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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 06/06/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Enrico Di Dedda Presidente dott.ssa Claudia Carissimi Giudice relatore dott.ssa Emanuela Luciani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2047/2022 R.G. del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 28.1.2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonietta de Santis, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Campobasso, via Firenze n. 3;
-Ricorrente-
E
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._2 avv.ti Natalina Giannaccaro e Floriana Pasquale, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Campobasso, via G. Mazzini n. 65;
-Resistente-
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
-Interventore ex lege-
Oggetto: separazione giudiziale.
pagina 1 di 13 Conclusioni: per le parti come rassegante in atti;
per il Pubblico Ministero come da parere espresso.
Motivi della decisione
I ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dal coniuge Parte_1
con il quale aveva contratto matrimonio il 20.09.2003, trascritto Controparte_1 nei registri dello stato civile del Comune di Campobasso al n. 127, al n. 127, Parte II,
Serie A, Ufficio 1, Anno 2003, in regime di separazione dei beni, precisando che dall'unione erano nati due figli, (il 31.12.2005) e (il Persona_1 Persona_2
19.08.2007), deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati a causa di gravi contrasti caratteriali, continui litigi e comportamenti offensivi e prevaricatori di lui, ciò che aveva determinato il venir meno della comunione materiale e spirituale.
Ha quindi chiesto: dichiarare la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile a disporre l'affidamento condiviso dei figli minori, con CP_1 collocazione prevalente presso di sé; l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale, di sua proprietà; disciplinare il diritto di visita del padre;
porre a carico del coniuge l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento mensile pari a complessivi euro 1.200,00 (euro 300,00 per sé ed euro 450,00 per ciascun figlio); disporre la ripartizione al 50% delle spese straordinarie;
disporre la cancellazione dell'impresa familiare “Multiservice di Capuano Antonio”, ordinando al resistente di liberare i locali di sua proprietà e di versare in suo favore gli utili di spettanza;
disporre la divisione di tutti i conti e fondi cointestati.
II costituendosi in giudizio, non si è opposto alla pronuncia di Controparte_1 separazione, contestando la ricostruzione in fatto proposta dalla ricorrente, e chiedendo: pronunciare la separazione personale per fatto addebitabile a;
_1 rigettare l'avversa domanda di addebito;
disporre l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente e l'affido condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso la madre;
la quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli in complessivi euro 400,00 mensili (euro 200,00 per ciascun figlio), con esclusione di qualsivoglia assegno in favore della ricorrente;
disporre l'obbligo di mantenimento a carico della ricorrente in proprio favore;
la ripartizione al 50% delle spese pagina 2 di 13 straordinarie per i figli;
nulla disporre sulle modalità di esercizio del diritto di visita dei figli;
il rigetto di tutte le altre domande.
III Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, con ordinanza presidenziale del 13.03.2023, sono stati adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti, quali: l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
l'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso la madre;
la disciplina del diritto di visita, da parte del padre, secondo precisa calendarizzazione;
l'obbligo a carico di del versamento di un assegno mensile di complessivi Controparte_1 euro 500,00 per il mantenimento dei figli (euro 250,00 per ciascun figlio); la ripartizione paritaria delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di
Milano; il rigetto della domanda di assegno di mantenimento in favore di _1
, in ragione della sostanziale equivalenza delle condizioni economiche delle
[...] parti.
IV La causa è stata istruita in via documentale e mediante prova orale.
V Con provvedimento del 26.07.2024, in considerazione delle dichiarazioni rese dalla figlia nel corso della prova orale e acquisite agli atti, il G.I. ha disposto la Per_1 trasmissione del fascicolo al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per le valutazioni di competenza in ordine agli eventuali fatti di reato perseguibili d'ufficio.
VI. Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del
28.1.2025, con termini di legge per gli scritti difensivi finali.
***
1. Sulla pronuncia di separazione
Non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
Dalle deduzioni delle parti e dagli elementi documentali versati in atti emerge in maniera chiara l'irreversibile allontanamento materiale e spirituale tra i coniugi, reso evidente da plurimi episodi di forte conflittualità, incomunicabilità, recriminazioni reciproche e da un deterioramento della relazione personale e lavorativa, prima condivisa, che ha ormai superato ogni soglia di tollerabilità. La cessazione della convivenza, già intervenuta da tempo – secondo quanto reso noto dapprima dal resistente nella comparsa di risposta del 30.01.2023 – , e la reciproca pagina 3 di 13 volontà, espressa in giudizio, di addivenire alla separazione, confermano l'avvenuta dissoluzione dell'affectio coniugalis.
Risulta dunque priva di fondamento ogni ipotesi di ricostruzione del rapporto matrimoniale, sicché deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi.
2. Sulla domanda di addebito della separazione
Ciascuna parte ha chiesto che la separazione venga addebitata all'altra.
ha chiesto che venga addebitata la separazione esclusivamente a Parte_1
in ragione delle gravi e reiterate violenze, fisiche e psicologiche, subite CP_1 durante il matrimonio, tali da minare irreparabilmente la serenità familiare e determinare il definitivo venir meno dell'affectio coniugalis.
A sostegno delle proprie allegazioni, ha prodotto la querela presentata in data
19.10.2022 presso la Stazione dei Carabinieri di Ripalimosani, e ha chiesto l'audizione della figlia , ormai maggiorenne, la quale ha confermato, con Per_1 dichiarazioni puntuali e coerenti, episodi specifici di violenza posti in essere dal padre nei confronti della madre.
Di contro, ha chiesto che la separazione venga addebitata alla Controparte_1 moglie, ritenendo che la crisi coniugale sia stata determinata dalla sua condotta economica scorretta e, in particolare, dal fatto che ella avrebbe aperto un conto corrente personale a lui ignoto, sul quale avrebbe fatto confluire somme derivanti dall'impresa familiare e che le avrebbe consentito di distrarre a suo unico beneficio ingenti risorse economiche comuni, compromettendo, in tal modo ed in maniera irreversibile, il rapporto fiduciario e causando la dissoluzione del consorzio familiare.
Ritiene il Collegio che la domanda di addebito formulata da parte ricorrente sia fondata e debba essere accolta, mentre quella proposta dal resistente è infondata e deve essere pertanto respinta.
In tema di addebito, “il coniuge che formula la richiesta di addebito deve allegare le prove a fondamento della propria domanda” (Cass. 3923/2018).
Sul tema delle violenze all'interno del matrimonio, si osserva che “le violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro costituiscono violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio talmente gravi da fondare, di per sé stesse, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza,
pagina 4 di 13 ma anche la dichiarazione di addebito della separazione al loro autore” (Cass. Sez. I, ord. n. 31351 del 24 ottobre 2022).
Pertanto, in caso di violenza (e la Suprema Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'addebito, anche un singolo episodio di percosse – cfr. Cass. Ord. n. 27766 del 22 settembre 2022), occorre sfumare il rigore del principio consolidato in base al quale, per addivenire ad una pronuncia di addebito della separazione, la parte deve dimostrare azioni che costituiscano un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, tale da assurgere a causa necessaria e sufficiente a determinare l'irreversibile intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
né il Giudice è in questo caso obbligato al rigoroso vaglio comparativo del comportamento di entrambi i coniugi per valutare l'esistenza di una crisi pregressa. Del tutto irrilevante risulta infatti la posteriorità delle condotte violente rispetto al momento di insorgenza della crisi matrimoniale: un comportamento violento è considerato di per sé inaccettabile all'interno di una relazione coniugale, con la conseguenza che la sua incidenza causale è preminente rispetto a qualsiasi causa preesistente di crisi dell'affectio coniugalis.
Dalle risultanze dell'istruttoria risulta provato il fatto delle violenze in quanto: - risulta in atti il verbale di denuncia querela sporta il 19.10.2022, con la quale la ricorrente ha narrato delle minacce e delle violenze economiche e fisiche patite ad opera del marito per anni;
- è in atti il provvedimento del GIP del Tribunale di
Campobasso, del 4.11.2022, di revoca della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare (disposta il 27.10.2022), quale conseguenza delle dichiarazioni rese dalla ricorrente che avrebbero fortemente ridimensionato le accuse originariamente mosse contro dichiarazioni che, tuttavia, il GIP dipinge CP_1 come scarsamente credibili;
- la testimonianza resa dalla figlia , raccolta in Per_1 giudizio, racconta due episodi particolarmente gravi e significativi: il primo risale al
2019, quando, a seguito di un diverbio, ha picchiato la moglie CP_1 minacciandola con un coltello da cucina e, contemporaneamente, l'ha colpita insultandola, mentre la figlia assisteva alla scena gridando al padre di smettere ed interveniva, cercando di frapporsi tra i genitori per proteggere la madre;
il secondo, ancora più allarmante, nel 2020, quando il resistente, a seguito di un litigio scaturito da presunti sospetti di infedeltà, ha afferrato un tubo di gomma e lo ha pagina 5 di 13 stretto intorno al collo della moglie, nel mentre la figlia, piangendo, lo supplicava di fermarsi;
la ragazza ha inoltre raccontato che il padre si rivolgeva di frequente alla madre con espressioni offensive, dicendole che nella sua vita non aveva concluso nulla di buono, che era una “parassita” e che si sarebbe dovuta suicidare, oltre a minacce di morte del tipo “se entro le 8 di domani mattina non mi ridai le chiavi faccio un omicidio, (…) puttana di merda ti ammazzo di notte quando non ci vede nessuno a te e tutta la tua famiglia” (cfr. verbale di udienza del 7.5.2024); la ragazza ha riferito, ancora, di aver chiamato i Carabinieri con il proprio cellulare e di aver visto, in altre occasioni, il padre mettere le mani al collo della madre, facendola cadere a terra;
- ed ancora, la teste (sentita all'udienza del 12.7.2024) ha riferito di Testimone_1 aver visto dei lividi sul corpo (in particolare, sul collo e sulle braccia) della ricorrente, la quale le avrebbe confidato che dette lesioni sono state provocate dal marito.
Dalla valutazione combinata degli elementi che precedono, allora, l'esistenza delle violenze non può essere revocata in dubbio, così come non v'è motivo per dubitare dell'attendibilità e della credibilità della figlia – la quale ha fornito un Per_1 resoconto dettagliato, circostanziato e logicamente strutturato – , presente al momento dei fatti e perfettamente in grado di ricordarli.
Si tratta, invero, di fatti che, per la loro gravità intrinseca, per la loro collocazione temporale e per le modalità con cui sono stati posti in essere, anche alla presenza dei figli, appaiono espressivi di una condotta idonea a costituire la causa esclusiva del venir meno dell'affectio coniugalis.
Invero, la stessa scelta di di formalizzare denuncia per maltrattamenti in _1 famiglia e, successivamente, di rimetterla, non esclude la verificazione degli accadimenti, tenuto conto del fatto che l'atteggiamento oscillante della persona offesa, lungi dal minare la credibilità delle sue dichiarazioni, è fenomeno noto e frequentemente osservato in contesti coniugali ad alta conflittualità, nei quali le vittime – per paura, senso di colpa o speranza di una riconciliazione – finiscono spesso per attenuare o negare fatti gravi realmente accaduti.
Ed ancora, è del tutto irrilevante la circostanza per cui, allo stato, non vi sia documentazione medica attestante i danni fisici cagionati dalle violenze (del resto, è più che sufficiente la valutazione congiunta delle risultanze della prova orale: la figlia ha detto che il padre ha ripetutamente usato violenza fisica sulla madre, Per_1
pagina 6 di 13 picchiandola e mettendole le mani al collo, ciò che trova riscontro nelle parole dell'altra testimone, che ha dichiarato di aver visto lividi sul collo e sulle braccia della ricorrente) – ovvero non vi sia contezza dell'esito del processo penale - , in quanto le violenze ed i maltrattamenti subiti dalla ricorrente risultano provati nel corso del presente giudizio sulla scorta di quanto sopra evidenziato – d'altro canto, se così non fosse e, dunque, si ritenesse necessario tanto il processo penale portato a conclusione quanto un referto medico, si arriverebbe all'assurda conseguenza di non ritenere provate e pertanto inesistenti nella realtà giuridica violenze esistenti nella realtà storica, lasciando prive di tutela tutte quelle donne che, la cronaca insegna, non hanno il coraggio di denunciare.
Né è convincente la linea difensiva di - che tende a minimizzare o negare le CP_1 condotte, valorizzandola rimessione della querela e il fatto che la ricorrente avrebbe sostanzialmente ritrattato la prima versione - , in quanto inidonea ed insufficiente a superare il significativo materiale probatorio sopra descritto.
Diversamente, la domanda di addebito proposta dal non può trovare CP_1 accoglimento.
Difatti, la circostanza relativa alla presunta apertura da parte della moglie di un conto corrente personale sul quale sarebbero stati depositati introiti dell'impresa familiare, previa distrazione da quest'ultima, non è stata dimostrata, né risulta provata la sottrazione illecita o dissimulata di somme comuni da parte della ricorrente. Va, anzi, evidenziato come lo stesso resistente abbia riconosciuto che la gestione amministrativa ed economica dell'impresa familiare “Multiservice di
Capuano Antonio” era affidata alla moglie, mentre egli si occupava della parte tecnica, circostanza che smentisce l'idea di un agire fraudolento da parte della
. _1
Peraltro, anche qualora vi fosse stata un'eccessiva autonomia nella gestione dei conti – circostanza, lo si ribadisce, non dimostrata – non vi sarebbe comunque la prova del un nesso causale diretto tra tale condotta e la crisi dell'unione, come richiesto dal costante orientamento giurisprudenziale secondo cui: “la richiesta di addebito non può fondarsi sulla mera violazione degli obblighi coniugali, essendo necessario accertare il nesso eziologico tra la condotta violativa e l'intollerabilità della convivenza” (Cass. civ. n. 22266/2020).
pagina 7 di 13 Per tutte le ragioni sopra esposte, la separazione personale tra i coniugi deve allora essere pronunciata per fatto addebitabile ad Controparte_1
3. Sull'assegnazione della casa familiare
L'assegnazione della casa familiare, di proprietà della ricorrente, non è oggetto di contestazione tra le parti: può allora, essere confermata l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, come già disposto in sede di ordinanza presidenziale.
4. Sull'affidamento del figlio minore e sul diritto di visita
In ordine all'affidamento dei figli, occorre chiarire, da un lato, che non vi è contestazione, in quanto entrambe le parti chiedono disporsi l'affido condiviso e, dall'altro, che, in corso di causa, la figlia ha raggiunto la maggiore età. Per_1
Ne consegue che le determinazioni in materia di affidamento e di esercizio del diritto di visita devono riguardare esclusivamente il figlio minore , sebbene Persona_2 prossimo al compimento della maggiore età.
Non sussistendo in atti prova di condotte pregiudizievoli poste da ciascun genitore nei confronti del figlio – non sussistendo, in altri termini, elementi tali da giustificare una deroga al regime ordinario previsto dalla legge – deve essere disposto l'affido condiviso del figlio minore.
Quanto al diritto di visita, si ritiene opportuno confermare le modalità già stabilite in sede di ordinanza presidenziale, ritenute idonee a garantire un rapporto regolare e significativo con il genitore non collocatario, fatti salva la possibilità di diverso accordo tra le parti, compatibilmente con gli impegni di studio e lavoro rispettivamente del figlio e dei genitori.
5. Sugli assegni di mantenimento
Si osserva, in via preliminare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c. impone ai genitori, anche in caso di separazione (o di divorzio), di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata
a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è
pagina 8 di 13 costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituale. Con la conseguenza che non può porsi e risolversi una volta e per tutte, in astratto, quale sia la misura massima di quantificazione dell'assegno da corrispondere per il mantenimento del figlio, dovendo esso commisurarsi alle risorse e alle capacità reddituali dei genitori nonché alle esigenze di vita estese agli aspetti appena menzionati, proporzionati all'età del figlio non autosufficiente che ancora abbisogna dell'ausilio genitoriale” (Cassazione civile sez.
VI, 13/12/2016, n.25531).
D'altra parte, non può trascurarsi anche che, secondo quanto di recente chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 14 gennaio 2022 n. 1129), nella valutazione delle condizioni economiche delle parti occorre considerare non soltanto il reddito da lavoro effettivamente percepito, ma anche tutti gli elementi di ordine economico o comunque valutabili in termini economici – tra i quali certamente rientrano anche gli immobili, nonché il reddito da questi effettivamente prodotto ovvero anche potenziale.
Nel caso di specie:
- La ricorrente ha chiesto la corresponsione di un assegno mensile _1 complessivo di € 1.200,00, articolato in € 300,00 a titolo di mantenimento personale e € 450,00 per ciascuno dei due figli minori;
- Il resistente ha dichiarato di essere disponibile a versare per il CP_1 mantenimento dei figli complessivi € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio); nessun assegno per la moglie;
in caso contrario, ha chiesto disporsi l'obbligo in capo alla moglie del pagamento del mantenimento in proprio favore;
- Con ordinanza presidenziale del 13.03.2023, i rapporti economici tra le parti sono stati regolati con la previsione dell'obbligo in capo di versare a titolo di CP_1 mantenimento per i figli l'importo mensile di euro 500,00; spese straordinarie a carico di ciascun genitore nella misura del 50%; nulla a titolo di mantenimento della ricorrente.
Dall'istruttoria è emerso, con riferimento alla situazione economica e patrimoniale di ciascuna parte, quanto segue:
pagina 9 di 13 - la ricorrente : ha dichiarato redditi per € 17.120 per l'anno 2019, € 19.627 _1 per l'anno 2020 ed € 29.645 per l'anno 2021; è comproprietaria di diversi immobili ubicati nella provincia di Campobasso, sia ad uso abitativo che strumentale, oltre che di numerosi terreni agricoli. In particolare, dai documenti catastali prodotti è provato che è intestataria, per quota, di alcuni immobili ed alcuni terreni, aventi una superficie agricola complessiva di circa 17.100 mq;
tra detti beni figura: l'immobile adibito a casa familiare, sito nel Comune di
Ripalimosani (CB) (F. 28, Part. 225, Sub. 8, con rendita catastale pari a € 981,27
e superficie complessiva di 200 mq) in comproprietà con altri;
ulteriori immobili, in comproprietà, utilizzati per l'esercizio dell'attività dell'impresa familiare;
- il resistente ha dichiarato redditi per € 17.579 per l'anno 2019, € CP_1
24.531 per l'anno 2020 ed 30.351 per l'anno 2021; è proprietario esclusivo di diversi immobili ubicati in tre diverse province – Campobasso, Isernia e Chieti – destinati in parte ad uso abitativo e in parte presumibilmente strumentale, nonché di un terreno agricolo. E' titolare esclusivo dell'impresa familiare, la quale è da sempre stata l'unica fonte di sostentamento della famiglia;
non ha opportunamente documentato l'esistenza, a suo carico, di oneri o condizioni personali tali da compromettere la sua attuale capacità di contribuzione.
Alla luce della situazione economica ora sintetizzata, avuto riguardo ai redditi percepiti da ciascuna delle parti e alle rispettive sostanze sopra descritte, in applicazione dei principi di diritto richiamati, ritiene il Collegio equo disporre che il resistente corrisponda all'ex coniuge, in favore di ciascun figlio, l'assegno CP_1 mensile, entro il 5 di ogni mese, di euro 275,00, rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, disciplinate dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Milano.
Diversamente, posto che i redditi appaiono tra loro grossomodo similari per ammontare – non potendo operare predizioni sulle determinazioni delle parti in ordine alle sorti dell'impresa familiare e dovendo decidere allo stato degli atti - , non si ravvisano invece le condizioni per disporre alcun assegno di mantenimento a favore della ricorrente;
parimenti, la domanda formulata da per il _1 CP_1 riconoscimento di un assegno di mantenimento in proprio favore, deve essere pagina 10 di 13 respinta, considerata sia la sostanziale omogeneità delle condizioni sia la titolarità esclusiva dell'impresa familiare.
6. Sulle altre domande
Quanto alle domande di carattere dominicale e restitutorio formulate da – in _1 particolare quelle dirette a ottenere la cancellazione dell'impresa familiare, la liberazione dei locali di proprietà della ricorrente utilizzati per l'attività d'impresa, la corresponsione degli utili e la regolazione di conti e fondi cointestati – queste si rivelano inammissibili.
Ed invero, detta inammissibilità discende dalla mancanza di connessione, anche in via indiretta, di qualsivoglia domanda dominicale ovvero di divisione di beni facenti parti dell'impropriamente detto patrimonio familiare, di tal che tutte le relative azioni
– di rivendica, accertamento della proprietà, restituzione ovvero divisione – non possono essere proposte in un giudizio, quale quello di separazione personale ovvero di divorzio, che attiene allo stato della persona, dovendo essere introdotte in altrettanti autonomi giudizi contenziosi.
La giurisprudenza è difatti ormai costante nel giudicare manifestamente inammissibili le domande “connesse”, sottoposte a rito ordinario, nel giudizio di separazione o divorzio: l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt.
31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi. Conseguentemente, è esclusa la possibilità del simultaneus processus tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto la restituzione di beni mobili (cfr. Trib. Milano, sez. IX civ., sent., 6 marzo 2013; Trib. Milano, sez. IX, sent., 3 luglio 2013) essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. civ., sez. I, 21 maggio 2009, n. 11828, Cass. civ., sez. I, 22 ottobre
2004 n. 20638).
7. Sulle spese di lite
Le spese possono essere compensate per la metà – avuto riguardo al fatto che la ricorrente risulta vittoriosa rispetto alla pronuncia di separazione per fatto addebitabile al resistente, mentre è soccombente per la domanda di mantenimento in proprio favore e per le domande quiritarie dichiarate inammissibili;
il resistente,
pagina 11 di 13 invece, risulta soccombente quanto alla domanda di addebito, mentre è vittorioso sul mantenimento in favore dell'ex coniuge che non deve essere corrisposto) – ; per la metà non compensata, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del DM 147/2022, valori medi, per i giudizi di cognizione innanzi al tribunale di valore indeterminabile a complessità bassa, con riduzione del
25%,in ragione dell'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto, avuto riguardo anche alle difese delle parti, riconoscendo tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 2047/2022 tra e così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e i Parte_1 Controparte_1 quali hanno contratto matrimonio il 20.09.2003, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Campobasso al n. 127, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno
2003;
2. dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Campobasso;
3. accoglie la domanda di addebito della separazione formulata da e, Parte_1 per l'effetto, dichiara l'addebito della separazione in capo a Controparte_1
4. rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da Controparte_1
5. dispone l'assegnazione della casa familiare a;
Parte_1
6. conferma l'affido congiunto del figlio minore, con collocazione prevalente presso la madre;
7. conferma, la disciplina del diritto di visita favore del padre come stabilita in sede di ordinanza presidenziale;
8. dispone che corrisponda a , entro il 5 di ogni Controparte_1 Parte_1 mese, l'assegno di mantenimento di € 275,00 per ciascun figlio (complessivi €
550,00), rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate secondo il Protocollo vigente del Tribunale di Milano;
9. rigetta le reciproche domande di mantenimento formulate da entrambe le parti;
10. dichiara inammissibili le domande dominicali formulate dalla parte ricorrente;
11. compensa per un metà le spese di lite del presente giudizio e, per la metà non compensata, condanna alla rifusione, in favore di Controparte_1 _1
pagina 12 di 13 , dell'importo complessivo di euro 2.800,00, oltre rimborso spese generali _1
15%, IVA e CPA come per legge, oltre spese vive documentate.
Campobasso, così deciso nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Carissimi
Il Presidente
Dott. Enrico Di Dedda
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Enrico Di Dedda Presidente dott.ssa Claudia Carissimi Giudice relatore dott.ssa Emanuela Luciani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2047/2022 R.G. del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 28.1.2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonietta de Santis, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Campobasso, via Firenze n. 3;
-Ricorrente-
E
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._2 avv.ti Natalina Giannaccaro e Floriana Pasquale, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Campobasso, via G. Mazzini n. 65;
-Resistente-
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
-Interventore ex lege-
Oggetto: separazione giudiziale.
pagina 1 di 13 Conclusioni: per le parti come rassegante in atti;
per il Pubblico Ministero come da parere espresso.
Motivi della decisione
I ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dal coniuge Parte_1
con il quale aveva contratto matrimonio il 20.09.2003, trascritto Controparte_1 nei registri dello stato civile del Comune di Campobasso al n. 127, al n. 127, Parte II,
Serie A, Ufficio 1, Anno 2003, in regime di separazione dei beni, precisando che dall'unione erano nati due figli, (il 31.12.2005) e (il Persona_1 Persona_2
19.08.2007), deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati a causa di gravi contrasti caratteriali, continui litigi e comportamenti offensivi e prevaricatori di lui, ciò che aveva determinato il venir meno della comunione materiale e spirituale.
Ha quindi chiesto: dichiarare la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile a disporre l'affidamento condiviso dei figli minori, con CP_1 collocazione prevalente presso di sé; l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale, di sua proprietà; disciplinare il diritto di visita del padre;
porre a carico del coniuge l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento mensile pari a complessivi euro 1.200,00 (euro 300,00 per sé ed euro 450,00 per ciascun figlio); disporre la ripartizione al 50% delle spese straordinarie;
disporre la cancellazione dell'impresa familiare “Multiservice di Capuano Antonio”, ordinando al resistente di liberare i locali di sua proprietà e di versare in suo favore gli utili di spettanza;
disporre la divisione di tutti i conti e fondi cointestati.
II costituendosi in giudizio, non si è opposto alla pronuncia di Controparte_1 separazione, contestando la ricostruzione in fatto proposta dalla ricorrente, e chiedendo: pronunciare la separazione personale per fatto addebitabile a;
_1 rigettare l'avversa domanda di addebito;
disporre l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente e l'affido condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso la madre;
la quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli in complessivi euro 400,00 mensili (euro 200,00 per ciascun figlio), con esclusione di qualsivoglia assegno in favore della ricorrente;
disporre l'obbligo di mantenimento a carico della ricorrente in proprio favore;
la ripartizione al 50% delle spese pagina 2 di 13 straordinarie per i figli;
nulla disporre sulle modalità di esercizio del diritto di visita dei figli;
il rigetto di tutte le altre domande.
III Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, con ordinanza presidenziale del 13.03.2023, sono stati adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti, quali: l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
l'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso la madre;
la disciplina del diritto di visita, da parte del padre, secondo precisa calendarizzazione;
l'obbligo a carico di del versamento di un assegno mensile di complessivi Controparte_1 euro 500,00 per il mantenimento dei figli (euro 250,00 per ciascun figlio); la ripartizione paritaria delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di
Milano; il rigetto della domanda di assegno di mantenimento in favore di _1
, in ragione della sostanziale equivalenza delle condizioni economiche delle
[...] parti.
IV La causa è stata istruita in via documentale e mediante prova orale.
V Con provvedimento del 26.07.2024, in considerazione delle dichiarazioni rese dalla figlia nel corso della prova orale e acquisite agli atti, il G.I. ha disposto la Per_1 trasmissione del fascicolo al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per le valutazioni di competenza in ordine agli eventuali fatti di reato perseguibili d'ufficio.
VI. Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del
28.1.2025, con termini di legge per gli scritti difensivi finali.
***
1. Sulla pronuncia di separazione
Non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
Dalle deduzioni delle parti e dagli elementi documentali versati in atti emerge in maniera chiara l'irreversibile allontanamento materiale e spirituale tra i coniugi, reso evidente da plurimi episodi di forte conflittualità, incomunicabilità, recriminazioni reciproche e da un deterioramento della relazione personale e lavorativa, prima condivisa, che ha ormai superato ogni soglia di tollerabilità. La cessazione della convivenza, già intervenuta da tempo – secondo quanto reso noto dapprima dal resistente nella comparsa di risposta del 30.01.2023 – , e la reciproca pagina 3 di 13 volontà, espressa in giudizio, di addivenire alla separazione, confermano l'avvenuta dissoluzione dell'affectio coniugalis.
Risulta dunque priva di fondamento ogni ipotesi di ricostruzione del rapporto matrimoniale, sicché deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi.
2. Sulla domanda di addebito della separazione
Ciascuna parte ha chiesto che la separazione venga addebitata all'altra.
ha chiesto che venga addebitata la separazione esclusivamente a Parte_1
in ragione delle gravi e reiterate violenze, fisiche e psicologiche, subite CP_1 durante il matrimonio, tali da minare irreparabilmente la serenità familiare e determinare il definitivo venir meno dell'affectio coniugalis.
A sostegno delle proprie allegazioni, ha prodotto la querela presentata in data
19.10.2022 presso la Stazione dei Carabinieri di Ripalimosani, e ha chiesto l'audizione della figlia , ormai maggiorenne, la quale ha confermato, con Per_1 dichiarazioni puntuali e coerenti, episodi specifici di violenza posti in essere dal padre nei confronti della madre.
Di contro, ha chiesto che la separazione venga addebitata alla Controparte_1 moglie, ritenendo che la crisi coniugale sia stata determinata dalla sua condotta economica scorretta e, in particolare, dal fatto che ella avrebbe aperto un conto corrente personale a lui ignoto, sul quale avrebbe fatto confluire somme derivanti dall'impresa familiare e che le avrebbe consentito di distrarre a suo unico beneficio ingenti risorse economiche comuni, compromettendo, in tal modo ed in maniera irreversibile, il rapporto fiduciario e causando la dissoluzione del consorzio familiare.
Ritiene il Collegio che la domanda di addebito formulata da parte ricorrente sia fondata e debba essere accolta, mentre quella proposta dal resistente è infondata e deve essere pertanto respinta.
In tema di addebito, “il coniuge che formula la richiesta di addebito deve allegare le prove a fondamento della propria domanda” (Cass. 3923/2018).
Sul tema delle violenze all'interno del matrimonio, si osserva che “le violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro costituiscono violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio talmente gravi da fondare, di per sé stesse, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza,
pagina 4 di 13 ma anche la dichiarazione di addebito della separazione al loro autore” (Cass. Sez. I, ord. n. 31351 del 24 ottobre 2022).
Pertanto, in caso di violenza (e la Suprema Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'addebito, anche un singolo episodio di percosse – cfr. Cass. Ord. n. 27766 del 22 settembre 2022), occorre sfumare il rigore del principio consolidato in base al quale, per addivenire ad una pronuncia di addebito della separazione, la parte deve dimostrare azioni che costituiscano un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, tale da assurgere a causa necessaria e sufficiente a determinare l'irreversibile intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
né il Giudice è in questo caso obbligato al rigoroso vaglio comparativo del comportamento di entrambi i coniugi per valutare l'esistenza di una crisi pregressa. Del tutto irrilevante risulta infatti la posteriorità delle condotte violente rispetto al momento di insorgenza della crisi matrimoniale: un comportamento violento è considerato di per sé inaccettabile all'interno di una relazione coniugale, con la conseguenza che la sua incidenza causale è preminente rispetto a qualsiasi causa preesistente di crisi dell'affectio coniugalis.
Dalle risultanze dell'istruttoria risulta provato il fatto delle violenze in quanto: - risulta in atti il verbale di denuncia querela sporta il 19.10.2022, con la quale la ricorrente ha narrato delle minacce e delle violenze economiche e fisiche patite ad opera del marito per anni;
- è in atti il provvedimento del GIP del Tribunale di
Campobasso, del 4.11.2022, di revoca della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare (disposta il 27.10.2022), quale conseguenza delle dichiarazioni rese dalla ricorrente che avrebbero fortemente ridimensionato le accuse originariamente mosse contro dichiarazioni che, tuttavia, il GIP dipinge CP_1 come scarsamente credibili;
- la testimonianza resa dalla figlia , raccolta in Per_1 giudizio, racconta due episodi particolarmente gravi e significativi: il primo risale al
2019, quando, a seguito di un diverbio, ha picchiato la moglie CP_1 minacciandola con un coltello da cucina e, contemporaneamente, l'ha colpita insultandola, mentre la figlia assisteva alla scena gridando al padre di smettere ed interveniva, cercando di frapporsi tra i genitori per proteggere la madre;
il secondo, ancora più allarmante, nel 2020, quando il resistente, a seguito di un litigio scaturito da presunti sospetti di infedeltà, ha afferrato un tubo di gomma e lo ha pagina 5 di 13 stretto intorno al collo della moglie, nel mentre la figlia, piangendo, lo supplicava di fermarsi;
la ragazza ha inoltre raccontato che il padre si rivolgeva di frequente alla madre con espressioni offensive, dicendole che nella sua vita non aveva concluso nulla di buono, che era una “parassita” e che si sarebbe dovuta suicidare, oltre a minacce di morte del tipo “se entro le 8 di domani mattina non mi ridai le chiavi faccio un omicidio, (…) puttana di merda ti ammazzo di notte quando non ci vede nessuno a te e tutta la tua famiglia” (cfr. verbale di udienza del 7.5.2024); la ragazza ha riferito, ancora, di aver chiamato i Carabinieri con il proprio cellulare e di aver visto, in altre occasioni, il padre mettere le mani al collo della madre, facendola cadere a terra;
- ed ancora, la teste (sentita all'udienza del 12.7.2024) ha riferito di Testimone_1 aver visto dei lividi sul corpo (in particolare, sul collo e sulle braccia) della ricorrente, la quale le avrebbe confidato che dette lesioni sono state provocate dal marito.
Dalla valutazione combinata degli elementi che precedono, allora, l'esistenza delle violenze non può essere revocata in dubbio, così come non v'è motivo per dubitare dell'attendibilità e della credibilità della figlia – la quale ha fornito un Per_1 resoconto dettagliato, circostanziato e logicamente strutturato – , presente al momento dei fatti e perfettamente in grado di ricordarli.
Si tratta, invero, di fatti che, per la loro gravità intrinseca, per la loro collocazione temporale e per le modalità con cui sono stati posti in essere, anche alla presenza dei figli, appaiono espressivi di una condotta idonea a costituire la causa esclusiva del venir meno dell'affectio coniugalis.
Invero, la stessa scelta di di formalizzare denuncia per maltrattamenti in _1 famiglia e, successivamente, di rimetterla, non esclude la verificazione degli accadimenti, tenuto conto del fatto che l'atteggiamento oscillante della persona offesa, lungi dal minare la credibilità delle sue dichiarazioni, è fenomeno noto e frequentemente osservato in contesti coniugali ad alta conflittualità, nei quali le vittime – per paura, senso di colpa o speranza di una riconciliazione – finiscono spesso per attenuare o negare fatti gravi realmente accaduti.
Ed ancora, è del tutto irrilevante la circostanza per cui, allo stato, non vi sia documentazione medica attestante i danni fisici cagionati dalle violenze (del resto, è più che sufficiente la valutazione congiunta delle risultanze della prova orale: la figlia ha detto che il padre ha ripetutamente usato violenza fisica sulla madre, Per_1
pagina 6 di 13 picchiandola e mettendole le mani al collo, ciò che trova riscontro nelle parole dell'altra testimone, che ha dichiarato di aver visto lividi sul collo e sulle braccia della ricorrente) – ovvero non vi sia contezza dell'esito del processo penale - , in quanto le violenze ed i maltrattamenti subiti dalla ricorrente risultano provati nel corso del presente giudizio sulla scorta di quanto sopra evidenziato – d'altro canto, se così non fosse e, dunque, si ritenesse necessario tanto il processo penale portato a conclusione quanto un referto medico, si arriverebbe all'assurda conseguenza di non ritenere provate e pertanto inesistenti nella realtà giuridica violenze esistenti nella realtà storica, lasciando prive di tutela tutte quelle donne che, la cronaca insegna, non hanno il coraggio di denunciare.
Né è convincente la linea difensiva di - che tende a minimizzare o negare le CP_1 condotte, valorizzandola rimessione della querela e il fatto che la ricorrente avrebbe sostanzialmente ritrattato la prima versione - , in quanto inidonea ed insufficiente a superare il significativo materiale probatorio sopra descritto.
Diversamente, la domanda di addebito proposta dal non può trovare CP_1 accoglimento.
Difatti, la circostanza relativa alla presunta apertura da parte della moglie di un conto corrente personale sul quale sarebbero stati depositati introiti dell'impresa familiare, previa distrazione da quest'ultima, non è stata dimostrata, né risulta provata la sottrazione illecita o dissimulata di somme comuni da parte della ricorrente. Va, anzi, evidenziato come lo stesso resistente abbia riconosciuto che la gestione amministrativa ed economica dell'impresa familiare “Multiservice di
Capuano Antonio” era affidata alla moglie, mentre egli si occupava della parte tecnica, circostanza che smentisce l'idea di un agire fraudolento da parte della
. _1
Peraltro, anche qualora vi fosse stata un'eccessiva autonomia nella gestione dei conti – circostanza, lo si ribadisce, non dimostrata – non vi sarebbe comunque la prova del un nesso causale diretto tra tale condotta e la crisi dell'unione, come richiesto dal costante orientamento giurisprudenziale secondo cui: “la richiesta di addebito non può fondarsi sulla mera violazione degli obblighi coniugali, essendo necessario accertare il nesso eziologico tra la condotta violativa e l'intollerabilità della convivenza” (Cass. civ. n. 22266/2020).
pagina 7 di 13 Per tutte le ragioni sopra esposte, la separazione personale tra i coniugi deve allora essere pronunciata per fatto addebitabile ad Controparte_1
3. Sull'assegnazione della casa familiare
L'assegnazione della casa familiare, di proprietà della ricorrente, non è oggetto di contestazione tra le parti: può allora, essere confermata l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, come già disposto in sede di ordinanza presidenziale.
4. Sull'affidamento del figlio minore e sul diritto di visita
In ordine all'affidamento dei figli, occorre chiarire, da un lato, che non vi è contestazione, in quanto entrambe le parti chiedono disporsi l'affido condiviso e, dall'altro, che, in corso di causa, la figlia ha raggiunto la maggiore età. Per_1
Ne consegue che le determinazioni in materia di affidamento e di esercizio del diritto di visita devono riguardare esclusivamente il figlio minore , sebbene Persona_2 prossimo al compimento della maggiore età.
Non sussistendo in atti prova di condotte pregiudizievoli poste da ciascun genitore nei confronti del figlio – non sussistendo, in altri termini, elementi tali da giustificare una deroga al regime ordinario previsto dalla legge – deve essere disposto l'affido condiviso del figlio minore.
Quanto al diritto di visita, si ritiene opportuno confermare le modalità già stabilite in sede di ordinanza presidenziale, ritenute idonee a garantire un rapporto regolare e significativo con il genitore non collocatario, fatti salva la possibilità di diverso accordo tra le parti, compatibilmente con gli impegni di studio e lavoro rispettivamente del figlio e dei genitori.
5. Sugli assegni di mantenimento
Si osserva, in via preliminare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c. impone ai genitori, anche in caso di separazione (o di divorzio), di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata
a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è
pagina 8 di 13 costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituale. Con la conseguenza che non può porsi e risolversi una volta e per tutte, in astratto, quale sia la misura massima di quantificazione dell'assegno da corrispondere per il mantenimento del figlio, dovendo esso commisurarsi alle risorse e alle capacità reddituali dei genitori nonché alle esigenze di vita estese agli aspetti appena menzionati, proporzionati all'età del figlio non autosufficiente che ancora abbisogna dell'ausilio genitoriale” (Cassazione civile sez.
VI, 13/12/2016, n.25531).
D'altra parte, non può trascurarsi anche che, secondo quanto di recente chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 14 gennaio 2022 n. 1129), nella valutazione delle condizioni economiche delle parti occorre considerare non soltanto il reddito da lavoro effettivamente percepito, ma anche tutti gli elementi di ordine economico o comunque valutabili in termini economici – tra i quali certamente rientrano anche gli immobili, nonché il reddito da questi effettivamente prodotto ovvero anche potenziale.
Nel caso di specie:
- La ricorrente ha chiesto la corresponsione di un assegno mensile _1 complessivo di € 1.200,00, articolato in € 300,00 a titolo di mantenimento personale e € 450,00 per ciascuno dei due figli minori;
- Il resistente ha dichiarato di essere disponibile a versare per il CP_1 mantenimento dei figli complessivi € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio); nessun assegno per la moglie;
in caso contrario, ha chiesto disporsi l'obbligo in capo alla moglie del pagamento del mantenimento in proprio favore;
- Con ordinanza presidenziale del 13.03.2023, i rapporti economici tra le parti sono stati regolati con la previsione dell'obbligo in capo di versare a titolo di CP_1 mantenimento per i figli l'importo mensile di euro 500,00; spese straordinarie a carico di ciascun genitore nella misura del 50%; nulla a titolo di mantenimento della ricorrente.
Dall'istruttoria è emerso, con riferimento alla situazione economica e patrimoniale di ciascuna parte, quanto segue:
pagina 9 di 13 - la ricorrente : ha dichiarato redditi per € 17.120 per l'anno 2019, € 19.627 _1 per l'anno 2020 ed € 29.645 per l'anno 2021; è comproprietaria di diversi immobili ubicati nella provincia di Campobasso, sia ad uso abitativo che strumentale, oltre che di numerosi terreni agricoli. In particolare, dai documenti catastali prodotti è provato che è intestataria, per quota, di alcuni immobili ed alcuni terreni, aventi una superficie agricola complessiva di circa 17.100 mq;
tra detti beni figura: l'immobile adibito a casa familiare, sito nel Comune di
Ripalimosani (CB) (F. 28, Part. 225, Sub. 8, con rendita catastale pari a € 981,27
e superficie complessiva di 200 mq) in comproprietà con altri;
ulteriori immobili, in comproprietà, utilizzati per l'esercizio dell'attività dell'impresa familiare;
- il resistente ha dichiarato redditi per € 17.579 per l'anno 2019, € CP_1
24.531 per l'anno 2020 ed 30.351 per l'anno 2021; è proprietario esclusivo di diversi immobili ubicati in tre diverse province – Campobasso, Isernia e Chieti – destinati in parte ad uso abitativo e in parte presumibilmente strumentale, nonché di un terreno agricolo. E' titolare esclusivo dell'impresa familiare, la quale è da sempre stata l'unica fonte di sostentamento della famiglia;
non ha opportunamente documentato l'esistenza, a suo carico, di oneri o condizioni personali tali da compromettere la sua attuale capacità di contribuzione.
Alla luce della situazione economica ora sintetizzata, avuto riguardo ai redditi percepiti da ciascuna delle parti e alle rispettive sostanze sopra descritte, in applicazione dei principi di diritto richiamati, ritiene il Collegio equo disporre che il resistente corrisponda all'ex coniuge, in favore di ciascun figlio, l'assegno CP_1 mensile, entro il 5 di ogni mese, di euro 275,00, rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, disciplinate dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Milano.
Diversamente, posto che i redditi appaiono tra loro grossomodo similari per ammontare – non potendo operare predizioni sulle determinazioni delle parti in ordine alle sorti dell'impresa familiare e dovendo decidere allo stato degli atti - , non si ravvisano invece le condizioni per disporre alcun assegno di mantenimento a favore della ricorrente;
parimenti, la domanda formulata da per il _1 CP_1 riconoscimento di un assegno di mantenimento in proprio favore, deve essere pagina 10 di 13 respinta, considerata sia la sostanziale omogeneità delle condizioni sia la titolarità esclusiva dell'impresa familiare.
6. Sulle altre domande
Quanto alle domande di carattere dominicale e restitutorio formulate da – in _1 particolare quelle dirette a ottenere la cancellazione dell'impresa familiare, la liberazione dei locali di proprietà della ricorrente utilizzati per l'attività d'impresa, la corresponsione degli utili e la regolazione di conti e fondi cointestati – queste si rivelano inammissibili.
Ed invero, detta inammissibilità discende dalla mancanza di connessione, anche in via indiretta, di qualsivoglia domanda dominicale ovvero di divisione di beni facenti parti dell'impropriamente detto patrimonio familiare, di tal che tutte le relative azioni
– di rivendica, accertamento della proprietà, restituzione ovvero divisione – non possono essere proposte in un giudizio, quale quello di separazione personale ovvero di divorzio, che attiene allo stato della persona, dovendo essere introdotte in altrettanti autonomi giudizi contenziosi.
La giurisprudenza è difatti ormai costante nel giudicare manifestamente inammissibili le domande “connesse”, sottoposte a rito ordinario, nel giudizio di separazione o divorzio: l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt.
31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi. Conseguentemente, è esclusa la possibilità del simultaneus processus tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto la restituzione di beni mobili (cfr. Trib. Milano, sez. IX civ., sent., 6 marzo 2013; Trib. Milano, sez. IX, sent., 3 luglio 2013) essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. civ., sez. I, 21 maggio 2009, n. 11828, Cass. civ., sez. I, 22 ottobre
2004 n. 20638).
7. Sulle spese di lite
Le spese possono essere compensate per la metà – avuto riguardo al fatto che la ricorrente risulta vittoriosa rispetto alla pronuncia di separazione per fatto addebitabile al resistente, mentre è soccombente per la domanda di mantenimento in proprio favore e per le domande quiritarie dichiarate inammissibili;
il resistente,
pagina 11 di 13 invece, risulta soccombente quanto alla domanda di addebito, mentre è vittorioso sul mantenimento in favore dell'ex coniuge che non deve essere corrisposto) – ; per la metà non compensata, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del DM 147/2022, valori medi, per i giudizi di cognizione innanzi al tribunale di valore indeterminabile a complessità bassa, con riduzione del
25%,in ragione dell'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto, avuto riguardo anche alle difese delle parti, riconoscendo tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 2047/2022 tra e così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e i Parte_1 Controparte_1 quali hanno contratto matrimonio il 20.09.2003, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Campobasso al n. 127, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno
2003;
2. dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Campobasso;
3. accoglie la domanda di addebito della separazione formulata da e, Parte_1 per l'effetto, dichiara l'addebito della separazione in capo a Controparte_1
4. rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da Controparte_1
5. dispone l'assegnazione della casa familiare a;
Parte_1
6. conferma l'affido congiunto del figlio minore, con collocazione prevalente presso la madre;
7. conferma, la disciplina del diritto di visita favore del padre come stabilita in sede di ordinanza presidenziale;
8. dispone che corrisponda a , entro il 5 di ogni Controparte_1 Parte_1 mese, l'assegno di mantenimento di € 275,00 per ciascun figlio (complessivi €
550,00), rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate secondo il Protocollo vigente del Tribunale di Milano;
9. rigetta le reciproche domande di mantenimento formulate da entrambe le parti;
10. dichiara inammissibili le domande dominicali formulate dalla parte ricorrente;
11. compensa per un metà le spese di lite del presente giudizio e, per la metà non compensata, condanna alla rifusione, in favore di Controparte_1 _1
pagina 12 di 13 , dell'importo complessivo di euro 2.800,00, oltre rimborso spese generali _1
15%, IVA e CPA come per legge, oltre spese vive documentate.
Campobasso, così deciso nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Carissimi
Il Presidente
Dott. Enrico Di Dedda
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