Decreto cautelare 26 luglio 2021
Ordinanza cautelare 8 settembre 2021
Sentenza 11 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 11/07/2023, n. 4158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4158 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/07/2023
N. 04158/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03189/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3189 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Valentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica; la Questura di Caserta, in persona del Questore in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
- del Decreto Prot. nr. --OMISSIS- imm. - datato 22.4.21 , notificato il 5.5.21 , con il quale la Questura di Caserta ha rigettato la richiesta di conversione del permesso di soggiorno da motivi umanitari a lavoro autonomo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il provvedimento impugnato il Questore della Provincia di Caserta ha respinto l’istanza presentata dal ricorrente e volta a conseguire il permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
Il diniego si fonda sulla circostanza che, a seguito di accertamenti, era emersa la falsità della dichiarazione relativa al possesso dei requisiti previsti dalla legge.
In particolare, il cittadino straniero, nella sua istanza, aveva dischiarato di risiedere a-OMISSIS-, alla via -OMISSIS- e di lavorare alle dipendenze di un soggetto indicato quale datore di lavoro.
Tuttavia, presso l’indicato indirizzo di residenza il cittadino straniero era risultato irreperibile e dalla consultazione della banca dati dell’Agenzia delle Entrate non risultavano redditi derivanti dal dichiarato rapporto di lavoro.
2. Avverso il predetto diniego il ricorrente ha formulato una articolata censura di violazione di legge ed eccesso di potere.
Rappresenta che il provvedimento sarebbe violativo degli art. 5 comma V e VI, e comma VIII bis, nonché dell’art. 9 del TUI.
L’art. 5 comma V del decreto legislativo in esame prevede che il rinnovo rilascio del permesso di soggiorno possa essere rifiutato, quando vengono a mancare i requisiti richiesti per il soggiorno nel territorio dello Stato.
Orbene, nel caso in esame lo straniero avrebbe dimorato in-OMISSIS- in Via -OMISSIS- presso una famiglia italiana ospite per poi trasferirsi, in corso di istruttoria, in -OMISSIS- alla via -OMISSIS-.
Quanto al requisito reddituale, il ricorrente imputa la mancata dichiarazione dei redditi ad una omissione del datore di lavoro e valorizza la circostanza di aver richiesto il titolo di soggiorno per lavoro autonomo il che renderebbe irrilevante anche la eventuale temporanea mancanza di un reddito accertato come proveniente da fonte lecita.
3. Così sintetizzate le censure proposte dal ricorrente, rileva il Collegio che esse non sono condivisibili e che il ricorso va respinto.
3.1 Deve anzitutto rilevarsi che l’articolo 5, comma 5, d.lg. n. 286 del 1998 dispone che “il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili”.
Nella fattispecie la istanza di rilascio del titolo di soggiorno è stata respinta sul presupposto della fittizietà del domicilio e del rapporto di lavoro dichiarati.
La circostanza che il carattere fittizio dei detti requisiti non risulti da un accertamento penale irrevocabile non rileva dato che, come più volte affermato da questa sezione sulla falsariga della consolidata giurisprudenza amministrativa, l’accertamento può avvenire anche in sede amministrativa purchè risulti fondato su elementi univoci e ragionevolmente valutati; nella fattispecie che il rapporto di lavoro del ricorrente fosse fittizio risulta da accertamenti effettuati presso l’Agenzia delle Entrate dove non risultano dichiarazioni dei redditi da parte del lavoratore.
Del pari, la fittizietà del domicilio dichiarato emerge da accertamenti effettuati presso l’indirizzo di-OMISSIS- e l’amministrazione, costituitasi in giudizio, ha depositato la comunicazione di notizia di reato dell’ufficio immigrazione.
In questa situazione il diniego del titolo di soggiorno costituiva un atto dovuto da parte dell’amministrazione in base al citato articolo 5, comma 5, d.lg. n. 286, non potendo rilevare le sopravvenienze dato che nella fattispecie non vengono in rilievo irregolarità amministrative sanabili.
Peraltro le sopravvenienze relative al cambio di domicilio – oltretutto non documentate ma solo dichiarate in ricorso- non è dato di sapere quando sarebbero state portate a conoscenza dell’amministrazione.
Sul punto va ribadito come per giurisprudenza consolidata, anche di questo Tribunale, la validità del provvedimento amministrativo deve esser valutata facendo riferimento alla situazione giuridica e di fatto esistente alla data della sua adozione, per cui le uniche sopravvenienze rilevanti sono quelle esistenti e che l’amministrazione conosca (o perché sono state rappresentate dall’interessato o perché sono comunque note all’ufficio) alla data del provvedimento.
Conclusivamente il ricorso va respinto.
La peculiarità degli interessi in rilievo indice a compensare tra le parti le spese del presente ricorso.
La palese infondatezza del ricorso comporta il rigetto della domanda di ammissione al gratuito patrocinio già provvisoriamente respinta con il decreto n. 99 del 2021 della competente Commissione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Respinge la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
Angela Fontana, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angela Fontana | Santino Scudeller |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.