Articolo 23 della Legge 13 luglio 1965, n. 859
Articolo 22Articolo 24
Versione
1 agosto 1965
Art. 23. Periodi utili a pensione

Ai fini del conseguimento del diritto e della misura della pensione in favore degli iscritti al Fondo, sono computati utili i periodi:
a) per i quali siano stati versati i contributi al Fondo in applicazione dei precedenti articoli 14 e 17;
b) riconosciuti in applicazione dei successivi articoli 45 e 46;
c) per i quali siano stati versati i contributi volontari ai sensi del successivo articolo 39.
Entrata in vigore il 1 agosto 1965
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente