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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/06/2025, n. 7514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7514 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. VA CA, all'esito della camera di consiglio, acquisite note di trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 6533/2025, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe ABBAGNATO, giusta procura Parte_1 in atti.
RICORRENTE
E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore,
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in via telematica il 25.02.2025, adiva questo Parte_1
Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo l'accertamento del diritto al pagamento delle retribuzioni per le ore lavorate in eccedenza rispetto alle ottanta ore mensili previste dal contratto di lavoro a tempo parziale, e qualificabili come ore supplementari per il periodo dal
1.8.2023 al 31.1.2025, per un totale di 180 ore lavorate e non retribuite;
per l'effetto, domandava la condanna del (in avanti Controparte_1 anche solo ”) al pagamento di euro 1.846,80. CP_1
1 2. A sostegno della domanda, allegava di essere dipendente del dall'agosto del 2023, in CP_1 forza di un contratto di lavoro part time al 50%, con mansioni di operaio pulitore, a cui si applicherebbe il CCNL della mobilità – attività ferroviaria (doc. 2 del ricorso).
3. Nel merito della pretesta, il ricorrente lamentava il mancato riconoscimento della retribuzione per le ore lavorate in eccedenza rispetto alle 80 ore mensili (la metà delle 160 previste per i lavoratori a tempo pieno ex art. 68, par. 6, CCNL), oltre alla maggiorazione del 10% per lo svolgimento di lavoro supplementare (art. 20 CCNL).
4. In particolare, esponeva di aver lavorato dal mese di agosto 2023 sino alla data del 31 gennaio
2025 senza ricevere la retribuzione, integrata anche dalla maggiorazione del 10%, per un totale di
180 ore supplementari, delle quali dettagliava i mesi di riferimento nei quali il sarebbe CP_1 stato inadempiente all'obbligo retributivo.
5. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
6. L'atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato al in data 10.3.2025, come CP_1 documentato da ricevuta di avvenuta consegna a mezzo PEC, depositata in atti dal ricorrente. Parte resistente ha scelto di non costituirsi ed il Giudice, rilevata la ritualità della notifica, ed il risetto del termine a comparire di cui all'art. 415, co. 5, c.p.c. (prima udienza era fissata per il 6.5.2025) ne dichiara la contumacia.
7. Nel merito la pretesa creditoria del ricorrente è fondata poiché questi ha assolto all'onere probatorio gravante sul lavoratore che domanda il pagamento di differenze retributive, qui pretese sia per la mancata percezione della retribuzione rispetto alle ore lavorate in eccedenza sia per il mancato riconoscimento della maggiorazione prevista per il lavoro supplementare.
8. L'orario di lavoro part time è connotato dalla flessibilità che si manifesta, tra le altre, nella facoltà del datore di lavoro di richiedere al lavoratore a tempo parziale prestazioni di lavoro supplementari rispetto a quelle contrattualmente pattuite, ai sensi dell'art. 6 d.l.gs. n. 81/2015.
Si definisce lavoro supplementare quello che eccede l'orario convenuto nel contratto part time, ma contenuto nei limiti dell'orario normale di lavoro di cui all'art. 3 d.l.gs. 66/2003.
La facoltà di richiedere l'esercizio di lavoro supplementare può essere esercitata dall'imprenditore nei limiti quantitativi previsti dal CCNL ovvero, se il CCNL applicato al rapporto di lavoro non disciplina il lavoro supplementare, nei limiti dettati dall'art. 6, co. 2, d.l.gs. 81/2015, ma solo in riferimento al rapporto di lavoro privatistico, vista l'espressa esclusione, sancita nell'art. 12 del citato decreto, dell'applicabilità dell'art. 6, co. 2, al rapporto di pubblico impiego privatizzato. Il lavoratore ha il diritto di rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare, ma il rifiuto deve essere giustificato da comprovate esigenze di lavoro, salute, familiari o di formazione professionale, salvo una diversa disciplina collettiva che regoli le fattispecie giustificative del rifiuto.
2 Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, ove non diversamente previsto dalla contrattazione collettiva, come avviene nel
CCNL applicato al ricorrente.
9. Nello specifico, il ha allegato e prodotto il CCNL della mobilità, area contrattuale Pt_1 attività ferroviaria, che si applica alla sua categoria lavorativa, operaio pulitore, indicando nella clausola di cui all'art. 20 il fondamento del suo diritto alla maggiorazione retributiva, nella misura del 10% della retribuzione ordinaria, per lo svolgimento di ore supplementari. Ha allegato altresì la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo parziale con il ed ha fornito prova della CP_1 fonte negoziale del credito, producendo in giudizio le buste paga dal mese dell'assunzione sino al mese antecedente all'instaurazione del giudizio. Da ultimo ha allegato l'inadempimento del datore di lavoro non solo riconducibile all'omesso pagamento della maggiorazione del 10% sulla retribuzione base, in riferimento al lavoro supplementare, ma anche l'omessa corresponsione della retribuzione per il numero di ore lavorate in eccedenza, rispetto alle 80 ore mensili previste per i dipendenti con contratti di lavoro part time ex art. 68 CCNL (la metà di 160 ore fissate per i lavoratori con contratto a tempo pieno).
10. A fortiori, l'inadempimento allegato risulta anche dimostrato dalle medesime buste paga agli atti, come ricavabile dalla discrasia che emerge dal calcolo delle ore effettivamente lavorate, nella colonna a destra, e le 80 ore che il ricorrente avrebbe dovuto svolgere da contratto collettivo. Il calcolo delle ore mancanti rispetto ai mesi indicati nel ricorso è corretto e non si è dunque ritenuto necessario disporre CTU tecnico contabile.
11. In ordine alla quantificazione della somma dovuta, il Tribunale osserva che anche il conteggio è stato correttamente eseguito dal ricorrente, posto che la retribuzione oraria è di euro 9,33 per la qualifica di operaio pulitore, da incrementarsi del 10% per ogni ora di lavoro supplementare svolta, per poi moltiplicarsi per il numero totale di ore lavorate non corrisposte, vale a dire 180 ore se si cumulano le ore mancanti per i mesi riportati nel ricorso e dei quali sono state allegate le buste paga.
12. Ulteriore elemento prodotto a fondamento delle richieste del lavoratore è la busta paga del mese di aprile 2025, che si acquisisce in quanto sopravvenuta nella disponibilità del ricorrente rispetto al momento del deposito del ricorso. Questa riporta un differente ed esatto conteggio delle ore giornaliere lavorate, ricavabile dal prospetto nella colonna a destra, a dimostrazione che il datore di lavoro avrebbe emendato l'errore di calcolo in cui è incorso nell'elaborazione delle precedenti buste paga.
3 13. La contumacia del resistente, pur non consentendo di porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati ex art. 115, co. 1, c.p.c., nondimeno non ha consentito di offrire prova contraria in ordine all'esatto adempimento dell'obbligo retributivo.
14. Per quanto sopra esposto ed argomentato, il Giudice accoglie il ricorso.
15. Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, avuto riguardo ai criteri previsti dai DD.MM. nr.
55/2014 e 147/2022, seguono la soccombenza e devono distrarsi ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il resistente al pagamento in favore del CP_1 ricorrente della somma di euro 1.846,80 a titolo di compenso per il lavoro supplementare prestato, oltre interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria calcolata secondo gli indici ISTAT;
condanna il resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 1.030,00 oltre IVA,
CPA e rimborso forfetario al 15%, da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma il 26 giugno 2025
Il Giudice del lavoro
VA CA
Perso Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Flavio Pieri Pavoni, presso il Tribunale ordinario di Roma, nominato con D.M. 22 ottobre 2024.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. VA CA, all'esito della camera di consiglio, acquisite note di trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 6533/2025, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe ABBAGNATO, giusta procura Parte_1 in atti.
RICORRENTE
E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore,
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in via telematica il 25.02.2025, adiva questo Parte_1
Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo l'accertamento del diritto al pagamento delle retribuzioni per le ore lavorate in eccedenza rispetto alle ottanta ore mensili previste dal contratto di lavoro a tempo parziale, e qualificabili come ore supplementari per il periodo dal
1.8.2023 al 31.1.2025, per un totale di 180 ore lavorate e non retribuite;
per l'effetto, domandava la condanna del (in avanti Controparte_1 anche solo ”) al pagamento di euro 1.846,80. CP_1
1 2. A sostegno della domanda, allegava di essere dipendente del dall'agosto del 2023, in CP_1 forza di un contratto di lavoro part time al 50%, con mansioni di operaio pulitore, a cui si applicherebbe il CCNL della mobilità – attività ferroviaria (doc. 2 del ricorso).
3. Nel merito della pretesta, il ricorrente lamentava il mancato riconoscimento della retribuzione per le ore lavorate in eccedenza rispetto alle 80 ore mensili (la metà delle 160 previste per i lavoratori a tempo pieno ex art. 68, par. 6, CCNL), oltre alla maggiorazione del 10% per lo svolgimento di lavoro supplementare (art. 20 CCNL).
4. In particolare, esponeva di aver lavorato dal mese di agosto 2023 sino alla data del 31 gennaio
2025 senza ricevere la retribuzione, integrata anche dalla maggiorazione del 10%, per un totale di
180 ore supplementari, delle quali dettagliava i mesi di riferimento nei quali il sarebbe CP_1 stato inadempiente all'obbligo retributivo.
5. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
6. L'atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato al in data 10.3.2025, come CP_1 documentato da ricevuta di avvenuta consegna a mezzo PEC, depositata in atti dal ricorrente. Parte resistente ha scelto di non costituirsi ed il Giudice, rilevata la ritualità della notifica, ed il risetto del termine a comparire di cui all'art. 415, co. 5, c.p.c. (prima udienza era fissata per il 6.5.2025) ne dichiara la contumacia.
7. Nel merito la pretesa creditoria del ricorrente è fondata poiché questi ha assolto all'onere probatorio gravante sul lavoratore che domanda il pagamento di differenze retributive, qui pretese sia per la mancata percezione della retribuzione rispetto alle ore lavorate in eccedenza sia per il mancato riconoscimento della maggiorazione prevista per il lavoro supplementare.
8. L'orario di lavoro part time è connotato dalla flessibilità che si manifesta, tra le altre, nella facoltà del datore di lavoro di richiedere al lavoratore a tempo parziale prestazioni di lavoro supplementari rispetto a quelle contrattualmente pattuite, ai sensi dell'art. 6 d.l.gs. n. 81/2015.
Si definisce lavoro supplementare quello che eccede l'orario convenuto nel contratto part time, ma contenuto nei limiti dell'orario normale di lavoro di cui all'art. 3 d.l.gs. 66/2003.
La facoltà di richiedere l'esercizio di lavoro supplementare può essere esercitata dall'imprenditore nei limiti quantitativi previsti dal CCNL ovvero, se il CCNL applicato al rapporto di lavoro non disciplina il lavoro supplementare, nei limiti dettati dall'art. 6, co. 2, d.l.gs. 81/2015, ma solo in riferimento al rapporto di lavoro privatistico, vista l'espressa esclusione, sancita nell'art. 12 del citato decreto, dell'applicabilità dell'art. 6, co. 2, al rapporto di pubblico impiego privatizzato. Il lavoratore ha il diritto di rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare, ma il rifiuto deve essere giustificato da comprovate esigenze di lavoro, salute, familiari o di formazione professionale, salvo una diversa disciplina collettiva che regoli le fattispecie giustificative del rifiuto.
2 Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, ove non diversamente previsto dalla contrattazione collettiva, come avviene nel
CCNL applicato al ricorrente.
9. Nello specifico, il ha allegato e prodotto il CCNL della mobilità, area contrattuale Pt_1 attività ferroviaria, che si applica alla sua categoria lavorativa, operaio pulitore, indicando nella clausola di cui all'art. 20 il fondamento del suo diritto alla maggiorazione retributiva, nella misura del 10% della retribuzione ordinaria, per lo svolgimento di ore supplementari. Ha allegato altresì la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo parziale con il ed ha fornito prova della CP_1 fonte negoziale del credito, producendo in giudizio le buste paga dal mese dell'assunzione sino al mese antecedente all'instaurazione del giudizio. Da ultimo ha allegato l'inadempimento del datore di lavoro non solo riconducibile all'omesso pagamento della maggiorazione del 10% sulla retribuzione base, in riferimento al lavoro supplementare, ma anche l'omessa corresponsione della retribuzione per il numero di ore lavorate in eccedenza, rispetto alle 80 ore mensili previste per i dipendenti con contratti di lavoro part time ex art. 68 CCNL (la metà di 160 ore fissate per i lavoratori con contratto a tempo pieno).
10. A fortiori, l'inadempimento allegato risulta anche dimostrato dalle medesime buste paga agli atti, come ricavabile dalla discrasia che emerge dal calcolo delle ore effettivamente lavorate, nella colonna a destra, e le 80 ore che il ricorrente avrebbe dovuto svolgere da contratto collettivo. Il calcolo delle ore mancanti rispetto ai mesi indicati nel ricorso è corretto e non si è dunque ritenuto necessario disporre CTU tecnico contabile.
11. In ordine alla quantificazione della somma dovuta, il Tribunale osserva che anche il conteggio è stato correttamente eseguito dal ricorrente, posto che la retribuzione oraria è di euro 9,33 per la qualifica di operaio pulitore, da incrementarsi del 10% per ogni ora di lavoro supplementare svolta, per poi moltiplicarsi per il numero totale di ore lavorate non corrisposte, vale a dire 180 ore se si cumulano le ore mancanti per i mesi riportati nel ricorso e dei quali sono state allegate le buste paga.
12. Ulteriore elemento prodotto a fondamento delle richieste del lavoratore è la busta paga del mese di aprile 2025, che si acquisisce in quanto sopravvenuta nella disponibilità del ricorrente rispetto al momento del deposito del ricorso. Questa riporta un differente ed esatto conteggio delle ore giornaliere lavorate, ricavabile dal prospetto nella colonna a destra, a dimostrazione che il datore di lavoro avrebbe emendato l'errore di calcolo in cui è incorso nell'elaborazione delle precedenti buste paga.
3 13. La contumacia del resistente, pur non consentendo di porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati ex art. 115, co. 1, c.p.c., nondimeno non ha consentito di offrire prova contraria in ordine all'esatto adempimento dell'obbligo retributivo.
14. Per quanto sopra esposto ed argomentato, il Giudice accoglie il ricorso.
15. Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, avuto riguardo ai criteri previsti dai DD.MM. nr.
55/2014 e 147/2022, seguono la soccombenza e devono distrarsi ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il resistente al pagamento in favore del CP_1 ricorrente della somma di euro 1.846,80 a titolo di compenso per il lavoro supplementare prestato, oltre interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria calcolata secondo gli indici ISTAT;
condanna il resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 1.030,00 oltre IVA,
CPA e rimborso forfetario al 15%, da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma il 26 giugno 2025
Il Giudice del lavoro
VA CA
Perso Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Flavio Pieri Pavoni, presso il Tribunale ordinario di Roma, nominato con D.M. 22 ottobre 2024.
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