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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 17/11/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 771/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3077/2022 tra
Parte_1 ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
CP_2
RZ MA
Oggi 17 novembre 2025 ad ore 10.00 innanzi alla dott.ssa Serena Bordoni Marostica, sono comparsi: per parte attrice, è presente l'Avv. Giovanetti;
per parte convenuta è presente l'Avv. Benedetta Ricci. Controparte_1 Per parte convenuta è presente l'Avv. Filippo Tommassoli. CP_2 Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive già depositate. All'esito della discussione orale, il Giudice decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza di seguito riportata, alla lettura della quale le parti dichiaro di non voler presenziare.
Il Giudice
dott.ssa Serena Bordoni Marostica
pagina 1 di 4
R.G. Nr. 771/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Serena Bordoni Marostica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 771/2022 promossa da:
( ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio ed elettivamente domiciliata presso lo Studio della stessa, come Parte_2 da procura alle liti in atti ATTORE Contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. Benedetta Ricci ed elettivamente domiciliata presso la residenza comunale, come da procura alle liti in atti
CONVENUTO
C.F. ) CP_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell'Avv. Filippo Tommasoli ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dello stesso, come da procura alle liti in atti
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI: All'udienza del 17.11.2025, i procuratori delle parti hanno discusso e concluso come da verbale di udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, non più richiesta dalla formulazione dell'art. 132 c.p.c., introdotta dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69/09.
La domanda proposta dall'attrice non può essere accolta, dovendo i principi Parte_1 di cui agli artt. 2043 c.c. e 2051 c.c. essere temperati con l'applicazione dell'art. 1227 c.c..
È indirizzo consolidato, nella giurisprudenza di legittimità e di merito che, ove per un medesimo fatto possa concorrere una duplice ipotesi di responsabilità - ex art. 2043 c.c. ed ex art. 2051 c.c. - , competa pagina 2 di 4 al giudice, nell'esercizio dei suoi poteri di ufficio, procedere alla qualificazione giuridica della domanda, in base alle allegazioni fattuali.
La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 30394/2023 (richiamando la ordinanza n. 2482/2018
e conformi le precedenti ordinanze nn. 2479 e 2480 del 2018) ha avuto modo di precisare che: "In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro".
In quella occasione è stata confermata la statuizione di merito, che aveva escluso la responsabilità in capo all'ente proprietario e gestore della strada, affermando che il custode non può rispondere dei danni cagionati in via esclusiva dalla condotta del danneggiato, da qualificarsi oggettivamente non prevedibile secondo la normale regolarità causale nelle condizioni date dai luoghi.
Tale principio di diritto - successivamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
27724/2018; n. 20312/2019; n. 38089/2021; n. 35429/2022; nn. 14228 e 21675/2023), anche a Sezioni
Unite (Cass. n. 20943/2022) - è stato poi ancor più di recente riaffermato, statuendosi (Cass. n.
11152/23) che la responsabilità ex art. 2051 c.c., ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c., e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.
Dopo aver esaminato le risultanze processuali, con particolare riferimento e attenzione alle dichiarazioni testimoniali e alle produzioni fotografiche in atti, sia di parte attrice che di parte convenuta, relative allo stato dei luoghi, si ritiene provato l'evento caduta e il dissesto della pagina 3 di 4 pavimentazione.
Parimenti, lo stesso corredo probatorio, porta a ritenere che il nesso tra la caduta e il dissesto sia stato interrotto dalla condotta colposa della danneggiata.
Infatti, l'evento è accaduto alle ore 8,30 circa del mattino e quindi con luce naturale tale da garantire la visibilità dei luoghi;
l'asserita insidia è posta nelle vicinanze della abitazione della danneggiata, abituale camminatrice per sua stessa ammissione;
dalle acquisite fotografie raffiguranti il dissesto è risultato che la sconnessione della pavimentazione è di estensione tale da essere agevolmente visibile a chiunque e, da chiunque, facilmente apprezzabile;
la sconnessione della pavimentazione è ai piedi di un paletto segnaletico e, pertanto, non occultato dalla presenza di ingombri o ostacoli specifici.
In conclusione, gli elementi probatorio su indicati dovevano imporre alla danneggiata un dovere di ragionevole cautela;
sicché può ritenersi che la caduta sia occorsa a causa della imprudenza e distrazione di parte attrice e sia unicamente da ascrivere alla sua condotta idonea, invero, a interrompere il nesso causale riducendo la res a mera occasione dell'evento, con conseguente esenzione dell'ente convenuto da ogni responsabilità sia ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia, per le stesse ragioni, ai sensi dell'art. 2043 c.c. (Cass. Civ. ordinanza n. 30394/2023).
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr.
771/2022, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- condanna al pagamento in favore del delle spese di lite, Parte_1 Controparte_1 che si liquidano nell'importo di € 1.778,00, a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge;
- compensa le spese di lite tra il e la terza chiamata non essendo la Controparte_1 CP_2 pronuncia entrata nel merito dei rapporti tra le dette parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Rimini, 17 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Serena Bordoni Marostica
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3077/2022 tra
Parte_1 ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
CP_2
RZ MA
Oggi 17 novembre 2025 ad ore 10.00 innanzi alla dott.ssa Serena Bordoni Marostica, sono comparsi: per parte attrice, è presente l'Avv. Giovanetti;
per parte convenuta è presente l'Avv. Benedetta Ricci. Controparte_1 Per parte convenuta è presente l'Avv. Filippo Tommassoli. CP_2 Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive già depositate. All'esito della discussione orale, il Giudice decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza di seguito riportata, alla lettura della quale le parti dichiaro di non voler presenziare.
Il Giudice
dott.ssa Serena Bordoni Marostica
pagina 1 di 4
R.G. Nr. 771/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Serena Bordoni Marostica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 771/2022 promossa da:
( ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio ed elettivamente domiciliata presso lo Studio della stessa, come Parte_2 da procura alle liti in atti ATTORE Contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. Benedetta Ricci ed elettivamente domiciliata presso la residenza comunale, come da procura alle liti in atti
CONVENUTO
C.F. ) CP_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell'Avv. Filippo Tommasoli ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dello stesso, come da procura alle liti in atti
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI: All'udienza del 17.11.2025, i procuratori delle parti hanno discusso e concluso come da verbale di udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, non più richiesta dalla formulazione dell'art. 132 c.p.c., introdotta dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69/09.
La domanda proposta dall'attrice non può essere accolta, dovendo i principi Parte_1 di cui agli artt. 2043 c.c. e 2051 c.c. essere temperati con l'applicazione dell'art. 1227 c.c..
È indirizzo consolidato, nella giurisprudenza di legittimità e di merito che, ove per un medesimo fatto possa concorrere una duplice ipotesi di responsabilità - ex art. 2043 c.c. ed ex art. 2051 c.c. - , competa pagina 2 di 4 al giudice, nell'esercizio dei suoi poteri di ufficio, procedere alla qualificazione giuridica della domanda, in base alle allegazioni fattuali.
La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 30394/2023 (richiamando la ordinanza n. 2482/2018
e conformi le precedenti ordinanze nn. 2479 e 2480 del 2018) ha avuto modo di precisare che: "In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro".
In quella occasione è stata confermata la statuizione di merito, che aveva escluso la responsabilità in capo all'ente proprietario e gestore della strada, affermando che il custode non può rispondere dei danni cagionati in via esclusiva dalla condotta del danneggiato, da qualificarsi oggettivamente non prevedibile secondo la normale regolarità causale nelle condizioni date dai luoghi.
Tale principio di diritto - successivamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
27724/2018; n. 20312/2019; n. 38089/2021; n. 35429/2022; nn. 14228 e 21675/2023), anche a Sezioni
Unite (Cass. n. 20943/2022) - è stato poi ancor più di recente riaffermato, statuendosi (Cass. n.
11152/23) che la responsabilità ex art. 2051 c.c., ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c., e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.
Dopo aver esaminato le risultanze processuali, con particolare riferimento e attenzione alle dichiarazioni testimoniali e alle produzioni fotografiche in atti, sia di parte attrice che di parte convenuta, relative allo stato dei luoghi, si ritiene provato l'evento caduta e il dissesto della pagina 3 di 4 pavimentazione.
Parimenti, lo stesso corredo probatorio, porta a ritenere che il nesso tra la caduta e il dissesto sia stato interrotto dalla condotta colposa della danneggiata.
Infatti, l'evento è accaduto alle ore 8,30 circa del mattino e quindi con luce naturale tale da garantire la visibilità dei luoghi;
l'asserita insidia è posta nelle vicinanze della abitazione della danneggiata, abituale camminatrice per sua stessa ammissione;
dalle acquisite fotografie raffiguranti il dissesto è risultato che la sconnessione della pavimentazione è di estensione tale da essere agevolmente visibile a chiunque e, da chiunque, facilmente apprezzabile;
la sconnessione della pavimentazione è ai piedi di un paletto segnaletico e, pertanto, non occultato dalla presenza di ingombri o ostacoli specifici.
In conclusione, gli elementi probatorio su indicati dovevano imporre alla danneggiata un dovere di ragionevole cautela;
sicché può ritenersi che la caduta sia occorsa a causa della imprudenza e distrazione di parte attrice e sia unicamente da ascrivere alla sua condotta idonea, invero, a interrompere il nesso causale riducendo la res a mera occasione dell'evento, con conseguente esenzione dell'ente convenuto da ogni responsabilità sia ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia, per le stesse ragioni, ai sensi dell'art. 2043 c.c. (Cass. Civ. ordinanza n. 30394/2023).
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr.
771/2022, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- condanna al pagamento in favore del delle spese di lite, Parte_1 Controparte_1 che si liquidano nell'importo di € 1.778,00, a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge;
- compensa le spese di lite tra il e la terza chiamata non essendo la Controparte_1 CP_2 pronuncia entrata nel merito dei rapporti tra le dette parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Rimini, 17 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Serena Bordoni Marostica
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