Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00126/2026REG.PROV.COLL.
N. 00153/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 153 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariano Nicodemo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Priolo Gargallo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sondra Gianino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza di rigetto del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, e per il conseguente annullamento;
- del diniego di permesso di costruire in sanatoria protocollo -OMISSIS- del 19.11.2019, comunicato con raccomandata AR. n. -OMISSIS- del 30.11.2019;
- degli atti istruttori, non comunicati e non notificati, conosciuti nei limiti di quanto richiamato nel diniego di permesso di costruire;
- del rigetto sulla richiesta di sanatoria - accertamento di conformità;
- dell'ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS- del 7.05.2014, notificata il 7.05.2014, con cui il dirigente responsabile del settore VIII (urbanistica e ambiente) del Comune di Priolo Gargallo ha ingiunto la demolizione, entro il termine di giorni 90 decorrenti dalla data di notifica, divenuta inefficace e rimasta sospesa a seguito della rituale richiesta di accertamento di conformità e riattivata a seguito del relativo diniego;
- ogni altro atto, anche non conosciuto, precedente, coevo e successivo, comunque connesso agli atti sopra menzionati;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Priolo Gargallo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2026 il Cons. SE Di ET e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con istanza presentata in data 13 maggio 2014, il sig. -OMISSIS- ha chiesto al Comune di Priolo Gargallo il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47/1985 (oggi art. 36 del d.P.R. n. 380/2001), avente ad oggetto due manufatti qualificati negli atti come capannoni destinati a magazzino, realizzati in assenza di titolo edilizio e indicati, nella documentazione tecnica, come “Corpo A” e “Corpo B”.
La presentazione dell’istanza di sanatoria si colloca nel contesto dell’attività repressiva già intrapresa dall’Amministrazione comunale, atteso che le opere risultavano già attinte da ordinanza di demolizione -OMISSIS-del 5 maggio 2014. Nel prosieguo, il procedimento di sanatoria è stato definito in senso sfavorevole al richiedente: con provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 19 novembre 2019, il Comune di Priolo Gargallo ha negato il rilascio del titolo edilizio in sanatoria.
2. Avverso il diniego prot. n. -OMISSIS- del 19 novembre 2019, e gli ulteriori atti connessi indicati in epigrafe, il sig. -OMISSIS- ha proposto ricorso innanzi al T.A.R. Sicilia, Sezione staccata di Catania, iscritto al n.g.r. -OMISSIS-. Si è costituito in giudizio il Comune di Priolo Gargallo, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per tardività e, nel merito, sostenendo la legittimità del provvedimento impugnato in ragione delle plurime difformità riscontrate rispetto alle prescrizioni regolamentari e urbanistiche.
3. Con sentenza n. -OMISSIS-, pubblicata il 30 ottobre 2023, il T.A.R. Sicilia, Sezione staccata di Catania, ha respinto il ricorso.
4. Con ricorso in appello proposto dinanzi al Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, iscritto al n.g.r. 153/2024, il sig. -OMISSIS- ha chiesto la riforma della sentenza n. -OMISSIS-.
Si è costituito in giudizio il Comune di Priolo Gargallo, resistendo all’appello e chiedendone il rigetto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
All’udienza pubblica del 22 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
I. In via preliminare, il Collegio reputa necessario scrutinare l’eccezione di rito riproposta dal Comune di Priolo Gargallo.
Il Comune di Priolo Gargallo, anche nel presente grado, ha insistito nel prospettare l’irricevibilità e inammissibilità del ricorso di primo grado (n.g.r. -OMISSIS-), evocando, sotto diverse angolazioni, un difetto di tempestività dell’azione e, più in generale, una pretesa preclusione alla cognizione del merito.
Orbene, il Collegio ritiene di poter, in via prioritaria, confermare l’opzione metodologica seguita dal giudice di primo grado, il quale ha dichiarato di prescindere, per ragioni di economia processuale, dall’esame delle eccezioni pregiudiziali, ritenendo il ricorso comunque infondato nel merito. Tale scelta, invero, appare pienamente coerente con il canone della “ragione più liquida”, che consente di definire la controversia sulla base della questione suscettibile di soluzione più immediata e dirimente, quando essa assicuri una decisione completa e non lasci residui di incertezza sostanziale.
II. Con il primo motivo l’appellante lamenta che il diniego di sanatoria sarebbe viziato perché l’Amministrazione, dopo avere formulato i motivi ostativi, avrebbe adottato il provvedimento conclusivo negativo senza un effettivo vaglio delle osservazioni presentate dall’interessato e, comunque, senza dar conto in motivazione delle ragioni del loro mancato accoglimento; il diniego, inoltre, sarebbe sostanzialmente “sovrapponibile” al preavviso, con conseguente violazione delle garanzie partecipative, richiamate nell’intestazione mediante riferimento all’art. 13 della l.r. Sicilia n. 7/2019.
Il motivo non può essere accolto.
Il primo giudice ha respinto le censure rilevando che, nel sistema del preavviso di rigetto, l’Amministrazione non è gravata da un obbligo di confutazione analitica di ciascuna deduzione del privato, essendo sufficiente che la motivazione del provvedimento conclusivo risulti complessivamente coerente e logicamente intellegibile, in modo da rendere percepibili le ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza. Tale approdo è condivisibile e va ribadito, anche alla luce della concreta fisionomia della vicenda.
Occorre, infatti, sgombrare il campo da un equivoco che permea la censura. Il preavviso di rigetto e la successiva fase partecipativa non instaurano un contraddittorio “a struttura contenziosa”, nel quale l’Amministrazione sia tenuta a replicare, punto per punto, a ogni singola argomentazione difensiva, quasi si trattasse di un atto di resistenza processuale. La funzione della partecipazione è istruttoria e collaborativa: essa è preordinata a consentire al destinatario dell’atto sfavorevole di introdurre nel procedimento elementi di fatto, documenti, chiarimenti o prospettazioni idonei a modificare l’assetto valutativo dell’Amministrazione; ma non si traduce, per ciò solo, in un vincolo redazionale del provvedimento finale secondo un modello di risposta “per capitoli”. Ne discende che il dovere di considerazione delle osservazioni si sostanzia nel dovere di assumere una determinazione finale motivata che consenta di comprendere perché, nonostante l’apporto partecipativo, l’istanza non possa essere accolta; non già nel dovere di confutare testualmente ciascuna osservazione.
La mera continuità contenutistica tra preavviso e provvedimento finale non integra automaticamente un vizio, perché può ben accadere – ed è fisiologico – che, a fronte di osservazioni non idonee a superare i rilievi ostativi, l’Amministrazione confermi l’orientamento già espresso, mantenendo ferme le ragioni del rigetto. Ciò che rileva è che il provvedimento conclusivo espliciti, in modo intellegibile, la ratio dell’esito negativo.
Il punto diviene ancor più netto se si considera la materia. Nel procedimento di accertamento di conformità edilizia, la decisione è governata dalla verifica della conformità dell’opera ai parametri urbanistico-edilizi applicabili. Quando le ragioni ostative sono ancorate a prescrizioni tecniche e normative e a dati oggettivi, la motivazione è adeguata se rende comprensibile l’ostacolo all’assentimento e il collegamento tra dato tecnico e regola applicata; e, correlativamente, l’eventuale mancata confutazione analitica di ogni osservazione non vale a integrare, di per sé, una violazione procedimentale, se l’esito negativo resta sorretto da un apparato motivazionale chiaro e coerente.
Ebbene, proprio questo è l’assetto che la sentenza impugnata ha ricostruito: il diniego risulta fondato su plurime ragioni ostative di natura tecnico-normativa, incentrate, in particolare, sulle distanze regolamentari e su ulteriori profili di non conformità alla disciplina di zona richiamata dall’Amministrazione. In presenza di tali presupposti, l’appellante, per rendere decisiva la doglianza partecipativa, avrebbe dovuto dimostrare che le osservazioni introdotte nel procedimento fossero concretamente idonee a incidere sui rilievi oggettivi posti a base del rigetto e che l’Amministrazione avesse omesso di considerare un elemento istruttorio determinante. Ma la censura, per come articolata, si risolve nella richiesta di un modello motivazionale iper-analitico che non trova giustificazione neppure alla luce del richiamo all’art. 13 della l.r. Sicilia n. 7/2019, non potendo tale evocazione trasformare il dovere di motivazione in un obbligo di risposta atomistica alle osservazioni, a fronte di un diniego già sorretto da ragioni oggettive esplicitate.
III. Con il secondo motivo l’appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui essa ha confermato, quale ragione ostativa alla sanatoria, la violazione dell’art. 3 del Regolamento edilizio comunale, punto Df), in tema di “distanza tra le fronti”, riferita al manufatto denominato “Corpo A”. In sintesi, l’appellante sostiene che la prescrizione del punto Df) dovrebbe essere letta in combinazione con la distinta prescrizione del punto D) (distanza dai confini), assumendo che il rispetto dell’arretramento minimo dal confine renderebbe, di per sé, soddisfatta la distanza tra le fronti; aggiunge che la distanza tra gli edifici sarebbe, comunque, diversa da quella ritenuta dall’Amministrazione e dal primo giudice, invocando elaborati e accertamenti risalenti, nonché la presenza di una stradella di servizio e l’interposizione di particelle catastali.
Il motivo non è fondato.
Occorre muovere dal dato normativo, che nella sentenza di primo grado è ricostruito in termini inequivoci. Il Regolamento edilizio, art. 3, punto Df), dispone che, “ nel caso di pareti non finestrate la distanza minima fra corpi di fabbrica (…) di due costruzioni distinte, poste su proprietà diverse, dovrà essere pari alla maggiore delle altezze delle pareti degli edifici prospicienti e comunque mai inferiore a ml 5,00 ”. Ne discende che, una volta accertata la sussistenza del presupposto applicativo (costruzioni distinte su proprietà diverse, con fronti/pareti prospicienti non finestrate), la distanza minima non è rimessa a valutazioni “elastiche” o a un calcolo sostitutivo fondato su arretramenti dal confine, ma è ancorata ad un parametro oggettivo: la maggiore altezza tra le pareti prospicienti.
In tale cornice, la linea difensiva dell’appellante – secondo cui il punto Df) sarebbe “assorbito” o automaticamente soddisfatto dal rispetto della distanza dal confine prevista dal punto D) – non può essere condivisa. Le due prescrizioni, per come strutturate, operano su piani differenti: il punto D) disciplina la distanza dai confini e dal filo stradale; il punto Df) disciplina la distanza tra corpi di fabbrica frontistanti. Non si tratta, dunque, di regole tra loro alternative, bensì di regole che, quando ricorrono i rispettivi presupposti applicativi, si aggiungono e si cumulano. Soprattutto, il punto Df) contiene una clausola di calcolo (“ pari alla maggiore delle altezze ”), che verrebbe svuotata di effettività ove fosse sufficiente invocare l’arretramento dal confine per eluderne l’applicazione, sostituendo al parametro espressamente prescritto un criterio diverso, non ricavabile dal testo della norma.
Tale conclusione è ulteriormente corroborata dall’accertamento fattuale valorizzato dal primo giudice, che costituisce – per chiarezza e per origine – un passaggio difficilmente scalfibile in sede di gravame. La sentenza dà atto che, con riferimento al “Corpo A”, tenuto conto dell’altezza di metri 8,80 dell’edificio adiacente, la distanza minima “ non avrebbe potuto che essere maggiore o uguale ” a metri 8,80; e tuttavia, come indicato nella stessa istanza di sanatoria e negli elaborati tecnici ad essa allegati, la distanza risulta pari a metri 6,57, nonché pari a metri 6,40 secondo le rilevazioni del Comune. È dunque la stessa documentazione posta a corredo dell’istanza a collocare la fattispecie al di sotto della soglia minima imposta dal punto Df), con uno scarto che non è marginale né trascurabile.
A fronte di questo dato, le deduzioni dell’appellante non colgono nel segno.
In primo luogo, il richiamo a rappresentazioni grafiche o ad accertamenti che prospetterebbero distanze diverse non è idoneo a sovvertire l’argomentazione decisiva valorizzata dal primo giudice, ove si consideri che la sentenza fonda l’accertamento proprio anche su un elemento che, per definizione, dovrebbe essere nella piena disponibilità e responsabilità dell’istante: la distanza dichiarata e rappresentata nell’istanza e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di sanatoria. In un procedimento di accertamento di conformità, l’interessato è onerato di dimostrare la sussistenza dei presupposti per l’assentimento; e, quando la ricostruzione metrico-progettuale che egli stesso produce risulta incompatibile con il parametro regolamentare applicabile, non può pretendersi che il vizio venga traslato sul piano di una pretesa insufficienza istruttoria dell’Amministrazione o di un errore valutativo del giudice di primo grado.
In secondo luogo, neppure persuade l’assunto secondo cui l’altezza dell’edificio prospiciente non dovrebbe essere considerata per intero (o non dovrebbe computarsi nella misura di metri 8,80) perché eccedente l’altezza “massima di zona” o perché riferibile a elementi tecnici. Il punto Df) non rinvia all’altezza “consentita” in astratto, bensì alla altezza della parete dell’edificio prospiciente, quale dato di fatto che governa il rapporto spaziale tra i fronti; e la sentenza, sul punto, prende le mosse dall’altezza di metri 8,80 quale elemento fattuale assunto a parametro, senza che l’appellante prospetti, con sufficiente precisione e con univoci riscontri documentali, un diverso dato misurativo che possa dirsi certo e decisivo.
In terzo luogo, l’evocazione della presenza di una stradella di servizio e dell’interposizione di particelle catastali non incide sul nucleo del rilievo, perché il punto Df) prende in considerazione la distanza “fra corpi di fabbrica” di costruzioni distinte su proprietà diverse, senza introdurre eccezioni o criteri sostitutivi fondati sulla natura (pubblica o privata) dell’area interposta o sulla titolarità catastale della medesima. E, in ogni caso, la sentenza ha già individuato la ragione ostativa in termini misurativi (6,57/6,40 contro 8,80), sicché la discussione circa la “qualificazione” dell’area interposta non assume valenza dirimente se non accompagnata dalla dimostrazione che, mutato il criterio, muterebbe anche la misura effettiva del distacco tra i fabbricati; dimostrazione che non emerge, nei termini rigorosi richiesti, dal tenore della censura.
IV. Con il terzo motivo l’appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui essa ha ritenuto legittimo il diniego di sanatoria anche con riferimento al manufatto denominato “Corpo B”, assumendo che l’Amministrazione (e, con essa, il TAR) avrebbe errato nell’individuazione del confine rilevante ai fini del calcolo della distanza. In particolare, si sostiene che tra il manufatto e il confine sussisterebbe una fascia di terreno di ampiezza tale da assicurare il distacco minimo di metri 5,00, fascia che l’appellante afferma di avere acquisito a titolo originario per usucapione, con effetti retrodatati al compimento del ventennio di possesso.
La censura non può essere condivisa.
La sentenza di primo grado muove da un dato chiaro e, per la struttura del diniego, decisivo: il Regolamento edilizio comunale, art. 3, punto D), prescrive una distanza minima dal confine non inferiore a metri 5,00; a fronte di tale parametro, l’Amministrazione ha accertato che il “Corpo B” risulta collocato a metri 1,34 dal confine, con conseguente insussistenza del requisito di conformità richiesto per il rilascio della sanatoria.
Il tentativo dell’appellante di neutralizzare tale rilievo mediante il richiamo all’usucapione non scalfisce, nei termini rigorosi richiesti in sede di gravame, la ratio decidendi della sentenza.
Va considerato, anzitutto, che nel procedimento di accertamento di conformità la verifica richiesta all’Amministrazione è, per sua natura, ancorata a parametri urbanistico-edilizi oggettivi; e, correlativamente, grava sull’istante l’onere di porre l’Amministrazione in condizione di riscontrare, in modo certo e verificabile, la sussistenza dei presupposti dell’assentibilità. Ne consegue che, quando la ragione ostativa è costituita da una distanza misurata e ritenuta inferiore al minimo regolamentare, l’allegazione di un diverso assetto dei confini, fondato su un asserito acquisto a titolo originario, non può esaurirsi in una mera prospettazione, ma deve tradursi in elementi idonei a rendere giuridicamente e tecnicamente “certo” il nuovo tracciato del confine e, soprattutto, a dimostrare che, assumendo tale confine, il distacco effettivo del manufatto risulti conforme al parametro di metri 5,00. Questo passaggio, per come la censura è articolata, non risulta compiuto con la necessaria puntualità dimostrativa.
Su questo specifico snodo, la sentenza impugnata ha già valorizzato l’accertamento comunale (metri 1,34) quale dato tecnico ostativo. L’appello non introduce, con la necessaria precisione, un corredo dimostrativo capace di rendere erronea tale base fattuale o di imporre una diversa ricostruzione del confine ai fini dell’applicazione dell’art. 3, punto D).
V. Con il quarto motivo (che, nell’atto di appello, è sviluppato quale censura autonoma avverso il secondo profilo ostativo del diniego), l’appellante contesta la statuizione di primo grado nella parte in cui essa ha ritenuto che la motivazione del diniego “resista” anche con riferimento alla disciplina di zona recata dall’art. 40 delle N.T.A. del P.R.G. per gli insediamenti produttivi sparsi in “zona D3”. In particolare, l’appellante nega, da un lato, che fosse necessario un piano attuativo convenzionato ai sensi del comma 3 dell’art. 40; dall’altro, assume che la mancata individuazione in progetto delle aree a parcheggio prescritte dal comma 14, sub a5, sarebbe al più una carenza meramente formale, emendabile mediante integrazione documentale, mentre le aree di sosta risulterebbero comunque esistenti e utilizzate.
Il motivo non è fondato.
La sentenza impugnata, dopo avere chiarito che le violazioni in materia di distanze regolamentari e dai confini risultano, già da sole, sufficienti a sorreggere il diniego, ha nondimeno aggiunto che la motivazione dell’atto “resiste anche” in relazione ai profili ulteriori concernenti la mancanza di un piano attuativo approvato (art. 40, comma 3, N.T.A.) e la omessa individuazione dell’area a parcheggio (art. 40, comma 14, sub a5, N.T.A.), rilevando che il ricorrente non ha addotto elementi, fattuali o valutativi, tali da condurre ad una conclusione di segno diverso. Tale apprezzamento merita conferma.
Quanto al profilo del piano attuativo, l’impostazione dell’appellante si fonda sull’idea che la “mancanza” del piano, quand’anche ricorrente, non determinerebbe un contrasto con gli strumenti urbanistici, risolvendosi semmai in una mera incompletezza tecnico-documentale integrabile; e, comunque, la necessità del piano sarebbe esclusa dall’eccezione contenuta nello stesso art. 40, comma 3, per gli interventi su “attività preesistenti e legittimamente realizzate”, che l’appellante tenta di ricollegare alla menzione di un opificio nel titolo di acquisto e alla descrizione del comparto produttivo lungo via -OMISSIS-.
Senonché, questa ricostruzione non coglie il punto decisivo.
L’art. 40, comma 3, delle N.T.A. – per come riprodotto nello stesso atto di appello – configura l’approvazione del piano attuativo convenzionato come condizione cui è “sempre subordinato” il rilascio della concessione singola, salva l’eccezione testuale per interventi su attività preesistenti e legittimamente realizzate. Ne discende che, ove ricorrano i presupposti applicativi della regola, la mancanza del piano non è assimilabile a una semplice carenza “cartolare”, emendabile a posteriori senza incidenza sul giudizio di conformità: essa attiene, invece, a un requisito conformativo imposto dallo strumento urbanistico attuativo quale presupposto per l’assentibilità dell’intervento. In sede di sanatoria, tale requisito non può essere degradato a profilo meramente integrabile, perché l’accertamento di conformità postula che l’intervento sia assentibile alla stregua delle prescrizioni vigenti, non essendo sufficiente prospettare la possibilità di rendere in futuro l’assetto procedimentale e pianificatorio conforme attraverso adempimenti ulteriori.
A ciò si aggiunge che l’eccezione invocata dall’appellante richiede, per sua stessa formulazione, che l’intervento si collochi su attività “preesistenti” e, soprattutto, “legittimamente realizzate”. Proprio su tale snodo la difesa comunale ha contrapposto una contestazione specifica, evidenziando come l’opificio richiamato dall’appellante fosse, in realtà, “diruto” e, dunque, non idoneo a integrare il presupposto dell’attività preesistente e legittimamente realizzata richiesto dalla norma. In tale quadro, l’appellante non ha introdotto, con la necessaria precisione, un corredo fattuale e documentale capace di dimostrare che l’intervento abusivo oggetto di sanatoria si atteggi, in concreto, come intervento “su” una attività preesistente e legittima, e non come realizzazione ex novo di manufatti che, per contro, il procedimento repressivo qualifica come abusivi. È, dunque, corretta la conclusione del TAR Sicilia nel ritenere non superata – sul piano dimostrativo – la ragione ostativa imperniata sul comma 3 dell’art. 40.
Quanto, poi, al profilo delle aree a parcheggio, l’appellante tenta di ridurlo a mera “svista formale” del progettista, sostenendo che sarebbe stata sufficiente una integrazione grafica e che, comunque, le aree esisterebbero di fatto. Anche tale prospettazione non persuade.
Il giudice di prime cure ha richiamato, quale ulteriore ragione di tenuta della motivazione comunale, la omessa individuazione in progetto dell’area a parcheggio in violazione dell’art. 40, comma 14, sub a5, N.T.A.. Si tratta di un profilo che non attiene alla mera “forma”, bensì al rispetto degli standard e delle dotazioni richieste dalla disciplina urbanistica di zona: la prescrizione delle superfici da destinare a parcheggio, e la loro localizzazione secondo i parametri stabiliti, costituisce parte integrante dell’assetto urbanistico dell’intervento e incide direttamente sulla valutazione di conformità. In tale prospettiva, l’asserita “emendabilità” non elide la ragione ostativa, perché ciò che rileva è se, al momento della domanda e del diniego, il progetto consenta di verificare l’effettivo rispetto della prescrizione, con individuazione specifica delle superfici e delle modalità di reperimento. Proprio su questo versante la difesa comunale ha evidenziato che, dalla scheda tecnica del progetto, non risulterebbe alcuna area destinata a parcheggio per uso pubblico nelle forme richieste, e che l’Amministrazione è tenuta a verificare la conformità del progetto, non già a ipotizzare in astratto la futura possibilità di reperire altrove le aree. A fronte di tale contestazione, l’appellante non fornisce elementi tecnici univoci e immediatamente verificabili che consentano di ritenere già assolto – nei termini prescritti – l’obbligo di individuazione e reperimento degli stalli e delle superfici di sosta.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello deve essere respinto. Possono, nondimeno, compensarsi le spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello n.g.r. 153 del 2024, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del presente grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RT OL, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
Michele Pizzi, Consigliere
SE Di ET, Consigliere, Estensore
Lunella Caradonna, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SE Di ET | RT OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.