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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/12/2025, n. 3448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3448 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 981/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di MILANO
Terza sezione civile
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott.ssa Antonio Corte Consigliere
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. sopra riportato promossa da:
già (C.F./P.IVA rappresentata e Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Paolo Catalano del Foro di Milano (C.F.
) pec: e l'Avv. Maurizio Vicino del C.F._1 Email_1 Foro di Bologna ( ) pec: CodiceFiscale_2 Email_2 ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Milano in via G.B. Bertini 13;
APPELLANTE CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, C.F. e P.IVA CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Maurizio Bernardi del Foro di Milano (C.F. ) pec: e Ida C.F._3 Email_3 Margherita Garzelli, del Foro di Bari (C.F. ) pec: C.F._4 ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Milano, via Vittor Email_4 Pisani 20;
APPELLATA
OGGETTO: altri contratti atipici
CONCLUSIONI DELLE PARTI PER L'APPELLANTE
“NEL MERITO:
- accogliere l'appello, e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
1 - accertare e dichiarare l'illegittimità della risoluzione di diritto esercitata da il data 12 CP_1 ottobre 2022 per il mancato verificarsi delle condizioni previste dalla clausola risolutiva espressa di cui all'art. 20 del contratto;
- accertare e dichiarare il corretto adempimento di (già in Controparte_2 Parte_2 ordine alla corretta esecuzione del contratto ed in particolare in relazione alla corretta trasmissione della comunicazione negativa in ordine alla calendarizzazione degli spettacoli effettuata entro il termine prorogato da con pec del 13.09.2022 e per l'effetto dichiarare che nulla è CP_1 dovuto;
- condannare la in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore di CP_1 Controparte_2 (già del compenso minimo garantito pari a € 40.625 oltre iva, nonché del Parte_2 risarcimento del danno derivante dal mancato guadagno subito in conseguenza dell'inesatta esecuzione contrattuale da parte di per non aver colpevolmente organizzato secondo CP_1 buona fede e correttezza il numero massimo di spettacoli che avrebbe potuto far rappresentare ai sensi del contratto di importo pari a € 145.422,69 oltre iva. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge”;
PER L'APPELLATA
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1. Rigettare l'appello proposto da (già poiché infondato in CP_2 Parte_2 fatto e in diritto;
2. Confermare integralmente la sentenza di primo grado n. 1372/2025 del 18 febbraio 2025 di R.G. 23812/2023 di Rep. n. 1455/2025, resa dal Tribunale di Milano, Sezione Settima Civile, nella persona del Giudice Dott. Gian Piero Vitale.
Condannare l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. (già ha impugnato, con atto di citazione regolarmente Parte_1 Parte_2 notificato, la sentenza n. 1372/2025, pubblicata il 18.2.2025, con la quale il Tribunale di Milano, accogliendo le domande proposte nei suoi confronti da ha: dichiarato l'intervenuta CP_1 risoluzione di diritto del contratto oggetto di causa e, per l'effetto, condannato la convenuta
[...] al pagamento, in favore della parte attrice, a titolo di penali contrattuali, della somma di € Parte_2 27.000,00, oltre interessi legali moratori dalla domanda giudiziale al soddisfo nonché alla restituzione della somma di euro 44.291,57, oltre IVA come per legge e interessi legali moratori dalla domanda giudiziale al soddisfo;
condannato altresì la convenuta, in applicazione del principio di soccombenza, alla refusione delle spese di lite.
Occorre premettere che l'attrice ha agito in primo grado nei confronti di società Parte_2 titolare dei diritti relativi al gruppo musicale denominato “MA Cose”, deducendo che le parti avevano sottoscritto in data 15.11.2019 un contratto per la rappresentazione di spettacoli musicali del menzionato gruppo, poi prorogato con parziali modifiche in virtù dell'Addendum del 11.06.2021. Deduceva che, per effetto dell'art. 6 del Contratto – non modificato sul punto dall'Addendum CP_1
– i calendari di rappresentazione degli spettacoli sarebbero stati da essa determinati previa approvazione della convenuta, la quale avrebbe dovuto comunicare per iscritto, nei tre giorni successivi al ricevimento della proposta di calendario, il proprio benestare e che, in difetto di un tempestivo riscontro da parte di il calendario si sarebbe inteso approvato. Parte_2
2 Deduceva, quindi, che il 2.8.2022 aveva comunicato via mail ai soci della il Parte_2 calendario per cinque spettacoli da rappresentarsi tra il 3 e l'8 novembre 2022 in applicazione dell'art. 6 del contratto e che, a fronte della mancata opposizione da parte della convenuta nei successivi tre giorni, il calendario inoltrato con le relative date era da reputarsi vincolante per quest'ultima e per gli artisti dalla stessa rappresentati. Rappresentava che invece, e solo in data 14.9.2022, a fronte di un sollecito inviatole, Parte_2 aveva comunicato il proprio dissenso al calendario inoltrato quasi un mese e mezzo prima, i cui spettacoli non erano pertanto stati eseguiti.
rilevava di essersi pertanto avvalsa della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 20.1 e di CP_1 avere dichiarato risolto di diritto il contratto inter partes con pec del 12 ottobre 2022; chiedeva al Tribunale di accertare l'intervenuta risoluzione del contratto per fatto e colpa di con Parte_2 condanna di quest'ultima al pagamento della penale contrattualmente prevista nella misura complessiva di euro 27.000,00 per ciascuno spettacolo non effettuato, oltre al risarcimento dei maggiori danni subiti (sull'assunto che, in conseguenza della risoluzione anticipata del contratto, nessuno spettacolo ulteriore era stato successivamente rappresentato, con azzeramento degli attesi introiti). Chiedeva altresì la restituzione delle somme versate alla convenuta a titolo di acconto e non ancora recuperate ai sensi dell'art. 21.3 del contratto, pari all'importo di euro 44.291,57 oltre IVA.
Costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto delle domande di controparte deducendo il Parte_2 tenore informale della email ricevuta il 2 agosto 2022, difficilmente inquadrabile, a suo dire, quale proposta definitiva di calendario cui essere tenuti a rispondere nel breve lasso temporale di tre giorni contrattualmente previsto;
deduceva altresì che tale email proveniva da un semplice impiegato della sprovvisto dei poteri di proporre delle date vincolanti per la e per gli artisti dalla CP_1 Parte_2 stessa rappresentati;
sosteneva, inoltre, che la clausola risolutiva espressa prevista nel contratto dovesse intendersi riferita non all'ipotesi di spettacoli non approvati in tempo utile dalla convenuta e in relazione ai quali nessuna spesa l'attrice aveva sostenuto, bensì rispetto a spettacoli effettivamente organizzati da in quanto approvati, “venduti” ai promoter in forza di appositi contratti CP_1 sottoscritti e, infine, annunciati al pubblico, circostanza non verificatasi nel caso di specie. Secondo quanto prospettato da inoltre, il rifiuto opposto alla rappresentazione degli Parte_2 spettacoli era giustificato in ragione dell'inopportunità per il gruppo “MA Cose” di svolgere tali spettacoli nelle date indicate dall'attrice, ovvero nell'imminenza della pubblicazione del nuovo album del duo musicale e della partecipazione degli artisti al Festival di San Remo 2023.
2. Il Tribunale di Milano, con la sentenza gravata, ha così motivato l'accoglimento delle domande di risoluzione e ripetizione somme formulate dell'attrice “ … effettivamente, il menzionato art. 6 del contratto sottoscritto il 15.11.2019 (non modificato dal successivo addendum nella parte de qua) prevede: “i calendari definitivi relativi alle date, ai luoghi ed alle Venues di rappresentazione degli Spettacoli (c.d. “Tour Itinerary”) verranno determinati da e sottoposti alla previa CP_1 approvazione della società, con congruo anticipo perlomeno di 20 (venti) giorni rispetto alla data di svolgimento di ciascuno Spettacolo. La società dovrà a sua volta comunicare per iscritto (via e-mail) a , nei 3 (tre) giorni successivi al ricevimento del suddetto calendario, il proprio benestare in CP_1 merito alle date, ai luoghi ed alle Venues di rappresentazione degli Spettacoli indicati da , CP_1 che non potrà essere irragionevolmente negato. In caso di mancata risposta della Società entro il termine di 3 (tre) giorni suddetto, il calendario si intenderà approvato dalla società … È altresì pacifico che, a fronte della mail del 2 agosto 2022 inviata da ai soci della con CP_1 Parte_2 indicata la proposta di calendario per cinque spettacoli da rappresentarsi tra il 3 e l'8 novembre 2022 (v. doc. 15 fascicolo attrice), nessun riscontro sia stato fornito dalla società convenuta fino alla pec del successivo 14 settembre 2022, peraltro solo a seguito di un sollecito in tal senso dell'attrice (v. doc. 17 fascicolo attrice).
3 Nessun pregio ha la doglianza mossa dalla convenuta circa la provenienza della mail da un
“semplice” impiegato della , essendo circostanza incontestata che il mittente, il signor CP_1
era l'account manager di con il quale si era sempre Persona_1 CP_1 Parte_2 interfacciata per l'esecuzione del contratto. Parimenti infondata è l'eccezione sollevata in merito ai destinatari della ricordata comunicazione, essendo documentato per tabulas che la stessa è stata trasmessa non solo al sig. (socio Persona_2 di , ma anche al sig. , Amministratore Unico di dal luglio Parte_2 Controparte_3 Parte_2 2021 e secondo socio della compagine sociale. Giova, inoltre, considerare sul punto che, sebbene dal contenuto sicuramente informale, la comunicazione mail del 2 agosto 2022 conteneva tutti gli elementi idonei a considerarla una proposta di calendario vincolante, qualora non rifiutata nel termine contrattualmente previsto di tre giorni. In detta mail, infatti, erano riportate sia le date dei futuri concerti che le locations, integrando, con ciò, i requisiti minimi di una proposta efficace nei termini indicati dall'art. 6 del Contratto. Deve ritenersi, quindi, che la mancata risposta nel termine pattuito da parte della convenuta –senza valide ragioni giustificative – va intesa quale approvazione del calendario di spettacoli proposti da
. CP_1 Peraltro, il mancato riscontro a tale comunicazione da parte di per quasi un mese e Parte_2 mezzo e solo a seguito di un sollecito dell'attrice, è da reputarsi comportamento contrario non solo alle previsioni pattizie ma, ancor prima, ai più elementari canoni della buona fede contrattuale, essendo sostanzialmente la società convenuta rimasta inerte – pur nella consapevolezza del significato contrattuale di tale inerzia - senza comunicare l'assenso o il dissenso al calendario indicato per un lasso temporale oltremodo ingiustificato. Pertanto, la mancata esecuzione degli spettacoli di cui alla comunicazione del 02.08.2022 configura un inadempimento contrattuale imputabile alla convenuta e idoneo a legittimare la risoluzione fatta valere da parte attrice. Non è condivisibile, in proposito, l'interpretazione della clausola risolutiva espressa fornita dalla società convenuta, non solo per il chiaro tenore letterale dell'art. 20.11, ove non viene menzionata da nessuna parte la subordinazione dell'efficacia di tale clausola rispetto alla più o meno avanzata fase di organizzazione degli spettacoli o ai costi sostenuti dall'attrice, ma anche alla luce del fatto che la quota di ammortamento dei costi di produzione e allestimento imputabili agli spettacoli è stata separatamente prevista all'art. 18.2 ii) del Contratto e, nel caso di specie, non è stata neppure richiesta dall'attrice, proprio in ragione dell'assenza di spese di organizzazione dalla stessa sopportate. Alla luce delle considerazioni esposte, deve, pertanto, dichiararsi l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto in data 12 ottobre 2022, a seguito della comunicazione via pec con cui si è CP_1 avvalsa della clausola risolutiva espressa prevista all'art. 20.1 del Contratto (doc. 18 fasc. attrice)”. In conseguenza del ritenuto inadempimento colpevole di il Tribunale ha pronunciato Parte_2 condanna di quest'ultima al pagamento delle somme meglio indicate in dispositivo e calcolate sulla scorta delle previsioni contrattuali, mentre ha rigettato la domanda dell'attrice di condanna della convenuta al risarcimento di maggiori danni asseritamente patiti per i mancati introiti conseguenti agli spettacoli non effettuati “dovendosi ritenere tali danni del tutto ipotetici, in considerazione del fatto che il calendario degli spettacoli da rappresentare, come detto, era comunque subordinato ad un'approvazione (espressa o tacita) della convenuta”. Ha infine rigettato le domande proposte in via riconvenzionale da per le ragioni Parte_2 dettagliatamente esposte a p. 7 della motivazione della sentenza impugnata.
3. A sostegno dell'appello in esame la convenuta soccombente, ora Parte_1 articola due motivi di censura di cui l'appellata, regolarmente costituita, chiede il rigetto per infondatezza.
All'udienza del 25.11.2025, il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
4 4. L'appello è infondato.
Con il primo motivo di gravame deduce erronea valutazione delle risultanze Parte_1 probatorie in atti da parte del giudice di primo grado. Secondo l'appellante, in particolare, la sentenza del Tribunale sarebbe viziata nella parte in cui il giudice ha ravvisato “l'accettazione tacita dell'odierna appellante alla calendarizzazione proposta da con mail del 02.08.2022 dato il mancato riscontro a questa nel termine di 3 giorni”, CP_1 in quanto avrebbe omesso totalmente di valutare “la valenza probatoria della successiva comunicazione inviata con pec del 13.09.2022 da la quale, secondo la tesi CP_1 dell'appellante, conteneva una “chiara rimessione in termini” in suo favore con la concessione di un ulteriore termine di 15 giorni per accettare o rifiutare la proposta di calendario.
sul punto, sostiene che se “la avesse davvero inteso accettate le date Parte_1 CP_1 proposte con la mail del 02.08 da parte di non avrebbe inviato un'ulteriore Parte_2 comunicazione in tal senso” ma avrebbe piuttosto dato “direttamente esecuzione al contratto”. Lamenta ancora l'appellante che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il rifiuto di Pt_2 di dar corso alla calendarizzazione degli spettacoli proposta da non sarebbe qualificabile
[...] CP_1 come inadempimento contrattuale, dal momento che “il contratto in essere tra le parti … prevedeva all'art.6 la necessità che comunicasse il proprio benestare in merito alle date proposte, Parte_2 senza possibilità di negarlo irragionevolmente”. Afferma testualmente nell'atto di impugnazione che “il Giudice di prime cure non ha valutato, evidentemente, come ragionevoli le giustificazioni poste alla base del rifiuto dei “MA Cose”, ovvero la pubblicazione di un nuovo disco prevista in data 4 novembre 2022 e tutto quello che ne consegue, (problemi di natura personale e la preparazione fisica, psicologica e artistica necessaria per la partecipazione al festival più importante della musica italiana). Non è, infatti, ipotizzabile conciliare gli impegni promozionali connessi al lancio dell'album con l'esecuzione di un così fitto calendario di spettacoli … in ultima analisi, alla luce di quanto fin qui esposto e alla luce del nuovo termine per l'approvazione delle date, concesso da con la pec del 13.09, il rifiuto alla CP_1 calendarizzazione proposta, dati gli impegni degli artisti, doveva essere considerato dal Giudice del tutto legittimo e ragionevole, non potendo, quest'ultimo, considerarlo un grave inadempimento alla base di una risoluzione di diritto ...”. Infine l'appellante lamenta che il Tribunale abbia erroneamente valutato le cause di risoluzione contrattuale ed in particolare mal interpretato la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 20.1, così argomentando “È documentale, invece, che non potesse avvalersi della clausola CP_1 risolutiva espressa poiché non sono stati mai violati obblighi di esclusiva o garanzia, ne tantomeno l'artista non si è presentato agli spettacoli o vi sia stata colpa da parte della o dei “MA Parte_2 Cose” nel non rappresentare gli spettacoli”. Arriva l'appellante a sostenere che, avendo inviato la pec con la comunicazione di risoluzione CP_1 in data 12.10.2022, la mancata rappresentazione degli spettacoli di cui alla proposta di calendario inviata il 2.8.2022 sarebbe imputabile a fatto e colpa dell'attrice (testualmente “La mancata rappresentazione degli Spettacoli è, pertanto, solamente un effetto di tale risoluzione!”).
Il motivo di critica in esame è infondato sotto ogni profilo allegato dall'appellante. Occorre premettere che l'art. 6 del contratto sottoscritto dalle parti, rubricato “tour itinerary”, stabiliva che “i calendari definitivi relativi alle date, ai luoghi ed alle Venues di rappresentazione degli Spettacoli (c.d. “Tour Itinerary”) verranno determinati da e sottoposti alla previa CP_1 approvazione della con congruo anticipo perlomeno di 20 (venti) giorni rispetto alla data CP_4 di svolgimento di ciascuno Spettacolo. La dovrà a sua volta comunicare per iscritto (via CP_4 e-mail) a , nei 3 (tre) giorni successivi al ricevimento del suddetto calendario, il proprio CP_1 benestare in merito alle date, ai luoghi ed alle Venues di rappresentazione degli Spettacoli indicati da , che non potrà essere irragionevolmente negato. In caso di mancata risposta della CP_1
5 entro il termine di 3 (tre) giorni suddetto, il calendario si intenderà approvato dalla CP_4
” (v. doc. 1 fascicolo parte attrice). CP_4 Nel pieno rispetto e in adempimento di tale (chiarissima) previsione contrattuale e degli accordi inter partes, in data 2 agosto 2022 inviava ai soci e all'amministratore unico della una CP_1 Parte_2 comunicazione e-mail con indicata la proposta di calendario (definitiva) per cinque spettacoli da rappresentarsi tra il 3 e l'8 novembre 2022 (v. doc. 15 fascicolo attrice), del seguente tenore “Ciao ragazzi, spero tutto ok. Stando alla timeline che ci eravamo dati circa MA Cose, abbiamo preso delle opzioni club per quest'autunno. Ve le copio qui.
3 novembre 2022 Alcatraz Milano
4 novembre 2022 Hall Padova
5 novembre 2022 Estragon Bologna
6 novembre 2022 Atlantico Roma 8 novembre 2022 Concordia Torino Potremmo valutare di aggiungere Firenze... ma a me così piace...non esclude eventuali raddoppi in caso di soldout. Naturalmente disponibile a confronti e suggerimenti …”. Come sottolineato dal Tribunale, tale comunicazione, da cui peraltro si evince vi fossero state precedenti interlocuzioni tra le parti “circa i MA Cose”, contiene tutti gli estremi di una proposta vincolante e definitiva di calendario ex art. 6 del contratto, è stata inviata con un anticipo più che congruo rispetto alle date indicate di rappresentazione degli spettacoli, e, come tale, avrebbe dovuto essere accettata – o rifiutata con motivazioni ragionevoli – per iscritto, ovvero sempre via email, da nei tre giorni successivi, intendendosi, in mancanza di risposta, tacitamente accettata. Parte_2 A fronte di ciò, è pacifico che la convenuta, odierna appellante, sia rimasta del tutto silente ed inerte dopo aver ricevuto tale proposta definitiva e vincolante di date per la rappresentazione degli spettacoli, costringendo così ad inviare la successiva comunicazione del 13.9.2022 (doc. n. CP_1 16 fascicolo di primo grado di parte attrice) del seguente esplicito tenore “Vi invitiamo a confermarci che i Sig.ri e (in arte MA Cose), renderanno le loro Parte_3 Parte_4 prestazioni artistiche per la rappresentazione degli spettacoli indicati nella nostra comunicazione del 2 agosto scorso, eseguendo anche le relative prove. Vi invitiamo, quindi, a prendere contatto con la nostra società, entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della presente, sia per darci assicurazioni in merito a quanto sopra, sia per confermarci l'esecuzione, da parte Vostra, di tutto quanto previsto all'art.
4.2 del contratto tra noi in essere di cui all'oggetto, anche con riferimento, tra l'altro ma non solo, a quanto indicato alle lettere m), n), o) del ricordato art. 4.2; attività, queste, indispensabili per consentire alla nostra società di produrre e organizzazione gli spettacoli in questione che, altrimenti, non potranno essere rappresentati. Restiamo, dunque, in attesa di un Vostro riscontro nel ricordato termine di quindici giorni. Cordiali saluti”. E' bene evidenziare che l'art. 4.2., richiamato dall'attrice nella comunicazione in oggetto, conteneva un dettagliato elenco di obbligazioni gravanti su affinchè gli artisti potessero rendere, Parte_2 come da contratto, le proprie prestazioni a favore esclusivo di “per l'effettuazione e lo CP_1 svolgimento degli spettacoli e degli eventi previsti dal contratto”, obbligazioni consistenti, tra l'altro, nel dar corso a campagne pubblicitarie e di marketing e nell'effettuare comunicazioni promozionali in previsione degli spettacoli, nonché nel fornire la propria consulenza a in ordine ai diversi CP_1 aspetti organizzativi legati alla rappresentazione degli eventi artistici in questione. Ora, la tesi dell'appellante, secondo cui la citata comunicazione del 13.9.2022 rappresenterebbe una
“chiara rimessione in termini” in suo favore non trova riscontro ed è anzi smentita dal tenore letterale della stessa, con cui , dopo quasi un mese e mezzo dall'inoltro della proposta vincolante di CP_1 calendari e nell'assoluta inerzia di controparte (che avrebbe dovuto, appunto, attivarsi con l'attrice per garantire l'adempimento di tutte le ulteriori obbligazioni previste a suo carico dall'art.
4.2. del
6 contratto), ha inteso inviare a quest'ultima unicamente un sollecito proprio al fine di essere rassicurata sulla condotta di e di evitare di porre in essere attività inutili sostenendone anche i relativi Parte_2 costi (attività giustamente definite da come “indispensabili per consentire alla nostra società CP_1 di produrre e organizzazione gli spettacoli in questione che, altrimenti, non potranno essere rappresentati”). Fermo, dunque, che in assenza di risposta scritta da parte di nel termine di tre giorni Parte_2 dall'invio della proposta di calendario (il 2.8.2022), tale proposta era da ritenersi certamente tacitamente approvata, in piena conformità al chiaro disposto di cui all'art. 6 del contratto, è altrettanto indubbio che la successiva mail del 13.9.2022 non contiene altro che la volontà di di CP_1 sollecitare controparte a porre in essere tutte le successive attività previste dall'art. 4.2., indispensabili, appunto, alla rappresentazione degli spettacoli. Insostenibile e pretestuosa è quindi l'affermazione di secondo la quale Parte_1 CP_1 avrebbe dovuto procedere alla “diretta esecuzione” degli spettacoli invece di mandare il sollecito di cui sopra. Oltre a doversi evidenziare e ribadire che la puntuale esecuzione del contratto e la rappresentazione degli spettacoli calendarizzati richiedeva, come visto e com'è ovvio, la collaborazione di Parte_2 gravata per contratto da specifiche obbligazioni sul punto, è del tutto evidente che non poteva certamente pretendersi che procedesse in autonomia e nella totale inerzia di controparte a CP_1 porre in essere le attività propedeutiche alla rappresentazione degli spettacoli, sostenendone i relativi costi ed esponendosi così a subire un consistente danno economico (che a quel punto ben avrebbe potuto addebitare ad in aggiunta alle somme chieste e riconosciute dal Tribunale). Parte_2 Non può poi non condividersi quanto evidenziato dal Tribunale circa la condotta contraria a correttezza e buona fede tenuta da che solo dopo aver ricevuto il sollecito del 13.9.2022 Parte_2 si determinava finalmente a rispondere a con comunicazione del giorno seguente (doc. n. 17 CP_1 del fascicolo dell'attrice): “Alla riapertura dei nostri uffici, ci siamo confrontati con i componenti del gruppo MA Cose e abbiamo convenuto che non sussistono le condizioni per lo svolgimento da parte loro di una nuova tourneé entro la fine del 2022. Pertanto, le date di novembre che avete ritenuto di opzionare presso i club indicati nella vostra e-mail dello scorso 2 agosto non sono di interesse per i MA Cose”. Ebbene, a prescindere dal fatto che nemmeno risultano esplicitate le ragioni del rifiuto opposto da che si è solo limitata a comunicare il disinteresse del gruppo artistico alla Parte_2 rappresentazione degli spettacoli calendarizzati da , va osservato come siano del tutto CP_1 irrilevanti e inconferenti le argomentazioni spese dall'appellante al fine di sostenere che tale rifiuto fosse “ragionevole” e che tale circostanza non sarebbe stata valorizzata dal Tribunale. Ed infatti, anche volendo in ipotesi ritenerlo tale (ma così non è, anzi vi è prova documentale in senso contrario), tale rifiuto avrebbe dovuto essere comunicato a nel termine di tre giorni decorrente CP_1 dal 2.8.2022, perché così era previsto dall'art. 6 del contratto. Non essendo ciò accaduto, lo si ribadisce, ed essendo mancata qualunque risposta di al Parte_2 decorso del termine in questione la proposta di calendario era da ritenersi tacitamente approvata, e la mancata rappresentazione degli spettacoli è dipesa unicamente da fatto imputabile all'odierna appellante. Anche sul punto, quindi, la sentenza del Tribunale va integralmente condivisa, in quanto la clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 20.1 del contratto prevedeva che “il Contratto potrà essere risolto di diritto da c) qualora uno e/o più Spettacoli non vengano rappresentati per fatto e Pt_5 colpa della e/o dell'Artista””, e nel caso in esame si verte esattamente nell'ipotesi di CP_4 mancata rappresentazione degli spettacoli per fatto e colpa di Parte_2 Non pare potersi aggiungere altro in merito all'ulteriore affermazione dell'appellante, che, ancora una volta in mala fede e dopo aver tra l'altro ribadito come non fosse interesse degli artisti rappresentare gli spettacoli proposti da , arriva a sostenere che tale mancata rappresentazione CP_1
7 sia invece imputabile all'attrice in quanto “conseguenza” della comunicazione di risoluzione inviata il 12.10.2022. Tale comunicazione era, come detto, legittima e giustificata alla luce delle esaminate clausole contrattuali, così che il primo motivo di appello va integralmente rigettato.
Con il secondo motivo di gravame viene censurata la sentenza del Tribunale nella parte in cui il giudice non ha accolto la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta. Nello specifico aveva chiesto in primo grado la condanna di al pagamento del Parte_2 CP_1 minimo garantito pattuito ai sensi dell'art. 17-bis.2 del Contratto e non ancora corrisposto, pari alla cifra di euro 40.265,00, nonché al risarcimento del danno da mancato guadagno quantificato in euro 145.422,69. Anche punto la motivazione de Tribunale, non specificamente ed analiticamente confutata dall'appellante, va integralmente condivisa in quanto, sotto il primo profilo relativo alla richiesta di condanna dell'attrice al pagamento del corrispettivo minimo contrattualmente garantito, è evidente come una simile richiesta risarcitoria non possa provenire dalla parte inadempiente che abbia con la propria condotta causato la risoluzione del contratto. Come sottolineato dal primo giudice con affermazione non contestata dall'appellante “tale corrispettivo rappresenta, infatti, il lucro che la società convenuta avrebbe maturato portando correttamente a esecuzione il contratto e non può certo esserle riconosciuto a seguito di un suo comportamento inadempiente”. Parimenti, alcun risarcimento del danno da mancato guadagno può essere riconosciuto alla convenuta, danno asseritamente derivante dal fatto che, per un significativo lasso di tempo, l'attrice non aveva proposto alcuna data in cui far esibire gli artisti. Come ancora una volta puntualmente evidenziato dal Tribunale, “va esclusa la sussistenza dell'inadempimento contrattuale contestato a ” essendo incontroverso “che le esibizioni CP_1 oggetto del contratto erano predeterminate ai sensi dell'art. 1 dell'Addendum solo nel numero massimo (pari a 50 rappresentazioni) e non nel minimo, essendo la definizione delle stesse lasciata al libero accordo delle parti sulla base del procedimento previsto dal sopra richiamato art. 6 del Contratto”. L'appello va in definitiva integralmente rigettato.
5. L'appellante va condannata alla refusione delle spese del grado in favore Parte_1 dell'appellata, liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00), con applicazione dei valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale, minimi per la fase di trattazione in assenza di attività istruttoria. Ricorrono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 (inserito dall'art.1, co.17, L. n. 228 del 2012), della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1372/2025, pubblicata il 18.2.2025, Parte_1 così provvede: 1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al rimborso delle spese processuali del grado, in favore dell'appellata, liquidate in complessivi € 12.154,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
8 3) Dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
Così deciso, in Milano in data 1 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di MILANO
Terza sezione civile
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott.ssa Antonio Corte Consigliere
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. sopra riportato promossa da:
già (C.F./P.IVA rappresentata e Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Paolo Catalano del Foro di Milano (C.F.
) pec: e l'Avv. Maurizio Vicino del C.F._1 Email_1 Foro di Bologna ( ) pec: CodiceFiscale_2 Email_2 ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Milano in via G.B. Bertini 13;
APPELLANTE CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, C.F. e P.IVA CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Maurizio Bernardi del Foro di Milano (C.F. ) pec: e Ida C.F._3 Email_3 Margherita Garzelli, del Foro di Bari (C.F. ) pec: C.F._4 ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Milano, via Vittor Email_4 Pisani 20;
APPELLATA
OGGETTO: altri contratti atipici
CONCLUSIONI DELLE PARTI PER L'APPELLANTE
“NEL MERITO:
- accogliere l'appello, e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
1 - accertare e dichiarare l'illegittimità della risoluzione di diritto esercitata da il data 12 CP_1 ottobre 2022 per il mancato verificarsi delle condizioni previste dalla clausola risolutiva espressa di cui all'art. 20 del contratto;
- accertare e dichiarare il corretto adempimento di (già in Controparte_2 Parte_2 ordine alla corretta esecuzione del contratto ed in particolare in relazione alla corretta trasmissione della comunicazione negativa in ordine alla calendarizzazione degli spettacoli effettuata entro il termine prorogato da con pec del 13.09.2022 e per l'effetto dichiarare che nulla è CP_1 dovuto;
- condannare la in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore di CP_1 Controparte_2 (già del compenso minimo garantito pari a € 40.625 oltre iva, nonché del Parte_2 risarcimento del danno derivante dal mancato guadagno subito in conseguenza dell'inesatta esecuzione contrattuale da parte di per non aver colpevolmente organizzato secondo CP_1 buona fede e correttezza il numero massimo di spettacoli che avrebbe potuto far rappresentare ai sensi del contratto di importo pari a € 145.422,69 oltre iva. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge”;
PER L'APPELLATA
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1. Rigettare l'appello proposto da (già poiché infondato in CP_2 Parte_2 fatto e in diritto;
2. Confermare integralmente la sentenza di primo grado n. 1372/2025 del 18 febbraio 2025 di R.G. 23812/2023 di Rep. n. 1455/2025, resa dal Tribunale di Milano, Sezione Settima Civile, nella persona del Giudice Dott. Gian Piero Vitale.
Condannare l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. (già ha impugnato, con atto di citazione regolarmente Parte_1 Parte_2 notificato, la sentenza n. 1372/2025, pubblicata il 18.2.2025, con la quale il Tribunale di Milano, accogliendo le domande proposte nei suoi confronti da ha: dichiarato l'intervenuta CP_1 risoluzione di diritto del contratto oggetto di causa e, per l'effetto, condannato la convenuta
[...] al pagamento, in favore della parte attrice, a titolo di penali contrattuali, della somma di € Parte_2 27.000,00, oltre interessi legali moratori dalla domanda giudiziale al soddisfo nonché alla restituzione della somma di euro 44.291,57, oltre IVA come per legge e interessi legali moratori dalla domanda giudiziale al soddisfo;
condannato altresì la convenuta, in applicazione del principio di soccombenza, alla refusione delle spese di lite.
Occorre premettere che l'attrice ha agito in primo grado nei confronti di società Parte_2 titolare dei diritti relativi al gruppo musicale denominato “MA Cose”, deducendo che le parti avevano sottoscritto in data 15.11.2019 un contratto per la rappresentazione di spettacoli musicali del menzionato gruppo, poi prorogato con parziali modifiche in virtù dell'Addendum del 11.06.2021. Deduceva che, per effetto dell'art. 6 del Contratto – non modificato sul punto dall'Addendum CP_1
– i calendari di rappresentazione degli spettacoli sarebbero stati da essa determinati previa approvazione della convenuta, la quale avrebbe dovuto comunicare per iscritto, nei tre giorni successivi al ricevimento della proposta di calendario, il proprio benestare e che, in difetto di un tempestivo riscontro da parte di il calendario si sarebbe inteso approvato. Parte_2
2 Deduceva, quindi, che il 2.8.2022 aveva comunicato via mail ai soci della il Parte_2 calendario per cinque spettacoli da rappresentarsi tra il 3 e l'8 novembre 2022 in applicazione dell'art. 6 del contratto e che, a fronte della mancata opposizione da parte della convenuta nei successivi tre giorni, il calendario inoltrato con le relative date era da reputarsi vincolante per quest'ultima e per gli artisti dalla stessa rappresentati. Rappresentava che invece, e solo in data 14.9.2022, a fronte di un sollecito inviatole, Parte_2 aveva comunicato il proprio dissenso al calendario inoltrato quasi un mese e mezzo prima, i cui spettacoli non erano pertanto stati eseguiti.
rilevava di essersi pertanto avvalsa della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 20.1 e di CP_1 avere dichiarato risolto di diritto il contratto inter partes con pec del 12 ottobre 2022; chiedeva al Tribunale di accertare l'intervenuta risoluzione del contratto per fatto e colpa di con Parte_2 condanna di quest'ultima al pagamento della penale contrattualmente prevista nella misura complessiva di euro 27.000,00 per ciascuno spettacolo non effettuato, oltre al risarcimento dei maggiori danni subiti (sull'assunto che, in conseguenza della risoluzione anticipata del contratto, nessuno spettacolo ulteriore era stato successivamente rappresentato, con azzeramento degli attesi introiti). Chiedeva altresì la restituzione delle somme versate alla convenuta a titolo di acconto e non ancora recuperate ai sensi dell'art. 21.3 del contratto, pari all'importo di euro 44.291,57 oltre IVA.
Costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto delle domande di controparte deducendo il Parte_2 tenore informale della email ricevuta il 2 agosto 2022, difficilmente inquadrabile, a suo dire, quale proposta definitiva di calendario cui essere tenuti a rispondere nel breve lasso temporale di tre giorni contrattualmente previsto;
deduceva altresì che tale email proveniva da un semplice impiegato della sprovvisto dei poteri di proporre delle date vincolanti per la e per gli artisti dalla CP_1 Parte_2 stessa rappresentati;
sosteneva, inoltre, che la clausola risolutiva espressa prevista nel contratto dovesse intendersi riferita non all'ipotesi di spettacoli non approvati in tempo utile dalla convenuta e in relazione ai quali nessuna spesa l'attrice aveva sostenuto, bensì rispetto a spettacoli effettivamente organizzati da in quanto approvati, “venduti” ai promoter in forza di appositi contratti CP_1 sottoscritti e, infine, annunciati al pubblico, circostanza non verificatasi nel caso di specie. Secondo quanto prospettato da inoltre, il rifiuto opposto alla rappresentazione degli Parte_2 spettacoli era giustificato in ragione dell'inopportunità per il gruppo “MA Cose” di svolgere tali spettacoli nelle date indicate dall'attrice, ovvero nell'imminenza della pubblicazione del nuovo album del duo musicale e della partecipazione degli artisti al Festival di San Remo 2023.
2. Il Tribunale di Milano, con la sentenza gravata, ha così motivato l'accoglimento delle domande di risoluzione e ripetizione somme formulate dell'attrice “ … effettivamente, il menzionato art. 6 del contratto sottoscritto il 15.11.2019 (non modificato dal successivo addendum nella parte de qua) prevede: “i calendari definitivi relativi alle date, ai luoghi ed alle Venues di rappresentazione degli Spettacoli (c.d. “Tour Itinerary”) verranno determinati da e sottoposti alla previa CP_1 approvazione della società, con congruo anticipo perlomeno di 20 (venti) giorni rispetto alla data di svolgimento di ciascuno Spettacolo. La società dovrà a sua volta comunicare per iscritto (via e-mail) a , nei 3 (tre) giorni successivi al ricevimento del suddetto calendario, il proprio benestare in CP_1 merito alle date, ai luoghi ed alle Venues di rappresentazione degli Spettacoli indicati da , CP_1 che non potrà essere irragionevolmente negato. In caso di mancata risposta della Società entro il termine di 3 (tre) giorni suddetto, il calendario si intenderà approvato dalla società … È altresì pacifico che, a fronte della mail del 2 agosto 2022 inviata da ai soci della con CP_1 Parte_2 indicata la proposta di calendario per cinque spettacoli da rappresentarsi tra il 3 e l'8 novembre 2022 (v. doc. 15 fascicolo attrice), nessun riscontro sia stato fornito dalla società convenuta fino alla pec del successivo 14 settembre 2022, peraltro solo a seguito di un sollecito in tal senso dell'attrice (v. doc. 17 fascicolo attrice).
3 Nessun pregio ha la doglianza mossa dalla convenuta circa la provenienza della mail da un
“semplice” impiegato della , essendo circostanza incontestata che il mittente, il signor CP_1
era l'account manager di con il quale si era sempre Persona_1 CP_1 Parte_2 interfacciata per l'esecuzione del contratto. Parimenti infondata è l'eccezione sollevata in merito ai destinatari della ricordata comunicazione, essendo documentato per tabulas che la stessa è stata trasmessa non solo al sig. (socio Persona_2 di , ma anche al sig. , Amministratore Unico di dal luglio Parte_2 Controparte_3 Parte_2 2021 e secondo socio della compagine sociale. Giova, inoltre, considerare sul punto che, sebbene dal contenuto sicuramente informale, la comunicazione mail del 2 agosto 2022 conteneva tutti gli elementi idonei a considerarla una proposta di calendario vincolante, qualora non rifiutata nel termine contrattualmente previsto di tre giorni. In detta mail, infatti, erano riportate sia le date dei futuri concerti che le locations, integrando, con ciò, i requisiti minimi di una proposta efficace nei termini indicati dall'art. 6 del Contratto. Deve ritenersi, quindi, che la mancata risposta nel termine pattuito da parte della convenuta –senza valide ragioni giustificative – va intesa quale approvazione del calendario di spettacoli proposti da
. CP_1 Peraltro, il mancato riscontro a tale comunicazione da parte di per quasi un mese e Parte_2 mezzo e solo a seguito di un sollecito dell'attrice, è da reputarsi comportamento contrario non solo alle previsioni pattizie ma, ancor prima, ai più elementari canoni della buona fede contrattuale, essendo sostanzialmente la società convenuta rimasta inerte – pur nella consapevolezza del significato contrattuale di tale inerzia - senza comunicare l'assenso o il dissenso al calendario indicato per un lasso temporale oltremodo ingiustificato. Pertanto, la mancata esecuzione degli spettacoli di cui alla comunicazione del 02.08.2022 configura un inadempimento contrattuale imputabile alla convenuta e idoneo a legittimare la risoluzione fatta valere da parte attrice. Non è condivisibile, in proposito, l'interpretazione della clausola risolutiva espressa fornita dalla società convenuta, non solo per il chiaro tenore letterale dell'art. 20.11, ove non viene menzionata da nessuna parte la subordinazione dell'efficacia di tale clausola rispetto alla più o meno avanzata fase di organizzazione degli spettacoli o ai costi sostenuti dall'attrice, ma anche alla luce del fatto che la quota di ammortamento dei costi di produzione e allestimento imputabili agli spettacoli è stata separatamente prevista all'art. 18.2 ii) del Contratto e, nel caso di specie, non è stata neppure richiesta dall'attrice, proprio in ragione dell'assenza di spese di organizzazione dalla stessa sopportate. Alla luce delle considerazioni esposte, deve, pertanto, dichiararsi l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto in data 12 ottobre 2022, a seguito della comunicazione via pec con cui si è CP_1 avvalsa della clausola risolutiva espressa prevista all'art. 20.1 del Contratto (doc. 18 fasc. attrice)”. In conseguenza del ritenuto inadempimento colpevole di il Tribunale ha pronunciato Parte_2 condanna di quest'ultima al pagamento delle somme meglio indicate in dispositivo e calcolate sulla scorta delle previsioni contrattuali, mentre ha rigettato la domanda dell'attrice di condanna della convenuta al risarcimento di maggiori danni asseritamente patiti per i mancati introiti conseguenti agli spettacoli non effettuati “dovendosi ritenere tali danni del tutto ipotetici, in considerazione del fatto che il calendario degli spettacoli da rappresentare, come detto, era comunque subordinato ad un'approvazione (espressa o tacita) della convenuta”. Ha infine rigettato le domande proposte in via riconvenzionale da per le ragioni Parte_2 dettagliatamente esposte a p. 7 della motivazione della sentenza impugnata.
3. A sostegno dell'appello in esame la convenuta soccombente, ora Parte_1 articola due motivi di censura di cui l'appellata, regolarmente costituita, chiede il rigetto per infondatezza.
All'udienza del 25.11.2025, il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
4 4. L'appello è infondato.
Con il primo motivo di gravame deduce erronea valutazione delle risultanze Parte_1 probatorie in atti da parte del giudice di primo grado. Secondo l'appellante, in particolare, la sentenza del Tribunale sarebbe viziata nella parte in cui il giudice ha ravvisato “l'accettazione tacita dell'odierna appellante alla calendarizzazione proposta da con mail del 02.08.2022 dato il mancato riscontro a questa nel termine di 3 giorni”, CP_1 in quanto avrebbe omesso totalmente di valutare “la valenza probatoria della successiva comunicazione inviata con pec del 13.09.2022 da la quale, secondo la tesi CP_1 dell'appellante, conteneva una “chiara rimessione in termini” in suo favore con la concessione di un ulteriore termine di 15 giorni per accettare o rifiutare la proposta di calendario.
sul punto, sostiene che se “la avesse davvero inteso accettate le date Parte_1 CP_1 proposte con la mail del 02.08 da parte di non avrebbe inviato un'ulteriore Parte_2 comunicazione in tal senso” ma avrebbe piuttosto dato “direttamente esecuzione al contratto”. Lamenta ancora l'appellante che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il rifiuto di Pt_2 di dar corso alla calendarizzazione degli spettacoli proposta da non sarebbe qualificabile
[...] CP_1 come inadempimento contrattuale, dal momento che “il contratto in essere tra le parti … prevedeva all'art.6 la necessità che comunicasse il proprio benestare in merito alle date proposte, Parte_2 senza possibilità di negarlo irragionevolmente”. Afferma testualmente nell'atto di impugnazione che “il Giudice di prime cure non ha valutato, evidentemente, come ragionevoli le giustificazioni poste alla base del rifiuto dei “MA Cose”, ovvero la pubblicazione di un nuovo disco prevista in data 4 novembre 2022 e tutto quello che ne consegue, (problemi di natura personale e la preparazione fisica, psicologica e artistica necessaria per la partecipazione al festival più importante della musica italiana). Non è, infatti, ipotizzabile conciliare gli impegni promozionali connessi al lancio dell'album con l'esecuzione di un così fitto calendario di spettacoli … in ultima analisi, alla luce di quanto fin qui esposto e alla luce del nuovo termine per l'approvazione delle date, concesso da con la pec del 13.09, il rifiuto alla CP_1 calendarizzazione proposta, dati gli impegni degli artisti, doveva essere considerato dal Giudice del tutto legittimo e ragionevole, non potendo, quest'ultimo, considerarlo un grave inadempimento alla base di una risoluzione di diritto ...”. Infine l'appellante lamenta che il Tribunale abbia erroneamente valutato le cause di risoluzione contrattuale ed in particolare mal interpretato la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 20.1, così argomentando “È documentale, invece, che non potesse avvalersi della clausola CP_1 risolutiva espressa poiché non sono stati mai violati obblighi di esclusiva o garanzia, ne tantomeno l'artista non si è presentato agli spettacoli o vi sia stata colpa da parte della o dei “MA Parte_2 Cose” nel non rappresentare gli spettacoli”. Arriva l'appellante a sostenere che, avendo inviato la pec con la comunicazione di risoluzione CP_1 in data 12.10.2022, la mancata rappresentazione degli spettacoli di cui alla proposta di calendario inviata il 2.8.2022 sarebbe imputabile a fatto e colpa dell'attrice (testualmente “La mancata rappresentazione degli Spettacoli è, pertanto, solamente un effetto di tale risoluzione!”).
Il motivo di critica in esame è infondato sotto ogni profilo allegato dall'appellante. Occorre premettere che l'art. 6 del contratto sottoscritto dalle parti, rubricato “tour itinerary”, stabiliva che “i calendari definitivi relativi alle date, ai luoghi ed alle Venues di rappresentazione degli Spettacoli (c.d. “Tour Itinerary”) verranno determinati da e sottoposti alla previa CP_1 approvazione della con congruo anticipo perlomeno di 20 (venti) giorni rispetto alla data CP_4 di svolgimento di ciascuno Spettacolo. La dovrà a sua volta comunicare per iscritto (via CP_4 e-mail) a , nei 3 (tre) giorni successivi al ricevimento del suddetto calendario, il proprio CP_1 benestare in merito alle date, ai luoghi ed alle Venues di rappresentazione degli Spettacoli indicati da , che non potrà essere irragionevolmente negato. In caso di mancata risposta della CP_1
5 entro il termine di 3 (tre) giorni suddetto, il calendario si intenderà approvato dalla CP_4
” (v. doc. 1 fascicolo parte attrice). CP_4 Nel pieno rispetto e in adempimento di tale (chiarissima) previsione contrattuale e degli accordi inter partes, in data 2 agosto 2022 inviava ai soci e all'amministratore unico della una CP_1 Parte_2 comunicazione e-mail con indicata la proposta di calendario (definitiva) per cinque spettacoli da rappresentarsi tra il 3 e l'8 novembre 2022 (v. doc. 15 fascicolo attrice), del seguente tenore “Ciao ragazzi, spero tutto ok. Stando alla timeline che ci eravamo dati circa MA Cose, abbiamo preso delle opzioni club per quest'autunno. Ve le copio qui.
3 novembre 2022 Alcatraz Milano
4 novembre 2022 Hall Padova
5 novembre 2022 Estragon Bologna
6 novembre 2022 Atlantico Roma 8 novembre 2022 Concordia Torino Potremmo valutare di aggiungere Firenze... ma a me così piace...non esclude eventuali raddoppi in caso di soldout. Naturalmente disponibile a confronti e suggerimenti …”. Come sottolineato dal Tribunale, tale comunicazione, da cui peraltro si evince vi fossero state precedenti interlocuzioni tra le parti “circa i MA Cose”, contiene tutti gli estremi di una proposta vincolante e definitiva di calendario ex art. 6 del contratto, è stata inviata con un anticipo più che congruo rispetto alle date indicate di rappresentazione degli spettacoli, e, come tale, avrebbe dovuto essere accettata – o rifiutata con motivazioni ragionevoli – per iscritto, ovvero sempre via email, da nei tre giorni successivi, intendendosi, in mancanza di risposta, tacitamente accettata. Parte_2 A fronte di ciò, è pacifico che la convenuta, odierna appellante, sia rimasta del tutto silente ed inerte dopo aver ricevuto tale proposta definitiva e vincolante di date per la rappresentazione degli spettacoli, costringendo così ad inviare la successiva comunicazione del 13.9.2022 (doc. n. CP_1 16 fascicolo di primo grado di parte attrice) del seguente esplicito tenore “Vi invitiamo a confermarci che i Sig.ri e (in arte MA Cose), renderanno le loro Parte_3 Parte_4 prestazioni artistiche per la rappresentazione degli spettacoli indicati nella nostra comunicazione del 2 agosto scorso, eseguendo anche le relative prove. Vi invitiamo, quindi, a prendere contatto con la nostra società, entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della presente, sia per darci assicurazioni in merito a quanto sopra, sia per confermarci l'esecuzione, da parte Vostra, di tutto quanto previsto all'art.
4.2 del contratto tra noi in essere di cui all'oggetto, anche con riferimento, tra l'altro ma non solo, a quanto indicato alle lettere m), n), o) del ricordato art. 4.2; attività, queste, indispensabili per consentire alla nostra società di produrre e organizzazione gli spettacoli in questione che, altrimenti, non potranno essere rappresentati. Restiamo, dunque, in attesa di un Vostro riscontro nel ricordato termine di quindici giorni. Cordiali saluti”. E' bene evidenziare che l'art. 4.2., richiamato dall'attrice nella comunicazione in oggetto, conteneva un dettagliato elenco di obbligazioni gravanti su affinchè gli artisti potessero rendere, Parte_2 come da contratto, le proprie prestazioni a favore esclusivo di “per l'effettuazione e lo CP_1 svolgimento degli spettacoli e degli eventi previsti dal contratto”, obbligazioni consistenti, tra l'altro, nel dar corso a campagne pubblicitarie e di marketing e nell'effettuare comunicazioni promozionali in previsione degli spettacoli, nonché nel fornire la propria consulenza a in ordine ai diversi CP_1 aspetti organizzativi legati alla rappresentazione degli eventi artistici in questione. Ora, la tesi dell'appellante, secondo cui la citata comunicazione del 13.9.2022 rappresenterebbe una
“chiara rimessione in termini” in suo favore non trova riscontro ed è anzi smentita dal tenore letterale della stessa, con cui , dopo quasi un mese e mezzo dall'inoltro della proposta vincolante di CP_1 calendari e nell'assoluta inerzia di controparte (che avrebbe dovuto, appunto, attivarsi con l'attrice per garantire l'adempimento di tutte le ulteriori obbligazioni previste a suo carico dall'art.
4.2. del
6 contratto), ha inteso inviare a quest'ultima unicamente un sollecito proprio al fine di essere rassicurata sulla condotta di e di evitare di porre in essere attività inutili sostenendone anche i relativi Parte_2 costi (attività giustamente definite da come “indispensabili per consentire alla nostra società CP_1 di produrre e organizzazione gli spettacoli in questione che, altrimenti, non potranno essere rappresentati”). Fermo, dunque, che in assenza di risposta scritta da parte di nel termine di tre giorni Parte_2 dall'invio della proposta di calendario (il 2.8.2022), tale proposta era da ritenersi certamente tacitamente approvata, in piena conformità al chiaro disposto di cui all'art. 6 del contratto, è altrettanto indubbio che la successiva mail del 13.9.2022 non contiene altro che la volontà di di CP_1 sollecitare controparte a porre in essere tutte le successive attività previste dall'art. 4.2., indispensabili, appunto, alla rappresentazione degli spettacoli. Insostenibile e pretestuosa è quindi l'affermazione di secondo la quale Parte_1 CP_1 avrebbe dovuto procedere alla “diretta esecuzione” degli spettacoli invece di mandare il sollecito di cui sopra. Oltre a doversi evidenziare e ribadire che la puntuale esecuzione del contratto e la rappresentazione degli spettacoli calendarizzati richiedeva, come visto e com'è ovvio, la collaborazione di Parte_2 gravata per contratto da specifiche obbligazioni sul punto, è del tutto evidente che non poteva certamente pretendersi che procedesse in autonomia e nella totale inerzia di controparte a CP_1 porre in essere le attività propedeutiche alla rappresentazione degli spettacoli, sostenendone i relativi costi ed esponendosi così a subire un consistente danno economico (che a quel punto ben avrebbe potuto addebitare ad in aggiunta alle somme chieste e riconosciute dal Tribunale). Parte_2 Non può poi non condividersi quanto evidenziato dal Tribunale circa la condotta contraria a correttezza e buona fede tenuta da che solo dopo aver ricevuto il sollecito del 13.9.2022 Parte_2 si determinava finalmente a rispondere a con comunicazione del giorno seguente (doc. n. 17 CP_1 del fascicolo dell'attrice): “Alla riapertura dei nostri uffici, ci siamo confrontati con i componenti del gruppo MA Cose e abbiamo convenuto che non sussistono le condizioni per lo svolgimento da parte loro di una nuova tourneé entro la fine del 2022. Pertanto, le date di novembre che avete ritenuto di opzionare presso i club indicati nella vostra e-mail dello scorso 2 agosto non sono di interesse per i MA Cose”. Ebbene, a prescindere dal fatto che nemmeno risultano esplicitate le ragioni del rifiuto opposto da che si è solo limitata a comunicare il disinteresse del gruppo artistico alla Parte_2 rappresentazione degli spettacoli calendarizzati da , va osservato come siano del tutto CP_1 irrilevanti e inconferenti le argomentazioni spese dall'appellante al fine di sostenere che tale rifiuto fosse “ragionevole” e che tale circostanza non sarebbe stata valorizzata dal Tribunale. Ed infatti, anche volendo in ipotesi ritenerlo tale (ma così non è, anzi vi è prova documentale in senso contrario), tale rifiuto avrebbe dovuto essere comunicato a nel termine di tre giorni decorrente CP_1 dal 2.8.2022, perché così era previsto dall'art. 6 del contratto. Non essendo ciò accaduto, lo si ribadisce, ed essendo mancata qualunque risposta di al Parte_2 decorso del termine in questione la proposta di calendario era da ritenersi tacitamente approvata, e la mancata rappresentazione degli spettacoli è dipesa unicamente da fatto imputabile all'odierna appellante. Anche sul punto, quindi, la sentenza del Tribunale va integralmente condivisa, in quanto la clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 20.1 del contratto prevedeva che “il Contratto potrà essere risolto di diritto da c) qualora uno e/o più Spettacoli non vengano rappresentati per fatto e Pt_5 colpa della e/o dell'Artista””, e nel caso in esame si verte esattamente nell'ipotesi di CP_4 mancata rappresentazione degli spettacoli per fatto e colpa di Parte_2 Non pare potersi aggiungere altro in merito all'ulteriore affermazione dell'appellante, che, ancora una volta in mala fede e dopo aver tra l'altro ribadito come non fosse interesse degli artisti rappresentare gli spettacoli proposti da , arriva a sostenere che tale mancata rappresentazione CP_1
7 sia invece imputabile all'attrice in quanto “conseguenza” della comunicazione di risoluzione inviata il 12.10.2022. Tale comunicazione era, come detto, legittima e giustificata alla luce delle esaminate clausole contrattuali, così che il primo motivo di appello va integralmente rigettato.
Con il secondo motivo di gravame viene censurata la sentenza del Tribunale nella parte in cui il giudice non ha accolto la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta. Nello specifico aveva chiesto in primo grado la condanna di al pagamento del Parte_2 CP_1 minimo garantito pattuito ai sensi dell'art. 17-bis.2 del Contratto e non ancora corrisposto, pari alla cifra di euro 40.265,00, nonché al risarcimento del danno da mancato guadagno quantificato in euro 145.422,69. Anche punto la motivazione de Tribunale, non specificamente ed analiticamente confutata dall'appellante, va integralmente condivisa in quanto, sotto il primo profilo relativo alla richiesta di condanna dell'attrice al pagamento del corrispettivo minimo contrattualmente garantito, è evidente come una simile richiesta risarcitoria non possa provenire dalla parte inadempiente che abbia con la propria condotta causato la risoluzione del contratto. Come sottolineato dal primo giudice con affermazione non contestata dall'appellante “tale corrispettivo rappresenta, infatti, il lucro che la società convenuta avrebbe maturato portando correttamente a esecuzione il contratto e non può certo esserle riconosciuto a seguito di un suo comportamento inadempiente”. Parimenti, alcun risarcimento del danno da mancato guadagno può essere riconosciuto alla convenuta, danno asseritamente derivante dal fatto che, per un significativo lasso di tempo, l'attrice non aveva proposto alcuna data in cui far esibire gli artisti. Come ancora una volta puntualmente evidenziato dal Tribunale, “va esclusa la sussistenza dell'inadempimento contrattuale contestato a ” essendo incontroverso “che le esibizioni CP_1 oggetto del contratto erano predeterminate ai sensi dell'art. 1 dell'Addendum solo nel numero massimo (pari a 50 rappresentazioni) e non nel minimo, essendo la definizione delle stesse lasciata al libero accordo delle parti sulla base del procedimento previsto dal sopra richiamato art. 6 del Contratto”. L'appello va in definitiva integralmente rigettato.
5. L'appellante va condannata alla refusione delle spese del grado in favore Parte_1 dell'appellata, liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00), con applicazione dei valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale, minimi per la fase di trattazione in assenza di attività istruttoria. Ricorrono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 (inserito dall'art.1, co.17, L. n. 228 del 2012), della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1372/2025, pubblicata il 18.2.2025, Parte_1 così provvede: 1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al rimborso delle spese processuali del grado, in favore dell'appellata, liquidate in complessivi € 12.154,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
8 3) Dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
Così deciso, in Milano in data 1 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto
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