Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00059/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01734/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1734 del 2023, proposto da LA MA Vadalà, rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Marino e Antonino Mirone Russo, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Antonino Mirone in Catania, via Vecchia Ognina, n. 143/B;
contro
il Comune di Ragalna, non costituito in giudizio;
l’Assessorato regionale territorio e ambiente della Regione Siciliana, Assessorato regionale beni culturali e identità siciliana – Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
per l’annullamento
delle previsioni – contenute nel Piano regolatore generale (infra PRG) di Ragalna asseritamente divenuto esecutivo ed efficace ai sensi dell’art. 54, comma 3, della l.r. 19/2020 – relative al complesso immobiliare della ricorrente avente ingresso da via Rocca n. 51, riconosciuto meritevole di tutela come “ambito con valenza di tessuto urbano storico” (zona territoriale omogenea Asr), ma sottoposto dal detto strumento urbanistico alla «amputazione» di una porzione di massima importanza del parco attraverso una plurima incompatibile destinazione urbanistica;
per l’annullamento:
- della delibera del commissario ad acta n. 1 del 15.10.2018 di adozione del PRG;
- delle controdeduzioni del progettista, prive di data, sulle osservazioni-opposizioni della ricorrente del 3.1.2019 definite di accoglimento parziale ma di effettivo totale rigetto;
- dell’autorizzazione paesaggistica del 24.11.2021, prot. 33236, rilasciata dalla Soprintendenza di Catania;
- del parere di VAS espresso con decreto assessoriale n. 114 del 6.4.2023 e del parere della Commissione tecnica specialistica del 31.3.2023 n. 156;
- della nota del Dipartimento urbanistica dell’Assessorato regionale Territorio ed Ambiente del 20.4.2023, 6366, non conosciuta;
- del provvedimento silenzioso da cui discenderebbe ex lege , ai sensi dell’art. 54, comma 3, della l.r. 19/2021, l’esecutività e l’efficacia del PRG di Ragalna;
- della delibera consiliare n. 10 del 25.6.2023 di “presa d’atto dell’avvenuta efficacia ed esecutività” del PRG, “ai sensi e per gli effetti dell’art. 54, c. 3, della l.r. 13.8.2020 n. 19”;
- della previsione del PRG di realizzazione della nuova strada che collega la via Rocca e la via Mazzaglia;
- degli atti antecedenti, conseguenti e comunque collegati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni regionali intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso indicato in epigrafe, la ricorrente ha premesso di essere proprietaria in Ragalna di casa con parco di notevole importanza naturalistica e paesaggistica, significativa testimonianza di storia urbana della cittadina di Ragalna e come tale sempre ampiamente tutelata anche dal Comune, il quale, infatti, con lo stesso PRG impugnato in epigrafe, riconosce il complesso meritevole di tutela come “ambito con valenza di tessuto urbano storico” (zona territoriale omogenea Asr), anche se il PRG adottato il 15 ottobre 2018 previde la «amputazione» di una porzione di massima importanza del parco attraverso una plurima incompatibile destinazione urbanistica.
Alla luce dell’insoddisfacente riscontro da parte del Comune delle osservazioni presentate (cfr. relazione del progettista n. 57), il ricorrente ha interposto il presente gravame prospettando
- l’incostituzionalità dell’art. 54, comma 3, della l. 19/2020 in base al quale il PRG è stato approvato, articolando i seguenti motivi:
mancato inizio della decorrenza del triennio per il silenzio assenso ex art. 54, comma 3, l.r.
19/2020 correttamente interpretato;
impossibilità di formazione del silenzio assenso per illegittimità dell’attribuzione di poteri di pianificazione al dirigente (o funzionario) in violazione della separazione tra “governo-indirizzo” e “gestione”;
- l’illegittimità della “presa d’atto” per omessa dimostrazione degli adeguamenti obbligatori al PRG adottato, per il seguente motivo:
3) mera assertività dell’avvenuto adeguamento del PRG richiesto dalla circolare ARTA 1/2021;
- per l’immobile in contestazione, i seguenti motivi:
4) vincolo ex art. 7 l. 10/2013 – duplice omissione del Comune.
4.1) Prima omissione del Comune, antecedente all’adozione del PRG: mancato censimento degli alberi monumentali e connesse carenze;
4.2) Seconda omissione del Comune, successiva all’adozione del PRG: l’occultamento della frattanto sopraggiunta iscrizione della quercia Vadalà nel relativo elenco regionale degli alberi monumentali.
4.3) Inconsistenza della motivazione del sostanziale rigetto delle osservazioni Vadalà relative alla quercia.
5) Plurime violazioni in tema di motivazione del sostanziale rigetto delle osservazioni-opposizioni.
6) Omessa allegazione in sede paesaggistica e di VAS delle osservazioni relative a profili ambientali e paesaggistici.
7) Illegittimità congiunta e derivata.
Si sono costituiti in giudizio gli Assessorati regionali intimati con memoria di mera forma, e successivamente l’ARTA ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
Il Comune di Ragalna non si è costituito in giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso.
Parte ricorrente ha depositato una memoria ex art. 73, comma 1, c.p.a.
All’udienza pubblica indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto nei sensi infraprecisati.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Come evidenziato dalla parte ricorrente la l.r. 19/2020, che ha sostituivo il PRG con il PUG, è entrata in vigore lo stesso giorno della pubblicazione (art. 56) e, quindi, il 21 agosto 2020.
Per gli ultimi PRG, già in qualche modo in fieri al momento della sua entrata in vigore, la l.r. 19/2020 ha introdotto un duplice regime transitorio per il caso di assenza di provvedimento regionale conclusivo (positivo o negativo):
a) per i PRG già adottati al 21 agosto 2020, ha introdotto il silenzio-assenso disciplinato dall’art. 54, comma 3, seconda parte, della l.r. 19/2020, che si forma con il decorso di 3 anni dalla adozione, in presenza di altre condizioni e con alcune prescrizioni;
b) per i PRG “depositati” ma ancora non adottati al 21 agosto 2020 (e quindi adottati successivamente), ha previsto l’applicazione della disposizione transitoria di cui all’art. 53, comma 1, l.r. 19/2020 (“I piani territoriali ed urbanistici, o le loro varianti, ove depositati e non ancora adottati e approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, concludono il procedimento di formazione secondo la disciplina normativa previgente”), sicché il silenzio-assenso resta disciplinato dall’art. 19 l.r. n. 71/1978 e quindi scatta in caso di inerzia assessoriale protratta per 270+270 (540) giorni (cfr. T.a.r. per la Sicilia, n. 1167/2020), termine soggetto ad interruzione in caso di richiesta di chiarimenti e di integrazione documentale.
Il PRG di Ragalna è stato adottato prima del 21 agosto 2020 (segnatamente il 15 ottobre 2018) ricadendo pertanto nell’ipotesi sub a) ed il ricorrente prospetta quindi che Comune non lo ha mai presentato all’ARTA unitamente alla richiesta di approvazione ai fini dell’art. 4 della l.r. 71/1978, con conseguente illegittimità dello strumento urbanistico.
A tal fine, la ricorrente sottolinea che il Comune non ha mai effettuato la “presentazione” del piano all’ARTA, dovuta in base all’art. 4, l.r. 71/1978, essendosi riproposto che avrebbe “proceduto all’invio degli atti per l’approvazione del PRG” solo dopo l’“ottenimento del rilascio del parere motivato di Compatibilità Ambientale da parte dell’Autorità Regionale competente” (pag. 10 della delibera 10/2023)
In subordine, rileva la ricorrente che, ove tale omissione debba considerarsi insita nella disposizione legislativa regionale, ciò renderebbe la norma incostituzionale giacché l’ARTA sarebbe escluso dal procedimento di formazione del PRG.
Così riassunta la censura della ricorrente occorre evidenziare che la disposizione regionale invocata dalla ricorrente e applicabile ratione temporis (con le modifiche portate dalla l.r. 30 dicembre 2020, n. 36) al PRG del Comune di Ragalna è la seguente: art. 54, comma 3. “ Nelle Città metropolitane, nei liberi Consorzi comunali e nei comuni, singoli o associati, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già adottato ma non ancora approvato i rispettivi strumenti urbanistici, la misura di salvaguardia della sospensione perde efficacia se gli strumenti urbanistici non sono approvati entro tre anni dall’adozione. In tal caso, previa acquisizione del parere motivato VAS e fatte salve le prescrizioni di cui al medesimo parere e quelle dei piani sovraordinati e dei pareri degli enti territorialmente competenti, diviene efficace ed esecutivo il piano adottato insieme con le controdeduzioni alle osservazioni espresse dai rispettivi organi consiliari o, nel caso di piani adottati da un commissario ad acta, dai rispettivi uffici tecnici comunali .”
Per comprendere esattamente la portata normativa di questa disposizione di legge regionale occorre necessariamente ricostruire il procedimento di formazione di approvazione del PUG “a regime” secondo la l.r. n. 19/2020, che all’art. 26, rubricato “ Procedimento di formazione ed approvazione del PUG e delle relative varianti ”, nella versione ratione temporis applicabile (successiva alla l.r. 3 febbraio 2021, n. 2 e antecedente alla l.r. 18 novembre 2024, n. 27), prevede che:
1. Il PUG è redatto dal comune ed è adottato ed approvato dal consiglio comunale secondo la procedura di seguito specificata, sulla base delle direttive impartite dalla giunta comunale attraverso apposito atto di indirizzo. La progettazione del PUG può essere affidata, ove necessario, a professionisti all’uopo incaricati e consulenti che siano qualificati in materia di pianificazione urbanistico-territoriale, anche mediante il ricorso a concorsi di progettazione. Sono obbligatori e propedeutici al PUG gli studi agricolo-forestale (SAF) e geologico con particolare riferimento agli aspetti idrogeologici e [lo studio] di compatibilità idraulica di cui al piano di gestione del rischio alluvioni e per come previsto dal piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico della Regione siciliana (P.A.I.) e lo studio demografico e socio-economico, redatti da professionisti incaricati nell’ambito delle rispettive competenze, e lo studio archeologico, redatto dalla competente soprintendenza per i beni culturali e ambientali e presentato entro sessanta giorni dalla richiesta da parte del comune.
2. I comuni possono tra loro associarsi o concludere convenzioni aventi ad oggetto la pianificazione complessiva e coordinata dei rispettivi territori e possono provvedere alla formazione del piano in forma associata. A tal fine designano un comune capofila al quale compete l’applicazione delle procedure descritte nella presente legge e formulano l’atto di indirizzo da porre a base della pianificazione.
3. Il responsabile del procedimento, all’uopo nominato, pubblica nell’albo pretorio e sul sito web del comune un avviso di avvio del procedimento di formazione del PUG. Nei successivi trenta giorni chiunque può avanzare proposte e formulare suggerimenti secondo i criteri e le modalità fissate nell’avviso. A tal fine, il responsabile del procedimento, nello stesso termine di trenta giorni, individua le modalità con le quali consultare e coinvolgere soggetti pubblici e privati ed i rappresentanti degli ordini e collegi dei professionisti che per loro specifiche competenze e responsabilità sono interessati al piano, eventualmente anche attraverso la costituzione di un forum per le consultazioni.
4. Entro il termine di novanta giorni dall’avvio del procedimento, il comune, tenendo conto dell’atto di indirizzo dell’amministrazione e dei contributi eventualmente pervenuti, elabora un documento preliminare del PUG che:
a) esplicita le modalità da seguire per l’elaborazione di disposizioni sull’uso del suolo, tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani e programmi sovraordinati;
b) definisce un quadro generale delle criticità territoriali connesse alle caratteristiche geologiche e sismiche ed all’uso agricolo del suolo;
c) descrive le principali problematiche urbanistiche ed insediative da risolvere nel breve e nel medio periodo, tenendo conto delle criticità territoriali, e stabilisce il quadro delle priorità;
d) individua, in linea generale, limiti e condizioni per lo sviluppo sostenibile del territorio comunale;
e) individua gli obiettivi da raggiungere nel medio e nel lungo periodo ed identifica le risorse economiche e finanziarie disponibili o attivabili;
f) descrive le risorse territoriali e naturali determinanti per le scelte di sviluppo;
g) descrive nelle linee generali gli interventi da prevedere nel PUG e individua le aree oggetto di piano particolareggiato attuativo (PPA);
h) contiene il rapporto preliminare della VAS sui possibili effetti ambientali del PUG;
i) perimetra le aree nelle quali possono essere rilasciati singoli titoli abilitativi, ovvero possono essere approvati piani attuativi prima della definitiva approvazione del PUG, ed in questo caso specifica gli indici ed i parametri da applicare;
l) definisce la valutazione economica di massima per la realizzazione delle infrastrutture principali, nonché delle principali opere pubbliche previste nel PUG;
m) indica le aree ed i progetti urbani dove promuovere il concorso di progettazione o il concorso di idee nonché le trasformazioni urbane che devono essere sottoposte a processi di progettazione partecipata con particolare riferimento agli interventi di riuso e di rigenerazione urbana.
5. Nel documento preliminare sono altresì perimetrate le parti del territorio comunale nelle quali, per garantire il raggiungimento degli obiettivi del Piano che potrebbero essere compromessi dall’applicazione delle pregresse previsioni urbanistiche, è sospeso il rilascio di singoli titoli abilitativi a far data dalla delibera di adozione del progetto preliminare e sino all’approvazione del PUG.
6. Entro i dieci giorni successivi alla definizione del documento preliminare, il responsabile del procedimento trasmette al consiglio comunale, o ai consigli comunali nel caso di piano in forma associata, il documento preliminare del PUG e la relativa proposta di deliberazione, unitamente al rapporto preliminare della VAS ed agli eventuali contributi pervenuti, che il comune è tenuto a valutare. Le determinazioni del consiglio comunale sono deliberate entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della proposta di deliberazione.
7. Fino all’approvazione del PTR, del PTC e del PCM, prima della deliberazione di adozione del documento preliminare di PUG da parte del consiglio comunale, il responsabile del procedimento è tenuto ad indire una specifica Conferenza di pianificazione volta a riscontrare la coerenza delle indicazioni del documento preliminare con i quadri e gli obiettivi generali e di area vasta.
8. Il documento preliminare adottato dal consiglio comunale, compresi gli elaborati tecnici ed il rapporto preliminare della VAS nonché le motivazioni delle decisioni assunte, entro dieci giorni dalla sua adozione è reso pubblico attraverso il sito web del comune e dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente e per estratto nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
9. L’adozione del documento preliminare di PUG da parte del consiglio comunale comporta l’applicazione delle misure di salvaguardia sulle aree specificate nel comma 5, che operano per un periodo non superiore a tre anni non prorogabili a partire dal momento dell’assunzione dell’atto deliberativo di adozione.
10. Sulla base del documento preliminare adottato dal consiglio comunale, entro il termine di novanta giorni, è redatto il progetto definitivo del PUG. Al fine di garantire la partecipazione al processo decisionale ed avviare le procedure di consultazione e di acquisizione dei necessari pareri sul progetto definitivo del PUG, il responsabile del procedimento, entro dieci giorni dalla data di consegna degli elaborati, indice la Conferenza di pianificazione prevista dall’articolo 10, fissandone la prima seduta non oltre il trentesimo giorno a decorrere dalla data di convocazione. Alla Conferenza di pianificazione sono invitati tutti i soggetti pubblici che per legge sono chiamati a rilasciare pareri, nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, tra cui i rappresentanti dell’ufficio del Genio Civile e della soprintendenza per i beni culturali ed ambientali competenti per territorio, del dipartimento regionale dell’urbanistica dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, dell’autorità competente in materia di VAS, dell’autorità di bacino, nonché gli altri soggetti pubblici competenti in materia ambientale.
11. Il progetto di PUG, con i relativi elaborati ed allegati, compreso il rapporto ambientale e la relativa sintesi non tecnica, è messo a disposizione degli enti e soggetti convocati mediante pubblicazione nel sito web del comune e dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente almeno trenta giorni prima della data fissata per la Conferenza.
12. Nel caso di pianificazione in forma associata, alla Conferenza di pianificazione oltre al rappresentante nominato dal comune capofila, partecipano anche i rappresentanti di tutti i comuni associati. I soggetti competenti in materia ambientale invitati alla Conferenza sono individuati dai comuni sulla base dei criteri specificati nel documento metodologico.
13. La Conferenza di pianificazione si conclude entro sessanta giorni dalla data dell’insediamento con la sottoscrizione di un accordo di pianificazione, che costituisce anche certificazione di qualità progettuale e ambientale del piano e sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere preventivo di enti, amministrazioni o organi consultivi monocratici o collegiali in materia urbanistica, territoriale, paesaggistica, ambientale e sicurezza sismica. Nel caso in cui la Conferenza si pronunci per la rielaborazione del PUG, il piano è restituito al comune che provvede a rielaborarlo entro il termine di trenta giorni. Qualora siano richieste modifiche alle previsioni del piano, queste sono introdotte entro il termine di quindici giorni. Il PUG rielaborato o modificato è sottoposto alla stessa Conferenza di pianificazione che si pronuncia definitivamente entro quindici giorni dalla consegna delle modifiche.
14. Nella Conferenza di pianificazione, in caso di dissenso devono ritenersi prevalenti il parere espresso dal rappresentante del Genio Civile in ordine all’idoneità dei siti sotto il profilo sismico e quello idrogeologico nei suoi molteplici aspetti, l’avviso del rappresentante della sovrintendenza per i beni culturali e ambientali in ordine alle esigenze di tutela paesaggistica e di tutela dei beni di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, il parere del rappresentante del dipartimento regionale dell’urbanistica dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente limitatamente ai beni di interesse sovracomunale e i pareri delle autorità competenti in materia ambientale.
14-bis. Entro il termine di dieci giorni dalla chiusura della Conferenza di pianificazione il responsabile del procedimento trasmette al consiglio comunale, ovvero ai consigli comunali nel caso di piano in forma associata, una relazione istruttoria unitamente al progetto di PUG per la presa d’atto e l’eventuale introduzione di modifiche al piano da effettuarsi entro trenta giorni dalla ricezione
15. Entro il termine di dieci giorni dalle determinazioni del consiglio comunale o dei consigli comunali, il responsabile del procedimento provvede alla pubblicazione di un avviso nell’albo pretorio, nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana e nel sito web del comune e dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente. Provvede altresì a mettere a disposizione del pubblico il documento di sintesi della Conferenza di pianificazione, il progetto di PUG ed il relativo rapporto ambientale con la Sintesi non tecnica mediante il deposito presso i propri uffici di copia cartacea e la pubblicazione sul sito web del comune e dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente.
16. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso di cui al comma 15, chiunque può prendere visione del progetto di PUG e dei relativi allegati, del rapporto ambientale e della relativa sintesi non tecnica e presentare proprie osservazioni, Nei successivi trenta giorni le osservazioni, visualizzate su apposite planimetrie e controdedotte dal progettista del piano, sono trasmesse dal responsabile del procedimento al consiglio comunale per la dovuta valutazione.
17. Il responsabile del procedimento, dopo aver acquisito, entro il termine di trenta giorni il parere del consiglio comunale sulle osservazioni pervenute, convoca nei successivi dieci giorni una nuova seduta della Conferenza di pianificazione, che si pronuncia sulla loro accoglibilità.
18. Entro trenta giorni dalla chiusura della seduta prevista al comma 17, il responsabile del procedimento trasmette al consiglio comunale, ovvero ai consigli comunali nel caso di piano in forma associata, la proposta di deliberazione per la approvazione del PUG, da effettuarsi entro trenta giorni dalla ricezione.
19. Il Piano urbanistico generale, definitivamente approvato, acquista efficacia con la pubblicazione dell’avviso della relativa approvazione sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, effettuata a cura del responsabile del procedimento, entro il termine di quindici giorni dalla conclusione del procedimento di approvazione. Nell’avviso è specificata la sede ove si possa prendere visione del piano e di tutta la documentazione prodotta nella Conferenza di pianificazione, compresa la documentazione prescritta per la valutazione ambientale. Il PUG e la relativa documentazione tecnica ed amministrativa sono pubblicati in forma integrale anche sul sito web del comune interessato e trasmessi all’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente per essere inserito nella banca dati del sistema informativo territoriale regionale (SITR).
20. Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova applicazione per l’elaborazione e l’approvazione del PUG e delle sue revisioni generali e delle varianti generali e parziali. Per l’approvazione delle varianti parziali non è richiesta l’approvazione del documento preliminare di cui al comma 4. I termini assegnati ai diversi soggetti per le determinazioni di propria competenza, di cui al presente articolo, nel caso di varianti parziali, sono ridotti della metà.
21. Il PUG è aggiornato ogni cinque anni ovvero quando ne facciano motivata istanza al comune enti pubblici interessati o soggetti privati rappresentativi di interessi collettivi o diffusi. In ogni caso, trascorsi cinque anni dalla data di approvazione del PUG, il consiglio comunale con apposita determina ne dispone l’aggiornamento. Le varianti, le integrazioni e gli aggiornamenti del piano sono sottoposte alla stessa procedura di formazione descritta dal presente articolo con i termini ridotti della metà.
22. Il PUG ovvero i piani urbanistici esistenti possono essere aggiornati per ambiti con le modalità di cui al comma 21 con decreto dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente sono disciplinate le dimensioni minime per costituire un ambito.
23. Gli obblighi di tutela e salvaguardia discendenti dal PUG sono esercitati direttamente dal comune, con esclusione degli immobili sottoposti a vincolo storico-artistico per i quali permane la disciplina del Titolo I, Capo I, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.
24. Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 78, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, qualora gli organi dell’amministrazione del comune, sebbene previamente diffidati, omettano o non siano in grado di compiere gli atti obbligatori previsti dal presente articolo nei termini dallo stesso stabiliti, l’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente nomina, ai sensi dell’articolo 21 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, come introdotto dall’articolo 49 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 e successive modificazioni, un commissario provveditore la cui durata in carica copre l’intero iter procedurale che ha determinato l’intervento sostitutivo.
25. Non si fa luogo alla diffida di cui al comma 24 qualora si tratti di scadenza di termini previsti espressamente dalla presente legge o da altre leggi attinenti alla materia urbanistica. Alle spese per il commissario provvede il comune per il quale è stato nominato, salvo rivalsa a carico degli amministratori eventualmente responsabili.
26. I commissari nominati ai sensi del comma 25 decadono dall’incarico nel caso di rinnovo del consiglio comunale e comunque possono essere sempre revocati, con provvedimento motivato, dall’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente. ”
Il novellato modello procedimentale prevede quindi che
a) “ Il PUG è redatto dal comune ed è adottato ed approvato dal consiglio comunale secondo la procedura di seguito specificata”
b) “ Al fine di garantire la partecipazione al processo decisionale ed avviare le procedure di consultazione e di acquisizione dei necessari pareri sul progetto definitivo del PUG, il responsabile del procedimento, entro dieci giorni dalla data di consegna degli elaborati, indice la Conferenza di pianificazione prevista dall’articolo 10, fissandone la prima seduta non oltre il trentesimo giorno a decorrere dalla data di convocazione. Alla Conferenza di pianificazione sono invitati tutti i soggetti pubblici che per legge sono chiamati a rilasciare pareri, nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, tra cui i rappresentanti dell’ufficio del Genio Civile e della soprintendenza per i beni culturali ed ambientali competenti per territorio, del dipartimento regionale dell’urbanistica dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, dell’autorità competente in materia di VAS, dell’autorità di bacino, nonché gli altri soggetti pubblici competenti in materia ambientale. ”;
c) “ La Conferenza di pianificazione si conclude entro sessanta giorni [novanta giorni a seguito della modifica portata dalla l.r. n. 27 del 2024] dalla data dell’insediamento con la sottoscrizione di un accordo di pianificazione, che costituisce anche certificazione di qualità progettuale e ambientale del piano e sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere preventivo di enti, amministrazioni o organi consultivi monocratici o collegiali in materia urbanistica, territoriale, paesaggistica, ambientale e sicurezza sismica. Nel caso in cui la Conferenza si pronunci per la rielaborazione del PUG, il piano è restituito al comune che provvede a rielaborarlo entro il termine di trenta giorni. Qualora siano richieste modifiche alle previsioni del piano, queste sono introdotte entro il termine di quindici giorni. Il PUG rielaborato o modificato è sottoposto alla stessa Conferenza di pianificazione che si pronuncia definitivamente entro quindici giorni dalla consegna delle modifiche. ”;
d) Nella Conferenza di pianificazione, in caso di dissenso devono ritenersi prevalenti
d1) il parere espresso dal rappresentante del Genio Civile in ordine all’idoneità dei siti sotto il profilo sismico e quello idrogeologico nei suoi molteplici aspetti,
d2) l’avviso del rappresentante della sovrintendenza per i beni culturali e ambientali in ordine alle esigenze di tutela paesaggistica e di tutela dei beni di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico,
d3) il parere del rappresentante del dipartimento regionale dell’urbanistica dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente limitatamente ai beni di interesse sovracomunale e i pareri delle autorità competenti in materia ambientale. ”
Nel nuovo sistema, pertanto, cambia il modulo procedimentale di approvazione dello strumento urbanistico, con la conseguenza che l’adozione e l’approvazione del PUG sono riservati al Comune alla luce degli esiti della Conferenza di pianificazione, nella quale assumono valenza ostativa all’approvazione i dissensi espressi dalle amministrazioni regionali indicate al precedente punto d).
Sotto tale profilo, pertanto, il modello transitorio delineato dall’art. 54, comma 3, della citata l.r., nel momento in cui prevede l’approvazione del piano trascorsi tre anni dalla sua adozione, delinea un modello di adozione e approvazione, che – conformemente alla disciplina “a regime” della l.r. n. 19 del 20020 e differenziandosi rispetto al sistema delineato dall’art. 19 l.r. n. 71/1978 in cui la natura di atto complesso del PRG si declinava con l’approvazione finale dello strumento da parte dell’Assessorato regionale territorio e ambiente – sono di esclusiva competenza comunale, sia pure con la richiamata partecipazione regionale in sede di conferenza di pianificazione.
Nel regime transitorio descritto dall’art. 54, comma 3, della l.r. n. 19 del 2010, l’approvazione del PUG da parte del Comune di cui all’art. 26, commi 18 e 19 della l.r. n. 19/2020 (secondo cui “ 18. Entro trenta giorni dalla chiusura della seduta prevista al comma 17, il responsabile del procedimento trasmette al consiglio comunale, ovvero ai consigli comunali nel caso di piano in forma associata, la proposta di deliberazione per la approvazione del PUG, da effettuarsi entro trenta giorni dalla ricezione.
19. Il Piano urbanistico generale, definitivamente approvato, acquista efficacia con la pubblicazione dell’avviso della relativa approvazione sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, effettuata a cura del responsabile del procedimento, entro il termine di quindici giorni dalla conclusione del procedimento di approvazione. Nell’avviso è specificata la sede ove si possa prendere visione del piano e di tutta la documentazione prodotta nella Conferenza di pianificazione, compresa la documentazione prescritta per la valutazione ambientale. Il PUG e la relativa documentazione tecnica ed amministrativa sono pubblicati in forma integrale anche sul sito web del comune interessato e trasmessi all’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente per essere inserito nella banca dati del sistema informativo territoriale regionale (SITR) ) è soggetta ad un termine perentorio, decorso il quale l’approvazione si intende acquisita per silentium , cosicché la delibera di presa d’atto del consiglio comunale n. 10 del 25 giugno 2023 (adottata previa la regolare acquisizione della VAS da parte dell’ARTA e del parere paesaggistico da parte della competente Soprintendenza, così come previsto dalla norma disposizione transitoria a tutela dei principi di rilievo costituzionale della tutela ambientale, paesaggistica e dell’ordinato assetto del territorio,) deve considerarsi legittima secondo il quadro normativo di riferimento, il cui modello delineato è da considerarsi immune dai prospettati dubbi di costituzionalità sollevati dalla parte ricorrente, poiché non solo non appare pertinente il regime normativo comparato (art. 19 della l.r. 17 del 1978), ma in quanto non esclude, come sopra evidenziato, le amministrazioni regionali dalla possibilità di incidere in modo determinante sul PUG in relazione alla tutela degli interessi ad esse affidate, delineando, invero, un modulo procedimentale maggiormente chiaro in ordine al riparto delle competenze tra enti locali e regione nel rispetto principio di sussidiarietà declinati richiamati dall’art. 3, comma 1, lett. a) della l.r. n. 19 del 2020.
L’esclusione dell’ultrattività della precedente l.r. n. 71 del 1978 è chiaramente desumibile anche dalla sistematica della l.r. n. 19/2020, che ne ha confinato l’applicabilità solo nelle ipotesi di cui all’art. 53, comma 1, differenziando chiaramente il regime previsto con l’art. 54, comma 3.
Inoltre, anche a volere ammettere – come prospettato dalla parte ricorrente – che nel caso di specie debba ancora trovare applicazione lo schema procedimentale di cui all’art. 19 della l.r. n. 71/1978 (come prospettato nella sentenza T.a.r. per la Sicilia, n. 1076/2024 richiamata dalla parte ricorrente) è evidente che l’attivazione da parte del Comune in data 6 novembre 2018 della procedura ai fini VAS – il cui rilascio è di competenza dell’ARTA – costituisca trasmissione del PRG ai sensi e per gli effetti della l.r. 71/1978 con la conseguente formazione del silenzio-assenso.
Sotto tale profilo, pertanto, deve accogliersi l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Assessorato regionale intimato con la sua conseguente estromissione (nozione afferente alle ipotesi di cui agli artt. 108 e 109 c.p.c., ma estensibile per autorevole dottrina anche alle ipotesi di difetto di legittimazione passiva) dal giudizio, poiché soggetto che non ha adottato il provvedimento impugnato, giacché l’art. 41 c.p.a. esclude la legittimazione passiva per le amministrazioni od enti che – come il predetto Assessorato – abbiano partecipato, a diverso titolo, al procedimento, non adottando la determinazione finale (T.a.r. della Valle D’Aosta, sez. I, 31 luglio 2020, n. 29). .
Di contro, deve evidenziarsi che la notifica del ricorso introduttivo all’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana assume la valenza di mera litis denuntiatio , poiché volto solo a renderlo edotto della pendenza del giudizio e non già per costituire con quest’ultimo un rapporto processuale (Cass. civ., sez. lav., 19985/2024).
Anche il secondo motivo di ricorso è infondato poiché la disposizione di legge regionale sopracitata, nel determinare che sulle osservazioni presentate dal privato “nel caso di piani adottati da un commissario ad acta ” (come nel caso in esame) si esprimono “i rispettivi uffici tecnici comunali”, non costituisce una violazione di principi costituzionali e di riserva d’amministrazione, giacché è evidente che il commissario ad acta, nel sostituire integralmente gli organi consiliari (come già previsto dall’art. 6 della l.r. n. 71/1978 e dall’art. 24 della l.r. 19 del 2020) nella predisposizione dello strumento urbanistico, priva – in ragione della sua ingiustificata inerzia – il Comune del potere di pianificazione e della conseguente possibilità di esaminare le osservazioni dei privati, giacché, diversamente opinando non solo si avrebbe una frammentazione del procedimento di adozione ad opera del commissario ad acta (che l’art. 6 della l. n. 71 del 1978 e l’art. 24 della l.r. n. 19 del 2020 delineano in termini unitari), ma si consentirebbe all’organo consiliare di recuperare una facoltà emendativa di un piano redatto da un diverso soggetto con conseguenti rischi di incoerenze logiche o scelte irrazionali.
Anche il terzo motivo di ricorso è infondato, poiché la mera denuncia della mancata allegazione della planimetrie così come prescritto dalla Circolare ARTA n. 1 del 2021 (secondo cui “ il Consiglio comunale, ottenuti tutti i pareri di legge, insieme alle controdeduzioni alle osservazioni espresse dai rispettivi organi consiliari o, nel caso di piani adottati da un commissario ad acta, ai rispettivi uffici tecnici comunali, con propria deliberazione dovrà ratificare l’efficacia e l’esecutività del piano adottato, tenendo conto delle prescrizioni e/o dei pareri resi, fatti salvi per legge, che dovranno essere visualizzati in apposite planimetrie ”) non assurge a vizio di illegittimità, non emergendo una violazione di normativa primaria o secondaria, ma costituisce un’irregolarità che può inficiare l’intellegibilità del piano, sicché di tale carenza è possibile dolersi non già in via generale, ma solo con riferimento alle specifiche previsioni d’interesse.
Il quarto motivo di ricorso è fondato nei sensi e nei limiti infraprecisati.
Preliminarmente deve evidenziarsi che l’omessa ricognizione e il mancato censimento degli alberi monumentali prevista dall’art. 7, comma 2, della l. n. 10/2013 (applicabile anche alla Regione Siciliana in forza dell’art. 8) nel termine di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole e alimentari e forestali del 23 ottobre 2014 (v. art. 3 secondo cui “ 1. Entro il 31 luglio 2015, i comuni, sotto il coordinamento delle regioni, provvedono ad effettuare il censimento degli alberi monumentali ricadenti nel territorio di loro competenza; entro il 31 dicembre dello stesso anno, le regioni provvedono a redigere gli elenchi sulla base delle proposte provenienti dai comuni ”) non può automaticamente riflettersi sull’illegittimità del PRG, tenuto conto della sua natura non perentoria come diversamente previsto, invece, per le regioni dall’art. 7, comma 3, della l. n. 10 /2013, applicabile ratione temporis , e, per i comuni, dal novellato art. 7, comma 5- ter della l. n. 10/2013 (non applicabile ratione temporis ) per gli adempimenti successivi alla segnalazione della monumentalità.
Ciò posto, deve evidenziarsi come il ricorrente abbia comprovato l’inserimento – in data 4 maggio 2020 – di cinque querce del Parco Vadalà nell’elenco degli alberi monumentali della Regione Siciliana così espressamente riconosciute il 13 ottobre 2019 dal dirigente del Servizio 5° dell’ARTA, con nota n. 116926, trasmessa al Comune in pari data.
Sotto tale profilo, invero, parte ricorrente prospetta l’illegittimità del PRG poiché il Comune avrebbe omesso di comunicare tale circostanza onde ottenere sull’area il positivo vaglio della VAS e del parere paesaggistico.
Tale doglianza non può essere condivisa, giacché non solo per i predetti elenchi è previsto un regime di pubblicità legale (anche al fine di informare i privati degli obblighi e delle conseguenti sanzioni connessi alla dichiarazione di monumentalità) che consente di presumerne la conoscibilità in capo a tutti i consociati (cfr. art. 8 del citato d.m. 23 ottobre 2014 e il novellato art. 7, comma 5- bis della l. n. 10 del 2013) e, pertanto, anche agli enti pubblici, ma inoltre, nello specifico, emerge l’indiscussa presunzione di conoscenza di tale inserimento in sede di VAS stante la coincidenza tra l’ente che ha curato l’inserimento nell’elenco e che è chiamato a svolgere la valutazione in questione, ossia l’ARTA.
Non è infatti in alcun modo configurabile – anche sotto il profilo dei principi di lealtà e collaborazione – un obbligo del Comune di comunicare all’ARTA l’esistenza di atti dallo stesso emanati.
Parimenti si deve presumere senza dubbio la conoscenza dell’inserimento nell’elenco di alberi monumentali da parte della Soprintendenza in ragione del flusso informativo delineato – in ragione della specificità delle competenze in tema di tutela paesaggistica nella Regione Siciliana – dall’art. 7 del citato d.m.
Nessun occultamento è pertanto predicabile di fronte a soggetti perfettamente edotti – poiché coinvolti e artefici dello specifico procedimento – del contenuto di tali elenchi.
Merita invece accoglimento l’ultimo profilo del quarto motivo, nonché – per connessione – il quinto motivo di ricorso con cui si lamenta la sostanziale carenza di motivazione alla determinazione di rigetto delle osservazioni presentate dalla ricorrente con riferimento alle esigenze di tutela delle querce monumentali che il Comune ha inteso garantire con una modifica del tracciato della nuova strada ivi prevista così statuendo: « premesso che - «nella carta di studio agricolo forestale e nella carta dei boschi … l’area oggetto di opposizione non risulta individuata come “bosco” - «la prevista bretella di collegamento … il tutto disciplinato dalla progettata rotatoria di raccordo … assume importanza strategica nella pianificazione in corso di approvazione. «L’opposizione viene accolta parzialmente, nel senso: al fine di limitare l’intervento sulla ceppaia di querce esistente in loco, si propone di spostare progettualmente, quanto possibile, della sede di detta rotatoria in direzione sud/ovest ».
Osserva sul punto la parte ricorrente che tale modifica non preserva l’integrità delle querce monumentali, allegando una perizia (a firma del dott. Giuseppe Vaccaro già presentata a corredo delle osservazioni), che così conclude: « Dal presente studio ci appare risulti in modo palese e incontrovertibile che la realizzazione della strada prevista dal PRG comporti per la RE in oggetto e per tutto il gruppo di alberi di cui è parte una serie di gravi conseguenze su equilibri raggiunti e consolidati nell’arco di centinaia di anni. In particolare, per la RE in oggetto, se si dovesse realizzare la bretella prevista dal PRG, così come estesamente descritto nella presente perizia, va in sintesi considerato: «1) che un albero plurisecolare come questo ha raggiunto una condizione di equilibrio con l’ambiente circostante tanto complesso quanto fragile e che la sua resilienza è pressoché ridotta a zero; «2) che l’apparato radicale della RE in oggetto, con ogni probabilità supera la proiezione della chioma di almeno 3/4 volte e, quindi, dato che la chioma misura un raggio di 8 metri e lo scavo previsto per realizzare l’opera si dovrà avvicinare fino a 3 metri dalla ceppaia, sul quadrante interessato, si dovrebbero amputare radici per l’80 / 90°% della loro estensione;
«3) che la realizzazione della bretella prevista dal PRG procurerebbe alla RE danni causati dalle operazioni di cantiere (gravissime amputazioni delle radici e della chioma, costipazioni, inquinamenti e danni meccanici sul fusto) e danni a tempo indeterminato per la presenza dell’infrastruttura (inquinamento, turbamento del deflusso delle acque di falda, modifiche al microclima);
«4) che le offese procurate all’albero comporterebbero gravissimi effetti quali: perdita permanente di stabilità statica e dinamica dell’esemplare (col pericolo derivante, per gli utenti della strada, dal suo eventuale schianto o ribaltamento), gravi e irreversibili sconvolgimenti fisiologici della pianta, gravi e irreversibili sconvolgimenti dell’ecosistema (idrogeologici e atmosferici), vulnerabilità a gravi infezioni da agenti di marciumi radicali (Armillaria m.);
«5) che esistono diverse formule, validati dalla comunità scientifica internazionale, per valutare la distanza minima degli scavi che intercettano radici di alberi. Tutte arrivano a conclusioni simili. Utilizzando e calcolando la Z.P.A. (Zona di Protezione Albero), che definisce la distanza minima necessaria per mantenere l’integrità della parte ipogea tale da garantire la sicurezza per i cittadini e la vita dell’albero, otteniamo che nel caso della nostra RE lo scavo deve trovarsi ad una distanza minima dal fusto di metri 10,40, mentre per la realizzazione della bretella in oggetto occorre uno scavo a 3 metri di distanza.
«Per quanto sopra si può affermare, senza tema di smentita, che la realizzazione della arteria stradale prevista dal PRG costituirebbe una condanna a morte per questo importante monumento vegetale ».
Ciò posto, seppure nell’ambito dell’attività di pianificazione l’ente locale goda di ampia discrezionalità (Cons. Stato, sez. IV, 17 ottobre 2019, n. 7051), il rigetto delle osservazioni presentate dal privato deve essere supportato da una motivazione che, pur succinta, deve rivelarsi congrua rispetto al contenuto concreto delle considerazioni prospettate, così da dimostrare l’avvenuto riscontro dell’apporto critico dei privati in comparazione con gli interessi pubblici coinvolti (T.a.r. per la Liguria, sez. I, 8 novembre 2016, n. 1090; T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, 9 dicembre 2008, n. 2323)
Nel caso di specie, le osservazioni della parte ricorrente involgono considerazioni di carattere non solo privatistico, ma anche pubblicistico, poiché tese ad assicurare le esigenze di salvaguardia di cui all’art. 9, comma 1, del citato d.m. secondo cui “ Ai sensi dell’art. 7, comma 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, l’abbattimento e le modifiche della chioma e dell’apparato radicale sono realizzabili, dietro specifica autorizzazione comunale, solo per casi motivati e improcrastinabili per i quali è accertata l’impossibilità di adottare soluzioni alternative, previo parere vincolante del Corpo forestale dello Stato, che si può avvalere della consulenza dei Servizi fitosanitari regionali. I comuni provvedono a comunicare alla regione gli atti autorizzativi emanati per l’abbattimento o modifica degli esemplari. Nell’eventualità in cui si rilevi un pericolo imminente per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana, l’Amministrazione comunale provvede tempestivamente agli interventi necessari a prevenire e ad eliminare il pericolo, dandone immediata comunicazione al Corpo forestale dello Stato, e predispone, ad intervento concluso, una relazione tecnica descrittiva della situazione e delle motivazioni che hanno determinato l’intervento. ”
In altre parole, a prescindere dal parere vincolante del Corpo forestale dello Stato (che non rileva in sede di pianificazione, ma solo ove si procederà all’effettiva esecuzione delle opere), la tutela degli alberi monumentali deve essere garantita e può essere sacrificata solo a fronte di motivati e improcrastinabili esigenze per i quali è accertata l’impossibilità di adottare soluzioni alternative, con ciò, richiedendo alla P.A. una motivazione rafforzata in ordine alla sussistenza di entrambe le circostanze, che, nel caso in esame è stata del tutto omessa nonostante il dettagliato corredo documentale e peritale allegato dalla parte ricorrente a supporto delle osservazioni presentate.
Il sesto motivo di ricorso è infondato poiché per l’acquisizione della VAS e del parere della Soprintendenza nel sistema delineato dall’art. 54, comma 3, della l.r. n. 19/2020 non si prevede la trasmissione agli enti di tutela delle osservazioni presentate dai cittadini, sicché non può lamentarsi una generica lesione degli obblighi di collaborazione.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei limiti ut supra delineati, con conseguente annullamento della deliberazione n. 10 del 25 giugno 2023, con cui il Consiglio comunale del Comune di Ragalna ha dichiarato efficace ed esecutivo il piano regolatore generale del Comune, adottato con deliberazione commissariale n. 1 del 15 ottobre 2018, ai sensi dell’art. 54, comma 3, della l.r. n. 19/2020 e ss.mm.ii., come modificato dall’art. 5, c. 2, lett. b), della l.r. n. 36/2020, nei limiti di interesse di parte ricorrente, restando chiaramente salvi i successivi atti dell’amministrazione che rimangono contraddistinti da ampia discrezionalità nella pianificazione urbanistica (C.g.a., sez. giur., 30 gennaio 2020, n. 84), avuto riguardo, tuttavia, agli effetti conformativi alla presente decisione.
Le spese di lite in ragione della peculiarità della controversia possono essere compensate tra le parti costituite e dichiarate irripetibili nei confronti del Comune non costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione dal giudizio dell’ARTA, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla nella parte di interesse il provvedimento impugnato.
Spese compensate nei confronti delle parti costituite e irripetibili nei confronti del Comune, fatto salvo il rimborso da parte del Comune di Ragalna del contributo unificato, ove versato, in favore della parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
ZI MA AS, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | ZI MA AS |
IL SEGRETARIO