Sentenza 1 dicembre 2011
Massime • 1
Sussiste l'aggravante di cui all'art. 585, comma secondo, n. 2, cod. pen. (lesione personale procurata con l'uso di strumenti atti ad offendere), nel caso in cui le lesioni siano procurate con l'uso di un rastrello, considerato che devono considerarsi armi improprie tutti strumenti, ancorché non da punta o da taglio, che in particolari circostanze di tempo e di luogo possono essere utilizzati per l'offesa alla persona; né rileva il fatto che si tratti di un uso momentaneo ed occasionale dello strumento atto ad offendere, poiché per la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 585, comma secondo, n. 2. cod. pen. non si richiede che concorra la contravvenzione di cui all'art. 4 l. n. 110 del 1975.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/12/2011, n. 12151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12151 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 01/12/2011
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - N. 1703
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 22719/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Trieste;
nel procedimento nei confronti di:
1. IT NI, nato ad [...] il [...];
avverso la sentenza del 30/03/2011 del G.i.p. del Tribunale di Pordenone;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Paolo Oldi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Galati NI, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 30 marzo 2011 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone, richiesto dell'emissione di decreto penale a carico di NI IT per il delitto di cui agli artt. 582 e 585 c.p. in danno di IT RA, ha invece dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela. Ha ritenuto il giudicante che la contestata aggravante di cui all'art. 585 c.p., in relazione all'art. 577 c.p., non rilevasse ai fini della procedibilità d'ufficio: sicché, stante la durata della malattia (otto giorni), era richiesta la querela - di fatto mancante - ai sensi dell'art. 582 c.p., comma 2. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Trieste, affidandolo a un solo motivo. Con esso denuncia l'erroneità della statuizione assunta, essendo configurabile l'aggravante dell'uso di arma impropria;
nel capo d'imputazione, infatti, è contestato l'utilizzo di un rastrello per colpire la persona offesa, sicché il reato doveva ritenersi perseguibile d'ufficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
1.1. Per quanto la formulazione del capo d'imputazione - come giustamente osservato dal P.G. ricorrente - non si segnali per la sua perspicuità, richiedendo uno sforzo interpretativo la lettura dell'inciso "anche in rel. all'art. 577 c.p., u.c.", è certo comunque che l'impiego di un rastrello come corpo contundente possa dirsi contestato in fatto. Orbene, alla stregua di ripetute enunciazioni giurisprudenziali, devono considerarsi armi improprie tutti quegli strumenti, ancorché non da punta o da taglio, che in particolari circostanze di tempo e di luogo possono essere utilizzati per l'offesa alla persona (v. per tutte Sez. 5, n. 170/06 del 10/11/2005, Schiavone, Rv. 233118); ne' rileva il fatto che si tratti di un uso momentaneo e occasionale dello strumento atto ad offendere, poiché per la configurabilità dell'aggravante prevista dall'art.585 c.p., comma 2, n. 2) non si richiede che concorra la contravvenzione di cui alla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4 (Sez. 5, n. 9388 del 09/02/2006, Romano, Rv. 233896). Nella fattispecie concreta, essendo contestato l'uso di un rastrello come strumento idoneo a ledere l'integrità fisica della persona offesa, il G.i.p. non avrebbe dovuto addivenire al proscioglimento ex art. 129 c.p.p. per mancanza della condizione di procedibilità, ma interrogarsi sull'esistenza delle restanti condizioni per l'emissione del richiesto decreto penale di condanna.
2. La sentenza impugnata deve essere, conseguentemente, annullata con rinvio al Tribunale di Pordenone per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Pordenone per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2012