Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 01/04/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I S U L M O N A
Il Tribunale di Sulmona, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa
Maria Cristina De Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 182/2023 vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Annasara Di Pietro, elettiv. domic. C.F._2 presso il suo studio in Sulmona (AQ), come da procura in atti
Opponenti
E
in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F.: Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Coluccino, ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Sulmona (AQ) dell'avv. Francesco D'Antuono, come da procura in atti
Opposta
Conclusioni delle parti: come da note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, i signori e Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 245/2022 emesso nei loro confronti dal
Tribunale di Sulmona in favore della nel procedimento monitorio R.G. Controparte_1
n.854/2022, esponendo:
- nel giugno 2008 i coniugi istanti si erano determinati a rinnovare il mobilio della loro abitazione e si erano rivolti alla ditta CO stipulando un contratto di compravendita Pt_3 con versamento rateale del prezzo concordato;
in seguito, non avendo ricevuto in consegna i mobili acquistati, avevano sospeso il pagamento rateale pattuito;
i beni poi non venivano mai consegnati, nonostante i continui solleciti degli acquirenti rivolti al venditore che, dopo iniziali rassicurazioni, si rese praticamente irreperibile;
- la “richiesta di finanziamento” oggetto del credito posto a fondamento del decreto ingiuntivo impugnato veniva sottoscritta dai coniugi , “a loro insaputa”, convinti invece di aver Parte_1 stipulato un normalissimo contratto di compravendita: si trattava invece di una tipologia di credito al consumo denominato “prestito finalizzato”, in cui il consumatore non deve
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secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, vertendosi in ipotesi tipica di collegamento negoziale, la nullità del contratto di compravendita per mancata consegna dei mobili privava di giustificazione causale anche il contratto di finanziamento, con conseguente nullità di quest'ultimo. Tanto premesso, i sigg.ri e , chiedevano all'adito Tribunale l'accoglimento Parte_1 Parte_2 delle seguenti conclusioni:
“IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO, una volta accertata e dichiarata la nullità del contratto di compravendita per mancata consegna dei mobili e la nullità derivata del correlativo contratto di finanziamento, in virtù del collegamento insistente tra i due negozi, dichiarare nullo l'opposto decreto ingiuntivo e, per l'effetto, revocarlo per tutti i motivi esposti nel corpo del presente atto. Con vittoria di spese e compensi, oltre il 15% di rimborso forfettario, oltre oneri ed accessori legge (IVA se dovuta e CPA). ….” Con comparsa di costituzione in data 12.07.2023, la società impugnava e Controparte_1 contestava punto per punto la domanda attrice, allegando documentazione a supporto del credito vantato, sia riguardo al contratto di finanziamento sia riguardo alle cessioni succedutesi nel tempo dell'originario credito inizialmente di spettanza della Agos Ducato S.p.A., concludendo:
“in via preliminare: dichiarare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta e non è di pronta soluzione per le causali in atti;
in via principale, nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare la stessa e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, accertare e dichiarare il quantum di cui all'esposizione debitoria e per l'effetto, condannare i sigg.ri
e al pagamento della minor somma che dovesse risultare Parte_1 Parte_2 dall'accertamento giudiziale, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo. In ogni caso, con vittoria delle spese di lite.”. Con provvedimento del 18.09.2023, emesso dal magistrato precedente assegnatario del fascicolo, veniva disposta la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo impugnato, concedendo altresì alla parte opposta termine per l'introduzione dell'obbligatorio procedimento di mediazione.
Esperita detta procedura con esito negativo (come da verbale in atti in data 21.12.2023), venivano depositate dalle parti le memorie istruttorie di cui all'art. 183 c.p.c. nei termini concessi.
Assegnato il fascicolo alla scrivente, ritenuta la causa matura per la decisione, con ordinanza del
6.03.2024 era fissata udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.
Nelle proprie note scritte parte attrice così precisava le conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Sulmona adito, contrariis reiectis, In via principale, nel merito, una volta accertata e dichiarata la nullità del contratto di compravendita per mancata consegna dei mobili e la nullità derivata del correlativo contratto di finanziamento, in virtù del collegamento insistente tra i due negozi, dichiarare nullo l'opposto decreto ingiuntivo e, per l'effetto, revocarlo per tutti i motivi esposti in corso di Causa. Con vittoria di spese e compensi, oltre il 15% di rimborso forfettario, oltre oneri ed accessori legge (IVA se dovuta e CPA).
In via istruttoria, si reiterano di seguito le richieste già formulate con la Memoria ex art. 183,
6° comma c.p.c. n. 2 e di seguito riportate. Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti
2 capitoli: 1) Vero che i Sigg.ri e nel giugno 2008 acquistavano Parte_1 Parte_2 dall'impresa D'MO CO mobili d'arredo per la casa di abitazione in Sulmona, Piazza Ricciardi n.1 in particolare una cucina, una sala da pranzo, un salotto ed una camera da letto;
2) Vero che il Sig. CO D'MO, contattato dai coniugi , dapprima rassicurava Parte_1 gli stessi sulla consegna dei mobili acquistati mentre successivamente ometteva di rispondere al telefono rendendosi di fatto irreperibile;
3) Vero che a tutt'oggi, a causa della mancata consegna dei mobili acquistati nel 2008, la casa di abitazione dei coniugi è ancora Parte_1 arredata con i mobili vecchi, quelli comprati negli anni ottanta, tranne la cucina i cui mobili sono stati sostituiti con dei mobili nuovi acquistati presso altro mobiliere solo qualche anno fa;
4) Vero che, in quegli anni, gravi problemi economici e familiari impedirono ai coniugi
di attivarsi, anche giudizialmente, nei confronti del venditore Sig. D'MO CO, Parte_1 soprattutto dopo aver avuto contezza delle varie truffe dal medesimo messe in atto, con le stesse modalità, nei confronti di altre persone nonché di rispondere alle comunicazioni provenienti dalle diverse Finanziarie succedutesi nel tempo. Si indica a teste il Sig. , nato il Testimone_1
03.08.1957 a Sulmona, ivi residente in [...]. Infine, si chiede che il G.I. ex art.210 cpc ordini al competente Ufficio del Casellario Giudiziale presso la Procura della Repubblica di Sulmona, l'esibizione del certificato penale e dei carichi pendenti relativi al Sig. CO D'MO .. nonché alla Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Sulmona l'esibizione della sentenza dichiarativa di fallimento (n. 6/2009) dell'Impresa individuale D'MO CO ..”. Parte opposta precisava altresì le conclusioni nelle proprie note, riportandosi a tutti i precedenti scritti difensivi e chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione, infondata in fatto e in diritto. La causa veniva pertanto trattenuta in decisione, concessi i termini di cui all'art.190 c.p.c. richiesti dalle parti.
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L'opposizione proposta dai sigg.ri e deve essere respinta per i Parte_1 Parte_2 motivi di seguito esposti.
Va innanzitutto rimarcato il principio granitico in materia, secondo il quale il creditore che agisca per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dell'eventuale fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr., per tutte, Cass. S.U. n.
13533/2001). Sicchè, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore-opposto (il quale, come noto, riveste la posizione di “attore in senso sostanziale”) ha l'onere di provare l'esistenza del suo credito – ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo – mentre grava sul debitore-opponente l'onere della prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi di quel diritto (cfr., tra le tante, Cass. n. 5915/2011).
Nel caso in esame, la convenuta opposta ha dato piena prova dei fatti costitutivi della pretesa fatta valere, e quindi del proprio credito per l'importo di € 27.087,35 , alla stessa pervenuto a seguito di successive cessioni, e documentando specificamente: la stipulazione dell'iniziale contratto di finanziamento n. 34867841 tra la Agos Ducato S.p.a. e gli opponenti (doc. 3 fascicolo monitorio e all. 5 comparsa di costituzione); il pagamento soltanto di alcune delle relative rate da parte di questi ultimi, ed il conseguente credito residuo per la somma ingiunta, risultante dalle certificazioni del credito rilasciate dai precedenti cessionari e dall'estratto conto certificato ex art. 50 TUB sottoscritto dai dirigenti dell' Istituto bancario cedente (docc. 13, 14 e 15 del fascicolo monitorio); le successive cessioni di detto credito susseguitesi sino alla attuale cessione a (vedi i contratti di cessione, i relativi avvisi in Gazzetta Ufficiale, le Controparte_1 comunicazioni agli opponenti delle cessioni , docc. 3, 4, 5, 6, 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 fascicolo monitorio). Le predette circostanze tutte documentate dalla società opposta, non sono state tra l'altro specificamente contestate dagli odierni opponenti, i quali hanno ammesso di aver sottoscritto il contratto di finanziamento, sebbene “a loro insaputa”; gli stessi hanno anche ammesso di aver
3 inizialmente pagato alcune rate, affermando di aver provveduto, a causa della mancata consegna del mobilio, a “sospendere” il pagamento rateale, che ritenevano di aver concordato con il venditore, “ignorando” il contratto di finanziamento in contestazione. Tali circostanze non sono affatto credibili e comunque sono assolutamente smentite, oltre che dall'intestazione del contratto in questione ben evidenziata “Agos Ducato – Richiesta di finanziamento”, anche dalle chiare statuizioni (in particolare, il rimborso della somma finanziata, mediante la corresponsione di n. 24 ratei di importo pari ad € 226,50 e n. 48 pari ad € 449,00 con un Tan al 9,45%) risultanti in detto contratto, sottoscritto, si ripete, dagli opponenti per loro stessa ammissione;
inoltre i relativi ratei venivano addebitati su conto corrente, come peraltro dimostrato dall'estratto conto depositato in atti (cfr. doc. 13 fascicolo monitorio), dal quale si evince chiaramente come gli stessi abbiano provveduto al pagamento direttamente ad
Agos Ducato S.p.a. sia tramite scarico rid, che attraverso il pagamento in contanti di alcune rate.
La tesi di parte opponente è altresì smentita dalle numerose raccomandate inviate sia al che alla , in cui gli stessi venivano notiziati delle cessioni del credito CP_2 Parte_2 vantato nei loro confronti, con contestuali diffide ad adempiere (vedi raccomandate in data
30.11.2015, 25.01.2017, 6.06.2018, 1.07.2021 e relative cartoline postali di ricevimento - docc.
3, 9, 12 fascicolo monitorio).
Alla luce della completa ed esaustiva documentazione prodotta dalla Controparte_1 assolutamente infondato risulta il motivo di opposizione circa la nullità del contratto di finanziamento in conseguenza della nullità della collegata compravendita del mobilio, per asserita mancata consegna dello stesso da parte del venditore.
Gli opponenti, infatti, nulla hanno prodotto al riguardo, limitandosi ad affermare di aver sollecitato più volte la consegna dei mobili al venditore e di aver poi “sospeso” il pagamento rateale concordato, senza tra l'altro mai richiedere indietro i ratei versati. Invero l'ipotesi sostenuta da parte opponente è attualmente regolata dall'art. 125 quinquies
T.U.B., introdotto dal D.L.vo 13 agosto 2010 n. 141 ed entrato in vigore il 19.9.2010, che, dando attuazione alla direttiva 2008/48/CE del 23.4.2008, ha espressamente riconosciuto, nel diritto interno, un collegamento negoziale di fonte legale tra il contratto di vendita e quello di prestito finalizzato, ed ha previsto che nei contratti di credito “collegati”, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi, il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del primo, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'art. 1455 c.c., com.
1. Posto, tuttavia, che il contratto di finanziamento oggetto del giudizio è stato stipulato in data 6.06.2008 ed è quindi antecedente all'entrata in vigore della predetta norma, la vicenda negoziale in esame deve, quindi, inquadrarsi nell'ambito di applicazione dell' art. 42 del D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (codice del consumo), che comunque prevede testualmente “Nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso concesso ...” Ne deriva in particolare che presupposti indefettibili per l'applicazione della norma richiamata sono, tra gli altri, oltre all'inadempimento del venditore, che non deve essere di scarsa importanza, la costituzione in mora del fornitore (art. 2119 c.c.) da parte del consumatore, fornitore che, nonostante la contestazione o diffida, rimane inadempiente.
Nel caso in questione parte attrice chiede invece dichiararsi la nullità del contratto di finanziamento senza dare prova dell'inadempimento del fornitore e dell'avvenuta risoluzione del contratto di compravendita intercorso, né agli atti vi è prova che parte attrice abbia inviato inutilmente la costituzione in mora nei confronti del fornitore stesso. Tale formalità costituisce condizione necessaria per la risoluzione del contratto di finanziamento collegato al contratto di vendita e/o fornitura di beni di consumo. Né la mancanza di tale imprescindibile condizione può essere colmata facendo ricorso alla prova testimoniale richiesta dalla parte opponente, tra l'altro assolutamente irrilevante unitamente alla documentazione prodotta.
4 In conclusione, tutto ciò considerato, la domanda attorea non può che essere respinta, dovendosi in conseguenza confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del presente giudizio seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati con
D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore e della complessità della controversia e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, in persona del Giudice onorario dott.ssa Maria Cristina De Luca, definitivamente pronunciando, assorbita e/o disattesa ogni altra questione, istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta per le ragioni di cui in parte motiva l'opposizione proposta dai signori
[...]
e e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto Parte_1 Parte_2
n.245/2022 emesso dal Tribunale di Sulmona in data 20.12.2022 nel procedimento monitorio R.G. n.854/2022, e per l'effetto lo dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna gli opponenti al pagamento in favore della società opposta delle Controparte_1 spese di giudizio, liquidate in € 2.906,00 per compensi, oltre rimb. forf. per spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e Cpa, come per legge;
Sulmona, 1.04.2025.
Il G.O.
Maria Cristina De Luca
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