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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 14/06/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N° R.G. 315/2025
TRIBUNALE DI NUORO
Sezione Collegiale Civile
Il Collegio della Sezione Civile del Tribunale di Nuoro, così composto:
Dott. ssa Tiziana Longu Presidente
Dott. Paolo Dau Giudice Rel.
Dott Salvatore Falzoi Giudice
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 21 maggio 2025 nel procedimento di reclamo ex artt. 624, terzo comma, e 630, terzo comma, c.p.c., iscritto al n. 315 del ruolo generale affari contenziosi per l'anno 2025, promosso da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 difesa dall'avv. Maurizio Cimetti;
reclamante contro e/o nei confronti di
con l'avv. Giancarlo Frongia;
Controparte_1 debitore esecutato nonché
ora in persona del legale rapp.te pro tempore CP_2 Controparte_3 terzo pignorato
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1. Con reclamo proposto, ai sensi degli artt. 624, 3° comma, e 630, 3° comma, c.p.c., in data
4.4.2025, l' ha chiesto disporsi la revoca e/o la riforma dell'ordinanza Parte_1 di estinzione della procedura esecutiva mobiliare n. 133/2024 R.G.E. (avviata, su iniziativa del
Riscossore, nei confronti di con notifica di atto di pignoramento di crediti verso Controparte_1 terzi notificato il 24.5.2024) pronunciata il 17.3.2025 e comunicata alle parti il 18.3.2025 dal G.E. sull'asserito erroneo presupposto che, a seguito dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. e della sospensione disposta inaudita altera parte con decreto del 12.6.2024 e confermata con ordinanza del 22.11.2024, non fosse stato instaurato tempestivamente il giudizio di merito di cui all'art. 618 c.p.c.
1.1. A suffragio dell'impugnativa, la reclamante ha rappresentato (e comprovato in via documentale) che, in realtà, il giudizio di merito è stato introdotto il 6 dicembre 2024 (quindi, entro i 30 giorni perentoriamente assegnati dal Giudice dell'Esecuzione) presso la Cancelleria del ruolo di lavoro e di previdenza, stante la competenza funzionale, e la causa è stata iscritta al n. 711/2024 R.A.C.L.
(l'udienza di discussione è fissata per il giorno 23 ottobre 2025).
1.2. costituitosi in questo giudizio con memoria depositata in data 8.5.2025, Controparte_1 ha preso atto delle circostanze dedotte dalla reclamante e non ne ha contestato la fondatezza, limitandosi ad invocare il rigetto della richiesta di condanna al pagamento delle spese in quanto, evidentemente, nessuna responsabilità sarebbe ascrivibile al debitore esecutato.
1.3. Il terzo pignorato, a cui pure il ricorso e il decreto di fissazione della prima udienza sono stati comunicati, non si è costituito nel reclamo.
1.4. In data 20.5.2025, avanti al Collegio, si è quindi tenuta l'udienza, e il Tribunale, all'esito, ha trattenuto la causa in decisione.
***
2. Il reclamo merita accoglimento, per l'assorbente ragione che il provvedimento di estinzione emesso dal Giudice dell'Esecuzione è evidente frutto di errore di fatto, conseguente, per quanto risulta in atti, all'attestazione resa su richiesta del medesimo G.E. dalla cancelleria civile e secondo cui, alla data del 1 marzo 2025, non risultava, presso l'Ufficio in questione, l'iscrizione della causa di merito. Fatto è, tuttavia, che il procedimento di merito è stato iscritto non già presso la Cancelleria Civile, bensì, per competenza funzionale, avanti al Giudice del Lavoro (cfr. documenti da 9 a 12 del fascicolo di parte reclamante).
Stante la ritualità e tempestività della proposizione della causa, il provvedimento estintivo reso dal G.E. deve essere revocato.
3. Le spese del reclamo sono integralmente compensate, l'impugnato provvedimento essendo stato assunto dal Giudice dell'Esecuzione su iniziativa officiosa e senza intervento (in prima istanza)
e/o contestazione (nella fase presente) del debitore esecutato (opponente ex art. 617 c.p.c.)
P.Q.M.
1) Dispone la revoca dell'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva mobiliare distinta al n. 133/2024 R.G.E., pronunciata il 17.3.2025;
2) Compensa le spese del reclamo.
Nuoro, 5.6.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Paolo Dau dott. ssa Tiziana Longu