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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 898/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 16:00 con la seguente composizione collegiale:
BARBARO CARMELO, Presidente e Relatore
CREAZZO GIUSEPPE, Giudice
PETRONE FRANCESCO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7094/2023 depositato il 22/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420230014520656000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420230014520656000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SRL ha opposto la cartella di pagamento n. 094 2023 00145206 56 000, notificata in data 22.05.2023, originata dalle comunicazioni di irregolarità n. 06555001822
(predisposta in data 18.10.2022 e consegnata in data 15.12.2022, riferita all'anno d'imposta 2017) e n.
04613071929 (predisposta in data 18.05.2022 e consegnata in data 10.12.2022, per l'anno d'imposta
2018), portante pretese scaturenti da controllo automatizzato ex art. 54 bis del DPR n. 633/1972 per somme dichiarate e non versate.
Parte ricorrente ha rappresentato che la situazione fiscale della società, rettificata con le dichiarazioni integrative per le annualità dal 2015 al 2019 (presentate cumulativamente in data 30.11.2020 e finalizzate al recupero del credito IVA erroneamente non indicato nelle dichiarazioni presentate per competenza nelle varie annualità;), non sarebbe stata correttamente interpretata dal sistema automatizzato dell'Agenzia, con necessità, quindi, di avviare “ … le procedure di regolarizzazione … “.
Ha presentato controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso in quanto firmato su carta, scansionato e inviato senza firma digitale, quale semplice allegato, a una Pec.
Inoltre l'Agenzia confuta articolatamente le ragioni di merito del ricorso.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
Il ricorso è infondato e, quindi, va rigettato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo va rilevato che la pretesa per il 2018 non è in discussione, per come eccepito dall'Agenzia in base al principio di non contestazione.
L'Agenzia, inoltre, ha fondatamente rappresentato che nessun errore emerge dalla liquidazione della dichiarazione integrativa, peraltro dimostrando l'assunto con apposito prospetto, non contestato, riportato nelle controdeduzioni;
ha ulteriormente specificato, inoltre, di avere scomputato quanto versato dalla parte a titolo di saldo IVA 2017 per l'importo di € 6.288,00, con residua differenza di € 6.350,00 (somma richiesta nella cartella opposta).
Rimane assorbita, stante l'infondatezza del ricorso nel merito, l'eccezione di inammissibilità dello stesso formulata dall'Agenzia in relazione alle modalità di presentazione.
La situazione della società in relazione all'esigenza di presentare le dichiarazioni integrative, ferma restando la legittimità della cartella impugnata, induce a compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 16:00 con la seguente composizione collegiale:
BARBARO CARMELO, Presidente e Relatore
CREAZZO GIUSEPPE, Giudice
PETRONE FRANCESCO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7094/2023 depositato il 22/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420230014520656000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420230014520656000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SRL ha opposto la cartella di pagamento n. 094 2023 00145206 56 000, notificata in data 22.05.2023, originata dalle comunicazioni di irregolarità n. 06555001822
(predisposta in data 18.10.2022 e consegnata in data 15.12.2022, riferita all'anno d'imposta 2017) e n.
04613071929 (predisposta in data 18.05.2022 e consegnata in data 10.12.2022, per l'anno d'imposta
2018), portante pretese scaturenti da controllo automatizzato ex art. 54 bis del DPR n. 633/1972 per somme dichiarate e non versate.
Parte ricorrente ha rappresentato che la situazione fiscale della società, rettificata con le dichiarazioni integrative per le annualità dal 2015 al 2019 (presentate cumulativamente in data 30.11.2020 e finalizzate al recupero del credito IVA erroneamente non indicato nelle dichiarazioni presentate per competenza nelle varie annualità;), non sarebbe stata correttamente interpretata dal sistema automatizzato dell'Agenzia, con necessità, quindi, di avviare “ … le procedure di regolarizzazione … “.
Ha presentato controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso in quanto firmato su carta, scansionato e inviato senza firma digitale, quale semplice allegato, a una Pec.
Inoltre l'Agenzia confuta articolatamente le ragioni di merito del ricorso.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
Il ricorso è infondato e, quindi, va rigettato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo va rilevato che la pretesa per il 2018 non è in discussione, per come eccepito dall'Agenzia in base al principio di non contestazione.
L'Agenzia, inoltre, ha fondatamente rappresentato che nessun errore emerge dalla liquidazione della dichiarazione integrativa, peraltro dimostrando l'assunto con apposito prospetto, non contestato, riportato nelle controdeduzioni;
ha ulteriormente specificato, inoltre, di avere scomputato quanto versato dalla parte a titolo di saldo IVA 2017 per l'importo di € 6.288,00, con residua differenza di € 6.350,00 (somma richiesta nella cartella opposta).
Rimane assorbita, stante l'infondatezza del ricorso nel merito, l'eccezione di inammissibilità dello stesso formulata dall'Agenzia in relazione alle modalità di presentazione.
La situazione della società in relazione all'esigenza di presentare le dichiarazioni integrative, ferma restando la legittimità della cartella impugnata, induce a compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio.