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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentario • 1
- 1. Accertamento Fiscale Per Bilancio Non Coerente Con Dichiarazioni Fiscali: Come Difendersi Bene E SubitoGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 15 gennaio 2026
L'accertamento fiscale per bilancio non coerente con le dichiarazioni fiscali è una contestazione sempre più frequente, perché l'Agenzia delle Entrate tende a ritenere che le divergenze tra bilancio civilistico e dichiarazioni siano indice di errori, irregolarità o addirittura di evasione. In questi casi il Fisco confronta i dati di bilancio (conto economico, stato patrimoniale, note) con quanto dichiarato ai fini fiscali e, in presenza di scostamenti, procede a rettifiche del reddito, recupero di imposte, sanzioni e interessi, spesso su più esercizi. Il rischio è concreto: differenze fisiologiche e legittime tra bilancio e dichiarazione possono essere trattate come anomalie fiscali, con …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/11/2025, n. 29072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29072 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;
- ricorrente e controricorrente incidentale - contro AR AR, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso incidentale, dagli Avv.ti Giancarlo PP, US IZ e AU DD, che hanno indicato recapito PEC, avendo il contribuente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio dei difensori, alla via della Consulta n. 1/B in Roma;
- controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 7124, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 17.9.2018, e pubblicata il 16.10.2018; OGGETTO: EF 2011 - Società estinta - Risarcimento danni - Corrisposto all’ex socio - Imposizione - Reddito da capitale o reddito diverso. Civile Sent. Sez. 5 Num. 29072 Anno 2025 Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA Relatore: DI MARZIO PAOLO Data pubblicazione: 04/11/2025 2 di 9 ascoltata la relazione svolta dal Consigliere PA Di ZI;
raccolte le conclusioni del P.M., s.Procuratore Generale dott. MI Di AU, che ha confermato la propria richiesta di rigetto del ricorso principale come di quello incidentale;
raccolte le conclusioni rassegnate, per la ricorrente Agenzia delle Entrate, dall’Avv.to dello Stato Alberto Giovannini, che ha chiesto il rigetto dell’impugnativa incidentale e, per il ricorrente incidentale, dall’Avv.to AU DD, la quale ha domandato l’accoglimento del proprio ricorso;
la Corte osserva: Fatti di causa 1. La Adriatica Costruzioni Srl, avente quale socio unico l’odierno ricorrente incidentale AR AR dal 4.7.2005 e posta in liquidazione il 30.11.2006, con atto notarile del 14.12.2006 assegnava tutto il proprio patrimonio al suo ormai unico socio. La società era risultata assegnataria, nel 1951, dei lavori di ricostruzione di intere località situate nel centro e nel sud Italia, con incarico conferito dal competente Ministero (all’epoca, dei Lavori Pubblici), ma molte opere non erano state compiute, specie a causa di inadempimenti dell’Amministrazione pubblica, e nel 1993 le concessioni erano state pure revocate con legge. A seguito di lungo contenzioso conclusosi con lodi arbitrali, nel 2011 il AR otteneva dal Ministero il versamento di quanto spettante alla società, sostanzialmente un ristoro del pregiudizio subito, nella misura di oltre duecentocinquanta milioni di Euro. Il contribuente applicava sulle somme conseguite l’imposta sostitutiva del 12,50%, ritenendo dovessero qualificarsi come redditi diversi. 1.1. Dando seguito alle verifiche svolte dalla Guardia di Finanza, e concluse con Processo Verbale di Costatazione consegnato al contribuente il 2.7.2015, l’Agenzia delle Entrate notificava al AR l’avviso di accertamento n. TK3018208441 3 di 9 con il quale contestava ai fini EF e con riferimento all’anno 2011, che doveva trovare applicazione l’imposizione come disciplinata ai sensi dell’art. 47 Tuir, perché le somme dovevano qualificarsi come redditi da capitale conseguenti alla liquidazione della società, peraltro non potendo applicarsi la limitazione dell’imposizione al 49,72% non avendo gli importi subito alcuna imposizione nei confronti della società, ed applicava le sanzioni. 2. Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, censurando le valutazioni operate dall’Ente impositore. La CTP accoglieva l’impugnazione in relazione alle sanzioni irrogate, mentre riteneva nel resto corretto l’operato dell’Amministrazione finanziaria, ed in conseguenza rigettava le ulteriori contestazioni del ricorrente. 3. AR AR spiegava appello avverso la parte sfavorevole della decisione conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale per il Lazio, e l’Amministrazione finanziaria proponeva appello incidentale relativamente all’annullamento delle sanzioni. Il giudice del gravame confermava la decisione della CTP. 4. Ha proposto ricorso principale (not. 16.1.2020, h. 13,01) per cassazione l’Amministrazione finanziaria, affidandosi ad un motivo di ricorso con il quale contesta l’annullamento delle sanzioni. Il contribuente resiste mediante controricorso. AR AR ha proposto anche ricorso incidentale (not. 16.1.2020, h. 13,04), affidandosi a tre strumenti di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il ricorrente incidentale ha depositato anche memoria con la quale il difensore ha, tra l’altro, comunicato il decesso di AR AR in data 1°.9.2020. 4.1. La causa era chiamata per la trattazione all’udienza del 25.1.2025, ed il Collegio riteneva, con provvedimento Cass. sez. V, 14.3.2025, n. 6771, in considerazione del rilievo del giudizio e della 4 di 9 parziale novità delle questioni proposte, di rimetterne la decisione ad una pubblica udienza. 4.2. Ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte il P.M., nella persona del s.Procuratore Generale MI Di AU, ed ha domandato rigettarsi sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 3, della legge n. 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente), e dell’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 472 del 1997, per avere la CTR erroneamente annullato le sanzioni irrogate al contribuente, ritenendo che risultasse “oggettivamente sussistente un’incertezza normativa” (ric., p. 6). 2. Con il primo motivo di ricorso incidentale, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il contribuente censura la nullità della sentenza impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 329, secondo comma, cod. proc. civ., “nella parte in cui afferma che l’appellante ‘nulla rileva’ sul ‘punto’ della ‘applicabilità dell’aliquota del 12,50%’” (ric., p. 12), erroneamente sostenendo che, in proposito, la parte avrebbe sostanzialmente prestato “acquiescenza” (ibidem). 3. Mediante il secondo strumento di impugnazione incidentale, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente critica la violazione dell’art. 67, primo comma, lett. c quinquies, del Dpr n. 917 del 1986 (Tuir), dell’art. 5, secondo comma, del D.Lgs. n. 461 del 1997, nonché degli artt. 47, settimo comma e 45, primo comma, del Tuir, perché le somme conseguite non sono da ricomprendere tra i redditi da capitale bensì tra i redditi diversi, conseguendone un diverso regime fiscale. 5 di 9 4. Con il terzo motivo di ricorso incidentale proposto, in subordine, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. il contribuente denuncia la violazione dell’art. 47, primo comma, del Tuir, dell’art. 2462 cod. civ. e dell’art. 23 Cost., per avere il giudice dell’appello erroneamente ritenuto che le somme per cui è causa, anche se qualificate come redditi da capitale, dovessero essere assoggettate ad imposizione nel loro complessivo ammontare, e non nei limiti di legge del 49,72%. 5. In ordine al ricorso principale, proposto dall’Agenzia delle Entrate, deve rilevarsi che la contestazione mossa attiene alle sanzioni tributarie irrogate, ed il contribuente AR AR è scomparso in data 1°.9.2020, come dichiarato del suo difensore. Ai sensi del primo comma dell’art. 8 del D.Lgs. n. 197 del 1992, “1. L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi”. Ne consegue l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso (cfr. Cass. sez. V, 22.5.2003, n. 8097), rimanendo le spese processuali a carico di chi le ha anticipate. 6. Risulta quindi opportuno, per ragioni logiche e sistematiche, esaminare innanzitutto il secondo motivo di ricorso incidentale del contribuente, che pone la questione della corretta qualificazione delle somme per cui è causa, se debbano considerarsi redditi da capitale o redditi diversi. Il primo motivo di ricorso incidentale, infatti, riguarda una questione eventualmente successiva, attinente la presenza o meno della contestazione, in sede di appello, dell’aliquota d’imposizione applicabile (ma solo) qualora l’esatta qualificazione sia quella di redditi diversi. 6.1. Con il secondo mezzo della sua impugnazione il contribuente afferma che le somme conseguite dal AR per cui è causa non sono un utile derivante dalla partecipazione sociale, ma costituiscono il pagamento di un credito pecuniario acquisito quattro anni prima al patrimonio dell’ex socio, sia pure in 6 di 9 conseguenza della liquidazione della società, e pertanto si risolvono nel rimborso di un credito pecuniario, perciò in un ‘reddito diverso’ di cui all’art. 67, primo comma, lett. c quinquies, del Tuir, da assoggettare a tassazione ai sensi dell’art. 5, secondo comma, del D.Lgs. n. 461 del 1997. Nella tesi del ricorrente incidentale, “una volta assegnato al socio, il cespite (nel caso, il credito) vive di vita fiscale autonoma, cioè diventa a tutti gli effetti un bene proprio del socio, ormai sganciato dalle pregresse vicende partecipative” (ric., p. 38). 6.2. L’impugnata CTR rileva che il richiamo all’art. 67 del Tuir non è pertinente, perché l’art. 47 del Tuir, disciplinando l’imposizione dei redditi di capitale, “contiene espresso riferimento alle somme ricevute dai soci in caso di liquidazione della società, come appunto nella fattispecie in esame … a nulla rileva la distanza temporale” (sent. CTR, p. V), tra l’acquisizione del diritto ed il suo soddisfacimento, perché ciò che importa è piuttosto la natura del credito. 6.3. L’Amministrazione finanziaria, a sua volta, sostiene che i redditi della cui imposizione si disputa non costituiscono una plusvalenza di natura finanziaria frutto della negoziazione di capitali, e non rientrano perciò tra i redditi diversi ai sensi dell’art. 67 del Tuir, come invocato dal ricorrente incidentale. I redditi in questione costituiscono un’assegnazione patrimoniale a seguito della liquidazione della società e risultano pertanto soggetti alla disciplina di cui all’art. 47 del Tuir. 6.4. Il testo dell’art. 47, comma 7, del Tuir, detta: “Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate”. Quanto percepito dai soci in conseguenza della liquidazione della società rappresenta 7 di 9 pertanto un utile, un reddito da capitale, e deve essere assoggettato ad imposizione ai sensi dell’art. 47 del Tuir, non rientrando nella categoria residuale dei redditi diversi. Il secondo motivo di ricorso incidentale risulta pertanto infondato e deve perciò essere respinto. Il primo motivo di impugnazione incidentale rimane assorbito. 7. Con il terzo motivo di ricorso incidentale il contribuente critica la violazione di legge in cui ritiene essere incorso il giudice del gravame per aver erroneamente ritenuto che le somme per cui è causa, anche se qualificate come redditi da capitale, dovessero essere assoggettate ad imposizione nel loro complessivo ammontare, e non nei limiti di legge del 49,72%, come previsto dall’art. 47, comma 1, del Tuir. 7.1. La CTR ha osservato che, quando le somme sono state liquidate in favore di AR AR, la società era ormai estinta, e pertanto gli importi non sono stati assoggettati ad imposizione nei suoi confronti. In conseguenza, in applicazione di una “interpretazione sistematica delle norme in materia” (sent. CTR, p. VI), il giudice del gravame ha ritenuto non doversi applicare la limitazione dell’imposizione al 49,72% delle somme ricevute nei confronti del socio. 7.2. A sua volta l’Amministrazione finanziaria ha sostenuto che “la percentuale del 49,72% è stata individuata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in quanto determina un prelievo teorico massimo complessivo, in quanto risultante dalla somma delle tassazione[i] in capo alla società (IRES) e in capo al socio (IRPEF) pari all’ultimo scaglione d’imposta vigente (43%) … l’applicazione della limitazione di imponibilità al 49,72 % delle somme percepite dal AR … non trova alcuna giustificazione. Infatti, giacché la società era cessata … non ha scontato alcuna imposizione” (controric., p. 14). 8 di 9 7.3. La tesi affermata dal giudice dell’appello e dall’Agenzia delle Entrate non appare meritevole di censura. La ragione della riduzione dell’imposizione in favore del socio è prevista dall’art. 47, primo comma, del Tuir, sul presupposto che le somme attribuite al socio siano già state sottoposte ad imposizione nei confronti della società, altrimenti non vi sarebbe ragione di prevedere una riduzione del tributo, peraltro in misura superiore alla metà. Questa Corte di legittimità ha già avuto occasione di chiarire che le norme poste dall’art. 47 del Tuir a presidio del divieto di doppia imposizione tra il reddito percepito dalla società e quello attribuito al socio, non trovano applicazione nel caso in cui non possa realizzarsi alcuna doppia imposizione, non avendo la società versato alcuna imposta su questi redditi (cfr., ad es., Cass. sez. V, 19.11.2020, n. 26317). Anche il terzo motivo di ricorso incidentale risulta pertanto infondato, e deve perciò essere rigettato. In definitiva il ricorso incidentale deve essere respinto. 8. Le spese di lite relative al ricorso incidentale seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni affrontate e del valore della causa. 8.1. Deve anche darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, del c.d. doppio contributo. La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
dichiara l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso principale introdotto dall’Agenzia delle Entrate. Rigetta il ricorso incidentale proposto da AR AR, che condanna al pagamento delle spese di lite in favore della 9 di 9 costituita Agenzia delle Entrate, e le liquida in complessivi Euro 30.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Così deciso in Roma, il 7.10.2025. L’Estensore Il Presidente PA Di ZI AN UD
- ricorrente e controricorrente incidentale - contro AR AR, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso incidentale, dagli Avv.ti Giancarlo PP, US IZ e AU DD, che hanno indicato recapito PEC, avendo il contribuente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio dei difensori, alla via della Consulta n. 1/B in Roma;
- controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 7124, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 17.9.2018, e pubblicata il 16.10.2018; OGGETTO: EF 2011 - Società estinta - Risarcimento danni - Corrisposto all’ex socio - Imposizione - Reddito da capitale o reddito diverso. Civile Sent. Sez. 5 Num. 29072 Anno 2025 Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA Relatore: DI MARZIO PAOLO Data pubblicazione: 04/11/2025 2 di 9 ascoltata la relazione svolta dal Consigliere PA Di ZI;
raccolte le conclusioni del P.M., s.Procuratore Generale dott. MI Di AU, che ha confermato la propria richiesta di rigetto del ricorso principale come di quello incidentale;
raccolte le conclusioni rassegnate, per la ricorrente Agenzia delle Entrate, dall’Avv.to dello Stato Alberto Giovannini, che ha chiesto il rigetto dell’impugnativa incidentale e, per il ricorrente incidentale, dall’Avv.to AU DD, la quale ha domandato l’accoglimento del proprio ricorso;
la Corte osserva: Fatti di causa 1. La Adriatica Costruzioni Srl, avente quale socio unico l’odierno ricorrente incidentale AR AR dal 4.7.2005 e posta in liquidazione il 30.11.2006, con atto notarile del 14.12.2006 assegnava tutto il proprio patrimonio al suo ormai unico socio. La società era risultata assegnataria, nel 1951, dei lavori di ricostruzione di intere località situate nel centro e nel sud Italia, con incarico conferito dal competente Ministero (all’epoca, dei Lavori Pubblici), ma molte opere non erano state compiute, specie a causa di inadempimenti dell’Amministrazione pubblica, e nel 1993 le concessioni erano state pure revocate con legge. A seguito di lungo contenzioso conclusosi con lodi arbitrali, nel 2011 il AR otteneva dal Ministero il versamento di quanto spettante alla società, sostanzialmente un ristoro del pregiudizio subito, nella misura di oltre duecentocinquanta milioni di Euro. Il contribuente applicava sulle somme conseguite l’imposta sostitutiva del 12,50%, ritenendo dovessero qualificarsi come redditi diversi. 1.1. Dando seguito alle verifiche svolte dalla Guardia di Finanza, e concluse con Processo Verbale di Costatazione consegnato al contribuente il 2.7.2015, l’Agenzia delle Entrate notificava al AR l’avviso di accertamento n. TK3018208441 3 di 9 con il quale contestava ai fini EF e con riferimento all’anno 2011, che doveva trovare applicazione l’imposizione come disciplinata ai sensi dell’art. 47 Tuir, perché le somme dovevano qualificarsi come redditi da capitale conseguenti alla liquidazione della società, peraltro non potendo applicarsi la limitazione dell’imposizione al 49,72% non avendo gli importi subito alcuna imposizione nei confronti della società, ed applicava le sanzioni. 2. Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, censurando le valutazioni operate dall’Ente impositore. La CTP accoglieva l’impugnazione in relazione alle sanzioni irrogate, mentre riteneva nel resto corretto l’operato dell’Amministrazione finanziaria, ed in conseguenza rigettava le ulteriori contestazioni del ricorrente. 3. AR AR spiegava appello avverso la parte sfavorevole della decisione conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale per il Lazio, e l’Amministrazione finanziaria proponeva appello incidentale relativamente all’annullamento delle sanzioni. Il giudice del gravame confermava la decisione della CTP. 4. Ha proposto ricorso principale (not. 16.1.2020, h. 13,01) per cassazione l’Amministrazione finanziaria, affidandosi ad un motivo di ricorso con il quale contesta l’annullamento delle sanzioni. Il contribuente resiste mediante controricorso. AR AR ha proposto anche ricorso incidentale (not. 16.1.2020, h. 13,04), affidandosi a tre strumenti di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il ricorrente incidentale ha depositato anche memoria con la quale il difensore ha, tra l’altro, comunicato il decesso di AR AR in data 1°.9.2020. 4.1. La causa era chiamata per la trattazione all’udienza del 25.1.2025, ed il Collegio riteneva, con provvedimento Cass. sez. V, 14.3.2025, n. 6771, in considerazione del rilievo del giudizio e della 4 di 9 parziale novità delle questioni proposte, di rimetterne la decisione ad una pubblica udienza. 4.2. Ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte il P.M., nella persona del s.Procuratore Generale MI Di AU, ed ha domandato rigettarsi sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 3, della legge n. 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente), e dell’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 472 del 1997, per avere la CTR erroneamente annullato le sanzioni irrogate al contribuente, ritenendo che risultasse “oggettivamente sussistente un’incertezza normativa” (ric., p. 6). 2. Con il primo motivo di ricorso incidentale, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il contribuente censura la nullità della sentenza impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 329, secondo comma, cod. proc. civ., “nella parte in cui afferma che l’appellante ‘nulla rileva’ sul ‘punto’ della ‘applicabilità dell’aliquota del 12,50%’” (ric., p. 12), erroneamente sostenendo che, in proposito, la parte avrebbe sostanzialmente prestato “acquiescenza” (ibidem). 3. Mediante il secondo strumento di impugnazione incidentale, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente critica la violazione dell’art. 67, primo comma, lett. c quinquies, del Dpr n. 917 del 1986 (Tuir), dell’art. 5, secondo comma, del D.Lgs. n. 461 del 1997, nonché degli artt. 47, settimo comma e 45, primo comma, del Tuir, perché le somme conseguite non sono da ricomprendere tra i redditi da capitale bensì tra i redditi diversi, conseguendone un diverso regime fiscale. 5 di 9 4. Con il terzo motivo di ricorso incidentale proposto, in subordine, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. il contribuente denuncia la violazione dell’art. 47, primo comma, del Tuir, dell’art. 2462 cod. civ. e dell’art. 23 Cost., per avere il giudice dell’appello erroneamente ritenuto che le somme per cui è causa, anche se qualificate come redditi da capitale, dovessero essere assoggettate ad imposizione nel loro complessivo ammontare, e non nei limiti di legge del 49,72%. 5. In ordine al ricorso principale, proposto dall’Agenzia delle Entrate, deve rilevarsi che la contestazione mossa attiene alle sanzioni tributarie irrogate, ed il contribuente AR AR è scomparso in data 1°.9.2020, come dichiarato del suo difensore. Ai sensi del primo comma dell’art. 8 del D.Lgs. n. 197 del 1992, “1. L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi”. Ne consegue l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso (cfr. Cass. sez. V, 22.5.2003, n. 8097), rimanendo le spese processuali a carico di chi le ha anticipate. 6. Risulta quindi opportuno, per ragioni logiche e sistematiche, esaminare innanzitutto il secondo motivo di ricorso incidentale del contribuente, che pone la questione della corretta qualificazione delle somme per cui è causa, se debbano considerarsi redditi da capitale o redditi diversi. Il primo motivo di ricorso incidentale, infatti, riguarda una questione eventualmente successiva, attinente la presenza o meno della contestazione, in sede di appello, dell’aliquota d’imposizione applicabile (ma solo) qualora l’esatta qualificazione sia quella di redditi diversi. 6.1. Con il secondo mezzo della sua impugnazione il contribuente afferma che le somme conseguite dal AR per cui è causa non sono un utile derivante dalla partecipazione sociale, ma costituiscono il pagamento di un credito pecuniario acquisito quattro anni prima al patrimonio dell’ex socio, sia pure in 6 di 9 conseguenza della liquidazione della società, e pertanto si risolvono nel rimborso di un credito pecuniario, perciò in un ‘reddito diverso’ di cui all’art. 67, primo comma, lett. c quinquies, del Tuir, da assoggettare a tassazione ai sensi dell’art. 5, secondo comma, del D.Lgs. n. 461 del 1997. Nella tesi del ricorrente incidentale, “una volta assegnato al socio, il cespite (nel caso, il credito) vive di vita fiscale autonoma, cioè diventa a tutti gli effetti un bene proprio del socio, ormai sganciato dalle pregresse vicende partecipative” (ric., p. 38). 6.2. L’impugnata CTR rileva che il richiamo all’art. 67 del Tuir non è pertinente, perché l’art. 47 del Tuir, disciplinando l’imposizione dei redditi di capitale, “contiene espresso riferimento alle somme ricevute dai soci in caso di liquidazione della società, come appunto nella fattispecie in esame … a nulla rileva la distanza temporale” (sent. CTR, p. V), tra l’acquisizione del diritto ed il suo soddisfacimento, perché ciò che importa è piuttosto la natura del credito. 6.3. L’Amministrazione finanziaria, a sua volta, sostiene che i redditi della cui imposizione si disputa non costituiscono una plusvalenza di natura finanziaria frutto della negoziazione di capitali, e non rientrano perciò tra i redditi diversi ai sensi dell’art. 67 del Tuir, come invocato dal ricorrente incidentale. I redditi in questione costituiscono un’assegnazione patrimoniale a seguito della liquidazione della società e risultano pertanto soggetti alla disciplina di cui all’art. 47 del Tuir. 6.4. Il testo dell’art. 47, comma 7, del Tuir, detta: “Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate”. Quanto percepito dai soci in conseguenza della liquidazione della società rappresenta 7 di 9 pertanto un utile, un reddito da capitale, e deve essere assoggettato ad imposizione ai sensi dell’art. 47 del Tuir, non rientrando nella categoria residuale dei redditi diversi. Il secondo motivo di ricorso incidentale risulta pertanto infondato e deve perciò essere respinto. Il primo motivo di impugnazione incidentale rimane assorbito. 7. Con il terzo motivo di ricorso incidentale il contribuente critica la violazione di legge in cui ritiene essere incorso il giudice del gravame per aver erroneamente ritenuto che le somme per cui è causa, anche se qualificate come redditi da capitale, dovessero essere assoggettate ad imposizione nel loro complessivo ammontare, e non nei limiti di legge del 49,72%, come previsto dall’art. 47, comma 1, del Tuir. 7.1. La CTR ha osservato che, quando le somme sono state liquidate in favore di AR AR, la società era ormai estinta, e pertanto gli importi non sono stati assoggettati ad imposizione nei suoi confronti. In conseguenza, in applicazione di una “interpretazione sistematica delle norme in materia” (sent. CTR, p. VI), il giudice del gravame ha ritenuto non doversi applicare la limitazione dell’imposizione al 49,72% delle somme ricevute nei confronti del socio. 7.2. A sua volta l’Amministrazione finanziaria ha sostenuto che “la percentuale del 49,72% è stata individuata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in quanto determina un prelievo teorico massimo complessivo, in quanto risultante dalla somma delle tassazione[i] in capo alla società (IRES) e in capo al socio (IRPEF) pari all’ultimo scaglione d’imposta vigente (43%) … l’applicazione della limitazione di imponibilità al 49,72 % delle somme percepite dal AR … non trova alcuna giustificazione. Infatti, giacché la società era cessata … non ha scontato alcuna imposizione” (controric., p. 14). 8 di 9 7.3. La tesi affermata dal giudice dell’appello e dall’Agenzia delle Entrate non appare meritevole di censura. La ragione della riduzione dell’imposizione in favore del socio è prevista dall’art. 47, primo comma, del Tuir, sul presupposto che le somme attribuite al socio siano già state sottoposte ad imposizione nei confronti della società, altrimenti non vi sarebbe ragione di prevedere una riduzione del tributo, peraltro in misura superiore alla metà. Questa Corte di legittimità ha già avuto occasione di chiarire che le norme poste dall’art. 47 del Tuir a presidio del divieto di doppia imposizione tra il reddito percepito dalla società e quello attribuito al socio, non trovano applicazione nel caso in cui non possa realizzarsi alcuna doppia imposizione, non avendo la società versato alcuna imposta su questi redditi (cfr., ad es., Cass. sez. V, 19.11.2020, n. 26317). Anche il terzo motivo di ricorso incidentale risulta pertanto infondato, e deve perciò essere rigettato. In definitiva il ricorso incidentale deve essere respinto. 8. Le spese di lite relative al ricorso incidentale seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni affrontate e del valore della causa. 8.1. Deve anche darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, del c.d. doppio contributo. La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
dichiara l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso principale introdotto dall’Agenzia delle Entrate. Rigetta il ricorso incidentale proposto da AR AR, che condanna al pagamento delle spese di lite in favore della 9 di 9 costituita Agenzia delle Entrate, e le liquida in complessivi Euro 30.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Così deciso in Roma, il 7.10.2025. L’Estensore Il Presidente PA Di ZI AN UD