Decreto 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, decreto 18/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
n. 116/2025 V.G.
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO nella persona del Consigliere designato dr.ssa Rita Carosella ha pronunciato il seguente
DECRETO sul ricorso ex lege n.89/2001 e succ. modif. ai fini della declaratoria del diritto all'equa riparazione per la violazione del termine ragionevole del processo proposto da
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Ennio Cerio, (pec. Email_1
nei confronti di
(c.f. ), in persona del Ministro p.t. Controparte_1 P.IVA_1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Letto il ricorso depositato l'08/04/2025, con il quale ha chiesto ai sensi Parte_1 dell'art. 3 l. n. 89/2001 e succ. modif. l'indennizzo per l'irragionevole durata del giudizio penale per i reati a suo carico di cui a) art. 416 I e II comma c.p.; b) art. 110, 81 c.p.v. e 483
c.p. in relazione all'art. 76 D.P.R. 445/2000; c) art. 494 c.p.; d) art.110 c.p. e 3 D.lgs 74/2000;
e) art. 81 cpv e 110 c.p. e 8 D.Lgs 74/2000; f) art. 10 D.Lgs 74/2000 (n. 3276/2016 RGNR –
n. 169/2021 RTG); tuttora pendente dinanzi al Tribunale di Campobasso, giudizio nel quale il ricorrente risulta imputato;
esaminata la documentazione in copia autentica prodotta dall'istante; precisato che ai fini della verifica del rispetto del termine semestrale di proponibilità del ricorso cui all'art. 4 della l.n.89/2001 e succ. modif. - che nel caso la domanda è tempestiva, tenuto conto del fatto che il procedimento penale presupposto non è ancora definito e che, con pronuncia del 26/04/2018 n. 88, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89 e succ. modif, nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione, una volta maturato il ritardo, possa essere proposta anche in pendenza del procedimento presupposto;
considerato che per il ricorrente il procedimento presupposto ha avuto in primo grado (fase processuale non ancora conclusa) la durata di 5 anni, 10 mesi e 7 giorni, dal 31/05/2019, data iniziale di avviso di conclusione delle indagini preliminari, all'08/04/2025, data di deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento, e che da tale periodo complessivo vadano detratti:
1
1. il periodo di 3 anni di ragionevole durata del giudizio di primo grado, come stabilito dall'art. 2, comma 2-bis, della l. n. 89/2001;
2. il periodo di 3 mesi e 22 giorni, dall'8/3/2020 al 30/6/2020, ai sensi dell'art. 83, comma
10, del d.l. n. 18/2020, convertito in l. n. 27/2020, per il quale “Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo e il 30 giugno 2020”;
3. il periodo compreso tra l'udienza del 30/05/2023 e l'udienza del 31/10/2023 per legittimo impedimento di uno dei difensori, ritenuto congruo nella misura di 3 mesi;
ritenuto che complessivamente debba essere detratto il periodo di 3 anni, 6 mesi e 22 giorni;
considerato, pertanto, che il procedimento abbia avuto per l'odierno ricorrente una durata di
2 anni, 3 mesi e 15 giorni superiore alla durata ragionevole, onde è maturato il diritto all'indennizzo richiesto per 2 annualità; avuto riguardo, visto l'art.
2-bis, comma 2, della l. n. 89/2001, alla natura degli interessi coinvolti, connotata da media complessità, al comportamento del ricorrente, alla entità economica della causa e alla circostanza che ancora non è noto l'esito del primo grado del procedimento;
reputato, pertanto, determinabile l'indennizzo in questione in € 400,00 annui per i primi due anni, e dunque per un totale di € 800,00, somma valutata all'attualità (non spetta rivalutazione, trattandosi di indennizzo), oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
liquidate in dispositivo le spese vive, nonché i compensi di avvocato spettanti per la presente procedura in base al D.M. n. 147/2022, parametri medi relativi al procedimento monitorio, non operato l'aumento del 30% ex art. 4, co.
1-bis del D.M. n. 55/14 e suc. modif., in quanto i collegamenti telematici risultano solo parzialmente funzionanti;
P.Q.M.
1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
, in persona del Ministro p.t., a pagare senza dilazione in favore di
[...] Parte_1
l'importo di € 800,00, oltre agli interessi legali (ex art. 1284, comma 1, c.c.) su tale
[...] importo dall'08/04/2025 al saldo;
2. autorizza, in mancanza, la provvisoria esecuzione del presente decreto;
3. condanna altresì il al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, CP_1
che liquida in € 27,00 euro per esborsi, in € 13,78 per copie conformi ed in € 473,00 per compensi al difensore, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'avv. Ennio Cerio, dichiaratosi antistatario.
Campobasso, 15/04/2025.
2 Il Consigliere designato - dr.ssa Rita Carosella
3