 147/2022, tenuto conto delle fasi in cui l'attività processuale è stata effettivamente svolta, e dimidiati i compensi medi in considerazione della natura delle questioni affrontate e dell'entità dell'attività difensiva espletata - si liquidano come da dispositivo che segue.
7. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli n. 5425/2021, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza gravata;
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2) condanna la parte appellante alla refusione delle spese di lite relative al presente grado di giudizio in favore della parte appellata, che liquida in complessivi € 962,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA, come per legge;
3) dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente procedimento, a carico della parte appellante.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 9 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Paola Martorana Dott.ssa Alessandra Piscitiello
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