Art. 6.
Per le persone assicurate ai sensi della presente legge il limite di eta' per il conseguimento della pensione di vecchiaia e' stabilito ai compimento del sessantacinquesimo anno di eta' per gli uomini e del sessantesimo anno di eta' per le donne.
Agli effetti della determinazione dei requisiti minimi di contribuzione, stabiliti dall'articolo 9, sub articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , ed ai fini dell'accertamento dello stato di invalidita', le persone assicurate a norma della presente legge sono equiparate agli operai delle categorie non agricole.
Per le persone assicurate ai sensi della presente legge il limite di eta' per il conseguimento della pensione di vecchiaia e' stabilito ai compimento del sessantacinquesimo anno di eta' per gli uomini e del sessantesimo anno di eta' per le donne.
Agli effetti della determinazione dei requisiti minimi di contribuzione, stabiliti dall'articolo 9, sub articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 , ed ai fini dell'accertamento dello stato di invalidita', le persone assicurate a norma della presente legge sono equiparate agli operai delle categorie non agricole.