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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 22/10/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1053/ 2025
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Paola Compagna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1053 / 2025 promossa da:
(c.f. ), con l'Avv. Alessandra Parte_1 CodiceFiscale_1
OS e l'Avv. Silvia Batacchi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
RICORRENTE
e
(c.f. , rappresentato e difeso CP_1 CodiceFiscale_2 dall'Avv. Maria Di Rocco e dall'Avv. Assunta Antonella Italo ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero.
OGGETTO: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti
Le Parti congiuntamente hanno concluso come da verbale di udienza del
14.10.2025 e pertanto hanno chiesto:
“1.Affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre
2.Assegnazione casa familiare alla madre Pagina 1 di 11
3. starà con il padre un weekend ogni 15 giorni dal venerdì dall'uscita della Per_1 scuola sino alla domenica sera alle ore 21.00 nonché nella settimana in cui starà con il padre il weekend il mercoledì dall'uscita della scuola sino al giovedì mattina quando lo riporterà a scuola o a casa della madre, nonché, nella settimana in cui il padre non starà con il padre nel weekend lo prenderà il martedì pomeriggio dall'uscita della scuola sino al giovedì mattina quando lo riporterà a scuola o a casa della madre. Due settimane anche non consecutive durante l'estate da concordare entro il 30 maggio di ogni anno, una settimana durante le vacanze natalizie con alternanza del giorno di Natale di Capodanno, tre giorni durante le vacanze pasquali con alternanza del giorno di Pasqua e del Lunedi dell'Angelo;
4.Il padre si rende disponibile a coadiuvare la madre nella gestione del minore anche nei giorni di non sua spettanza;
5.Assegno unico attribuito interamente alla madre
6.Contributo al mantenimento di da parte del padre di euro 550,00 mensili, Per_1 rivalutabili annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Prato
7.Pagamento da parte del padre del mutuo acceso sulla abitazione familiare;
8.Astensione per le parti di far frequentare i rispettivi compagni, in quanto tali, al minore per un periodo di 4 mesi;
9.Spese compensate”.
Per il Pubblico Ministero: “Visto, il Pubblico Ministero, in data 16.10.2025.”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 19.05.2025 e ritualmente notificato, Parte_1 ha chiesto all'intestato Tribunale la pronuncia di separazione personale
[...] dal coniuge sposato con rito concordatario in Prato (PO), in CP_1 data 3.10.2015, con atto poi trascritto nel registro dello Stato civile di detto
Comune, specificamente dell'anno 2015, Parte II, Serie A, numero 166.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto: (1) che dall'unione delle parti in data 2 giugno 2018 è nato il figlio (2) che i comportamenti inadeguati, Per_1 provocatori e, talvolta aggressivi, del marito, aggravati anche dalla patologia di bipolarismo da cui lo stesso è affetto, hanno causato, fin da subito, problemi alla vita quotidiana della coppia;
(3) che il dopo aver inizialmente trascurato e CP_1 non accettato la propria malattia, ha poi iniziato un percorso di terapia senza però
Pagina 2 di 11 mai assumere i farmaci prescritti con la continuità dovuta;
(4) che il marito ha posto in essere comportamenti aggressivi per motivi futili nei confronti di soggetti terzi incontrati per strada o vicini di casa – talvolta seguiti da querele poi ritirate, causando situazioni di imbarazzo e pericolo per la ricorrente;
(5) che il resistente ha sviluppato una vera e propria ossessione verso il proprio aspetto fisico, sottoponendosi anche ad importanti interventi di chirurgia plastica all'insaputa della moglie, con conseguente necessità di ostentare sui social ed in pubblico il proprio cambiamento estetico;
6) che il rapporto coniugale è stato definitivamente compromesso quanto la ricorrente ha scoperto le avance e la corrispondenza intrattenuta dal marito con altre donne;
(7) che l'unione materiale della coppia è interrotta da oltre due anni e la dopo aver intrapreso senza successo anche Pt_1 terapia di coppia, ha deciso di rimanere a vivere nella stessa casa con il CP_1 nell'esclusivo interesse del piccolo (8) che a partire dal 2021 il i è Per_1 CP_1 mostrato aggressivo verbalmente e fisicamente nei confronti della moglie, anche di fronte al minore e non solo nell'ambito domestico;
(9) che a partire dal settembre
2024, dopo che la ha comunicato al marito la propria intenzione di separarsi, Pt_1 il ha posto in essere atteggiamenti offensivi, aggressivi e minacciosi nei CP_1 confronti della moglie, dei familiari e anche di amici che hanno tentato di aiutare la coppia;
(10) che il roviene da una facoltosa famiglia ed ha sempre avuto un CP_1 tenore di vita altissimo, potendo contare sull'incasso di decine di affitti mensili e su un prestigioso ruolo all'interno di una società; (11) che il resistente si è sempre fatto carico di tutte le spese domestiche connesse all'appartamento di proprietà in cui la coppia ha fissato la propria abitazione familiare e di tutte le spese per il figlio minore;
(12) che la ricorrente, laureata in podologia, svolge attività presso vari studi medici, avendo messo da parte le proprie ambizioni professionali per prendersi cura di Per_1
Pertanto, la ha insistito affinché il Tribunale adito accogliesse le seguenti Pt_1 conclusioni: “1) autorizzazione dei coniugi a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
2) collocazione e residenza del figlio con la madre nella casa già Per_1 familiare sita in Prato Via dei Lanaioli 8 (NCEU al fg. 50 part. 180 sub.510) che verrà assegnata alla sig.ra Parte_1
3) la madre chiede che il Giudice disponga in via provvisoria l'affidamento esclusivo a lei del figlio con riserva di modificare tale richiesta all'esito della Per_1
CTU psicologica che accerti l'idoneità genitoriale delle parti e la migliore forma
Pagina 3 di 11 di affidamento;
anche in relazione alle frequentazioni del minore col padre la madre chiede che le stesse siano provvisoriamente stabilite secondo tempi e modalità che garantiscano la sicurezza del minore fino all'esito della richiedenda
CTU che accerti l'aspetto e affermi le migliori modalità tenuto conto delle problematiche di tipo psichiatrico e dei comportamenti paterni che si sono ad oggi sistematicamente verificati e della necessità di garantire la sicurezza del minore.
4) obbligo del sig. i concorrere al mantenimento del figlio versando CP_1 Per_1 alla madre la somma mensile di euro 1.000,00 entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre adeguamento Istat annuale e al 70% delle spese di carattere straordinario da individuare in base al Protocollo attualmente in essere presso il Tribunale di Prato.
Spese attuale baby-sitter a carico del padre;
il tutto a decorrere dalla domanda;
5) vittoria di spese e di onorari”.
Il giudice delegato, letto il ricorso, con decreto del 20.05.2025, ha fissato la prima udienza di comparizione al 23.09.2025, onerando le parti dei rispettivi adempimenti nei termini di legge.
Nelle more della celebrazione della prima udienza la con istanza del Pt_1
22.05.2025, ad integrazione del ricorso, ha chiesto al Giudice delegato, inaudita altera parte, di disporre in via anticipata e urgente l'assegnazione della casa familiare sita in Prato Via dei Lanaioli n. 8 Piano 1 - S1 in qualità di genitore collocatario del figlio minore con provvedimento trascrivibile ai sensi Per_1 dell'art. 337 sexies c.c., avendo avuto notizia successivamente al deposito del ricorso che il aveva messo in vendita il suddetto immobile, completo di CP_1 arredi, per il quale aveva già avuto una proposta di acquisto. Il giudice, ascoltati i testimoni indicati, ha ritenuto sussistenti i presupposti per farsi luogo all'accoglimento della invocata cautela, così disponendo in via anticipata l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, come da ordinanza del
27.06.2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.06.2025.
Si è costituito tempestivamente in giudizio il quale, pur CP_1 aderendo alla domanda di separazione avanzata, ha contestato tutto quanto dedotto e allegato in quanto difforme alla realtà dei fatti avvenuti.
In particolare il resistente ha eccepito: (1) che il fallimento dell'unione familiare è da attribuirsi alla relazione extraconiugale intrattenuta dalla con Pt_1 [...]
amico del marito;
(2) che il ha appreso della relazione della Persona_2 CP_1 moglie, personalmente, non credendo alle informazioni riportate da amici in
Pagina 4 di 11 comune della coppia;
(3) che, al contrario, il resistente non ha mai tradito la moglie, nonostante lo scambio di messaggi con altre donne;
(4) che il a causa dei CP_1 reiterati rifiuti ricevuti dalla moglie, ha maturato la propria insoddisfazione estetica ed ha deciso di ricorrere alla chirurgia plastica, confidando di poter risultare nuovamente attraente agli occhi della che lo ha accompagnato in occasione Pt_1 degli interventi;
(5) che la crisi coniugale è derivata quindi dal tradimento della che ha ingenerato turbamento e delusione nei confronti del il quale Pt_1 CP_1 ha avviato un percorso di terapia che sta seguendo con continuità; (6) che la ricorrente, nel corso della vita coniugale, non si è mai dedicata alla cura della casa, delegando tutte le attività alla collaboratrice domestica la quale si è spesso occupata anche di mentre la era a lavoro;
(7) che la ricorrente non ha mai Per_1 Pt_1 contribuito alla gestione economica della casa e della vita familiare, non avendo nemmeno compiuta contezza delle spese fisse mensili della coppia;
(8) che il CP_1
è un padre diligente e presente nella vita di e che i pochi spazi personali per Per_1 hobby o sport sono sempre organizzati in modo da garantire la sua presenza con il figlio.
Pertanto, il resistente ha concluso per sentir dichiarare la separazione personale dalla moglie con addebito in ragione della violazione dei doveri nascenti dal matrimonio alle condizioni di seguito trascritte: “1. autorizzare i coniugi a vivere separati, portandosi reciproco rispetto;
2. quanto alla casa familiare, sita in Prato,
Via dei Lanaioli, 8, di proprietà esclusiva del Sig. si rimette ogni decisione CP_1 circa la sua assegnazione al prudente apprezzamento del Tribunale adito, anche quanto alla eventuale conferma del provvedimento di assegnazione già adottato in via d'urgenza, con ordinanza datata 26.06.2025; in ogni caso, laddove la richiamata ordinanza dovesse trovare conferma, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito considerare che per l'acquisto dell'immobile de quo solo il Sig. ha acceso CP_1 un mutuo ipotecario che egli solo sostiene integralmente (cfr. doc. 12), circostanza rilevante anche ai fini della determinazione del contributo paterno al mantenimento del figlio posto che, in caso di perdurate collocamento del figlio presso la Per_1 casa familiare unitamente alla madre, sarà solo il padre a farsi interamente carico delle spese per la sistemazione alloggiativa del figlio;
3. disporre l'affidamento condiviso del piccolo ai genitori, nel suo superiore interesse a godere della Per_1 bigenitorialità, difettando certamente nel caso concreto elementi per farsi luogo all'affidamento esclusivo alla madre – come da ella invocato, anche solo in via
Pagina 5 di 11 provvisoria, per tutto quanto esposto in narrativa;
il figlio rimarrà collocato prevalentemente presso la madre;
4. il padre potrà incontrare e tenere con sé il piccolo senza limitazioni;
tuttavia, tenuto conto dell'età del minore, il padre
Per_1 potrà prendere e tenere con sé il figlio a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio, dall'uscita da scuola e fino alla domenica sera, allorché lo ricondurrà all'abitazione domestica entro le ore 21:00; durante la settimana in cui il bambino permarrà col padre durate il week-end, il padre potrà prendere con sé il piccolo nel pomeriggio del martedì, tenendolo con sé anche per il pernottamento,
Per_1 per poi accompagnarlo a scuola il successivo mercoledì mattina;
durante i periodi di chiusura delle scuole, il padre potrà prendere con sé dal martedì mattina,
Per_1 dalle ore 10, e ricondurlo poi all'abitazione materna il successivo mercoledì sera entro le ore 21:00; durante la settimana in cui il padre non terrà con sé il figlio per il week-end, potrà prendere e tenere con sé per due giorni – con
Per_1 pernottamento, dal martedì pomeriggio, dall'uscita da scuola, e fino al successivo giovedì mattina, allorché lo riaccompagnerà a scuola;
durante il periodo di chiusura delle scuole, il padre potrà prendere con sé dal martedì mattina,
Per_1 dalle ore 10, e ricondurlo poi all'abitazione materna il successivo giovedì sera entro le ore 21:00; 5. durante le festività, il bambino trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore le festività nazionali;
6. durante le vacanze estive
Per_1 trascorrerà due settimane, anche non consecutive con il padre;
durante il restante periodo di chiusura delle scuole, la frequentazione tra i genitori e sarà
Per_1 regolata secondo la calendarizzazione di cui al precedente punto n. 4; 7. il padre contribuirà al mantenimento del figlio nella misura di € 350,00 mensili,
Per_1 giusta le ragioni di cui in narrativa;
le spese straordinarie, individuate secondo il protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di Prato, saranno sostenute al 50% tra i genitori;
8. l'Assegno Unico Universale, sarà percepito integralmente dalla Sig.ra
9. le spese occasionate per la domestica già assunta dalla famiglia, Pt_1 saranno sostenute dalla Sig.ra mentre il Sig. rovvederà a rifondere Pt_1 CP_1 alla stessa la quota parte del 25% dei ridetti costi;
ciò, per tutto quanto esposto in narrativa;
10. nessuna previsione economica a favore della moglie ed a carico del marito, attesa la piena capacità economico-reddituale della Sig.ra e la Pt_1 assoluta equivalenza dei patrimoni dei coniugi, per quanto dedotto in narrativa, tenuto altresì conto della domanda di addebito svolta nei confronti della ricorrente.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa”.
Pagina 6 di 11 La causa è proseguita con il deposito delle memorie autorizzate con le quali parte ricorrente ha contestato la domanda di addebito della separazione avanzata da controparte in quanto infondata ed ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni già precisate mentre il convenuto ha contestato le eccezioni avanzate, insistendo affinché il giudice volesse considerare la violazione dei doveri coniugali posti in essere dalla in punto di infedeltà e di mancata contribuzione materiale alla Pt_1 vita familiare.
All'udienza del 23.09.2025, il giudice, dopo aver ascoltato separatamente le parti, ha formulato una proposta conciliativa alla quale parte ricorrente ha aderito, mentre i difensori di parte convenuta hanno chiesto un breve rinvio per valutarne la fattibilità.
Il giudice, preso atto della richiesta avanzata, ha rinviato all'udienza del 14.10.2025 per la verifica.
Alla suddetta udienza, il giudice, sentite le nuove proposte delle parti, a parziale modifica di quanto proposto all'udienza precedente ha proposto le condizioni di seguito trascritte: “1.Affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre 2.Assegnazione casa familiare alla madre 3. starà con il padre un Per_1 weekend ogni 15 giorni dal venerdì dall'uscita della scuola sino alla domenica sera alle ore 21.00 nonché nella settimana in cui starà con il padre il weekend il mercoledì dall'uscita della scuola sino al giovedì mattina quando lo riporterà a scuola o a casa della madre, nonché, nella settimana in cui il padre non starà con il padre nel weekend lo prenderà il martedì pomeriggio dall'uscita della scuola sino al giovedì mattina quando lo riporterà a scuola o a casa della madre. Due settimane anche non consecutive durante l'estate da concordare entro il 30 maggio di ogni anno, una settimana durante le vacanze natalizie con alternanza del giorno di Natale di Capodanno, tre giorni durante le vacanze pasquali con alternanza del giorno di Pasqua e del Lunedi dell'Angelo;
4.Il padre si rende disponibile a coadiuvare la madre nella gestione del minore anche nei giorni di non sua spettanza;
5.Assegno unico attribuito interamente alla madre 6.Contributo al mantenimento di da parte del padre di euro 550,00 mensili, rivalutabili Per_1 annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Prato 7.Pagamento da parte del padre del mutuo acceso sulla abitazione familiare;
8.Astensione per le parti di far frequentare i rispettivi compagni, in quanto tali, al minore per un periodo di 4 mesi;
9.Spese compensate”.
Pagina 7 di 11 I procuratori delle parti hanno dichiarato di aderire all'accordo proposto e hanno chiesto che la causa fosse rimessa al Collegio per la decisione, con rinuncia ai termini ex art 473 bis 28 c.p.c., previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Pronuncia di separazione - Sussistono tutti i presupposti legali e fattuali per pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi. Dalla data di udienza fissata per la prima udienza di comparizione, queste hanno condotto vite autonome. Il permanere ininterrotto della separazione e la continuazione del presente giudizio sono già di per sé evidenti manifestazioni del venir meno della comunione materiale e spirituale tra le parti, dell'irrevocabile intenzione di sciogliere il vincolo matrimoniale e dell'impossibilità di ricostituire il nucleo familiare.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo entrambi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma.
Domanda di addebito – Seppur non espressamente indicato, il Tribunale ritiene che, in ragione dell'adesione alla proposta conciliativa del giudice delegato, tale domanda spiegata dal convenuto debba intendersi implicitamente rinunciata.
Affidamento del figlio diritto di visita del genitore non collocatario e Per_1 assegnazione della casa coniugale – Il Tribunale ritiene che la proposta conciliativa formulata dal giudice delegato sia equilibrata e conforme al superiore interesse del minore, tenuto conto della regola dettata dal legislatore e delle circostanze emerse nel corso del giudizio, non tali da far desumere la inidoneità dell'affidamento condiviso per il corretto sviluppo psico-fisico del figlio – con collocamento prevalente del minore presso la madre. Pertanto, il Collegio ritiene di disporre l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre, nell'abitazione sita in Prato, Via dei Lanaioli, 8, di proprietà esclusiva del CP_1
Il Collegio evidenzia, altresì, la congruità in ordine alle modalità di svolgimento del regime di frequentazione padre/figlio.
Si rileva, infine, l'opportunità di non introdurre al minore i rispettivi nuovi compagni dei genitori per un arco temporale di 4 mesi, al fine di consentire al medesimo di trovare un equilibrio stabile a seguito dell'intervenuta separazione dei genitori.
Pagina 8 di 11 Mantenimento della prole - Il Collegio ritiene che le modalità di mantenimento del minore siano adeguate, tenuto conto delle esigenze legate all'età di dei tempi Per_1 di permanenza presso ciascun genitore nonché dei redditi dichiarati dalle parti, anche tenuto conto che il padre è onerato del pagamento delle rate del mutuo contratto sulla propria abitazione. Lo stesso deve dirsi in ordine alla ripartizione egualitaria delle spese straordinarie, articolate in dispositivo, e dell'attribuzione integrale dell'assegno unico e universale alla madre.
Spese del giudizio – Le spese del presente giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
a. pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 sposati in Prato (PO), in data 3.10.2015, con atto poi CP_1 trascritto nel registro dello Stato civile di detto Comune, specificamente dell'anno 2015, Parte II, Serie A, numero 166 alle condizioni di seguito riportate.
b. Dispone che il figlio minore venga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
c. Assegna la casa coniugale, sita in Prato, Via dei Lanaioli, 8, alla ricorrente che vi abiterà unitamente al figlio Per_1
d. Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio:
1) un weekend ogni 15 giorni dal venerdì dall'uscita della scuola sino alla domenica sera alle ore 21.00, nonché nella settimana in cui starà con il padre il weekend il mercoledì dall'uscita della scuola sino al giovedì mattina quando lo riporterà a scuola o a casa della madre, nonché, nella settimana in cui non starà con il padre nel weekend il padre lo prenderà il martedì pomeriggio dall'uscita della scuola sino al giovedì mattina quando lo riporterà a scuola o a casa della madre;
2) due settimane anche non consecutive durante l'estate da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
3) una settimana durante le vacanze natalizie con alternanza del giorno di
Natale e di Capodanno;
Pagina 9 di 11 4) tre giorni durante le vacanze pasquali con alternanza del giorno di Pasqua
e del Lunedi dell'Angelo;
e. prende atto che il padre si rende disponibile a coadiuvare la madre nella gestione del minore anche nei giorni non di sua spettanza;
f. dispone che l'assegno unico e universale erogato dall' sia percepito CP_2 interamente dalla madre;
g. pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro Per_1
550,00, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
h. pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le seguenti spese straordinarie: spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche
(musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute), uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici e corredo di inizio anno scolastico, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad
Pagina 10 di 11 eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione); il genitore che ha anticipato la spesa di natura straordinaria (concordata o meno) avrà diritto di essere rimborsato, per la quota ad esso spettante, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa;
i. dispone che provveda al pagamento del mutuo acceso sulla CP_1 abitazione familiare;
j. dispone che le parti si astengano dal far frequentare al figlio i rispettivi Per_1 compagni, in quanto tali, per un periodo di 4 mesi decorrenti dal corrente mese;
k. prende atto che rinuncia alla richiesta di addebito della CP_1 separazione nei confronti della moglie come formulata Parte_1 nella memoria di costituzione.
l. Le spese del presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti.
m. Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Prato (PO) di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza trasmessa a cura della Cancelleria.
Così deciso nella camera di consiglio del 22.10.2025.
Il Presidente. dott. Lucia Schiaretti
Il giudice est.
Dr.ssa Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
Pagina 11 di 11
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Paola Compagna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1053 / 2025 promossa da:
(c.f. ), con l'Avv. Alessandra Parte_1 CodiceFiscale_1
OS e l'Avv. Silvia Batacchi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
RICORRENTE
e
(c.f. , rappresentato e difeso CP_1 CodiceFiscale_2 dall'Avv. Maria Di Rocco e dall'Avv. Assunta Antonella Italo ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero.
OGGETTO: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti
Le Parti congiuntamente hanno concluso come da verbale di udienza del
14.10.2025 e pertanto hanno chiesto:
“1.Affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre
2.Assegnazione casa familiare alla madre Pagina 1 di 11
3. starà con il padre un weekend ogni 15 giorni dal venerdì dall'uscita della Per_1 scuola sino alla domenica sera alle ore 21.00 nonché nella settimana in cui starà con il padre il weekend il mercoledì dall'uscita della scuola sino al giovedì mattina quando lo riporterà a scuola o a casa della madre, nonché, nella settimana in cui il padre non starà con il padre nel weekend lo prenderà il martedì pomeriggio dall'uscita della scuola sino al giovedì mattina quando lo riporterà a scuola o a casa della madre. Due settimane anche non consecutive durante l'estate da concordare entro il 30 maggio di ogni anno, una settimana durante le vacanze natalizie con alternanza del giorno di Natale di Capodanno, tre giorni durante le vacanze pasquali con alternanza del giorno di Pasqua e del Lunedi dell'Angelo;
4.Il padre si rende disponibile a coadiuvare la madre nella gestione del minore anche nei giorni di non sua spettanza;
5.Assegno unico attribuito interamente alla madre
6.Contributo al mantenimento di da parte del padre di euro 550,00 mensili, Per_1 rivalutabili annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Prato
7.Pagamento da parte del padre del mutuo acceso sulla abitazione familiare;
8.Astensione per le parti di far frequentare i rispettivi compagni, in quanto tali, al minore per un periodo di 4 mesi;
9.Spese compensate”.
Per il Pubblico Ministero: “Visto, il Pubblico Ministero, in data 16.10.2025.”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 19.05.2025 e ritualmente notificato, Parte_1 ha chiesto all'intestato Tribunale la pronuncia di separazione personale
[...] dal coniuge sposato con rito concordatario in Prato (PO), in CP_1 data 3.10.2015, con atto poi trascritto nel registro dello Stato civile di detto
Comune, specificamente dell'anno 2015, Parte II, Serie A, numero 166.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto: (1) che dall'unione delle parti in data 2 giugno 2018 è nato il figlio (2) che i comportamenti inadeguati, Per_1 provocatori e, talvolta aggressivi, del marito, aggravati anche dalla patologia di bipolarismo da cui lo stesso è affetto, hanno causato, fin da subito, problemi alla vita quotidiana della coppia;
(3) che il dopo aver inizialmente trascurato e CP_1 non accettato la propria malattia, ha poi iniziato un percorso di terapia senza però
Pagina 2 di 11 mai assumere i farmaci prescritti con la continuità dovuta;
(4) che il marito ha posto in essere comportamenti aggressivi per motivi futili nei confronti di soggetti terzi incontrati per strada o vicini di casa – talvolta seguiti da querele poi ritirate, causando situazioni di imbarazzo e pericolo per la ricorrente;
(5) che il resistente ha sviluppato una vera e propria ossessione verso il proprio aspetto fisico, sottoponendosi anche ad importanti interventi di chirurgia plastica all'insaputa della moglie, con conseguente necessità di ostentare sui social ed in pubblico il proprio cambiamento estetico;
6) che il rapporto coniugale è stato definitivamente compromesso quanto la ricorrente ha scoperto le avance e la corrispondenza intrattenuta dal marito con altre donne;
(7) che l'unione materiale della coppia è interrotta da oltre due anni e la dopo aver intrapreso senza successo anche Pt_1 terapia di coppia, ha deciso di rimanere a vivere nella stessa casa con il CP_1 nell'esclusivo interesse del piccolo (8) che a partire dal 2021 il i è Per_1 CP_1 mostrato aggressivo verbalmente e fisicamente nei confronti della moglie, anche di fronte al minore e non solo nell'ambito domestico;
(9) che a partire dal settembre
2024, dopo che la ha comunicato al marito la propria intenzione di separarsi, Pt_1 il ha posto in essere atteggiamenti offensivi, aggressivi e minacciosi nei CP_1 confronti della moglie, dei familiari e anche di amici che hanno tentato di aiutare la coppia;
(10) che il roviene da una facoltosa famiglia ed ha sempre avuto un CP_1 tenore di vita altissimo, potendo contare sull'incasso di decine di affitti mensili e su un prestigioso ruolo all'interno di una società; (11) che il resistente si è sempre fatto carico di tutte le spese domestiche connesse all'appartamento di proprietà in cui la coppia ha fissato la propria abitazione familiare e di tutte le spese per il figlio minore;
(12) che la ricorrente, laureata in podologia, svolge attività presso vari studi medici, avendo messo da parte le proprie ambizioni professionali per prendersi cura di Per_1
Pertanto, la ha insistito affinché il Tribunale adito accogliesse le seguenti Pt_1 conclusioni: “1) autorizzazione dei coniugi a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
2) collocazione e residenza del figlio con la madre nella casa già Per_1 familiare sita in Prato Via dei Lanaioli 8 (NCEU al fg. 50 part. 180 sub.510) che verrà assegnata alla sig.ra Parte_1
3) la madre chiede che il Giudice disponga in via provvisoria l'affidamento esclusivo a lei del figlio con riserva di modificare tale richiesta all'esito della Per_1
CTU psicologica che accerti l'idoneità genitoriale delle parti e la migliore forma
Pagina 3 di 11 di affidamento;
anche in relazione alle frequentazioni del minore col padre la madre chiede che le stesse siano provvisoriamente stabilite secondo tempi e modalità che garantiscano la sicurezza del minore fino all'esito della richiedenda
CTU che accerti l'aspetto e affermi le migliori modalità tenuto conto delle problematiche di tipo psichiatrico e dei comportamenti paterni che si sono ad oggi sistematicamente verificati e della necessità di garantire la sicurezza del minore.
4) obbligo del sig. i concorrere al mantenimento del figlio versando CP_1 Per_1 alla madre la somma mensile di euro 1.000,00 entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre adeguamento Istat annuale e al 70% delle spese di carattere straordinario da individuare in base al Protocollo attualmente in essere presso il Tribunale di Prato.
Spese attuale baby-sitter a carico del padre;
il tutto a decorrere dalla domanda;
5) vittoria di spese e di onorari”.
Il giudice delegato, letto il ricorso, con decreto del 20.05.2025, ha fissato la prima udienza di comparizione al 23.09.2025, onerando le parti dei rispettivi adempimenti nei termini di legge.
Nelle more della celebrazione della prima udienza la con istanza del Pt_1
22.05.2025, ad integrazione del ricorso, ha chiesto al Giudice delegato, inaudita altera parte, di disporre in via anticipata e urgente l'assegnazione della casa familiare sita in Prato Via dei Lanaioli n. 8 Piano 1 - S1 in qualità di genitore collocatario del figlio minore con provvedimento trascrivibile ai sensi Per_1 dell'art. 337 sexies c.c., avendo avuto notizia successivamente al deposito del ricorso che il aveva messo in vendita il suddetto immobile, completo di CP_1 arredi, per il quale aveva già avuto una proposta di acquisto. Il giudice, ascoltati i testimoni indicati, ha ritenuto sussistenti i presupposti per farsi luogo all'accoglimento della invocata cautela, così disponendo in via anticipata l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, come da ordinanza del
27.06.2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.06.2025.
Si è costituito tempestivamente in giudizio il quale, pur CP_1 aderendo alla domanda di separazione avanzata, ha contestato tutto quanto dedotto e allegato in quanto difforme alla realtà dei fatti avvenuti.
In particolare il resistente ha eccepito: (1) che il fallimento dell'unione familiare è da attribuirsi alla relazione extraconiugale intrattenuta dalla con Pt_1 [...]
amico del marito;
(2) che il ha appreso della relazione della Persona_2 CP_1 moglie, personalmente, non credendo alle informazioni riportate da amici in
Pagina 4 di 11 comune della coppia;
(3) che, al contrario, il resistente non ha mai tradito la moglie, nonostante lo scambio di messaggi con altre donne;
(4) che il a causa dei CP_1 reiterati rifiuti ricevuti dalla moglie, ha maturato la propria insoddisfazione estetica ed ha deciso di ricorrere alla chirurgia plastica, confidando di poter risultare nuovamente attraente agli occhi della che lo ha accompagnato in occasione Pt_1 degli interventi;
(5) che la crisi coniugale è derivata quindi dal tradimento della che ha ingenerato turbamento e delusione nei confronti del il quale Pt_1 CP_1 ha avviato un percorso di terapia che sta seguendo con continuità; (6) che la ricorrente, nel corso della vita coniugale, non si è mai dedicata alla cura della casa, delegando tutte le attività alla collaboratrice domestica la quale si è spesso occupata anche di mentre la era a lavoro;
(7) che la ricorrente non ha mai Per_1 Pt_1 contribuito alla gestione economica della casa e della vita familiare, non avendo nemmeno compiuta contezza delle spese fisse mensili della coppia;
(8) che il CP_1
è un padre diligente e presente nella vita di e che i pochi spazi personali per Per_1 hobby o sport sono sempre organizzati in modo da garantire la sua presenza con il figlio.
Pertanto, il resistente ha concluso per sentir dichiarare la separazione personale dalla moglie con addebito in ragione della violazione dei doveri nascenti dal matrimonio alle condizioni di seguito trascritte: “1. autorizzare i coniugi a vivere separati, portandosi reciproco rispetto;
2. quanto alla casa familiare, sita in Prato,
Via dei Lanaioli, 8, di proprietà esclusiva del Sig. si rimette ogni decisione CP_1 circa la sua assegnazione al prudente apprezzamento del Tribunale adito, anche quanto alla eventuale conferma del provvedimento di assegnazione già adottato in via d'urgenza, con ordinanza datata 26.06.2025; in ogni caso, laddove la richiamata ordinanza dovesse trovare conferma, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito considerare che per l'acquisto dell'immobile de quo solo il Sig. ha acceso CP_1 un mutuo ipotecario che egli solo sostiene integralmente (cfr. doc. 12), circostanza rilevante anche ai fini della determinazione del contributo paterno al mantenimento del figlio posto che, in caso di perdurate collocamento del figlio presso la Per_1 casa familiare unitamente alla madre, sarà solo il padre a farsi interamente carico delle spese per la sistemazione alloggiativa del figlio;
3. disporre l'affidamento condiviso del piccolo ai genitori, nel suo superiore interesse a godere della Per_1 bigenitorialità, difettando certamente nel caso concreto elementi per farsi luogo all'affidamento esclusivo alla madre – come da ella invocato, anche solo in via
Pagina 5 di 11 provvisoria, per tutto quanto esposto in narrativa;
il figlio rimarrà collocato prevalentemente presso la madre;
4. il padre potrà incontrare e tenere con sé il piccolo senza limitazioni;
tuttavia, tenuto conto dell'età del minore, il padre
Per_1 potrà prendere e tenere con sé il figlio a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio, dall'uscita da scuola e fino alla domenica sera, allorché lo ricondurrà all'abitazione domestica entro le ore 21:00; durante la settimana in cui il bambino permarrà col padre durate il week-end, il padre potrà prendere con sé il piccolo nel pomeriggio del martedì, tenendolo con sé anche per il pernottamento,
Per_1 per poi accompagnarlo a scuola il successivo mercoledì mattina;
durante i periodi di chiusura delle scuole, il padre potrà prendere con sé dal martedì mattina,
Per_1 dalle ore 10, e ricondurlo poi all'abitazione materna il successivo mercoledì sera entro le ore 21:00; durante la settimana in cui il padre non terrà con sé il figlio per il week-end, potrà prendere e tenere con sé per due giorni – con
Per_1 pernottamento, dal martedì pomeriggio, dall'uscita da scuola, e fino al successivo giovedì mattina, allorché lo riaccompagnerà a scuola;
durante il periodo di chiusura delle scuole, il padre potrà prendere con sé dal martedì mattina,
Per_1 dalle ore 10, e ricondurlo poi all'abitazione materna il successivo giovedì sera entro le ore 21:00; 5. durante le festività, il bambino trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore le festività nazionali;
6. durante le vacanze estive
Per_1 trascorrerà due settimane, anche non consecutive con il padre;
durante il restante periodo di chiusura delle scuole, la frequentazione tra i genitori e sarà
Per_1 regolata secondo la calendarizzazione di cui al precedente punto n. 4; 7. il padre contribuirà al mantenimento del figlio nella misura di € 350,00 mensili,
Per_1 giusta le ragioni di cui in narrativa;
le spese straordinarie, individuate secondo il protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di Prato, saranno sostenute al 50% tra i genitori;
8. l'Assegno Unico Universale, sarà percepito integralmente dalla Sig.ra
9. le spese occasionate per la domestica già assunta dalla famiglia, Pt_1 saranno sostenute dalla Sig.ra mentre il Sig. rovvederà a rifondere Pt_1 CP_1 alla stessa la quota parte del 25% dei ridetti costi;
ciò, per tutto quanto esposto in narrativa;
10. nessuna previsione economica a favore della moglie ed a carico del marito, attesa la piena capacità economico-reddituale della Sig.ra e la Pt_1 assoluta equivalenza dei patrimoni dei coniugi, per quanto dedotto in narrativa, tenuto altresì conto della domanda di addebito svolta nei confronti della ricorrente.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa”.
Pagina 6 di 11 La causa è proseguita con il deposito delle memorie autorizzate con le quali parte ricorrente ha contestato la domanda di addebito della separazione avanzata da controparte in quanto infondata ed ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni già precisate mentre il convenuto ha contestato le eccezioni avanzate, insistendo affinché il giudice volesse considerare la violazione dei doveri coniugali posti in essere dalla in punto di infedeltà e di mancata contribuzione materiale alla Pt_1 vita familiare.
All'udienza del 23.09.2025, il giudice, dopo aver ascoltato separatamente le parti, ha formulato una proposta conciliativa alla quale parte ricorrente ha aderito, mentre i difensori di parte convenuta hanno chiesto un breve rinvio per valutarne la fattibilità.
Il giudice, preso atto della richiesta avanzata, ha rinviato all'udienza del 14.10.2025 per la verifica.
Alla suddetta udienza, il giudice, sentite le nuove proposte delle parti, a parziale modifica di quanto proposto all'udienza precedente ha proposto le condizioni di seguito trascritte: “1.Affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre 2.Assegnazione casa familiare alla madre 3. starà con il padre un Per_1 weekend ogni 15 giorni dal venerdì dall'uscita della scuola sino alla domenica sera alle ore 21.00 nonché nella settimana in cui starà con il padre il weekend il mercoledì dall'uscita della scuola sino al giovedì mattina quando lo riporterà a scuola o a casa della madre, nonché, nella settimana in cui il padre non starà con il padre nel weekend lo prenderà il martedì pomeriggio dall'uscita della scuola sino al giovedì mattina quando lo riporterà a scuola o a casa della madre. Due settimane anche non consecutive durante l'estate da concordare entro il 30 maggio di ogni anno, una settimana durante le vacanze natalizie con alternanza del giorno di Natale di Capodanno, tre giorni durante le vacanze pasquali con alternanza del giorno di Pasqua e del Lunedi dell'Angelo;
4.Il padre si rende disponibile a coadiuvare la madre nella gestione del minore anche nei giorni di non sua spettanza;
5.Assegno unico attribuito interamente alla madre 6.Contributo al mantenimento di da parte del padre di euro 550,00 mensili, rivalutabili Per_1 annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Prato 7.Pagamento da parte del padre del mutuo acceso sulla abitazione familiare;
8.Astensione per le parti di far frequentare i rispettivi compagni, in quanto tali, al minore per un periodo di 4 mesi;
9.Spese compensate”.
Pagina 7 di 11 I procuratori delle parti hanno dichiarato di aderire all'accordo proposto e hanno chiesto che la causa fosse rimessa al Collegio per la decisione, con rinuncia ai termini ex art 473 bis 28 c.p.c., previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Pronuncia di separazione - Sussistono tutti i presupposti legali e fattuali per pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi. Dalla data di udienza fissata per la prima udienza di comparizione, queste hanno condotto vite autonome. Il permanere ininterrotto della separazione e la continuazione del presente giudizio sono già di per sé evidenti manifestazioni del venir meno della comunione materiale e spirituale tra le parti, dell'irrevocabile intenzione di sciogliere il vincolo matrimoniale e dell'impossibilità di ricostituire il nucleo familiare.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo entrambi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma.
Domanda di addebito – Seppur non espressamente indicato, il Tribunale ritiene che, in ragione dell'adesione alla proposta conciliativa del giudice delegato, tale domanda spiegata dal convenuto debba intendersi implicitamente rinunciata.
Affidamento del figlio diritto di visita del genitore non collocatario e Per_1 assegnazione della casa coniugale – Il Tribunale ritiene che la proposta conciliativa formulata dal giudice delegato sia equilibrata e conforme al superiore interesse del minore, tenuto conto della regola dettata dal legislatore e delle circostanze emerse nel corso del giudizio, non tali da far desumere la inidoneità dell'affidamento condiviso per il corretto sviluppo psico-fisico del figlio – con collocamento prevalente del minore presso la madre. Pertanto, il Collegio ritiene di disporre l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre, nell'abitazione sita in Prato, Via dei Lanaioli, 8, di proprietà esclusiva del CP_1
Il Collegio evidenzia, altresì, la congruità in ordine alle modalità di svolgimento del regime di frequentazione padre/figlio.
Si rileva, infine, l'opportunità di non introdurre al minore i rispettivi nuovi compagni dei genitori per un arco temporale di 4 mesi, al fine di consentire al medesimo di trovare un equilibrio stabile a seguito dell'intervenuta separazione dei genitori.
Pagina 8 di 11 Mantenimento della prole - Il Collegio ritiene che le modalità di mantenimento del minore siano adeguate, tenuto conto delle esigenze legate all'età di dei tempi Per_1 di permanenza presso ciascun genitore nonché dei redditi dichiarati dalle parti, anche tenuto conto che il padre è onerato del pagamento delle rate del mutuo contratto sulla propria abitazione. Lo stesso deve dirsi in ordine alla ripartizione egualitaria delle spese straordinarie, articolate in dispositivo, e dell'attribuzione integrale dell'assegno unico e universale alla madre.
Spese del giudizio – Le spese del presente giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
a. pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 sposati in Prato (PO), in data 3.10.2015, con atto poi CP_1 trascritto nel registro dello Stato civile di detto Comune, specificamente dell'anno 2015, Parte II, Serie A, numero 166 alle condizioni di seguito riportate.
b. Dispone che il figlio minore venga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
c. Assegna la casa coniugale, sita in Prato, Via dei Lanaioli, 8, alla ricorrente che vi abiterà unitamente al figlio Per_1
d. Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio:
1) un weekend ogni 15 giorni dal venerdì dall'uscita della scuola sino alla domenica sera alle ore 21.00, nonché nella settimana in cui starà con il padre il weekend il mercoledì dall'uscita della scuola sino al giovedì mattina quando lo riporterà a scuola o a casa della madre, nonché, nella settimana in cui non starà con il padre nel weekend il padre lo prenderà il martedì pomeriggio dall'uscita della scuola sino al giovedì mattina quando lo riporterà a scuola o a casa della madre;
2) due settimane anche non consecutive durante l'estate da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
3) una settimana durante le vacanze natalizie con alternanza del giorno di
Natale e di Capodanno;
Pagina 9 di 11 4) tre giorni durante le vacanze pasquali con alternanza del giorno di Pasqua
e del Lunedi dell'Angelo;
e. prende atto che il padre si rende disponibile a coadiuvare la madre nella gestione del minore anche nei giorni non di sua spettanza;
f. dispone che l'assegno unico e universale erogato dall' sia percepito CP_2 interamente dalla madre;
g. pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro Per_1
550,00, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
h. pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le seguenti spese straordinarie: spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche
(musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute), uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici e corredo di inizio anno scolastico, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad
Pagina 10 di 11 eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione); il genitore che ha anticipato la spesa di natura straordinaria (concordata o meno) avrà diritto di essere rimborsato, per la quota ad esso spettante, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa;
i. dispone che provveda al pagamento del mutuo acceso sulla CP_1 abitazione familiare;
j. dispone che le parti si astengano dal far frequentare al figlio i rispettivi Per_1 compagni, in quanto tali, per un periodo di 4 mesi decorrenti dal corrente mese;
k. prende atto che rinuncia alla richiesta di addebito della CP_1 separazione nei confronti della moglie come formulata Parte_1 nella memoria di costituzione.
l. Le spese del presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti.
m. Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Prato (PO) di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza trasmessa a cura della Cancelleria.
Così deciso nella camera di consiglio del 22.10.2025.
Il Presidente. dott. Lucia Schiaretti
Il giudice est.
Dr.ssa Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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