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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 06/02/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 290/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A OGGETTO:
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di RE, Sezione Seconda Civile, composta Proprietà da: dott. Giuseppe Serao Presidente Relatore dott. Lucia Cannella Consigliere dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.° 290/2022 R.G., posta in decisione all'udienza collegiale del 6.11.2024, promossa da
(Cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra di loro, per mandato in calce al presente atto, dall'avv. Paolo Bonomi del Foro di Bergamo (cod. fisc. ; indirizzo PEC: C.F._2
fax: 035/41.31.731) e Email_1
all'avv. Paolo Loda del Foro di RE (cod. fisc.
; indirizzo PEC: C.F._3
fax 03047897) con studio in Email_2
pagina 1 di 14 RE alla via Ferramola n.4 presso il cui studio viene eletto domicilio.
APPELLANTE nato a [...], l'[...] (c.f.: Controparte_1 [...]
), residente in [...]
n. 38, difeso e rappresentato dagli avvocati Ernesto Nicola Tucci (c.f.
) e Margherita Gemma Tucci (c.f.: C.F._5 [...]
) di Bergamo e di RE (C.F.: C.F._6 CP_2
), presso il cui studio, sito in RE, via C.F._7
Romanino n. 16, è domiciliato, i quali procuratori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria agli indirizzi di posta certificata Email_3
e Email_4
agli ai numeri di Email_5
fax 035/216036 e 030/3770551, giusta delega stesa a margine del presente atto di costituzione.
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
In punto: appello avverso sentenza n.°1856/2021 del Tribunale di
Bergamo, Quarta Sezione Civile, del 20.10.2021.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo n.1856/2021, pubblicata il 20 ottobre 2021, non notificata, dichiarare inammissibili e respingere tutte le domande formulate da CP_1
nei confronti di per effetto
[...] Parte_1
pagina 2 di 14 dell'intervenuta usucapione, perché infondate in fatto e in diritto e per tutti i motivi esposti nell'atto di citazione d'appello; respingere l'appello incidentale formulato da in Controparte_1
quanto infondato in fatto e in diritto.
Spese di entrambi i gradi di giudizio interamente rifuse.
In via istruttoria si chiede, occorrendo, l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testimoni:
1) “Vero che il fabbricato accessorio, compreso il comignolo presente sullo stesso, è stato realizzato sulla proprietà Pt_1
prima dell'anno 1940 ed era inizialmente destinato a lavatoio, come da documentazione fotografica che si rammostra (doc. n.3)”;
2) “Vero che il fabbricato accessorio realizzato prima dell'anno
1940 sulla proprietà fuoriesce dal pino di campagna nella Pt_1
sua parte più alta per meno di un metro di altezza ed è di modeste dimensioni”;
3) “Vero che il fabbricato accessorio realizzato prima dell'anno
1940 sulla proprietà è stato oggetto di ampliamento Pt_1
nell'anno 1998, come Da concessione edilizia n.456/1998 (doc. n.7 che si rammostra) e, a partire da tale data, è stato utilizzato come ripostiglio, locale magazzino e deposito attrezzi funzionalmente vincolato al servizio dell'abitazione principale”.
Si indica quale testimone:
, domiciliato in capriate San Gervasio, via Pio X Testimone_1
n.7.”
Per parte appellata-appellante incidentale:
“voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di RE:
pagina 3 di 14 IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO
- rigettarsi l'appello proposto da per tutti i Parte_1
motivi esposti in fatto ed in diritto e quindi confermarsi la sentenza del Tribunale di Bergamo, dott.ssa Russo, n.1856 del 20.10.2021 non notificata, nella parte in cui ha accertato la violazione della normativa in materia di distanze tra edifici con conseguente condanna dei convenuti ad intervenire sulla porzione di fabbricato posto a confine con la proprietà attorea realizzata nel 1998/1999 nei modi ivi indicati;
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE
- a modifica ed in riforma della sentenza di primo grado, voglia
l'Ecc.ma Corte d'Appello:
1) accertare e dichiarare che il camino e la canna fumaria insistenti su manufatto posto a confine con la proprietà è stato CP_1
realizzato prima del decorso del periodo di anni venti dalla proposizione dell'azione di primo grado e quindi nell'estate/autunno del 1998 con conseguente condanna della convenuta all'eliminazione del predetto camino e della predetta canna fumaria perché posta in violazione dei vincoli di legge come espresso in primo grado e nel presente atto di appello;
2) accertare e dichiarare dovuto il risarcimento del danno in forza delle violazioni accertate sia in sede di primo grado sia in sede di appello e per l'effetto condannare la signora Parte_1
a risarcire al sig. i danni derivanti dalle predette Controparte_1
violazioni nella misura di € 25.000,00 o quella maggiore o minor somma accertata in corso di causa, anche in via equitativa ai sensi
pagina 4 di 14 dell'art. 1226 c.c., oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo ex art. 1284, co. IV, c.c.;
IN VIA ISTRUTTORIA di primo grado del giudizio definito con la sentenza n. 1856/2021 qui impugnata.
Si rinnovano quindi le istanze istruttorie non ammesse in primo grado;
fermo e confermato quanto già dedotto, eccepito e prodotto nei pregressi atti e scritti difensivi – qui da intendersi integralmente riportati e ritrascritti – parte attrice chiede ammettersi prova per testi, anche a prova contraria, sulle seguenti circostanze: cap.1) “Vero che tra la fine dell'estate 1998 e l'autunno 1998, sul manufatto realizzato nel 1973 veniva posizionato un comignolo?”; cap. 2) “Vero che circa a settembre 1998, si cercò di posizionare il camino sopra l'angolo estremo della nuova costruzione in corso ed una volta bloccato tale intervento attraverso le doglianze anche presso il Comune di Iside Locatelli (doc. 16 attore) a mezzo del tecnico Geom. nei mesi successivi, il comignolo è stato Per_1
posizionato sula costruzione più vecchia che ne era priva, così come si evince dalla documentazione fotografica che mi si rammostra
(doc. 17 attore)?” cap.3) “Vero che dal comignolo posizionato sul manufatto del 1973 sono usciti negli anni ed in plurime occasioni fumi ed immissioni che giungevano sino alla proprietà attualmente detenuta dall'attore
”; Controparte_1
cap.4) “Vero che tali immissioni erano fonti di continuo disagio e disturbo al quieto e sereno vivere negli ambienti della proprietà
pagina 5 di 14 attualmente detenuta dall'attore ”; Controparte_1
cap.5) “Vero che lo spazio antistante ai manufatti per cui è causa, così come gli stessi, dal momento della rispettiva edificazione, sono stati usati dai convenuti e dai loro danti causa, per svolgere attività ludiche?”; cap.6) “Vero che i manufatti per cui è causa, dal momento della rispettiva edificazione, sono stati usati dai convenuti e dai loro danti causa, per scopi diversi da quelli di deposito?”;
* * *
Si indicano quali testimoni a prova diretta e contraria i seguenti testi:
- di ON RA (Bergamo), Via Pertini n.26, Testimone_2
da escutere sui su tutti i capitoli di prova sopra indicati;
- di ON RA (Bergamo), Via Pertini n.26, Testimone_3
da escutere sui su tutti i capitoli di prova sopra indicati.
IN OGNI CASO con refusione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione delle spese del presente giudizio in capo agli scriventi difensori in quanto antistatari, disporsi differente liquidazione delle spese di primo grado a carico integrale di parte
e con spese di CTU di primo grado a carico di parte Pt_1
.” Pt_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato agiva, Controparte_1
avanti al Tribunale di Bergamo, nei confronti di e CP_3
deducendo: di essere proprietario di un Parte_1
pagina 6 di 14 compendio immobiliare sito in Comune di Piazzatorre costituito da un edificio residenziale con circostante area scoperta;
di avere verificato la illegittimità per violazione della normativa edilizia e di quella in materia di distanze, dei fabbricati posti sull'area di proprietà di e , confinante con il CP_3 Parte_1
proprio terreno;
di avere diritto di ottenere la condanna dei convenuti alla demolizione dei fabbricati abusivi ed al risarcimento dei danni.
Si costituivano e chiedendo il CP_3 Parte_1
rigetto delle domande avversarie ed eccependo di avere usucapito la servitù avente ad oggetto il mantenimento della porzione realizzata nel 1973 del fabbricato posto sul confine con la proprietà attorea, a distanza minore di quella prescritta dalla legge.
Veniva espletata C.T.U. volta ad accertare la consistenza dei fabbricati di proprietà dei convenuti, l'epoca di realizzazione e la conformità di essi ai rispettivi titoli autorizzativi, nonché, il rispetto della normativa in materia di distanze a cura dell'Arch. Per_2
che veniva pure sentito a chiarimenti.
[...]
Con sentenza n.° 110/2016 del 16.1.2016 il Tribunale di Bergamo, sulla scorta della C.T.U. ed alla luce delle norme tecniche d'attuazione dello strumento urbanistico, accertava la violazione della normativa in materia di distanze tra edifici che si fronteggiano nei termini di cui in motivazione;
condannava i , ad Pt_1
intervenire sulla porzione del fabbricato posto a confine con la proprietà di realizzata nel 1998/1999, al fine di assicurare il CP_1
rispetto della distanza prescritta dall'art. 9 del D.M. n.° 1444/1968 o arretrando la suddetta porzione di fabbricato di 55 centimetri o pagina 7 di 14 riducendone l'altezza in modo che non superi il dislivello fra i due fondi;
rigettava le ulteriori domande proposte;
compensava per due terzi le spese di causa e condannava i convenuti, a rimborsare all'attore la restante parte ponendo le spese di C.T.U., a carico di entrambe le parti per la quota di due terzi e della sola parte convenuta, per la restante quota di un terzo.
La sentenza era gravata da anche quale unica Parte_1
erede di , a cui resisteva CP_3 Controparte_1
Rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, queste venivano precisate all'udienza del 6.11.2024 e la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello principale.
Con un unico motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui applica il disposto dell'art. 9 del D.M. n.°
1444/1968 alla nuova costruzione, realizzata nel 1998.
Secondo l'appellante l'art. 9 non trova applicazione nel caso di specie in quanto: 1) la parte sporgente dei due manufatti realizzati nel 1973 e nel 1998, non avrebbe corrispondenza nella parete finestrata di proprietà di posta a 9,45 metri dal confine di CP_1
proprietà; 2) non vi sarebbe alcun danno alla salubrità degli ambienti di proprietà dell'appellato.
A supporto di quanto sostenuto, allega che la destinazione del manufatto (ripostiglio/magazzino) e la dichiarazione del C.T.U.,,
pagina 8 di 14 chiamato a chiarimenti, confermerebbero la non applicabilità dell'art. 9 del D.M. n.° 1444/1968.
Il motivo è infondato.
Il manufatto realizzato nel 1998 a distanza inferiore al limite di cui all'art. 9 del DM n.° 1444/68 è, pacificamente, una costruzione rilevante ai fini del D.M. citato, atteso che ne ha tutte le caratteristiche intrinseche (stabilità, amovibilità, elementi costruttivi, elementi volumetrici e di superficie, destinazione).
Invero, i due manufatti oggetto di causa hanno il muro posto a confine con la proprietà che, unitamente al colmo del tetto, CP_1
sborda come documentato in sede di C.T.U., dal livello di quota della proprietà dell'appellato per 1,05 metri.
La C.T.U. ha confermato come “i due terreni sono posti a quote differenti: il terreno dei convenuti è posto ad una quota inferiore di circa 2,00 metri rispetto a quella dell'attore. Il fabbricato sito a confine, destinato a deposito, è formato da due locali con antistanti porticati. La lunghezza è di m. 19, la profondità di m. 2,68, l'altezza in gronda m. 1,98 ed al colmo n. 2,89 (sottotrave) e m. 2,97 in corrispondenza dell'assito in legno. La copertura è a falda unica con orditura in legno e manto di copertura in tegole. … Verso la proprietà dell'attore la costruzione a confine emerge dal terreno di
m. 1,05. Sulla parte emergente non sono presenti aperture;
il fabbricato dell'attore, sulla cui parete si aprono delle finestre, dista
m. 9,45 da questa parete.” (cfr. pag. 4- 6 della C.T.U.).
Pertanto, ai sensi dell'art. 9 D.M. n.° 1444/1968, il manufatto, almeno per la parte che sborda oltre la quota del giardino ed pagina 9 di 14 “interseca” la linea ortogonale della facciata di proprietà CP_1
costituisce manufatto edilizio rilevante ai fini dell'art. 9 citato.
Non rileva la destinazione, l'utilizzo e la situazione in concreto quale esimente dall'applicazione della norma che impone con un vincolo assoluto, il rispetto della distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate.
In ogni caso, è stato accertato che l'immobile di proprietà è CP_1
situato a 9,45 metri dal confine con la proprietà e che lo Pt_1
stesso era preesistente alla realizzazione del primo manufatto del
1973 e del secondo manufatto del 1998.
E', quindi, corretta la decisione del Tribunale con cui è stato accertato l'obbligo di arretramento e/o di abbassamento del manufatto di proprietà e realizzato nel 1998 dal momento Pt_1
che: a) la parete di proprietà è pacificamente una parete CP_1
finestrata; b) la parete sporgente dalla proprietà occupa la Pt_1
linea di proiezione ortogonale dell'edificio dell'appellato; c)la distanza tra i due manufatti è di 9,45 metri, inferiore, quindi, al limite di 10 metri dell'art. 9 citato.
Com'è noto, il D.M. n.° 1444 del 1968 sul tema non ammette deroghe, trattandosi di materia riservata al legislatore statale (Cass. sez. VI ordinanza n.°18588/2018; C. Stato, sez. IV, n.° 5466/2020).
Appello incidentale.
A sua volta, propone appello incidentale fondato su due CP_1
motivi: il primo, riguardante l'erronea rigetto della domanda di demolizione del camino e della canna fumaria posto sulla costruzione oggetto di causa per ritenuta maturata usucapione.
pagina 10 di 14 Il giudice di prime cure ha fondato detta decisione inerente la canna fumaria ed il camino, sulla scorta del fatto che: “assume rilievo dirimente l'elaborato grafico contenente i calcoli planivolumetrici depositato presso il Comune di Piazzatorre in data 22 maggio 1998
(allegato 5 alla relazione peritale). Nel disegno relativo allo stato di fatto del fabbricato dei convenuti è infatti indicata la presenza di un caminetto, a dimostrazione della realizzazione di esso oltre ventennio prima della instaurazione del presente giudizio (essendo
l'atto di citazione stato portato alla notificazione nel luglio 2018).”.
Secondo l'assunto del Tribunale è erroneo perché ha CP_1
contestato il fatto che detto manufatto fosse stato realizzato prima dell'intervento edilizio autorizzato nel 1998.
In secondo luogo, ha prodotto (doc. n.° 17) documentazione CP_1
fotografica, da cui si evince che prima dell'intervento edilizio del
1998, la canna fumaria non c'era.
In terzo luogo, la planimetria allegata alla richiesta di concessione edilizia non prova alcunché essendo un documento di parte ed essendo assimilabile ad una dichiarazione unilaterale non verificata nemmeno dal Comune di Piazzatorre.
Il motivo è infondato.
Ad avviso della Corte come correttamente rilevato dal Tribunale, è stato dimostrato che tale realizzazione avvenuta, oltre il ventennio.
In particolare, nell'elaborato grafico contenente i calcoli planivolumetrici depositato presso il Comune di Piazzatorre in data
22 maggio 1998 (allegato 5 alla relazione peritale), è indicata la presenza di un caminetto, a dimostrazione della realizzazione di esso pagina 11 di 14 oltre ventennio prima della instaurazione del presente giudizio essendo l'atto di citazione stato portato alla notifica nel luglio 2018.
Sul punto, il Collegio ai sensi dell'art. 115 c.p.c. osserva, inoltre, che la tesi dei secondo cui il comignolo e la canna fumaria erano CP_4
stati realizzati nell'anno 1973, non era stata contestata, tempestivamente, da nella prima memoria ex art. 186 sesto CP_1
comma c.p.c..
Con il secondo motivo l'appellante incidentale lamenta l'erronea pronuncia sul rigetto della domanda riconvenzionale di danni.
Sul punto l'appellante richiama l'insegnamento della CP_1
Cassazione secondo cui, la violazione delle distanze e, quindi, anche in caso di violazione dell'art. 9 del D.M. n. °1444/68, contiene in sé il danno lamentato (an debeatur) e che questo è da considerarsi in re ipsa.
Ad avviso della Corte, il motivo è infondato in quanto nella fattispecie concreta, per la particolare peculiarità dei luoghi, il non significativo mancato rispetto delle distanze, pari a qualche decina di centimetri per tratti, specificamente, individuati dal C.T.U. e soprattutto la mancata allegazione al riguardo, di qualsivoglia altro elemento a sostegno della richiesta di liquidazione equitativa, la domanda risarcitoria, è rigettata.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, non ha allegato CP_1
alcun danno che avrebbe subito per effetto dell'asserita violazione.
Invero, il fabbricato accessorio di proprietà di è quasi Pt_1
completamente interrato fuoriuscendo dal piano di campagna nella sua parte più alta per meno di un metro di altezza;
tale locale viene pagina 12 di 14 utilizzato esclusivamente come magazzino e/o deposito pertinenziale;
è di modeste dimensioni;
è funzionalmente vincolato al servizio dell'abitazione principale: pertanto, non crea intercapedini dannose o pericolose con l'edificio di proprietà dell'appellato che non ha dimostrato di aver subito alcun pregiudizio.
In conclusione, l'appello principale di , nonché, Parte_1
quello incidentale di sono rigettati così Controparte_1
confermando la sentenza appellata.
La soccombenza prevalente della parte appellante , comporta Pt_1
la condanna della stessa, alla rifusione spese del presente grado in favore di che si liquidano, tenuto conto del valore della causa, CP_1
(valore indeterminabile di media difficoltà), come da dispositivo nella misura di 1/3 con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari e compensando gli altri 2/3, in forza della parziale soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di RE, Seconda Sezione Civile definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e quello incidentale svolto da Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n.° 1856/2021 emessa dal Tribunale di Bergamo in data 20.10.2021, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello principale;
- rigetta l'appello incidentale;
- compensa per 2/3 tra le parti le spese di lite e condanna
[...]
a pagare in favore di per il restante 1/3 Parte_1 Controparte_1
pagina 13 di 14 le spese del presente grado liquidate per la quota di un terzo, in complessivi € 2.315,32 (di cui € 686,00 per la fase di studio della controversia, € 472,66 per la fase introduttiva del giudizio ed €
1.156,66 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario IVA e
CPA, come per legge con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
- dà atto che ricorrono i presupposti per porre a carico della parte appellante principale e di quella incidentale, l'onere del pagamento di una somma pari al contributo unificato versato.
Così deciso in RE nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Giuseppe Serao
pagina 14 di 14
R E P U B B L I C A I T A L I A N A OGGETTO:
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di RE, Sezione Seconda Civile, composta Proprietà da: dott. Giuseppe Serao Presidente Relatore dott. Lucia Cannella Consigliere dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.° 290/2022 R.G., posta in decisione all'udienza collegiale del 6.11.2024, promossa da
(Cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra di loro, per mandato in calce al presente atto, dall'avv. Paolo Bonomi del Foro di Bergamo (cod. fisc. ; indirizzo PEC: C.F._2
fax: 035/41.31.731) e Email_1
all'avv. Paolo Loda del Foro di RE (cod. fisc.
; indirizzo PEC: C.F._3
fax 03047897) con studio in Email_2
pagina 1 di 14 RE alla via Ferramola n.4 presso il cui studio viene eletto domicilio.
APPELLANTE nato a [...], l'[...] (c.f.: Controparte_1 [...]
), residente in [...]
n. 38, difeso e rappresentato dagli avvocati Ernesto Nicola Tucci (c.f.
) e Margherita Gemma Tucci (c.f.: C.F._5 [...]
) di Bergamo e di RE (C.F.: C.F._6 CP_2
), presso il cui studio, sito in RE, via C.F._7
Romanino n. 16, è domiciliato, i quali procuratori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria agli indirizzi di posta certificata Email_3
e Email_4
agli ai numeri di Email_5
fax 035/216036 e 030/3770551, giusta delega stesa a margine del presente atto di costituzione.
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
In punto: appello avverso sentenza n.°1856/2021 del Tribunale di
Bergamo, Quarta Sezione Civile, del 20.10.2021.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo n.1856/2021, pubblicata il 20 ottobre 2021, non notificata, dichiarare inammissibili e respingere tutte le domande formulate da CP_1
nei confronti di per effetto
[...] Parte_1
pagina 2 di 14 dell'intervenuta usucapione, perché infondate in fatto e in diritto e per tutti i motivi esposti nell'atto di citazione d'appello; respingere l'appello incidentale formulato da in Controparte_1
quanto infondato in fatto e in diritto.
Spese di entrambi i gradi di giudizio interamente rifuse.
In via istruttoria si chiede, occorrendo, l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testimoni:
1) “Vero che il fabbricato accessorio, compreso il comignolo presente sullo stesso, è stato realizzato sulla proprietà Pt_1
prima dell'anno 1940 ed era inizialmente destinato a lavatoio, come da documentazione fotografica che si rammostra (doc. n.3)”;
2) “Vero che il fabbricato accessorio realizzato prima dell'anno
1940 sulla proprietà fuoriesce dal pino di campagna nella Pt_1
sua parte più alta per meno di un metro di altezza ed è di modeste dimensioni”;
3) “Vero che il fabbricato accessorio realizzato prima dell'anno
1940 sulla proprietà è stato oggetto di ampliamento Pt_1
nell'anno 1998, come Da concessione edilizia n.456/1998 (doc. n.7 che si rammostra) e, a partire da tale data, è stato utilizzato come ripostiglio, locale magazzino e deposito attrezzi funzionalmente vincolato al servizio dell'abitazione principale”.
Si indica quale testimone:
, domiciliato in capriate San Gervasio, via Pio X Testimone_1
n.7.”
Per parte appellata-appellante incidentale:
“voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di RE:
pagina 3 di 14 IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO
- rigettarsi l'appello proposto da per tutti i Parte_1
motivi esposti in fatto ed in diritto e quindi confermarsi la sentenza del Tribunale di Bergamo, dott.ssa Russo, n.1856 del 20.10.2021 non notificata, nella parte in cui ha accertato la violazione della normativa in materia di distanze tra edifici con conseguente condanna dei convenuti ad intervenire sulla porzione di fabbricato posto a confine con la proprietà attorea realizzata nel 1998/1999 nei modi ivi indicati;
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE
- a modifica ed in riforma della sentenza di primo grado, voglia
l'Ecc.ma Corte d'Appello:
1) accertare e dichiarare che il camino e la canna fumaria insistenti su manufatto posto a confine con la proprietà è stato CP_1
realizzato prima del decorso del periodo di anni venti dalla proposizione dell'azione di primo grado e quindi nell'estate/autunno del 1998 con conseguente condanna della convenuta all'eliminazione del predetto camino e della predetta canna fumaria perché posta in violazione dei vincoli di legge come espresso in primo grado e nel presente atto di appello;
2) accertare e dichiarare dovuto il risarcimento del danno in forza delle violazioni accertate sia in sede di primo grado sia in sede di appello e per l'effetto condannare la signora Parte_1
a risarcire al sig. i danni derivanti dalle predette Controparte_1
violazioni nella misura di € 25.000,00 o quella maggiore o minor somma accertata in corso di causa, anche in via equitativa ai sensi
pagina 4 di 14 dell'art. 1226 c.c., oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo ex art. 1284, co. IV, c.c.;
IN VIA ISTRUTTORIA di primo grado del giudizio definito con la sentenza n. 1856/2021 qui impugnata.
Si rinnovano quindi le istanze istruttorie non ammesse in primo grado;
fermo e confermato quanto già dedotto, eccepito e prodotto nei pregressi atti e scritti difensivi – qui da intendersi integralmente riportati e ritrascritti – parte attrice chiede ammettersi prova per testi, anche a prova contraria, sulle seguenti circostanze: cap.1) “Vero che tra la fine dell'estate 1998 e l'autunno 1998, sul manufatto realizzato nel 1973 veniva posizionato un comignolo?”; cap. 2) “Vero che circa a settembre 1998, si cercò di posizionare il camino sopra l'angolo estremo della nuova costruzione in corso ed una volta bloccato tale intervento attraverso le doglianze anche presso il Comune di Iside Locatelli (doc. 16 attore) a mezzo del tecnico Geom. nei mesi successivi, il comignolo è stato Per_1
posizionato sula costruzione più vecchia che ne era priva, così come si evince dalla documentazione fotografica che mi si rammostra
(doc. 17 attore)?” cap.3) “Vero che dal comignolo posizionato sul manufatto del 1973 sono usciti negli anni ed in plurime occasioni fumi ed immissioni che giungevano sino alla proprietà attualmente detenuta dall'attore
”; Controparte_1
cap.4) “Vero che tali immissioni erano fonti di continuo disagio e disturbo al quieto e sereno vivere negli ambienti della proprietà
pagina 5 di 14 attualmente detenuta dall'attore ”; Controparte_1
cap.5) “Vero che lo spazio antistante ai manufatti per cui è causa, così come gli stessi, dal momento della rispettiva edificazione, sono stati usati dai convenuti e dai loro danti causa, per svolgere attività ludiche?”; cap.6) “Vero che i manufatti per cui è causa, dal momento della rispettiva edificazione, sono stati usati dai convenuti e dai loro danti causa, per scopi diversi da quelli di deposito?”;
* * *
Si indicano quali testimoni a prova diretta e contraria i seguenti testi:
- di ON RA (Bergamo), Via Pertini n.26, Testimone_2
da escutere sui su tutti i capitoli di prova sopra indicati;
- di ON RA (Bergamo), Via Pertini n.26, Testimone_3
da escutere sui su tutti i capitoli di prova sopra indicati.
IN OGNI CASO con refusione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione delle spese del presente giudizio in capo agli scriventi difensori in quanto antistatari, disporsi differente liquidazione delle spese di primo grado a carico integrale di parte
e con spese di CTU di primo grado a carico di parte Pt_1
.” Pt_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato agiva, Controparte_1
avanti al Tribunale di Bergamo, nei confronti di e CP_3
deducendo: di essere proprietario di un Parte_1
pagina 6 di 14 compendio immobiliare sito in Comune di Piazzatorre costituito da un edificio residenziale con circostante area scoperta;
di avere verificato la illegittimità per violazione della normativa edilizia e di quella in materia di distanze, dei fabbricati posti sull'area di proprietà di e , confinante con il CP_3 Parte_1
proprio terreno;
di avere diritto di ottenere la condanna dei convenuti alla demolizione dei fabbricati abusivi ed al risarcimento dei danni.
Si costituivano e chiedendo il CP_3 Parte_1
rigetto delle domande avversarie ed eccependo di avere usucapito la servitù avente ad oggetto il mantenimento della porzione realizzata nel 1973 del fabbricato posto sul confine con la proprietà attorea, a distanza minore di quella prescritta dalla legge.
Veniva espletata C.T.U. volta ad accertare la consistenza dei fabbricati di proprietà dei convenuti, l'epoca di realizzazione e la conformità di essi ai rispettivi titoli autorizzativi, nonché, il rispetto della normativa in materia di distanze a cura dell'Arch. Per_2
che veniva pure sentito a chiarimenti.
[...]
Con sentenza n.° 110/2016 del 16.1.2016 il Tribunale di Bergamo, sulla scorta della C.T.U. ed alla luce delle norme tecniche d'attuazione dello strumento urbanistico, accertava la violazione della normativa in materia di distanze tra edifici che si fronteggiano nei termini di cui in motivazione;
condannava i , ad Pt_1
intervenire sulla porzione del fabbricato posto a confine con la proprietà di realizzata nel 1998/1999, al fine di assicurare il CP_1
rispetto della distanza prescritta dall'art. 9 del D.M. n.° 1444/1968 o arretrando la suddetta porzione di fabbricato di 55 centimetri o pagina 7 di 14 riducendone l'altezza in modo che non superi il dislivello fra i due fondi;
rigettava le ulteriori domande proposte;
compensava per due terzi le spese di causa e condannava i convenuti, a rimborsare all'attore la restante parte ponendo le spese di C.T.U., a carico di entrambe le parti per la quota di due terzi e della sola parte convenuta, per la restante quota di un terzo.
La sentenza era gravata da anche quale unica Parte_1
erede di , a cui resisteva CP_3 Controparte_1
Rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, queste venivano precisate all'udienza del 6.11.2024 e la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello principale.
Con un unico motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui applica il disposto dell'art. 9 del D.M. n.°
1444/1968 alla nuova costruzione, realizzata nel 1998.
Secondo l'appellante l'art. 9 non trova applicazione nel caso di specie in quanto: 1) la parte sporgente dei due manufatti realizzati nel 1973 e nel 1998, non avrebbe corrispondenza nella parete finestrata di proprietà di posta a 9,45 metri dal confine di CP_1
proprietà; 2) non vi sarebbe alcun danno alla salubrità degli ambienti di proprietà dell'appellato.
A supporto di quanto sostenuto, allega che la destinazione del manufatto (ripostiglio/magazzino) e la dichiarazione del C.T.U.,,
pagina 8 di 14 chiamato a chiarimenti, confermerebbero la non applicabilità dell'art. 9 del D.M. n.° 1444/1968.
Il motivo è infondato.
Il manufatto realizzato nel 1998 a distanza inferiore al limite di cui all'art. 9 del DM n.° 1444/68 è, pacificamente, una costruzione rilevante ai fini del D.M. citato, atteso che ne ha tutte le caratteristiche intrinseche (stabilità, amovibilità, elementi costruttivi, elementi volumetrici e di superficie, destinazione).
Invero, i due manufatti oggetto di causa hanno il muro posto a confine con la proprietà che, unitamente al colmo del tetto, CP_1
sborda come documentato in sede di C.T.U., dal livello di quota della proprietà dell'appellato per 1,05 metri.
La C.T.U. ha confermato come “i due terreni sono posti a quote differenti: il terreno dei convenuti è posto ad una quota inferiore di circa 2,00 metri rispetto a quella dell'attore. Il fabbricato sito a confine, destinato a deposito, è formato da due locali con antistanti porticati. La lunghezza è di m. 19, la profondità di m. 2,68, l'altezza in gronda m. 1,98 ed al colmo n. 2,89 (sottotrave) e m. 2,97 in corrispondenza dell'assito in legno. La copertura è a falda unica con orditura in legno e manto di copertura in tegole. … Verso la proprietà dell'attore la costruzione a confine emerge dal terreno di
m. 1,05. Sulla parte emergente non sono presenti aperture;
il fabbricato dell'attore, sulla cui parete si aprono delle finestre, dista
m. 9,45 da questa parete.” (cfr. pag. 4- 6 della C.T.U.).
Pertanto, ai sensi dell'art. 9 D.M. n.° 1444/1968, il manufatto, almeno per la parte che sborda oltre la quota del giardino ed pagina 9 di 14 “interseca” la linea ortogonale della facciata di proprietà CP_1
costituisce manufatto edilizio rilevante ai fini dell'art. 9 citato.
Non rileva la destinazione, l'utilizzo e la situazione in concreto quale esimente dall'applicazione della norma che impone con un vincolo assoluto, il rispetto della distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate.
In ogni caso, è stato accertato che l'immobile di proprietà è CP_1
situato a 9,45 metri dal confine con la proprietà e che lo Pt_1
stesso era preesistente alla realizzazione del primo manufatto del
1973 e del secondo manufatto del 1998.
E', quindi, corretta la decisione del Tribunale con cui è stato accertato l'obbligo di arretramento e/o di abbassamento del manufatto di proprietà e realizzato nel 1998 dal momento Pt_1
che: a) la parete di proprietà è pacificamente una parete CP_1
finestrata; b) la parete sporgente dalla proprietà occupa la Pt_1
linea di proiezione ortogonale dell'edificio dell'appellato; c)la distanza tra i due manufatti è di 9,45 metri, inferiore, quindi, al limite di 10 metri dell'art. 9 citato.
Com'è noto, il D.M. n.° 1444 del 1968 sul tema non ammette deroghe, trattandosi di materia riservata al legislatore statale (Cass. sez. VI ordinanza n.°18588/2018; C. Stato, sez. IV, n.° 5466/2020).
Appello incidentale.
A sua volta, propone appello incidentale fondato su due CP_1
motivi: il primo, riguardante l'erronea rigetto della domanda di demolizione del camino e della canna fumaria posto sulla costruzione oggetto di causa per ritenuta maturata usucapione.
pagina 10 di 14 Il giudice di prime cure ha fondato detta decisione inerente la canna fumaria ed il camino, sulla scorta del fatto che: “assume rilievo dirimente l'elaborato grafico contenente i calcoli planivolumetrici depositato presso il Comune di Piazzatorre in data 22 maggio 1998
(allegato 5 alla relazione peritale). Nel disegno relativo allo stato di fatto del fabbricato dei convenuti è infatti indicata la presenza di un caminetto, a dimostrazione della realizzazione di esso oltre ventennio prima della instaurazione del presente giudizio (essendo
l'atto di citazione stato portato alla notificazione nel luglio 2018).”.
Secondo l'assunto del Tribunale è erroneo perché ha CP_1
contestato il fatto che detto manufatto fosse stato realizzato prima dell'intervento edilizio autorizzato nel 1998.
In secondo luogo, ha prodotto (doc. n.° 17) documentazione CP_1
fotografica, da cui si evince che prima dell'intervento edilizio del
1998, la canna fumaria non c'era.
In terzo luogo, la planimetria allegata alla richiesta di concessione edilizia non prova alcunché essendo un documento di parte ed essendo assimilabile ad una dichiarazione unilaterale non verificata nemmeno dal Comune di Piazzatorre.
Il motivo è infondato.
Ad avviso della Corte come correttamente rilevato dal Tribunale, è stato dimostrato che tale realizzazione avvenuta, oltre il ventennio.
In particolare, nell'elaborato grafico contenente i calcoli planivolumetrici depositato presso il Comune di Piazzatorre in data
22 maggio 1998 (allegato 5 alla relazione peritale), è indicata la presenza di un caminetto, a dimostrazione della realizzazione di esso pagina 11 di 14 oltre ventennio prima della instaurazione del presente giudizio essendo l'atto di citazione stato portato alla notifica nel luglio 2018.
Sul punto, il Collegio ai sensi dell'art. 115 c.p.c. osserva, inoltre, che la tesi dei secondo cui il comignolo e la canna fumaria erano CP_4
stati realizzati nell'anno 1973, non era stata contestata, tempestivamente, da nella prima memoria ex art. 186 sesto CP_1
comma c.p.c..
Con il secondo motivo l'appellante incidentale lamenta l'erronea pronuncia sul rigetto della domanda riconvenzionale di danni.
Sul punto l'appellante richiama l'insegnamento della CP_1
Cassazione secondo cui, la violazione delle distanze e, quindi, anche in caso di violazione dell'art. 9 del D.M. n. °1444/68, contiene in sé il danno lamentato (an debeatur) e che questo è da considerarsi in re ipsa.
Ad avviso della Corte, il motivo è infondato in quanto nella fattispecie concreta, per la particolare peculiarità dei luoghi, il non significativo mancato rispetto delle distanze, pari a qualche decina di centimetri per tratti, specificamente, individuati dal C.T.U. e soprattutto la mancata allegazione al riguardo, di qualsivoglia altro elemento a sostegno della richiesta di liquidazione equitativa, la domanda risarcitoria, è rigettata.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, non ha allegato CP_1
alcun danno che avrebbe subito per effetto dell'asserita violazione.
Invero, il fabbricato accessorio di proprietà di è quasi Pt_1
completamente interrato fuoriuscendo dal piano di campagna nella sua parte più alta per meno di un metro di altezza;
tale locale viene pagina 12 di 14 utilizzato esclusivamente come magazzino e/o deposito pertinenziale;
è di modeste dimensioni;
è funzionalmente vincolato al servizio dell'abitazione principale: pertanto, non crea intercapedini dannose o pericolose con l'edificio di proprietà dell'appellato che non ha dimostrato di aver subito alcun pregiudizio.
In conclusione, l'appello principale di , nonché, Parte_1
quello incidentale di sono rigettati così Controparte_1
confermando la sentenza appellata.
La soccombenza prevalente della parte appellante , comporta Pt_1
la condanna della stessa, alla rifusione spese del presente grado in favore di che si liquidano, tenuto conto del valore della causa, CP_1
(valore indeterminabile di media difficoltà), come da dispositivo nella misura di 1/3 con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari e compensando gli altri 2/3, in forza della parziale soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di RE, Seconda Sezione Civile definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e quello incidentale svolto da Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n.° 1856/2021 emessa dal Tribunale di Bergamo in data 20.10.2021, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello principale;
- rigetta l'appello incidentale;
- compensa per 2/3 tra le parti le spese di lite e condanna
[...]
a pagare in favore di per il restante 1/3 Parte_1 Controparte_1
pagina 13 di 14 le spese del presente grado liquidate per la quota di un terzo, in complessivi € 2.315,32 (di cui € 686,00 per la fase di studio della controversia, € 472,66 per la fase introduttiva del giudizio ed €
1.156,66 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario IVA e
CPA, come per legge con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
- dà atto che ricorrono i presupposti per porre a carico della parte appellante principale e di quella incidentale, l'onere del pagamento di una somma pari al contributo unificato versato.
Così deciso in RE nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Giuseppe Serao
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