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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 18/12/2025, n. 1944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1944 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3734/2022
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
, Parte_1
- parte ricorrente -
Avv.to Francesca CARACCIOLO
Email_1
CONTRO
CP_1
- parte resistente –
Avv.to Umberto Ferrato
t Email_2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28 maggio 2024, il ricorrente, in qualità di dipendente della società
Alcom Srl, ha convenuto in giudizio l' per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità CP_1 economica di malattia relativamente al periodo 15 febbraio 2022 – 20 giugno 2022, deducendo che l' aveva illegittimamente disposto la decurtazione della prestazione per l'importo Controparte_2 di € 1.021,58, trattenuto in busta paga del mese di giugno 2022, a seguito della contestata assenza ad una visita medica di controllo.
Il ricorrente ha esposto di essere stato sottoposto in data 21 febbraio 2022 ad intervento chirurgico alla spalla destra, con successivo e prolungato ciclo riabilitativo;
che in data 2 maggio 2022, durante lo svolgimento delle terapie presso un centro fisioterapico, il medico fiscale dell' non lo aveva CP_1 rinvenuto al domicilio;
che egli si era presentato spontaneamente il 4 maggio 2022 presso la sede di Rossano per la visita ambulatoriale, producendo certificazione del fisioterapista attestante la CP_1 sua presenza in struttura dalle ore 16 alle ore 19 del giorno precedente;
che successivamente, in data
31 maggio 2022, era stato sottoposto a nuova visita domiciliare, nella quale il medico dell' aveva CP_1 confermato la prognosi di incapacità lavorativa sino al 20 giugno 2022; che, nonostante ciò, l' CP_1 aveva comunicato al datore di lavoro l'assenza ingiustificata, con conseguente trattenuta economica,
e che i ricorsi amministrativi presentati il 15 giugno 2022 non avevano sortito alcun effetto.
Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito l'inammissibilità della domanda per intervenuta CP_1 decadenza annuale ai sensi dell'art. 47 DPR 638/1970, come modificato dal D.L. 384/1992, rilevando che il termine era spirato il 5 settembre 2023, mentre il ricorso giudiziario era stato proposto solo il
28 maggio 2024. Ha inoltre dedotto la mancata prova della previa domanda amministrativa e, nel merito, ha confermato la decadenza dal diritto all'indennità per assenza ingiustificata alla visita domiciliare del 2 maggio 2022, ritenendo non idonea la giustificazione prodotta dal ricorrente, in quanto la seduta fisioterapica avrebbe potuto essere programmata al di fuori delle fasce di reperibilità
e comunque comunicata preventivamente all'Ente. In subordine, ha eccepito la prescrizione annuale del diritto ex legge n. 138/1943.
La causa, di natura documentale, viene decisa all'udienza odierna.
***
Il ricorso non può essere accolto.
1. In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per decadenza prevista dal
D.L 19/9/92 n. 384 convertito dalla legge 14/11/92 n. 438, poiché il ricorso risulta iscritto nel pieno rispetto del termine annuale di cui all'art.47, comma terzo del D.P.R. 30.4.1970 n. 639: “per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta a pena di decadenza entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione;
per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'art. 24 l. 9 marzo 1989 n. 88 l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”.
Infatti, decorrendo il termine annuale di decadenza “dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione”, la normativa (l. 38.89) prevede, che, decorso l'ulteriore termine di 90 giorni per presentare il ricorso al Comitato Provinciale e decorsi altresì 90 giorni per la decisione dell' sul ricorso stesso, la domanda giudiziale va proposta non oltre 1 anno. CP_3
Orbene, tenuto conto che nel presente giudizio il ricorso al Comitato provinciale è stato presentato dalla parte tempestivamente in data 15.6.2022 e che il deposito del ricorso giudiziale è del 22.7.2022
(mentre solo erroneamente l' indica quale data di iscrizione a ruolo del giudizio il 28.5.2024, CP_1 coincidente invece con la data di richiesta di remissione in termini per la notifica del ricorso avanzata dal ricorrente e, poi, accolta dal G.I. con provvedimento del 10.6.2024), il termine decadenziale risulta pienamente rispettato, con conseguente infondatezza della eccezione proposta.
2. Il ricorso nel merito è infondato e deve essere respinto per i motivi di seguito indicati.
Per meglio comprendere le ragioni della decisione appare opportuno riportare quanto disposto nell'art. 5, comma 14 D.L. n. 463/1983 convertito, con modificazioni, in L. n. 638/1983: “qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo”.
Ebbene, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte perché possa operare detta disciplina è sufficiente l'assenza ingiustificata del lavoratore alla visita domiciliare, gravando sul lavoratore l'onere di rendersi reperibile presso la propria abitazione durante le fasce orarie di effettuazione del particolare controllo. Sul punto difatti, la Cassazione ha stabilito che: “si deve infatti osservare che perché si verifichi la decadenza del lavoratore dal diritto all'indennità di malattia sancita dall'art. 5, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638, ma nei limiti risultanti dalla pronuncia della
Corte Costituzionale 26 gennaio 1988 n. 78, è sufficiente l'ingiustificata assenza del lavoratore alla visita domiciliare” (cfr. Cass. n. 1809/2008)
Inoltre, l'assenza del lavoratore nelle fasce orarie di reperibilità costituisce inadempienza e violazione da parte del lavoratore dell'obbligo di essere reperibile durante le visite di verifica per sottoporsi al CP_ controllo (Cass. 9709/00), e ciò sia con riferimento all' che al datore di lavoro (quanto a quest'ultimo al fine di controllare l'effettiva sussistenza della causa impeditiva della prestazione sussistendo un interesso concreto del datore a ricevere regolarmente la prestazione lavorativa e, perciò, a controllare l'effettiva sussistenza della causa che la impedisce).
Come detto, tale violazione è sanzionata dall'art. 5, c. 14, l. 638/83 con la perdita del trattamento economico di malattia, per essere l'onere della reperibilità posto a carico del lavoratore tale a prescindere dall'effettiva sussistenza dello stato morboso, giacché la mera inosservanza dell'obbligo di reperibilità è indicata dalla norma quale comportamento sanzionato con la decadenza dal diritto.
Pertanto, la perdita del diritto alla corresponsione dell'indennità di malattia si verifica anche in caso di conferma dello stato morboso con successiva visita ambulatoriale, ancorché avvenuta prima della scadenza di tale periodo (Cass. 1809/2008).
Riguardo alla ipotesi di assenza del lavoratore alla visita domiciliare di controllo, la normativa prevede che la stessa sia sanzionabile solo in assenza di giustificato motivo.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che l'assenza alla visita di controllo è giustificata dal caso di forza maggiore e da ogni altra situazione che abbia reso indifferibile la presenza personale altrove “purché il lavoratore dimostri l'impossibilità di effettuare tali visite in orario diverso da quello corrispondente alle fasce orarie di reperibilità” (per tutte, cfr. Cass. 22065/04); pertanto, il lavoratore deve farsi trovare alla visita di controllo, pena la decadenza dal diritto al trattamento economico di malattia (Cass. 3294/16).
Ne consegue che il lavoratore assente per malattia che deduca a giustificazione della non reperibilità alla visita di controllo la sua presenza ad altra visita presso altro medico deve provare che la causa dell'assenza dal domicilio nelle fasce di reperibilità costituisca una necessità determinata da situazioni comportanti adempimenti non effettuabili in orari diversi da quelli di reperibilità.
La giurisprudenza di merito ha altresì evidenziato che “In tema di visite fiscali, gli obblighi di buona fede e correttezza correlati all'osservanza dell'obbligo di reperibilità durante gli orari di visita fiscale non prescindono dall'obbligo di comunicazione preventiva di assenza alla visita fiscale;
l'obbligo del lavoratore di comunicare preventivamente le assenze alle visite fiscali consente all'azienda di controllare l'effettività dello stato morboso;
se il dipendente risulta più volte assente alle visite fiscali senza addurre valide giustificazioni e senza preventiva comunicazione, non rileva, ai fini dell'inadempimento dell'obbligo di comunicazione preventiva dell'assenza dal domicilio, il fatto che il medico curante abbia successivamente confermato la malattia diagnosticata con la relativa prognosi;
e anche quando sussistono motivi urgenti ed indifferibili l'assenza dall'abitazione durante CP_ gli orari di reperibilità va prima comunicata al datore di lavoro e all la preventiva comunicazione può essere evitata solo in presenza di gravi ed indifferibili ragioni, ed il lavoratore ha l'onere di dimostrare l'impossibilità di avvisare il datore di lavoro della repentina uscita di casa.”
(Tribunale Bari, sez. lav., 10/10/2019, n. 4072).
Orbene, nel caso di specie, non risulta dagli atti di causa alcuna preventiva comunicazione da parte CP_ del ricorrente, all' e al datore di lavoro, della sua assenza nelle fasce orarie di reperibilità, né risulta dagli atti di causa la sussistenza di gravi ed indifferibili ragioni della sua assenza al controllo.
In effetti, il ricorrente si limita a esibire attestazione rilasciata dal suo terapista senza nulla argomentare in merito alla indifferibilità/improrogabilità della vista in orario diverso da quello di reperibilità ovvero a riguardo della eventuale comunicazione al datore di lavoro ed all' di tale CP_1 assenza.
Dunque, nel caso in esame, sulla scorta dei principi testé illustrati, l'assenza della ricorrente dalla visita medica di controllo appare del tutto ingiustificata, ancor più alla luce della documentazione prodotta agli atti del giudizio.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve quindi essere rigettato.
3. Le spese di lite sono compensate, stante l'assolvimento dell'onere autocertificativo imposto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. ai fini dell'applicazione della speciale deroga al principio della soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e istanza disattesa od assorbita, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese.
Castrovillari, 18.12.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Margherita Federico - Addetta all'Ufficio Per il Processo ai sensi del D.L. 80/2021 (conv. in L. 113/2021), per come modif. dal D.L. 215/2023 (conv. in L. 18/ 2024).
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
, Parte_1
- parte ricorrente -
Avv.to Francesca CARACCIOLO
Email_1
CONTRO
CP_1
- parte resistente –
Avv.to Umberto Ferrato
t Email_2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28 maggio 2024, il ricorrente, in qualità di dipendente della società
Alcom Srl, ha convenuto in giudizio l' per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità CP_1 economica di malattia relativamente al periodo 15 febbraio 2022 – 20 giugno 2022, deducendo che l' aveva illegittimamente disposto la decurtazione della prestazione per l'importo Controparte_2 di € 1.021,58, trattenuto in busta paga del mese di giugno 2022, a seguito della contestata assenza ad una visita medica di controllo.
Il ricorrente ha esposto di essere stato sottoposto in data 21 febbraio 2022 ad intervento chirurgico alla spalla destra, con successivo e prolungato ciclo riabilitativo;
che in data 2 maggio 2022, durante lo svolgimento delle terapie presso un centro fisioterapico, il medico fiscale dell' non lo aveva CP_1 rinvenuto al domicilio;
che egli si era presentato spontaneamente il 4 maggio 2022 presso la sede di Rossano per la visita ambulatoriale, producendo certificazione del fisioterapista attestante la CP_1 sua presenza in struttura dalle ore 16 alle ore 19 del giorno precedente;
che successivamente, in data
31 maggio 2022, era stato sottoposto a nuova visita domiciliare, nella quale il medico dell' aveva CP_1 confermato la prognosi di incapacità lavorativa sino al 20 giugno 2022; che, nonostante ciò, l' CP_1 aveva comunicato al datore di lavoro l'assenza ingiustificata, con conseguente trattenuta economica,
e che i ricorsi amministrativi presentati il 15 giugno 2022 non avevano sortito alcun effetto.
Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito l'inammissibilità della domanda per intervenuta CP_1 decadenza annuale ai sensi dell'art. 47 DPR 638/1970, come modificato dal D.L. 384/1992, rilevando che il termine era spirato il 5 settembre 2023, mentre il ricorso giudiziario era stato proposto solo il
28 maggio 2024. Ha inoltre dedotto la mancata prova della previa domanda amministrativa e, nel merito, ha confermato la decadenza dal diritto all'indennità per assenza ingiustificata alla visita domiciliare del 2 maggio 2022, ritenendo non idonea la giustificazione prodotta dal ricorrente, in quanto la seduta fisioterapica avrebbe potuto essere programmata al di fuori delle fasce di reperibilità
e comunque comunicata preventivamente all'Ente. In subordine, ha eccepito la prescrizione annuale del diritto ex legge n. 138/1943.
La causa, di natura documentale, viene decisa all'udienza odierna.
***
Il ricorso non può essere accolto.
1. In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per decadenza prevista dal
D.L 19/9/92 n. 384 convertito dalla legge 14/11/92 n. 438, poiché il ricorso risulta iscritto nel pieno rispetto del termine annuale di cui all'art.47, comma terzo del D.P.R. 30.4.1970 n. 639: “per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta a pena di decadenza entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione;
per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'art. 24 l. 9 marzo 1989 n. 88 l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”.
Infatti, decorrendo il termine annuale di decadenza “dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione”, la normativa (l. 38.89) prevede, che, decorso l'ulteriore termine di 90 giorni per presentare il ricorso al Comitato Provinciale e decorsi altresì 90 giorni per la decisione dell' sul ricorso stesso, la domanda giudiziale va proposta non oltre 1 anno. CP_3
Orbene, tenuto conto che nel presente giudizio il ricorso al Comitato provinciale è stato presentato dalla parte tempestivamente in data 15.6.2022 e che il deposito del ricorso giudiziale è del 22.7.2022
(mentre solo erroneamente l' indica quale data di iscrizione a ruolo del giudizio il 28.5.2024, CP_1 coincidente invece con la data di richiesta di remissione in termini per la notifica del ricorso avanzata dal ricorrente e, poi, accolta dal G.I. con provvedimento del 10.6.2024), il termine decadenziale risulta pienamente rispettato, con conseguente infondatezza della eccezione proposta.
2. Il ricorso nel merito è infondato e deve essere respinto per i motivi di seguito indicati.
Per meglio comprendere le ragioni della decisione appare opportuno riportare quanto disposto nell'art. 5, comma 14 D.L. n. 463/1983 convertito, con modificazioni, in L. n. 638/1983: “qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo”.
Ebbene, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte perché possa operare detta disciplina è sufficiente l'assenza ingiustificata del lavoratore alla visita domiciliare, gravando sul lavoratore l'onere di rendersi reperibile presso la propria abitazione durante le fasce orarie di effettuazione del particolare controllo. Sul punto difatti, la Cassazione ha stabilito che: “si deve infatti osservare che perché si verifichi la decadenza del lavoratore dal diritto all'indennità di malattia sancita dall'art. 5, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638, ma nei limiti risultanti dalla pronuncia della
Corte Costituzionale 26 gennaio 1988 n. 78, è sufficiente l'ingiustificata assenza del lavoratore alla visita domiciliare” (cfr. Cass. n. 1809/2008)
Inoltre, l'assenza del lavoratore nelle fasce orarie di reperibilità costituisce inadempienza e violazione da parte del lavoratore dell'obbligo di essere reperibile durante le visite di verifica per sottoporsi al CP_ controllo (Cass. 9709/00), e ciò sia con riferimento all' che al datore di lavoro (quanto a quest'ultimo al fine di controllare l'effettiva sussistenza della causa impeditiva della prestazione sussistendo un interesso concreto del datore a ricevere regolarmente la prestazione lavorativa e, perciò, a controllare l'effettiva sussistenza della causa che la impedisce).
Come detto, tale violazione è sanzionata dall'art. 5, c. 14, l. 638/83 con la perdita del trattamento economico di malattia, per essere l'onere della reperibilità posto a carico del lavoratore tale a prescindere dall'effettiva sussistenza dello stato morboso, giacché la mera inosservanza dell'obbligo di reperibilità è indicata dalla norma quale comportamento sanzionato con la decadenza dal diritto.
Pertanto, la perdita del diritto alla corresponsione dell'indennità di malattia si verifica anche in caso di conferma dello stato morboso con successiva visita ambulatoriale, ancorché avvenuta prima della scadenza di tale periodo (Cass. 1809/2008).
Riguardo alla ipotesi di assenza del lavoratore alla visita domiciliare di controllo, la normativa prevede che la stessa sia sanzionabile solo in assenza di giustificato motivo.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che l'assenza alla visita di controllo è giustificata dal caso di forza maggiore e da ogni altra situazione che abbia reso indifferibile la presenza personale altrove “purché il lavoratore dimostri l'impossibilità di effettuare tali visite in orario diverso da quello corrispondente alle fasce orarie di reperibilità” (per tutte, cfr. Cass. 22065/04); pertanto, il lavoratore deve farsi trovare alla visita di controllo, pena la decadenza dal diritto al trattamento economico di malattia (Cass. 3294/16).
Ne consegue che il lavoratore assente per malattia che deduca a giustificazione della non reperibilità alla visita di controllo la sua presenza ad altra visita presso altro medico deve provare che la causa dell'assenza dal domicilio nelle fasce di reperibilità costituisca una necessità determinata da situazioni comportanti adempimenti non effettuabili in orari diversi da quelli di reperibilità.
La giurisprudenza di merito ha altresì evidenziato che “In tema di visite fiscali, gli obblighi di buona fede e correttezza correlati all'osservanza dell'obbligo di reperibilità durante gli orari di visita fiscale non prescindono dall'obbligo di comunicazione preventiva di assenza alla visita fiscale;
l'obbligo del lavoratore di comunicare preventivamente le assenze alle visite fiscali consente all'azienda di controllare l'effettività dello stato morboso;
se il dipendente risulta più volte assente alle visite fiscali senza addurre valide giustificazioni e senza preventiva comunicazione, non rileva, ai fini dell'inadempimento dell'obbligo di comunicazione preventiva dell'assenza dal domicilio, il fatto che il medico curante abbia successivamente confermato la malattia diagnosticata con la relativa prognosi;
e anche quando sussistono motivi urgenti ed indifferibili l'assenza dall'abitazione durante CP_ gli orari di reperibilità va prima comunicata al datore di lavoro e all la preventiva comunicazione può essere evitata solo in presenza di gravi ed indifferibili ragioni, ed il lavoratore ha l'onere di dimostrare l'impossibilità di avvisare il datore di lavoro della repentina uscita di casa.”
(Tribunale Bari, sez. lav., 10/10/2019, n. 4072).
Orbene, nel caso di specie, non risulta dagli atti di causa alcuna preventiva comunicazione da parte CP_ del ricorrente, all' e al datore di lavoro, della sua assenza nelle fasce orarie di reperibilità, né risulta dagli atti di causa la sussistenza di gravi ed indifferibili ragioni della sua assenza al controllo.
In effetti, il ricorrente si limita a esibire attestazione rilasciata dal suo terapista senza nulla argomentare in merito alla indifferibilità/improrogabilità della vista in orario diverso da quello di reperibilità ovvero a riguardo della eventuale comunicazione al datore di lavoro ed all' di tale CP_1 assenza.
Dunque, nel caso in esame, sulla scorta dei principi testé illustrati, l'assenza della ricorrente dalla visita medica di controllo appare del tutto ingiustificata, ancor più alla luce della documentazione prodotta agli atti del giudizio.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve quindi essere rigettato.
3. Le spese di lite sono compensate, stante l'assolvimento dell'onere autocertificativo imposto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. ai fini dell'applicazione della speciale deroga al principio della soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e istanza disattesa od assorbita, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese.
Castrovillari, 18.12.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Margherita Federico - Addetta all'Ufficio Per il Processo ai sensi del D.L. 80/2021 (conv. in L. 113/2021), per come modif. dal D.L. 215/2023 (conv. in L. 18/ 2024).