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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XII, sentenza 13/01/2026, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 256/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
UE NA LV AR, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2162/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259009355948000 BOLLO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259009355948000 BOLLO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259009355948000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3053/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come da separato verbale di udienza
Resistente/Appellato: Come da separato verbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso
contro
AG AT NE , Ricorrente_1, rappr. e difesa dall'avv. Difensore_1
, ha impugnato l'intimazione di pagamento, notificata il 6.5.2025, relativamente alle cartelle di pagamento aventi ad oggetto tasse automobilistiche per gli anni 2016-2017-2018 per un importo complessivo di €. 813,30.
A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
1) la prescrizione del diritto essendo decorso il termine triennale previsto dalla legge;
2) l'omessa o illegittima notifica delle cartelle di pagamento richiamate nell'intimazione di pagamento impugnata.
Parte ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, con la condanna alla refusione delle spese processuali.
Si è costituita AG AT NE, il 20.11.2025, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per definitività delle cartelle regolarmente notificate e non impugnate , ha contestato la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese.
All'odierna udienza le parti hanno concluso come da separato verbale e il giudizio è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rilevata la tardività della costituzione dell'AG AT NE, in relazione alla quale si evidenza quanto segue.
Premesso che la costituzione in giudizio della parte resistente è disciplinata dall'art. 23 del D.Lgs. n. 546 del 1992 il quale per tale adempimento processuale fissa il termine di sessanta giorni da quello in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale, osserva questa Corte come nel caso in esame AG AT NE si è costituita ben oltre tale termine.
A tal proposito si rileva che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, “nel processo tributario, la violazione del termine previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del detto decreto” (in questi esatti termini e secondo un indirizzo consolidato, cfr. Cass. n. 2585/2019).
E' pertanto consequenziale che a causa di tale tardività debbano essere espunti dal giudizio tutti i documenti in quella sede depositati dalla resistente.
Ed invero, l'art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992 àncora temporalmente il deposito di documenti al termine di venti giorni liberi prima della data di trattazione, talché, ferme restando le preclusioni di cui all'anzidetto art. 23, AG AT NE, nel depositare l'atto di costituzione in giudizio e i documenti a supporto,non ha rispettato il termine dei venti giorni liberi prima della data odierna, che erano scaduti il
19.11.2025, talché tutta la documentazione in quella sede depositata, ai fini della presente decisione, va estromessa dal fascicolo d'ufficio del processo e non sarà utilizzata da questo giudicante.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Secondo il principio della ragione più liquida la Corte ritiene di accogliere il motivo relativo alla omessa notifica delle cartelle di pagamento, atti presupposti all'intimazione di pagamento qui impugnata. Sul punto occorre precisare che detta intimazione, che deriva la sua validità dall'efficacia degli atti da cui discende e che ne legittimano la pretesa, è nulla qualora non vi sia prova della regolarità della notifica degli atti presupposti, cui fa riferimento .
Sul punto questo Giudice intende uniformarsi alla giurisprudenza che è ormai unanime nel ritenere che :
"La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto , di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto, nella specie una cartella di pagamento, costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato." Cass. S.U. n.16412/2007
E da ultimo S.U. Corte Cassazione sentenza 10012 /2021: " L'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poichè tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art.19 c.3, d.dlgs n.546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione) facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto non notificato , facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo
,per contestare radicalmente la pretesa tributaria. E' senz'altro consentito al contribuente di impugnare una cartella al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo."
Poichè, nel caso di specie, l'AG delle AT NE, costituendosi tardivamente, ha depositato documentazione che non può essere posta a base di questa statuizione, per cui non risulta provato, a fronte di una specifica contestazione, che le cartelle indicate nell' atto impugnato siano state regolarmente notificate alla ricorrente, il ricorso deve essere accolto e, conseguentemente, annullata l'intimazione impugnata.
Le spese vengono compensate atteso che le ragioni dell'accoglimento non attengono al merito, ma a questioni procedurali.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e , per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Spese compensate. Così deciso il 10.12.2025 Giudice Monocratico Anna Vasquez
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
UE NA LV AR, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2162/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259009355948000 BOLLO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259009355948000 BOLLO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259009355948000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3053/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come da separato verbale di udienza
Resistente/Appellato: Come da separato verbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso
contro
AG AT NE , Ricorrente_1, rappr. e difesa dall'avv. Difensore_1
, ha impugnato l'intimazione di pagamento, notificata il 6.5.2025, relativamente alle cartelle di pagamento aventi ad oggetto tasse automobilistiche per gli anni 2016-2017-2018 per un importo complessivo di €. 813,30.
A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
1) la prescrizione del diritto essendo decorso il termine triennale previsto dalla legge;
2) l'omessa o illegittima notifica delle cartelle di pagamento richiamate nell'intimazione di pagamento impugnata.
Parte ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, con la condanna alla refusione delle spese processuali.
Si è costituita AG AT NE, il 20.11.2025, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per definitività delle cartelle regolarmente notificate e non impugnate , ha contestato la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese.
All'odierna udienza le parti hanno concluso come da separato verbale e il giudizio è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rilevata la tardività della costituzione dell'AG AT NE, in relazione alla quale si evidenza quanto segue.
Premesso che la costituzione in giudizio della parte resistente è disciplinata dall'art. 23 del D.Lgs. n. 546 del 1992 il quale per tale adempimento processuale fissa il termine di sessanta giorni da quello in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale, osserva questa Corte come nel caso in esame AG AT NE si è costituita ben oltre tale termine.
A tal proposito si rileva che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, “nel processo tributario, la violazione del termine previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del detto decreto” (in questi esatti termini e secondo un indirizzo consolidato, cfr. Cass. n. 2585/2019).
E' pertanto consequenziale che a causa di tale tardività debbano essere espunti dal giudizio tutti i documenti in quella sede depositati dalla resistente.
Ed invero, l'art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992 àncora temporalmente il deposito di documenti al termine di venti giorni liberi prima della data di trattazione, talché, ferme restando le preclusioni di cui all'anzidetto art. 23, AG AT NE, nel depositare l'atto di costituzione in giudizio e i documenti a supporto,non ha rispettato il termine dei venti giorni liberi prima della data odierna, che erano scaduti il
19.11.2025, talché tutta la documentazione in quella sede depositata, ai fini della presente decisione, va estromessa dal fascicolo d'ufficio del processo e non sarà utilizzata da questo giudicante.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Secondo il principio della ragione più liquida la Corte ritiene di accogliere il motivo relativo alla omessa notifica delle cartelle di pagamento, atti presupposti all'intimazione di pagamento qui impugnata. Sul punto occorre precisare che detta intimazione, che deriva la sua validità dall'efficacia degli atti da cui discende e che ne legittimano la pretesa, è nulla qualora non vi sia prova della regolarità della notifica degli atti presupposti, cui fa riferimento .
Sul punto questo Giudice intende uniformarsi alla giurisprudenza che è ormai unanime nel ritenere che :
"La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto , di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto, nella specie una cartella di pagamento, costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato." Cass. S.U. n.16412/2007
E da ultimo S.U. Corte Cassazione sentenza 10012 /2021: " L'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poichè tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art.19 c.3, d.dlgs n.546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione) facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto non notificato , facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo
,per contestare radicalmente la pretesa tributaria. E' senz'altro consentito al contribuente di impugnare una cartella al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo."
Poichè, nel caso di specie, l'AG delle AT NE, costituendosi tardivamente, ha depositato documentazione che non può essere posta a base di questa statuizione, per cui non risulta provato, a fronte di una specifica contestazione, che le cartelle indicate nell' atto impugnato siano state regolarmente notificate alla ricorrente, il ricorso deve essere accolto e, conseguentemente, annullata l'intimazione impugnata.
Le spese vengono compensate atteso che le ragioni dell'accoglimento non attengono al merito, ma a questioni procedurali.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e , per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Spese compensate. Così deciso il 10.12.2025 Giudice Monocratico Anna Vasquez