Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 898
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Errore nella liquidazione della dichiarazione integrativa

    La Corte ha ritenuto che nessun errore emerge dalla liquidazione della dichiarazione integrativa, come dimostrato da un prospetto non contestato. L'Agenzia ha scomputato quanto versato dalla parte a titolo di saldo IVA 2017, residuando la differenza richiesta nella cartella opposta.

  • Accolto
    Pretesa non in discussione

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione dell'Agenzia, dato che la pretesa per il 2018 non era in discussione.

  • Inammissibile
    Modalità di presentazione del ricorso

    L'eccezione di inammissibilità è rimasta assorbita stante l'infondatezza del ricorso nel merito.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 898
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 898
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo