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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 05/06/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 2990/2023 R.G.L., promossa
DA
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Parte_1
Limblici e Francesca Palumbo ed elettivamente domiciliata presso il loro domicilio digitale Email_1
, giusta procura in atti;
Email_2
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del pro-tempore, Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417/bis, comma 1, c.p.c., dalla
Dr.ssa M. Letizia Bonura ed elettivamente domiciliato presso l'
[...]
Controparte_3
– sito in in Via Della Ferrovia - San Lorenzo, n.54;
[...] CP_3
-resistente-
e nei confronti di tutti gli insegnanti della scuola dell'infanzia, posto comune, che hanno partecipato alla mobilità interprovinciale per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 e che hanno ottenuto una sede nella provincia di Agrigento.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, con contestuale istanza cautelare, depositato il
31.08.2023, la ricorrente indicata in epigrafe, docente della scuola dell'infanzia su posto comune, titolare presso la Direzione Didattica I
Circolo di Termini Imerese (PA), deduceva di avere partecipato alla mobilità interprovinciale per gli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024 e lamentava di non aver ottenuto il trasferimento richiesto nell'ambito della provincia di Agrigento, in violazione del diritto di precedenza di cui all'art. 33 L. 104/92, in quanto unico soggetto in grado di assistere il coniuge, riconosciuto portatore di handicap grave ex art. 3, comma
3, legge 104/92.
Le amministrazioni resistenti si costituivano in giudizio eccependo, in via preliminare, la disintegrità del contraddittorio e contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso del quale, pertanto, chiedevano il rigetto.
All'udienza del 05.02.2025, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, la causa è stata posta in decisione.
***
In via preliminare, non merita accoglimento l'eccezione sollevata dalla convenuta in ordine alla disintegrità del contraddittorio.
Nel caso odierno, infatti, la ricorrente prospetta la lesione di un suo diritto soggettivo (quello appunto al trasferimento) nell'ambito di un rapporto negoziale bilaterale (qual è il rapporto di lavoro subordinato sussistente con l'amministrazione convenuta) che ha come unico soggetto passivamente legittimato il datore di lavoro, ovvero il , risultando quindi estranei al rapporto ed al giudizio gli altri CP_1
insegnanti coinvolti nella procedura di mobilità.
***
Nel merito, la domanda è infondata e, come tale, deve essere rigettata, alla luce di quanto recentemente affermato dalla Suprema Corte (a cui questo Tribunale intende aderire, mutando il proprio precedente orientamento) che, in relazione a un caso del tutto sovrapponibile a quello per cui si procede in questa sede, ha ritenuto legittimo il sistema delle precedenze contenuto nella disciplina contrattuale applicata, nelle operazioni di mobilità, dal Ministero resistente.
In particolare, si osserva, che, con la pronuncia n. 4677/2021, i Giudici di legittimità hanno:
- escluso che il sistema delle precedenze nei trasferimenti interprovinciali, siccome previsa dal CCNI sulla mobilità, confligga con la legge n.104/1992 in quanto “assegnando a ciascuna situazione, in relazione alla sua gravità ed alle connesse esigenze di assistenza, una considerazione ai fini del trasferimento” esso tende a soddisfare
“l'esigenza basilare dell'amministrazione alla corretta gestione della mobilità del personale, e si colloca nell'ambito del principio del bilanciamento degli interessi che proprio la L. n.104 del 1992 privilegia”;
- evidenziato, come l'agevolazione prevista dall'art.33 della L. n.104/92 può essere esercitata “ove possibile” e che, pertanto, tale “diritto, a differenza della precedenza nella sede riconosciuta alla persona handicappata dall'art. 21…. deve tener conto di un bilanciamento tra interessi tutti costituzionalmente protetti, di modo che il suo esercizio risulti compatibile con le esigenze organizzative della pubblica amministrazione datore di lavoro”;
- rilevato, che “le misure previste dall'art. 33, comma 5, devono intendersi come razionalmente inserite in un ampio complesso normativo riconducibile al principio sancito dall'art. 3, secondo comma, Cost, che deve trovare attuazione mediante meccanismi di solidarietà che non si identificano esclusivamente con l'assistenza familiare e che …. devono coesistere con altri valori costituzionali”;
- ritenuto, conseguentemente, che la “contrattazione collettiva integrativa ha bilanciato, come nella precedenza provinciale (FASE A, punto I), così nella precedenza interprovinciale, l'agevolazione della preferenza per il coniuge che assiste il genitore in situazione di gravità con le esigenze dell'Amministrazione, riconoscendola sia pure in via provvisoria in presenza di ulteriori condizioni … fissate nel rispetto del legittimo bilanciamento dei diversi interessi che vengono in rilievo”.
Facendo, dunque, corretta applicazione dei principi enucleati dalla
Suprema Corte deve concludersi, contrariamente a quanto affermato in ricorso, per la legittimità delle previsioni pattizie nella parte in cui, escludono la precedenza per il docente che intende assistere il genitore disabile grave nelle operazioni di trasferimento interprovinciale.
Occorre, al riguardo, sottolineare che il diverso bilanciamento, operato dalla fonte pattizia, tra gli opposti valori costituzionali in considerazione (il diritto all'assistenza delle persone disabili e il principio di buon andamento della pubblica amministrazione), rispettivamente nell'ambito della mobilità provinciale ed in quella interprovinciale, si informa a (e integra) condivisibili canoni di ragionevolezza, introducendo, anzi, rispetto al grado di tutela astrattamente approntato dalla norma primaria, una disciplina di particolare favore per il lavoratore del comparto scuola.
Infatti, la precedenza accordata al genitore o al coniuge che assista, rispettivamente, il figlio o l'altro coniuge, dichiarato portatore di handicap grave, si spiega e si giustifica alla luce della sussistenza di un rapporto sommamente stringente tra il caregiver e l'assistito tale da far presumere un'ineludibile onere di assistenza a carico del lavoratore, ordinariamente non delegabile né suscettibile di essere altrimenti soddisfatto;
la diversa situazione del referente per l'assistenza al genitore o ad altro parente disabile esige, invece, a dimostrazione di una pari necessarietà dell'assistenza, la presenza congiunta delle diverse condizioni previste dall'art. 13 CCNI (“
1.documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi;
2. documentata impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare
l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l'effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico. (...) 3. essere anche l'unico figlio che ha chiesto di fruire periodicamente nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per
l'assistenza (...).”).
Solo ricorrendo tali condizioni, la sua operatività appare correttamente circoscritta agli ambiti che ne assicurino l'effettiva funzionalizzazione ad imprescindibili esigenze di assistenza, che si presentano laddove non vi siano altri soggetti, nella cerchia familiare, in grado di prestare assistenza e laddove tale relazione assistenziale sia di fatto già sussistente, dando luogo, tra l'altro, al riconoscimento dei permessi retribuiti mensili, finalizzati all'assistenza medesima.
Al di fuori di tali stringenti requisiti, tali da rivelare l'insussistenza di soluzioni alternative all'assistenza del disabile, il CCNI ha nondimeno riconosciuto - in una chiara prospettiva di favore per il lavoratore e proprio in conformità alla ratio della legge n.104/92 - uno spazio di
(ulteriore) tutela all'esigenza in esame, accordando, quale misura idonea a soddisfarla, la precedenza nella c.d. assegnazione provvisoria che altro non rappresenta se non un trasferimento (annuale e, previa domanda, suscettibile di essere rinnovato nel tempo) nella sede di lavoro più vicina al familiare da assistere.
Trattasi, ad ogni evidenza, di misure (o di accomodamenti ragionevoli) del tutto idonei a soddisfare (in concreto e comunque) l'interesse giuridicamente rilevante protetto dalla legge n.104/1992 che è
(essenzialmente) quello di assicurare alla persona disabile l'assistenza e le cure di cui necessita oltre che la continuità delle relazioni familiari.
Ed è del tutto evidente come l'assistenza – nel momento in cui venga congruamente ed efficacemente assicurata - sia del tutto indifferente alla definitività o alla provvisorietà del trasferimento.
Ciò è tanto vero che il comma 5 dell'art.33 Legge n.104/92 pur riconoscendo il diritto “a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere…” non contiene alcun riferimento alla stabilità o meno dell'assegnazione presso la sede di lavoro medesima.
In altri termini, rileva il Tribunale, ai fini dell'esatta ricostruzione della normativa qui in esame e del suo ambito di operatività, deve in radice escludersi che nella tutela accordata rientri (anche) il diritto del lavoratore (che assiste il familiare disabile) a vedersi (necessariamente) riconosciuto un trasferimento (che sia) definitivo.
Al contrario, si osserva, nell'ottica di un corretto contemperamento degli interessi contrapposti (in cui vengono in rilievo, anche, quelli di cui sono portatori gli altri lavoratori del comparto scuola che aspirano ai trasferimenti), non può non rilevarsi come la previsione del diritto di precedenza in ambito di assegnazione provvisoria interprovinciale
(siccome prevista dal CCNI sulla mobilità) tenga, ragionevolmente, conto del carattere naturalmente temporaneo del rapporto di assistenza, suscettibile di una sempre possibile (oltre che presumibile) evoluzione e/o revisione, sia in senso favorevole, con il conseguente venir meno di uno dei suoi requisiti costitutivi (cioè la particolare condizione di handicap), sia in senso deteriore (specie per i soggetti di età avanzata).
Carattere naturalmente temporaneo che se, da un lato, rende vieppiù giustificata e ragionevole l'assegnazione del lavoratore ad una altrettanto temporanea destinazione geograficamente più vicina al luogo dove si trova il soggetto da assistere, d'altro, disvela plasticamente l'incongruenza di una misura del tipo qui rivendicata che, invece, comporterebbe un trasferimento destinato a protrarsi (in tesi) anche oltre i limiti temporali di permanenza della situazione alla cui tutela doveva e deve essere funzionale.
Quanto or ora esposto, del resto, trova conferma nell'art.33 comma 7bis della Legge n.104/92 secondo cui “…il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o
l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti…”.
Né, in senso contrario a quanto fin qui esposto, osta il rinvio contenuto nell'art. 601 del D.Lgs. n. 297/1994 alla L. n.104/92.
Laddove, infatti, si prevede che gli artt. 21 e 33 della legge 104/92 “si applicano al personale di cui al presente testo unico” (primo comma) e che tali norme “comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità” (secondo comma), non può attribuirsi, alla disposizione in questione, carattere di norma imperativa dal contenuto precettivo incondizionato.
Al riguardo deve, invero, osservarsi che nel rinviare al contenuto degli anzidetti articoli, essa, lungi dall'escluderla, recepisce (anche) la clausola di riserva contenuta nell'art. 33 per la quale i diritti ivi sanciti vengono assicurati non in modo assoluto ed incondizionato, bensì “ove possibile”, rendendosi, dunque, necessaria, di volta in volta, un'operazione di rinnovato e costante bilanciamento con gli altri valori di rilievo costituzionale con essi eventualmente confliggenti.
Bilanciamento che, per come operato nella vicenda portata alla cognizione di questo Tribunale, da un lato, è compatibile con la legge n.104/92, dall'altro, lungi dal rappresentare una scelta arbitraria e/o unilaterale dell'Amministrazione è il frutto di una procedura negoziale
(operante su un piano paritario) tra la parte datoriale pubblica e le rappresentanze sindacali dei lavoratori che trova la sua fonte di legittimazione nella normativa vigente nel settore del pubblico impiego.
D'altro canto, si aggiunge, il riconoscimento della precedenza in sede di mobilità, ribadito dal secondo comma dell'art. 601, non può
(neanche) essere inteso nel senso di imporne l'applicazione necessariamente ai trasferimenti definitivi, dovendosi, al contrario, ritenere che nel più ampio contesto della mobilità rientri anche (e a pieno titolo) la c.d. mobilità annuale, di cui lo strumento dell'assegnazione provvisoria è espressione.
Deve, quindi, concludersi che la ratio della legge, la diversità delle situazioni e delle pre-condizioni correlate al diritto-dovere di assistenza nei confronti del familiare disabile nonché lo status (in relazione alla sede di titolarità) dei docenti che aspirano alla mobilità, costituiscono tutti fattori che (valutati unitamente ai contrapposti interessi della parte datoriale pubblica e degli altri lavoratori del comparto scuola) giustificano ampiamente (come del resto affermato da Cassazione
n.4677/2021 sopra citata) la diversità della disciplina contenuta nel sistema delle precedenze previsto sia per la mobilità provinciale che per quella interprovinciale che deve collocarsi - come ritenuto anche da
Cass. 585/2016 - “nell'ambito del principio del bilanciamento degli interessi che la l. n. 104 del 1992 privilegia”.
Per quanto su esposto la domanda deve reputarsi infondata. Stante il mutamento giurisprudenziale sulla questione trattata, sussistono giusti motivi per compensare per intero le spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza rigettata e disattesa, così decide:
- rigetta la domanda;
- compensa per intero le spese di lite.
Così deciso il 05.06.2025
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 2990/2023 R.G.L., promossa
DA
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Parte_1
Limblici e Francesca Palumbo ed elettivamente domiciliata presso il loro domicilio digitale Email_1
, giusta procura in atti;
Email_2
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del pro-tempore, Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417/bis, comma 1, c.p.c., dalla
Dr.ssa M. Letizia Bonura ed elettivamente domiciliato presso l'
[...]
Controparte_3
– sito in in Via Della Ferrovia - San Lorenzo, n.54;
[...] CP_3
-resistente-
e nei confronti di tutti gli insegnanti della scuola dell'infanzia, posto comune, che hanno partecipato alla mobilità interprovinciale per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 e che hanno ottenuto una sede nella provincia di Agrigento.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, con contestuale istanza cautelare, depositato il
31.08.2023, la ricorrente indicata in epigrafe, docente della scuola dell'infanzia su posto comune, titolare presso la Direzione Didattica I
Circolo di Termini Imerese (PA), deduceva di avere partecipato alla mobilità interprovinciale per gli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024 e lamentava di non aver ottenuto il trasferimento richiesto nell'ambito della provincia di Agrigento, in violazione del diritto di precedenza di cui all'art. 33 L. 104/92, in quanto unico soggetto in grado di assistere il coniuge, riconosciuto portatore di handicap grave ex art. 3, comma
3, legge 104/92.
Le amministrazioni resistenti si costituivano in giudizio eccependo, in via preliminare, la disintegrità del contraddittorio e contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso del quale, pertanto, chiedevano il rigetto.
All'udienza del 05.02.2025, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, la causa è stata posta in decisione.
***
In via preliminare, non merita accoglimento l'eccezione sollevata dalla convenuta in ordine alla disintegrità del contraddittorio.
Nel caso odierno, infatti, la ricorrente prospetta la lesione di un suo diritto soggettivo (quello appunto al trasferimento) nell'ambito di un rapporto negoziale bilaterale (qual è il rapporto di lavoro subordinato sussistente con l'amministrazione convenuta) che ha come unico soggetto passivamente legittimato il datore di lavoro, ovvero il , risultando quindi estranei al rapporto ed al giudizio gli altri CP_1
insegnanti coinvolti nella procedura di mobilità.
***
Nel merito, la domanda è infondata e, come tale, deve essere rigettata, alla luce di quanto recentemente affermato dalla Suprema Corte (a cui questo Tribunale intende aderire, mutando il proprio precedente orientamento) che, in relazione a un caso del tutto sovrapponibile a quello per cui si procede in questa sede, ha ritenuto legittimo il sistema delle precedenze contenuto nella disciplina contrattuale applicata, nelle operazioni di mobilità, dal Ministero resistente.
In particolare, si osserva, che, con la pronuncia n. 4677/2021, i Giudici di legittimità hanno:
- escluso che il sistema delle precedenze nei trasferimenti interprovinciali, siccome previsa dal CCNI sulla mobilità, confligga con la legge n.104/1992 in quanto “assegnando a ciascuna situazione, in relazione alla sua gravità ed alle connesse esigenze di assistenza, una considerazione ai fini del trasferimento” esso tende a soddisfare
“l'esigenza basilare dell'amministrazione alla corretta gestione della mobilità del personale, e si colloca nell'ambito del principio del bilanciamento degli interessi che proprio la L. n.104 del 1992 privilegia”;
- evidenziato, come l'agevolazione prevista dall'art.33 della L. n.104/92 può essere esercitata “ove possibile” e che, pertanto, tale “diritto, a differenza della precedenza nella sede riconosciuta alla persona handicappata dall'art. 21…. deve tener conto di un bilanciamento tra interessi tutti costituzionalmente protetti, di modo che il suo esercizio risulti compatibile con le esigenze organizzative della pubblica amministrazione datore di lavoro”;
- rilevato, che “le misure previste dall'art. 33, comma 5, devono intendersi come razionalmente inserite in un ampio complesso normativo riconducibile al principio sancito dall'art. 3, secondo comma, Cost, che deve trovare attuazione mediante meccanismi di solidarietà che non si identificano esclusivamente con l'assistenza familiare e che …. devono coesistere con altri valori costituzionali”;
- ritenuto, conseguentemente, che la “contrattazione collettiva integrativa ha bilanciato, come nella precedenza provinciale (FASE A, punto I), così nella precedenza interprovinciale, l'agevolazione della preferenza per il coniuge che assiste il genitore in situazione di gravità con le esigenze dell'Amministrazione, riconoscendola sia pure in via provvisoria in presenza di ulteriori condizioni … fissate nel rispetto del legittimo bilanciamento dei diversi interessi che vengono in rilievo”.
Facendo, dunque, corretta applicazione dei principi enucleati dalla
Suprema Corte deve concludersi, contrariamente a quanto affermato in ricorso, per la legittimità delle previsioni pattizie nella parte in cui, escludono la precedenza per il docente che intende assistere il genitore disabile grave nelle operazioni di trasferimento interprovinciale.
Occorre, al riguardo, sottolineare che il diverso bilanciamento, operato dalla fonte pattizia, tra gli opposti valori costituzionali in considerazione (il diritto all'assistenza delle persone disabili e il principio di buon andamento della pubblica amministrazione), rispettivamente nell'ambito della mobilità provinciale ed in quella interprovinciale, si informa a (e integra) condivisibili canoni di ragionevolezza, introducendo, anzi, rispetto al grado di tutela astrattamente approntato dalla norma primaria, una disciplina di particolare favore per il lavoratore del comparto scuola.
Infatti, la precedenza accordata al genitore o al coniuge che assista, rispettivamente, il figlio o l'altro coniuge, dichiarato portatore di handicap grave, si spiega e si giustifica alla luce della sussistenza di un rapporto sommamente stringente tra il caregiver e l'assistito tale da far presumere un'ineludibile onere di assistenza a carico del lavoratore, ordinariamente non delegabile né suscettibile di essere altrimenti soddisfatto;
la diversa situazione del referente per l'assistenza al genitore o ad altro parente disabile esige, invece, a dimostrazione di una pari necessarietà dell'assistenza, la presenza congiunta delle diverse condizioni previste dall'art. 13 CCNI (“
1.documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi;
2. documentata impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare
l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l'effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico. (...) 3. essere anche l'unico figlio che ha chiesto di fruire periodicamente nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per
l'assistenza (...).”).
Solo ricorrendo tali condizioni, la sua operatività appare correttamente circoscritta agli ambiti che ne assicurino l'effettiva funzionalizzazione ad imprescindibili esigenze di assistenza, che si presentano laddove non vi siano altri soggetti, nella cerchia familiare, in grado di prestare assistenza e laddove tale relazione assistenziale sia di fatto già sussistente, dando luogo, tra l'altro, al riconoscimento dei permessi retribuiti mensili, finalizzati all'assistenza medesima.
Al di fuori di tali stringenti requisiti, tali da rivelare l'insussistenza di soluzioni alternative all'assistenza del disabile, il CCNI ha nondimeno riconosciuto - in una chiara prospettiva di favore per il lavoratore e proprio in conformità alla ratio della legge n.104/92 - uno spazio di
(ulteriore) tutela all'esigenza in esame, accordando, quale misura idonea a soddisfarla, la precedenza nella c.d. assegnazione provvisoria che altro non rappresenta se non un trasferimento (annuale e, previa domanda, suscettibile di essere rinnovato nel tempo) nella sede di lavoro più vicina al familiare da assistere.
Trattasi, ad ogni evidenza, di misure (o di accomodamenti ragionevoli) del tutto idonei a soddisfare (in concreto e comunque) l'interesse giuridicamente rilevante protetto dalla legge n.104/1992 che è
(essenzialmente) quello di assicurare alla persona disabile l'assistenza e le cure di cui necessita oltre che la continuità delle relazioni familiari.
Ed è del tutto evidente come l'assistenza – nel momento in cui venga congruamente ed efficacemente assicurata - sia del tutto indifferente alla definitività o alla provvisorietà del trasferimento.
Ciò è tanto vero che il comma 5 dell'art.33 Legge n.104/92 pur riconoscendo il diritto “a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere…” non contiene alcun riferimento alla stabilità o meno dell'assegnazione presso la sede di lavoro medesima.
In altri termini, rileva il Tribunale, ai fini dell'esatta ricostruzione della normativa qui in esame e del suo ambito di operatività, deve in radice escludersi che nella tutela accordata rientri (anche) il diritto del lavoratore (che assiste il familiare disabile) a vedersi (necessariamente) riconosciuto un trasferimento (che sia) definitivo.
Al contrario, si osserva, nell'ottica di un corretto contemperamento degli interessi contrapposti (in cui vengono in rilievo, anche, quelli di cui sono portatori gli altri lavoratori del comparto scuola che aspirano ai trasferimenti), non può non rilevarsi come la previsione del diritto di precedenza in ambito di assegnazione provvisoria interprovinciale
(siccome prevista dal CCNI sulla mobilità) tenga, ragionevolmente, conto del carattere naturalmente temporaneo del rapporto di assistenza, suscettibile di una sempre possibile (oltre che presumibile) evoluzione e/o revisione, sia in senso favorevole, con il conseguente venir meno di uno dei suoi requisiti costitutivi (cioè la particolare condizione di handicap), sia in senso deteriore (specie per i soggetti di età avanzata).
Carattere naturalmente temporaneo che se, da un lato, rende vieppiù giustificata e ragionevole l'assegnazione del lavoratore ad una altrettanto temporanea destinazione geograficamente più vicina al luogo dove si trova il soggetto da assistere, d'altro, disvela plasticamente l'incongruenza di una misura del tipo qui rivendicata che, invece, comporterebbe un trasferimento destinato a protrarsi (in tesi) anche oltre i limiti temporali di permanenza della situazione alla cui tutela doveva e deve essere funzionale.
Quanto or ora esposto, del resto, trova conferma nell'art.33 comma 7bis della Legge n.104/92 secondo cui “…il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o
l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti…”.
Né, in senso contrario a quanto fin qui esposto, osta il rinvio contenuto nell'art. 601 del D.Lgs. n. 297/1994 alla L. n.104/92.
Laddove, infatti, si prevede che gli artt. 21 e 33 della legge 104/92 “si applicano al personale di cui al presente testo unico” (primo comma) e che tali norme “comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità” (secondo comma), non può attribuirsi, alla disposizione in questione, carattere di norma imperativa dal contenuto precettivo incondizionato.
Al riguardo deve, invero, osservarsi che nel rinviare al contenuto degli anzidetti articoli, essa, lungi dall'escluderla, recepisce (anche) la clausola di riserva contenuta nell'art. 33 per la quale i diritti ivi sanciti vengono assicurati non in modo assoluto ed incondizionato, bensì “ove possibile”, rendendosi, dunque, necessaria, di volta in volta, un'operazione di rinnovato e costante bilanciamento con gli altri valori di rilievo costituzionale con essi eventualmente confliggenti.
Bilanciamento che, per come operato nella vicenda portata alla cognizione di questo Tribunale, da un lato, è compatibile con la legge n.104/92, dall'altro, lungi dal rappresentare una scelta arbitraria e/o unilaterale dell'Amministrazione è il frutto di una procedura negoziale
(operante su un piano paritario) tra la parte datoriale pubblica e le rappresentanze sindacali dei lavoratori che trova la sua fonte di legittimazione nella normativa vigente nel settore del pubblico impiego.
D'altro canto, si aggiunge, il riconoscimento della precedenza in sede di mobilità, ribadito dal secondo comma dell'art. 601, non può
(neanche) essere inteso nel senso di imporne l'applicazione necessariamente ai trasferimenti definitivi, dovendosi, al contrario, ritenere che nel più ampio contesto della mobilità rientri anche (e a pieno titolo) la c.d. mobilità annuale, di cui lo strumento dell'assegnazione provvisoria è espressione.
Deve, quindi, concludersi che la ratio della legge, la diversità delle situazioni e delle pre-condizioni correlate al diritto-dovere di assistenza nei confronti del familiare disabile nonché lo status (in relazione alla sede di titolarità) dei docenti che aspirano alla mobilità, costituiscono tutti fattori che (valutati unitamente ai contrapposti interessi della parte datoriale pubblica e degli altri lavoratori del comparto scuola) giustificano ampiamente (come del resto affermato da Cassazione
n.4677/2021 sopra citata) la diversità della disciplina contenuta nel sistema delle precedenze previsto sia per la mobilità provinciale che per quella interprovinciale che deve collocarsi - come ritenuto anche da
Cass. 585/2016 - “nell'ambito del principio del bilanciamento degli interessi che la l. n. 104 del 1992 privilegia”.
Per quanto su esposto la domanda deve reputarsi infondata. Stante il mutamento giurisprudenziale sulla questione trattata, sussistono giusti motivi per compensare per intero le spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza rigettata e disattesa, così decide:
- rigetta la domanda;
- compensa per intero le spese di lite.
Così deciso il 05.06.2025
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo