Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 04/04/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce Sede Distaccata di Taranto, sezione civile, in persona dei magistrati
1) dott. Pietro Genoviva Presidente
2) dott.ssa Anna Maria Marra Consigliere
3) dott. Michele Campanale Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.238/2023 RG di appello alla sentenza n.1274/2023 del Tribunale di Taranto pubblicata il 30.05.2023, pendente tra e rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CP_1
Antinesca Petrigliano del foro di Matera;
appellanti e rappresentata e difesa dallo Controparte_2
Avv. Cosimo Quarato;
appellata
All'udienza del 21.03.2025 la causa era rimessa in decisione sulle conclusioni delle parti come da note ascritte alle quali si rinvia.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 21.05.2021 e Parte_1 CP_1
proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 631/2021 con cui il Tribunale di
Taranto aveva loro ingiunto di pagare in solido ed in favore della ricorrente
[...] la somma di € 393.388,11, oltre spese della fase Controparte_2
monitoria, costituita dal saldo passivo del conto corrente n. 41557,14 e dalle rate non pagate dei due mutui stipulati rispettivamente il 30.07.2012 e il 26.08.2015, contratti conclusi con il er le cui obbligazioni aveva prestato garanzia Parte_1
fideiussoria la I due eccepivano, preliminarmente, l'improcedibilità della CP_1
domanda per il mancato esperimento della mediazione. Nel merito lamentavano per il conto corrente l'usurarietà del tasso pattuito per superamento del c.d. tasso soglia, per i due contratti di finanziamento l'indeterminatezza del credito per la presunta applicazione di un tasso effettivo diverso da quello nominale indicato in contratto
1
(diversi da quelli nominali) degli interessi corrispettivi superiori ai tassi soglia, la previsione anche di interessi di mora a tassi superiori ai tassi soglia. Deducevano, poi, la nullità delle fideiussioni sottoscritte dalla perché attuative di delibera CP_1
ABI nulla per violazione dell'art.2 c. II lett. a) L 10.10.1990 n.287, l'inidoneità - al fine dell'emissione del d.i. - dell'attestazione prodotta nella fase monitoria essendo un mero “saldaconto”, non debenza delle somme nella misura pretesa dalla banca avendo il ceduto alla banca crediti da lui maturati nei confronti del Parte_1
Gestore dei Servizi Elettrici (GSE). Il e la concludevano per la Parte_1 CP_1
revoca del decreto, per la “rettifica” dei saldi dei detti rapporti e la dichiarazione di inefficacia della fideiussione prestata dalla con la condanna della al CP_1 CP_2
pagamento delle spese di lite.
Si costituiva tempestivamente dando atto preliminarmente di alcuni CP_3
incassi conseguiti successivamente alla notifica del decreto precisandone gli importi, contestando la fondatezza delle eccezioni e delle questioni di merito sollevate dagli opponenti (tra le quali l'asserita applicazione di tassi di interessi in violazione della L. n. 108/96, l'indeterminatezza dei tassi effettivamente applicati nei due mutui e l'applicabilità degli interessi semplici), contestando, infine, le censure di nullità mosse alle fideiussioni rilasciate dalla CP_1
Esperito, con esito negativo, il tentativo di mediazione e istruita la causa con prova documentale, indicati dalla gli ulteriori incassi dalla ceduta GSE in corso di CP_2
causa, con la sentenza n.1274/2023il Tribunale di Taranto ha accolto la domanda di pagamento della banca condannando gli opponenti al pagamento in favore dello istituto di credito della somma di € 214.638,87, a tal misura ridotta (rispetto a quanto originariamente quantificato nel d.i.) per gli importi incassati dalla banca dopo la notifica del d.i.
Avverso tale sentenza, con atto notificato il 30/06/2023, e Parte_1
hanno proposto appello lamentando, con il primo motivo di CP_1
impugnazione, la nullità della sentenza per difetto di competenza del primo Giudice in ordine alla questione di nullità delle fideiussioni prestate dalla con il CP_1
secondo motivo di impugnazione, il difetto di motivazione in ordine all'esclusione
2 della usurarietà dei tassi di interesse e alla non ammissione della consulenza tecnica finalizzata alla decisione delle questioni tecniche poste dagli opponenti e caratterizzate da tecnicismo. Si è costituita Controparte_2
contestando la fondatezza dei motivi di appello.
Con il primo motivo di appello il fideiussore allega la nullità della CP_1 sentenza per l'incompetenza del Tribunale di Taranto a decidere la questione di nullità della fideiussione prestata dalla perché (la fideiussione) riproduttiva CP_1
dello schema contrattuale predisposto dall'ABI nel 2002 in contrasto con l'articolo
2 comma 2 lett. a) L 10.10.1990 n.287, come accertato dalla Banca di Italia con il provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2 maggio 2005. A dire della la CP_1
questione sarebbe di competenza della sezione specializzata per le imprese del
Tribunale di Napoli, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 c. 1 ter D.Lg.
27.06.2003 n. 168 e 33 L 10.10.1990 n.287.
Il motivo di appello non è condivisibile.
L'incompetenza prospettata con il motivo di appello, infatti, non è stata eccepita dalla nel termine di cui all'art. 38 c. II c.p.c. (coincidente con l'atto di CP_1
opposizione al d.i.) e neppure in tutto il giudizio di primo grado, né è stata rilevata d'ufficio dal tribunale o fatta rilevare al tribunale nel termine di cui all'art.38 c. III
c.p.c. Consegue che la questione di competenza non può più esser posta con l'atto di appello, in quanto preclusa dagli artt.345 c. II e 38 c.p.c.
Con il secondo motivo di appello il e la allegano il difetto di Parte_1 CP_1
motivazione e l'errore in cui sarebbe incorso il tribunale nel ritenere apodittiche le affermazioni del perito in ordine al superamento del tasso soglia, nell'escludere la usurarietà dei tassi di interesse e nel non ammettere la consulenza tecnica d'ufficio finalizzata alla decisione delle questioni poste dagli opponenti, caratterizzate da
“tecnicismi” che rendevano opportuna la consulenza.
Il motivo di appello è inammissibile.
Si rileva che il tribunale ha esaminato e deciso tutte le questioni poste dagli opponenti, argomentato una per una il loro rigetto.
Ha innanzitutto fatto rilevare che il contratto di conto corrente conteneva pattuizione dei tassi degli interessi creditori e debitori, della stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi (nel rispetto della delibera CICR
3 9.02.2000 allora vigente) e di tutte le condizioni per spese e commissioni, tanto da rendere l'oggetto del contratto determinato e conforme alle previsioni dell'art.117
TUB (v. sentenza, alla pag.2).
Ha rilevato che anche i due contratti di mutuo contenevano indicazione della somma mutuata, del tasso degli interessi corrispettivi e moratori e delle modalità di rimborso, anche mediante rinvio al relativo piano di ammortamento, tanto da rendere l'oggetto dei contratti determinato e il tasso effettivo desumibile per il mutuatario, da escludere dunque la nullità ai sensi dell'art.117 TUB (v. sentenza, alla pag.3).
Ha verificato, sulla base dei tassi effettivi globali medi (tegm) rilevati e vigenti alla data di stipula dei singoli contratti, il rispetto dei tassi soglia, anche in ordine agli interessi di mora pattuiti (v. sentenza, alle pagg.3 e 4).
Ha argomentato per la legittimità del calcolo degli interessi di mora anche sulla quota interessi delle rate insolute del mutuo stipulato il 30.07.2012 perché tale forma di capitalizzazione ammessa dalla delibera CICR 9.02.2000. Ha fatto rilevare che, diversamente, la banca non ha preteso con il ricorso monitorio interessi di mora anche sulla quota interessi delle rate insolute nel contratto di mutuo concluso il
26.08.2015, una forma di capitalizzazione vietata dal 1°.01.2014, ai sensi dell'art. 120 c. II lett. b) TUB come modificato dal 1°.01.2014 dall'art. 1 c. 629 L
27.12.2013 n. 147.
Il tribunale ha escluso l'esistenza di capitalizzazione nei due mutui per il regime di ammortamento “alla francese” ivi adottato in quanto tale regime si risolve in una mera composizione della rata attraverso una formula matematica che prevede una misura decrescente della quota interessi e una crescente della quota capitale e garantisce la misura costante delle rate del mutuo (v. sentenza, alla pag.5).
Ha escluso la nullità del contratto per la previsione di un TAEG effettivo diverso da quello nominale in quanto tale ipotesi non rientra nella fattispecie di cui all'art. 117 c. VI TUB e comunque l'asserita difformità del tasso effettivo da quello nominale non incide sulla determinabilità dell'oggetto del contratto in quanto la indicazione degli oneri e dei costi consentirebbe la ricostruzione del costo totale del finanziamento.
Il tribunale ha altresì escluso l'applicabilità dell'art.125 bis TUB al conto corrente perché questo concluso prima dell'entrata in vigore dell'art.125bis TUB, ai due
4 mutui perché il mutuatario ( avrebbe stipulato i due mutui per Parte_1
finanziare la sua attività di impresa e non come consumatore
Decurtate le somme che la banca ha ammesso aver ricevuto dopo il deposito del ricorso monitorio, il tribunale ha quantificato il credito residuo della banca.
Il tribunale ha infine escluso l'invalidità delle fideiussioni sottoscritte dalla CP_1
per condotte fraudolente e contrarie alla buona fede della banca non essendo state specificate in cosa sarebbero consistite tali condotte. Parimenti ha escluso la invalidità, che peraltro sarebbe da limitare a singole clausole e non da estendere all'intero contratto, delle fideiussioni in quanto non provato che le stesse siano state frutto di intese anticoncorrenziali delle banche.
Posto che l'art.342 c.p.c. impone in generale all'appellante di indicare anche una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice
(Cass. civ. sez. un. 16.11.2017 n. 27199, Cass. civ. sez. un. 13.12.2022 n. 36481), si ritiene che nel caso in esame a tale onere gli appellanti si siano sottratti non adducendo argomenti contrari a quelli analiticamente esposti dal tribunale a fondamento della decisione, neppure in ordine alla presunta usurarietà degli interessi non avendo gli appellanti argomentato in ordine ai calcoli effettuati dal tribunale per escludere (il tribunale) il superamento dei tassi soglia e agli errori in fatto e in diritto eventualmente commessi dal tribunale.
Assai generica e comunque infondata è anche la doglianza relativa alla mancata ammissione della c.t.u. contabile. Posto infatti l'ammissione della consulenza rientra nei poteri discrezionali del giudice (in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. I
1°.09.2015 n. 17399, Cass. civ. sez. III 15.07.2011 n. 15666), considerato che nel caso in esame il tribunale ha rigettato tutte le domande degli opponenti relative alle allegate nullità poste a fondamento della contestazione delle pretese della banca, considerato che gli appellanti non hanno argomentato avverso l'esclusione delle dedotte nullità come motivata in sentenza dal tribunale, non si comprende a quale errore e a quale mancanza del tribunale si vorrebbe sopperire con la c.t.u. contabile.
Se è inammissibile per difetto di specificità l'appello in ordine alle nullità dedotte dagli appellanti in primo grado ed escluse dal tribunale, non contestata in modo argomentato la pronuncia di esclusione delle nullità emessa dal tribunale e non essendo possibile delibare pertanto tali questioni di nullità in appello, la c.t.u., la cui ammissione si fonderebbe sulla necessità di ricalcolare i saldi dei rapporti
5 bancari per le asserite nullità (escluse dal tribunale), non avrebbe e non ha alcuna utilità al fine della decisione della causa.
Resta assorbita ogni altra questione.
Al rigetto dell'appello segue secondo soccombenza la condanna in solido degli appellanti al rimborso delle spese di lite in favore della nella misura liquidata CP_2
in dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM 10.03.2014 n.55.
Al rigetto dell'appello consegue anche l'obbligo degli appellanti di pagare in solido un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la impugnazione, ai sensi dell'art.13 c.1quater D.P.R. 30.05.2002 n.115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 1274/2023 del Tribunale di
Taranto proposto da e nei confronti di Parte_1 CP_1 [...]
con atto di citazione notificato il 30.06.2023, così Controparte_2
provvede:
1) rigetta il primo motivo di appello e dichiara inammissibile il secondo motivo di appello;
2) condanna gli appellanti a rimborsare in solido alla Controparte_2 le spese di lite di appello liquidate in € 9.991,00 per compensi di avvocato,
[...]
oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge.
Sussistono i presupposti affinché gli appellanti versino in solido un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13 c.1quater D.P.R. 30.05.2002 n.115.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 2.04.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Campanale dr. Pietro Genoviva
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