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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/12/2025, n. 4001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4001 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13485/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Monteverde Presidente relatore estensore dott.ssa Caterina Condò Giudice dott.ssa Michela Boi Giudice
In esito all'udienza del 09/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. r.g. 13485/2023 promossa da:
(C.F. - CUI ) con il patrocinio dell'avv. DE PIETRO Parte_1 C.F._1
AR, elettivamente domiciliato in VIA NOLA 145 80040 SAN GENNARO
VESUVIANO presso il difensore avv. DE PIETRO AR
RICORRENTE contro
(C.F. - - Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 [...]
(C.F. ) rapp.ta dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI CP_3 P.IVA_2
FIRENZE, elettivamente domiciliata in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129 CP_2
RESISTENTE
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_4
Tribunale di Firenze
INTERVENIENTE NECESSARIO
Avente ad oggetto: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
Introdotto con ricorso ex art. 281 decies depositato in data 22/11/2023 avverso il provvedimento del
Questore di AT del 27/10/2023 - notificato il 27/10/2023 di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per Protezione Speciale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte_1 Come da memoria depositata per l'udienza scritta del 09/12/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 2 La presente causa pendente ha ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di diniego dell'istanza di permesso di soggiorno per protezione speciale (Cat. prot. n. 276/2023 NumeroDiPa_1
del 27/10/2023 emesso dalla Questura di e notificato in data 27/10/2023) emesso dalla CP_2
Questura di AT.
Con decreto del 19/10/2025, veniva fissata l'udienza di trattazione della causa per il
09/12/2025, da tenersi con modalità cartolare, concedendo termine entro i due giorni lavorativi precedenti per il deposito di sintetiche note scritte.
Con nota scritta depositata 03/12/2025, il difensore di parte ricorrente si riportava alla nota depositata in data 26/09/2025 di rinuncia agli atti del giudizio da parte del ricorrente, avendo lo stesso ottenuto il riconoscimento della protezione speciale dal Tribunale di Napoli nell'ambito della procedura di impugnazione del diniego della protezione internazionale, ciò comportando l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Ritenute pertanto emerse circostanze sopravvenute tali da far venire meno l'interesse al ricorso, essendo già stato riconosciuto un titolo di soggiorno, deve essere pronunciata l'estinzione del presente procedimento n. 12559/2023 r.g. contro la di AT e il per cessazione CP_2 Controparte_1
della materia del contendere.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 281 terdecies e 281 sexies, 275 bis c.p.c.; definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA
l'estinzione del presente procedimento per cessata materia del contendere.
DICHIARA
Nulla dovuto sulle spese.
PROVVEDE con separato decreto ai sensi dell'art. 82 e dell'art. 83, comma 3 bis, d.p.r. 115/2002 alla liquidazione del compenso al difensore.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 10/12/2025 su relazione del giudice Dr. Roberto
Monteverde
Si comunichi.
Firenze, 10 dicembre 2025
Il Presidente
dott. Roberto Monteverde
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Monteverde Presidente relatore estensore dott.ssa Caterina Condò Giudice dott.ssa Michela Boi Giudice
In esito all'udienza del 09/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. r.g. 13485/2023 promossa da:
(C.F. - CUI ) con il patrocinio dell'avv. DE PIETRO Parte_1 C.F._1
AR, elettivamente domiciliato in VIA NOLA 145 80040 SAN GENNARO
VESUVIANO presso il difensore avv. DE PIETRO AR
RICORRENTE contro
(C.F. - - Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 [...]
(C.F. ) rapp.ta dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI CP_3 P.IVA_2
FIRENZE, elettivamente domiciliata in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129 CP_2
RESISTENTE
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_4
Tribunale di Firenze
INTERVENIENTE NECESSARIO
Avente ad oggetto: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
Introdotto con ricorso ex art. 281 decies depositato in data 22/11/2023 avverso il provvedimento del
Questore di AT del 27/10/2023 - notificato il 27/10/2023 di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per Protezione Speciale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte_1 Come da memoria depositata per l'udienza scritta del 09/12/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 2 La presente causa pendente ha ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di diniego dell'istanza di permesso di soggiorno per protezione speciale (Cat. prot. n. 276/2023 NumeroDiPa_1
del 27/10/2023 emesso dalla Questura di e notificato in data 27/10/2023) emesso dalla CP_2
Questura di AT.
Con decreto del 19/10/2025, veniva fissata l'udienza di trattazione della causa per il
09/12/2025, da tenersi con modalità cartolare, concedendo termine entro i due giorni lavorativi precedenti per il deposito di sintetiche note scritte.
Con nota scritta depositata 03/12/2025, il difensore di parte ricorrente si riportava alla nota depositata in data 26/09/2025 di rinuncia agli atti del giudizio da parte del ricorrente, avendo lo stesso ottenuto il riconoscimento della protezione speciale dal Tribunale di Napoli nell'ambito della procedura di impugnazione del diniego della protezione internazionale, ciò comportando l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Ritenute pertanto emerse circostanze sopravvenute tali da far venire meno l'interesse al ricorso, essendo già stato riconosciuto un titolo di soggiorno, deve essere pronunciata l'estinzione del presente procedimento n. 12559/2023 r.g. contro la di AT e il per cessazione CP_2 Controparte_1
della materia del contendere.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 281 terdecies e 281 sexies, 275 bis c.p.c.; definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA
l'estinzione del presente procedimento per cessata materia del contendere.
DICHIARA
Nulla dovuto sulle spese.
PROVVEDE con separato decreto ai sensi dell'art. 82 e dell'art. 83, comma 3 bis, d.p.r. 115/2002 alla liquidazione del compenso al difensore.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 10/12/2025 su relazione del giudice Dr. Roberto
Monteverde
Si comunichi.
Firenze, 10 dicembre 2025
Il Presidente
dott. Roberto Monteverde
pagina 2 di 2