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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/02/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 10481/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.2.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10481/2024 R.G.
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in qualità di eredi di tutti Parte_4 Persona_1
rapp. e dif. come in atti dall'avv. Arcangelo Zampella
RICORRENTE E
, in persona del Presidente legale Controparte_1
rappresentante p.t., rapp. e dif. come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento ratei indennità di accompagnamento
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti in epigrafe, nella indicata qualità, adivano codesto Tribunale per ottenere il pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento riconosciuta in favore del de cuius
con il decreto di omologa n. R.G. 9147/2021 del Tribunale di Napoli- Persona_1
Sezione Lavoro con decorrenza dal 23.5.2022.
Deducevano l' non aveva provveduto al relativo pagamento. CP_1
Essi, dunque, concludevano chiedendo la condanna dell' al pagamento dei ratei in CP_1
questione; con vittoria di spese con attribuzione.
L' , a cui il ricorso veniva regolarmente notificato, si costituiva in giudizio e CP_1
concludeva per il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è fondato va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dall'indennità di accompagnamento, disciplinata dalla legge dell'11 febbraio 1980, n. 18, la quale stabilisce che: “ Art. 1 Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato, dell'importo di lire
120.000 mensili a partire dal 1° gennaio 1980, elevate a lire 180.000 mensili dal 1°
2 gennaio 1981 e a lire 232.000 mensili con decorrenza 1° gennaio 1982. Dal 1° gennaio
1983 l'indennità di accompagnamento sarà equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella E, lettera a-bis, n. 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.La medesima indennità è concessa agli invalidi civili minori di diciotto anni che si trovano nelle condizioni sopra indicate. Sono esclusi dalle indennità di cui ai precedenti commi gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto. Art. 2 Il Ministro della sanità, entro e non oltre tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio sanitario nazionale, determina con proprio decreto la tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti previste dalla legge 30 marzo 1971, n. 118; eventuali modifiche e variazioni sono apportate con decreto del Ministro stesso entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.- Art. 3 Gli invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, già riconosciuti tali all'entrata in vigore della presente legge, i quali ritengano di essere nelle condizioni previste all'art. 1, sono, a domanda, sottoposti a visita di accertamento, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, dalle commissioni sanitarie provinciali, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Per gli invalidi civili non ancora riconosciuti all'entrata in vigore della presente legge, all'atto dell'accertamento sanitario di cui all'art. 6 della legge 30 marzo 1971, n. 118, le commissioni sanitarie accertano l'esistenza o meno dei requisiti che danno diritto all'indennità di accompagnamento prevista dal precedente art. 1.
I minori di anni 18 che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della presente legge vengono sottoposti ad accertamento sanitario, presso le Commissioni sanitarie di cui all'art. 7 e seguenti della citata legge 30 marzo 1971, n. 118, entro sei mesi dalla presentazione della domanda prodotta da chi ne cura gli interessi.
Il diritto all'indennità di accompagnamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale viene presentata la domanda”
Orbene, tanto opportunamente premesso, dai documenti versati in giudizio emerge che il decreto di omologa n. R.G. 9147/2021 del Tribunale di Napoli Nord-Sezione Lavoro ha
3 riconosciuto il diritto dei ricorrenti a beneficiare dell'indennità di accompagnamento in qualità di eredi del de cuius con decorrenza dal 23.5.2022. Persona_1
Inoltre, l' , costituitosi in giudizio, non ha allegato ragioni ostative al pagamento dei CP_1
ratei.
Anzi, al contrario, il diritto dei ricorrenti è provato dal modello TE08 inviato dallo stesso
. CP_1
A quanto precede consegue che ad essi spetta il diritto ad ottenere il pagamento da parte dell' dei ratei dell'indennità di accompagnamento maturati e non corrisposti, oltre CP_1
interessi come previsti dalla legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo dispositivo considerando l'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, respinta ogni altra istanza o eccezione contraria, così provvede:
a) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore dei CP_1 ricorrenti dei ratei maturati per l'indennità di accompagnamento con decorrenza dal
23.5.2022, come riconosciuti dal decreto di omologa n. R.G. 9147/2021 del
Tribunale di Napoli Nord-Sezione Lavoro, oltre agli interessi legali a decorrere dal
121esimo giorno successivo alla maturazione del diritto;
b) Condanna l' al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del giudizio che CP_1
si liquidano in euro 1.865,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Aversa, 17.2.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.2.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10481/2024 R.G.
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in qualità di eredi di tutti Parte_4 Persona_1
rapp. e dif. come in atti dall'avv. Arcangelo Zampella
RICORRENTE E
, in persona del Presidente legale Controparte_1
rappresentante p.t., rapp. e dif. come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento ratei indennità di accompagnamento
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti in epigrafe, nella indicata qualità, adivano codesto Tribunale per ottenere il pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento riconosciuta in favore del de cuius
con il decreto di omologa n. R.G. 9147/2021 del Tribunale di Napoli- Persona_1
Sezione Lavoro con decorrenza dal 23.5.2022.
Deducevano l' non aveva provveduto al relativo pagamento. CP_1
Essi, dunque, concludevano chiedendo la condanna dell' al pagamento dei ratei in CP_1
questione; con vittoria di spese con attribuzione.
L' , a cui il ricorso veniva regolarmente notificato, si costituiva in giudizio e CP_1
concludeva per il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è fondato va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dall'indennità di accompagnamento, disciplinata dalla legge dell'11 febbraio 1980, n. 18, la quale stabilisce che: “ Art. 1 Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato, dell'importo di lire
120.000 mensili a partire dal 1° gennaio 1980, elevate a lire 180.000 mensili dal 1°
2 gennaio 1981 e a lire 232.000 mensili con decorrenza 1° gennaio 1982. Dal 1° gennaio
1983 l'indennità di accompagnamento sarà equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella E, lettera a-bis, n. 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.La medesima indennità è concessa agli invalidi civili minori di diciotto anni che si trovano nelle condizioni sopra indicate. Sono esclusi dalle indennità di cui ai precedenti commi gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto. Art. 2 Il Ministro della sanità, entro e non oltre tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio sanitario nazionale, determina con proprio decreto la tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti previste dalla legge 30 marzo 1971, n. 118; eventuali modifiche e variazioni sono apportate con decreto del Ministro stesso entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.- Art. 3 Gli invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, già riconosciuti tali all'entrata in vigore della presente legge, i quali ritengano di essere nelle condizioni previste all'art. 1, sono, a domanda, sottoposti a visita di accertamento, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, dalle commissioni sanitarie provinciali, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Per gli invalidi civili non ancora riconosciuti all'entrata in vigore della presente legge, all'atto dell'accertamento sanitario di cui all'art. 6 della legge 30 marzo 1971, n. 118, le commissioni sanitarie accertano l'esistenza o meno dei requisiti che danno diritto all'indennità di accompagnamento prevista dal precedente art. 1.
I minori di anni 18 che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della presente legge vengono sottoposti ad accertamento sanitario, presso le Commissioni sanitarie di cui all'art. 7 e seguenti della citata legge 30 marzo 1971, n. 118, entro sei mesi dalla presentazione della domanda prodotta da chi ne cura gli interessi.
Il diritto all'indennità di accompagnamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale viene presentata la domanda”
Orbene, tanto opportunamente premesso, dai documenti versati in giudizio emerge che il decreto di omologa n. R.G. 9147/2021 del Tribunale di Napoli Nord-Sezione Lavoro ha
3 riconosciuto il diritto dei ricorrenti a beneficiare dell'indennità di accompagnamento in qualità di eredi del de cuius con decorrenza dal 23.5.2022. Persona_1
Inoltre, l' , costituitosi in giudizio, non ha allegato ragioni ostative al pagamento dei CP_1
ratei.
Anzi, al contrario, il diritto dei ricorrenti è provato dal modello TE08 inviato dallo stesso
. CP_1
A quanto precede consegue che ad essi spetta il diritto ad ottenere il pagamento da parte dell' dei ratei dell'indennità di accompagnamento maturati e non corrisposti, oltre CP_1
interessi come previsti dalla legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo dispositivo considerando l'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, respinta ogni altra istanza o eccezione contraria, così provvede:
a) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore dei CP_1 ricorrenti dei ratei maturati per l'indennità di accompagnamento con decorrenza dal
23.5.2022, come riconosciuti dal decreto di omologa n. R.G. 9147/2021 del
Tribunale di Napoli Nord-Sezione Lavoro, oltre agli interessi legali a decorrere dal
121esimo giorno successivo alla maturazione del diritto;
b) Condanna l' al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del giudizio che CP_1
si liquidano in euro 1.865,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Aversa, 17.2.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
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