TAR Catania, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 59
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Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Incostituzionalità dell'art. 54, comma 3, della l.r. 19/2020

    Il motivo è infondato. La normativa regionale applicabile e il regime transitorio delineato dall'art. 54, comma 3, della l.r. 19/2020 sono stati ritenuti legittimi e non in contrasto con i principi costituzionali. Il procedimento previsto non esclude l'intervento regionale e il silenzio assenso si è formato correttamente.

  • Rigettato
    Illegittimità della "presa d'atto" per omessa dimostrazione degli adeguamenti obbligatori al PRG adottato

    Il motivo è infondato. La denuncia della mancata allegazione delle planimetrie prescritte dalla Circolare ARTA n. 1 del 2021 costituisce un'irregolarità che può inficiare l'intellegibilità del piano, ma non assurge a vizio di illegittimità generale, potendo dolersene solo con riferimento a specifiche previsioni d'interesse.

  • Accolto
    Vincolo ex art. 7 l. 10/2013 - Duplice omissione del Comune

    Il motivo è fondato parzialmente. L'omessa ricognizione degli alberi monumentali non può automaticamente riflettersi sull'illegittimità del PRG. Tuttavia, il rigetto delle osservazioni relative alla tutela delle querce monumentali è stato ritenuto carente di motivazione, non avendo il Comune dimostrato l'impossibilità di adottare soluzioni alternative alla realizzazione della strada che comprometteva le querce.

  • Accolto
    Inconsistenza della motivazione del sostanziale rigetto delle osservazioni Vadalà relative alla quercia

    Il motivo è fondato. Il rigetto delle osservazioni della ricorrente, volte a garantire le esigenze di salvaguardia delle querce monumentali, è stato ritenuto carente di motivazione. Il Comune non ha dimostrato l'impossibilità di adottare soluzioni alternative alla realizzazione della strada che comprometteva le querce, richiedendo una motivazione rafforzata che è stata omessa.

  • Accolto
    Plurime violazioni in tema di motivazione del sostanziale rigetto delle osservazioni-opposizioni

    Vedi motivazione relativa al punto precedente (inconsistenza della motivazione del rigetto delle osservazioni relative alla quercia).

  • Rigettato
    Omessa allegazione in sede paesaggistica e di VAS delle osservazioni relative a profili ambientali e paesaggistici

    Il motivo è infondato. Per l'acquisizione della VAS e del parere della Soprintendenza nel sistema delineato dall'art. 54, comma 3, della l.r. n. 19/2020 non si prevede la trasmissione agli enti di tutela delle osservazioni presentate dai cittadini.

  • Rigettato
    Omessa allegazione in sede paesaggistica e di VAS delle osservazioni relative a profili ambientali e paesaggistici

    Il motivo è infondato. Per l'acquisizione della VAS e del parere della Soprintendenza nel sistema delineato dall'art. 54, comma 3, della l.r. n. 19/2020 non si prevede la trasmissione agli enti di tutela delle osservazioni presentate dai cittadini.

  • Rigettato
    Incostituzionalità dell'art. 54, comma 3, della l.r. 19/2020

    Il motivo è infondato. La normativa regionale applicabile e il regime transitorio delineato dall'art. 54, comma 3, della l.r. 19/2020 sono stati ritenuti legittimi e non in contrasto con i principi costituzionali. Il procedimento previsto non esclude l'intervento regionale e il silenzio assenso si è formato correttamente.

  • Rigettato
    Illegittimità della "presa d'atto" per omessa dimostrazione degli adeguamenti obbligatori al PRG adottato

    Il motivo è infondato. La denuncia della mancata allegazione delle planimetrie prescritte dalla Circolare ARTA n. 1 del 2021 costituisce un'irregolarità che può inficiare l'intellegibilità del piano, ma non assurge a vizio di illegittimità generale, potendo dolersene solo con riferimento a specifiche previsioni d'interesse.

  • Accolto
    Vincolo ex art. 7 l. 10/2013 - Duplice omissione del Comune

    Il motivo è fondato parzialmente. L'omessa ricognizione degli alberi monumentali non può automaticamente riflettersi sull'illegittimità del PRG. Tuttavia, il rigetto delle osservazioni relative alla tutela delle querce monumentali è stato ritenuto carente di motivazione, non avendo il Comune dimostrato l'impossibilità di adottare soluzioni alternative alla realizzazione della strada che comprometteva le querce.

  • Accolto
    Inconsistenza della motivazione del sostanziale rigetto delle osservazioni Vadalà relative alla quercia

    Il motivo è fondato. Il rigetto delle osservazioni della ricorrente, volte a garantire le esigenze di salvaguardia delle querce monumentali, è stato ritenuto carente di motivazione. Il Comune non ha dimostrato l'impossibilità di adottare soluzioni alternative alla realizzazione della strada che comprometteva le querce, richiedendo una motivazione rafforzata che è stata omessa.

  • Accolto
    Plurime violazioni in tema di motivazione del sostanziale rigetto delle osservazioni-opposizioni

    Vedi motivazione relativa al punto precedente (inconsistenza della motivazione del rigetto delle osservazioni relative alla quercia).

  • Accolto
    Vincolo ex art. 7 l. 10/2013 - Duplice omissione del Comune

    Il motivo è fondato parzialmente. L'omessa ricognizione degli alberi monumentali non può automaticamente riflettersi sull'illegittimità del PRG. Tuttavia, il rigetto delle osservazioni relative alla tutela delle querce monumentali è stato ritenuto carente di motivazione, non avendo il Comune dimostrato l'impossibilità di adottare soluzioni alternative alla realizzazione della strada che comprometteva le querce.

  • Accolto
    Inconsistenza della motivazione del sostanziale rigetto delle osservazioni Vadalà relative alla quercia

    Il motivo è fondato. Il rigetto delle osservazioni della ricorrente, volte a garantire le esigenze di salvaguardia delle querce monumentali, è stato ritenuto carente di motivazione. Il Comune non ha dimostrato l'impossibilità di adottare soluzioni alternative alla realizzazione della strada che comprometteva le querce, richiedendo una motivazione rafforzata che è stata omessa.

  • Accolto
    Plurime violazioni in tema di motivazione del sostanziale rigetto delle osservazioni-opposizioni

    Vedi motivazione relativa al punto precedente (inconsistenza della motivazione del rigetto delle osservazioni relative alla quercia).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 59
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 59
    Data del deposito : 12 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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