Art. 23. Periodi utili a pensione
Ai fini del conseguimento del diritto e della misura della pensione in favore degli iscritti al Fondo, sono computati utili i periodi:
a) per i quali siano stati versati i contributi al Fondo in applicazione dei precedenti articoli 14 e 17;
b) riconosciuti in applicazione dei successivi articoli 45 e 46;
c) per i quali siano stati versati i contributi volontari ai sensi del successivo articolo 39.
Ai fini del conseguimento del diritto e della misura della pensione in favore degli iscritti al Fondo, sono computati utili i periodi:
a) per i quali siano stati versati i contributi al Fondo in applicazione dei precedenti articoli 14 e 17;
b) riconosciuti in applicazione dei successivi articoli 45 e 46;
c) per i quali siano stati versati i contributi volontari ai sensi del successivo articolo 39.