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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/10/2025, n. 1350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1350 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dott. Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127 - ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 170/2025 R.G.
Promossa da
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1 [...]
), residente in [...], rappresentata e difesa, per procura C.F._1
speciale allegata al ricorso, dall'avvocato Cinzia Orgiana, presso il quale
è elettivamente domiciliata
Ricorrente
Contro il , in persona del in Controparte_1 CP_2
carica, contumace
Convenuto
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. la docente ha Parte_1
adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per sentir accertare e dichiarare il proprio diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L.
n. 107 del 2015 (c.d. carta elettronica del docente).
A fondamento del ricorso, ha esposto di essere inserita nel sistema scolastico statale e di essere stata destinataria di plurimi contratti di
pagina 1 supplenza a tempo determinato per gli anni scolastici dal 2022/2023 al
2024/2025.
In particolare, per l'anno scolastico 2024/2025, in corso alla data di deposito del ricorso, ella prestava sevizio presso l'Istituto Zappa Pitagora di Isili, in virtù di contratto a tempo determinato con decorrenza dal
7.9.2024 al 30.6.2025, per 18 ore settimanali, mentre in precedenza ella aveva svolto servizio, in favore dell'Amministrazione scolastica statale, in virtù dei seguenti contratti e per i periodi come di seguito specificati: dal 26.10.2022 al 10.6.2023, con supplenze per brevi periodi, ma che avevano superato complessivamente i 180 giorni, presso l'Istituto
Superiore Vignarelli di Sanluri;
dal 9.9.2023 al 30.6.2024, con contratto di supplenza presso l'Istituto Superiore Vignarelli di Sanluri.
Ha quindi allegato di non aver mai percepito, in relazione a tali anni scolastici, la somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 e del D.P.C.M. 23.9.2015, relativo alla c.d. carta elettronica del docente.
Ha quindi richiamato le disposizioni normative che disciplinano la fruizione della carta elettronica del docente, ed in particolare l'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015, il D.P.C.M. del 23.9.2015, con il quale veniva data prima attuazione alla predetta legge, ed il successivo
D.P.C.M del 28.11.2016, sostitutivo del precedente D.P.C.M. del
23.9.2015, ed ha quindi osservato come il Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 1842 del 2022, avesse dichiarato l'illegittimità del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e della nota del n. 15219 del 15 ottobre CP_3
2015, nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dall'erogazione della carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost., avendo fornito una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 1 commi 121-124 della L.
107/2015.
Ha infine concluso nel senso che, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza di merito in diverse pronunce, alla luce della pronuncia
pagina 2 della CGUE richiamata, il Tribunale adito era tenuto a disapplicare l'art. 1 della L. 107/2015, ovvero a fornire un'interpretazione adeguatrice della norma, nella parte in cui non riconosce il diritto di usufruire della carta elettronica del docente anche al personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
2. Il convenuto non si è costituto in giudizio, rimanendo CP_1
contumace.
3. La causa, istruita con le sole produzioni documentali di cui al ricorso, è stata quindi tenuta in decisione.
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4. Il ricorso è fondato per i motivi di seguito esposti.
L'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di (…)”.
L'art. 3, comma 1 del D.P.C.M del 28.11.2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M., ha poi previsto che: “la carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del D.lgs. 297/94, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
La carta in discorso è attribuita, dunque, ai soli docenti assunti a tempo indeterminato.
pagina 3 Alla ricorrente, evidentemente in quanto docente a tempo determinato, non è stato riconosciuto il beneficio dei 500,00 euro annuali destinati alla formazione e accreditati sulla c.d. carta elettronica del docente.
Tale scelta normativa risulta, tuttavia, in contrasto con il diritto dell'U.E., come chiarito dalla pronuncia della CGUE del 18.5.2021, secondo cui: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES CE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1
finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere
l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Alla luce di tale pronuncia è quindi evidente come la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato non possa rappresentare un legittimo motivo per escludere i docenti assunti con contratto di lavoro
pagina 4 temporaneo al fine di prestare supplenza, dal godimento del beneficio in oggetto.
Una simile esclusione, in effetti sancita dalla legge, opererebbe quale atto discriminatorio e, come tale, in contrasto con la normativa eurounitaria sopra menzionata nel passo della pronuncia citata.
Da ultimo, la Suprema Corte, Sezione Lavoro, con la nota sentenza n.
29961/2023, chiamata a pronunciarsi in seguito ad ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., ha enunciato, tra gli altri, i seguenti principi di diritto, rilevanti in questa sede:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Come risulta dai contratti prodotti, per gli anni scolastici oggetto di causa la ricorrente ha ricevuto degli incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche, o comunque di non breve durata, ed ha quindi maturato il diritto invocato.
pagina 5 5. In conclusione, ed in ragione di quanto fin qui osservato, il convenuto dovrà essere condannato a riconoscere in favore CP_1
della ricorrente la somma di euro 1.500,00, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato.
Sul predetto importo è inoltre dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dall'art. 16, sesto comma L. n.
412/1991, richiamato dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento e del valore della lite (cause di lavoro di valore da euro
1.100,01 fino ad euro 5.200,00).
Nella liquidazione delle spese di lite non si tiene conto della fase istruttoria, in quanto concretamente non tenutasi.
Sul punto si precisa che ai sensi dell'art. 4 comma 5, lettera c), ultimo capoverso, del medesimo D.M., La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
Le spese per le restanti fasi si liquidano a valori minimi, considerata la limitata attività processuale svolta e atteso il carattere seriale della controversia.
Deve essere disposta la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il
[...]
a riconoscere in favore della ricorrente la Controparte_1
somma di euro 1.500,00, in relazione agli anni scolastici 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, alle stesse regole assegnate ai docenti a tempo indeterminato;
pagina 6 sul predetto importo è inoltre dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dall'art. 16, sesto comma L. n.
412/1991, richiamato dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994, con decorrenza dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
2) condanna il alla rifusione Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in euro 49,00 per spese di contributo unificato ed in euro 1.030,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato Cinzia
Orgiana.
Cagliari, 22.10.2025.
Il Giudice dott. Andrea Bernardino
pagina 7