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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 09/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 3856/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3856 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2017 trattenuta in decisione il 29.02.2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
100/10 ed elettivamente domiciliata in Santa Croce sull'Arno (PI) via Provinciale Francesca Sud n.
42, presso lo studio dell'avv. Ivetta Parentini che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
- attrice
e
(C.F. ), in proprio e quale erede di Controparte_1 C.F._2 Persona_1 elettivamente domiciliato in Santa Croce sull'Arno (PI) piazza del Popolo n. 5 presso lo studio degli
Avv.ti Monica Calò e Barbara Lemmi, che lo rappresentano e difendono in forza di procura in atti
- convenuto
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Pisa via G. Sainati n. CP_2 C.F._3
21 presso lo studio dell'Avv. Mirco Mori, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
(C.F. , elettivamente domiciliato in Pisa via G. Sainati Controparte_3 C.F._4
n. 21 presso lo studio dell'Avv. Mirco Mori, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Pisa via G. Parte_2 C.F._5
Sainati n. 21 presso lo studio dell'Avv. Mirco Mori, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Pisa via G. Sainati Parte_3 C.F._6
n. 21 presso lo studio dell'Avv. Mirco Mori, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti
(C.F. , (C.F. Parte_4 C.F._7 Pt_3 Parte_5
) e (C.F. ), quali eredi di C.F._8 Parte_6 C.F._9
, elettivamente domiciliati in Pisa via G. Sainati n. 21 presso lo studio dell'Avv. Mirco Persona_2
Mori, che li rappresenta e difende in forza di procura in atti
- convenuti e contro
Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7 CP_8
e
[...] Controparte_9 Controparte_10 CP_11 Controparte_12
Controparte_13
- convenuti contumaci
Oggetto: “Usucapione.”.
Conclusioni delle parti costituite: come da rispettive note scritte depositate il 24 e il 27.10.2023.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato nell'agosto 2017, conveniva in giudizio, dinanzi a Parte_1 questo Tribunale, i soggetti indicati nell'atto introduttivo medesimo, chiedendo che fossero accolte le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che la Sig.ra ha acquistato la proprietà esclusiva dell'immobile sito in Castelfranco di Parte_1
sotto (PI), alla Via Posarelli, n. 12, 10 e 14, individuato al N.C.E.U. del Comune di Castelfranco di
Sotto al foglio 42, part. 82 e 83, sub. 1, 2, 3 unita all'82 sub. 3, classe 1, categoria catastale A/4, vani
5+4+4 rendita catastale € 321,24 sub. 2 € 321,24 sub. 3, avendo usucapito le quote di proprietà dell'immobile spettanti ai coeredi convenuti, per effetto del suo possesso esclusivo sommato, per la successione ex art. 1446 c.c., al possesso ad usucapionem della sua dante causa Persona_3
ovvero per successione della stessa proprietaria esclusiva per effetto di usucapione, Persona_3
escludendo qualsiasi diritto di terzi. Con dichiarazione dell'obbligo del Conservatore dei Registri
Immobiliari alla trascrizione della sentenza. Con vittoria di spese e compensi del giudizio in caso di eccezioni dei convenuti.”.
A sostegno della domanda, l'attrice premetteva che l'immobile sitoin Castelfranco di Sotto via
Giuseppe Posarelli nn. 10, 12 e 14 apparteneva a fu e, alla morte dello stesso, CP_14 Per_4
avvenuta in data 11.05.1973, era divenuto parte dell'asse ereditario spettante ai figli del de cuius -
Per_
, e per ¼ ciascuno. Allo stato, in disparte i dettagli delle complesse Per_5 CP_15 CP_16
vicende successorie che ebbero a interessare il nucleo familiare, concorrevano all'eredità di CP_14
i convenuti tutti, per le quote di seguito specificate: (1/24),
[...] Parte_1 CP_2
(1/24), (1/36), (1/36), (1/36), Controparte_12 CP_11 Controparte_13
(1/24), (1/24), e CP_17 Parte_3 Controparte_5 Controparte_6
per 1/16; (1/16); (1/32), Controparte_4 CP_7 Controparte_3 Parte_2
(3/32), (1/32), (1/32), (1/16),
[...] Persona_1 Controparte_1 Controparte_18
(1/12), (1/12), (1/12). CP_8 Controparte_19 Controparte_9
In particolare, la difesa attrice ricostruiva la vicenda successoria come di seguito:
- decedeva in data 23.11.1948 lasciando quali eredi e CP_20 Per_3 Per_7 Persona_8
tutti defunti;
a succedevano, mortis causa, e a Persona_3 CP_2 Parte_1 succedevano gli eredi e Persona_9 Controparte_13 Controparte_12 [...]
a succedevano, mortis causa, e CP_11 Persona_8 Per_2 Parte_3
Pt_ CP
- deceduta in data 26.03.1959, lasciava quali eredi i figli , , e Persona_10 CP_22 CP_23
anch'essi tutti deceduti;
a IO succedeva, mortis causa, e, deceduto
[...] Persona_11
CP quest'ultimo, succedevano gli eredi e e a Controparte_5 CP_6 Controparte_4
succedeva a succedeva ad CP_7 CP_24 Controparte_18 CP_23
succedevano, mortis causa, e;
Persona_1 Controparte_1
- , deceduto in data 29.03.1989, lasciava quali eredi ormai deceduta, Persona_12 Persona_13
nonché al quale succedeva, mortis causa, la figlia Controparte_3 CP_25 Parte_2
[...]
- , anch'egli deceduto, lasciava quale erede , defunto il quale Persona_14 Persona_15
succedevano gli eredi e . CP_8 CP_9 CP_10
Ciò premesso, la llegava: - di essere figlia ed erede legittima di deceduta Pt_1 Persona_3
a Bientina (PI) il 10.08.2012; - che la propria madre aveva acquistato per usucapione la proprietà dell'immobile adibito a civile abitazione, sito in Castelfranco di Sotto, via Giuseppe Posarelli nn. 12,
10 e 14, senza tuttavia che intervenisse accertamento giudiziale di detto acquisto;
- che, in particolare, aveva abitato presso l'immobile sin dalla nascita e per oltre 36 anni, possedendolo Persona_3
uti domina e provvedendo tanto al compimento di atti di amministrazione quanto alla corresponsione degli oneri fiscali;
- che ciò era avvenuto senza contestazioni da parte di alcuno dei chiamati all'eredità per oltre 70 anni, circostanza questa idonea ad escludere la mera tolleranza del potere da lei esercitato sul cespite in questione;
- che tale immobile era dunque ricompreso nel compendio ereditario di - che l'eredità di quest'ultima era stata da lei accettata in data Persona_3
05.02.2016, con successione nel possesso ad usucapionem senza soluzione di continuità ad opera di ella attrice, la quale aveva stipulato finanche un preliminare di compravendita e un contratto di comodato aventi ad oggetto l'immobile.
Con comparsa di costituzione del 03.01.2018 si costituiva in giudizio il quale Controparte_18
eccepiva il mancato esperimento del tentativo di conciliazione e rilevava di non essere erede di risultando la stessa ancora in vita. Chiedeva, dunque, dichiararsi l'improcedibilità CP_24
della domanda o, previa declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva, la sua estromissione dal giudizio, con condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
All'udienza del 25.01.2018 veniva concesso termine per il rinnovo delle notifiche nei confronti di alcuni dei convenuti, nonché per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di CP_24
In pari data si costituiva , in proprio e quale erede di deceduta Controparte_1 Persona_1
nelle more, il quale chiedeva dichiararsi improcedibile la domanda, e nel merito, ne chiedeva il rigetto. Il convenuto, in particolare, eccepiva: - l'assenza di prova circa la qualifica di coeredi dei convenuti;
- il conseguente difetto di prova della legittimazione passiva di ciascuno;
- l'assenza di una certificazione della Conservatoria dei Registri Immobiliari relativa all'immobile oggetto di causa;
- il mancato esperimento della mediazione;
- l'utilizzo da parte sua, in via esclusiva, del compendio immobiliare con esercizio del possesso fin dalla propria nascita.
Il successivo 13.12.2018 si costituivano in giudizio CP_2 Parte_3
nonché, quali eredi di Controparte_3 Parte_2 CP_17 Parte_4
e Detti convenuti rassegnavano identiche
[...] Controparte_26 Parte_6
conclusioni e, concordemente, riconoscevano l'avvenuta usucapione del bene oggetto di causa da parte di o della di lei erede, odierna attrice, manifestando di essersi sempre Persona_3 disinteressati dell'abitazione sita in Castelfranco di Sotto.
Infine, verificata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo, in data 06.02.2019 venivano dichiarati contumaci Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
e all'udienza del 12.12.2019 veniva inoltre CP_8 Controparte_9 Controparte_10
dichiara la contumacia di e CP_11 Controparte_12 Controparte_13
Le parti venivano poi autorizzate al deposito di memorie istruttorie ai sensi dell'art. 183, comma 6
c.p.c..
Su istanza di parte attrice, in data 03.12.2022 il G.I. concedeva termine per l'esperimento della mediazione ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 28/2010, che dava esito negativo.
Precisate quindi le conclusioni mediante lo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza in data 29.02.2024, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
La presente controversia ha ad oggetto il preteso acquisto, a titolo originario, della proprietà dell'immobile meglio individuato nella premessa dell'atto di citazione.
In particolare, secondo la ricostruzione offerta da parte attrice, quest'ultima avrebbe acquistato il suindicato diritto dominicale per usucapione, in forza del possesso da lei esercitato su tale cespite, da sommarsi a quello della propria madre, o, comunque, intervenuta l'usucapione da parte della de cuius, per successione mortis causa conseguita al decesso di quest'ultima.
Tali assunti non sono stati contrastati dai convenuti costituiti, i quali hanno riconosciuto l'avvenuta usucapione in favore dell'attrice -o comunque, della sua dante causa-, ad eccezione del convenuto
, il quale ha eccepito di aver esercitato in prima persona il possesso esclusivo sul Controparte_1
compendio immobiliare, ove avrebbe mantenuto la propria residenza sin dalla nascita, e si è quindi opposto all'accoglimento della domanda.
Ciò posto, è da rilevare che ai fini dell'accoglibilità della domanda diretta a sentir accertare l'intervenuto acquisto, per usucapione, del diritto di proprietà di un immobile è necessario che il soggetto che intenda dimostrare tale acquisto a titolo originario fornisca prova di un possesso uti dominus da lui esercitato continuativamente, per almeno venti anni, in modo pacifico e pubblico (art. 1158 in relazione all'art. 1163 c.c.). Giova altresì evidenziare che nel caso di specie il bene oggetto della domanda è caduto in successione ed è divenuto oggetto di comunione ereditaria tra tutti gli eredi coinvolti nel presente giudizio: sì che l'attrice era chiamata a dimostrare che il possesso è stato esercitato, da lei e/o dalla sua dante causa,
“in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più
"uti condominus", risultando a tal fine insufficiente l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune.” (Cass. civ. ordinanza n. 9359 del 08.04.2021).
Orbene, la domanda attrice non ha trovato adeguato riscontro nelle risultanze processuali e deve, pertanto, essere disattesa.
E, invero, avuto riguardo agli insegnamenti della Corte di legittimità, i documenti versati in atti non costituiscono idonea prova dell'utilizzo uti domina del bene in questione da parte della dante causa dell'odierna istante, Persona_3
Non è infatti sufficiente, sotto tale profilo, dimostrare l'avvenuto pagamento di utenze e/o l'adempimento di oneri fiscali: ciò in quanto, come non ha mancato di sottolineare la difesa di
, tali circostanze non sono, di per sé sole, sufficienti a dimostrare l'avvenuta Controparte_1
esclusione degli altri coeredi dal compossesso del bene.
La stessa Cassazione, espressasi sul punto, ha del resto chiarito che l'inequivoca volontà di possedere uti dominus “non può desumersi dal fatto che lo stesso abbia utilizzato e amministrato il bene ereditario attraverso il pagamento delle imposte e lo svolgimento di opere di manutenzione, operando la presunzione "iuris tantum" che egli abbia agito nella qualità di coerede e abbia anticipato anche la quota degli altri” (Cass. civ. sentenza n. 35067 del 29.11.2022).
A quanto precede deve aggiungersi che il convenuto , quale coerede, ha prodotto Controparte_1
il proprio certificato di residenza (doc. 3), dal quale emerge che egli ha mantenuto la propria dimora abituale presso l'abitazione di Castelfranco di Sotto;
questo contrariamente all'attrice, la quale, dapprima residente presso l'immobile in parola, risulta essersi poi trasferitasi in Bientina, alla via
Valdinievole. Analoghe considerazioni valgono relativamente alla posizione della de cuius, la quale negli ultimi anni di vita è risultata residente presso l'abitazione ove ha dimora abituale l'odierna attrice. La circostanza si desume dai documenti prodotti da in particolare dai Parte_1 pagamenti delle utenze relative all'immobile sito in Castelfranco di Sotto, ove si legge, nella parte relativa ai dati del soggetto pagatore, “ via Valdinievole Sud, 100/10 56031 Bientina”. Persona_3
Ancora, dagli atti di causa emergono altri elementi di segno contrario rispetto all'ipotesi dell'esclusione del persistente compossesso tra gli eredi.
In primo luogo, infatti, dal contratto preliminare del 15.10.2014 prodotto dalla difesa attrice (doc. 24) emerge il pacifico riconoscimento, in capo agli odierni convenuti, della qualifica di comproprietari
(nel documento si legge, infatti, che l'odierna attrice, unitamente al convenuto Controparte_3 promettevano in vendita il bene oggetto di causa “anche in nome degli altri comproprietari”). Inoltre dall'accettazione dell'eredità versata in atti dall'attrice (doc. 27) si evince che il diritto di proprietà di sul bene immobile de quo viene indicato, in tale atto, come limitato alla Persona_3
quota di 1/12 dell'intero, e tale elemento costituisce, a sua volta, riconoscimento dell'altrui diritto di proprietà, pro quota, sull'immobile in questione.
Deve, quindi, ribadirsi che l'attrice non ha adeguatamente assolto all'onere probatorio che le faceva carico, non avendo fornito la puntuale e incontrovertibile dimostrazione di avere esercitato in via esclusiva, per il tempo e con le caratteristiche indicati dai succitati artt. 1158 e 1163 c.c., il possesso sul bene oggetto della domanda, né che siffatto possesso, a sua volta configurabile in termini di ius excludendi alios, sia stato esercitato dalla de cuius -e sua dante causa- Persona_3
Avuto riguardo all'esito del giudizio, le spese di lite del convenuto devono essere Controparte_1
poste a carico della parte attrice soccombente (art. 91 c.p.c.), mentre nei rapporti tra l'attrice e gli altri convenuti costituiti le spese devono essere integralmente compensate, stante la posizione assunta da questi ultimi di fronte alla domanda avanzata dall'attrice medesima.
La presente sentenza deve essere, infine, dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282
c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
1) RESPINGE la domanda di parte attrice;
2) CONDANNA l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto CP_1
, spese che si liquidano in € 7.616,00 per compensi oltre al 15% per spese generali
[...]
nonchè IVA e CPA come per legge;
3) DICHIARA le spese di lite integralmente compensate nei rapporti tra l'attrice e gli altri convenuti costituiti;
4) DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c...
Così deciso in Pisa, in data 8.1.2025
Il Giudice dott. Giuseppe Laghezza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3856 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2017 trattenuta in decisione il 29.02.2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
100/10 ed elettivamente domiciliata in Santa Croce sull'Arno (PI) via Provinciale Francesca Sud n.
42, presso lo studio dell'avv. Ivetta Parentini che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
- attrice
e
(C.F. ), in proprio e quale erede di Controparte_1 C.F._2 Persona_1 elettivamente domiciliato in Santa Croce sull'Arno (PI) piazza del Popolo n. 5 presso lo studio degli
Avv.ti Monica Calò e Barbara Lemmi, che lo rappresentano e difendono in forza di procura in atti
- convenuto
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Pisa via G. Sainati n. CP_2 C.F._3
21 presso lo studio dell'Avv. Mirco Mori, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
(C.F. , elettivamente domiciliato in Pisa via G. Sainati Controparte_3 C.F._4
n. 21 presso lo studio dell'Avv. Mirco Mori, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Pisa via G. Parte_2 C.F._5
Sainati n. 21 presso lo studio dell'Avv. Mirco Mori, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Pisa via G. Sainati Parte_3 C.F._6
n. 21 presso lo studio dell'Avv. Mirco Mori, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti
(C.F. , (C.F. Parte_4 C.F._7 Pt_3 Parte_5
) e (C.F. ), quali eredi di C.F._8 Parte_6 C.F._9
, elettivamente domiciliati in Pisa via G. Sainati n. 21 presso lo studio dell'Avv. Mirco Persona_2
Mori, che li rappresenta e difende in forza di procura in atti
- convenuti e contro
Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7 CP_8
e
[...] Controparte_9 Controparte_10 CP_11 Controparte_12
Controparte_13
- convenuti contumaci
Oggetto: “Usucapione.”.
Conclusioni delle parti costituite: come da rispettive note scritte depositate il 24 e il 27.10.2023.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato nell'agosto 2017, conveniva in giudizio, dinanzi a Parte_1 questo Tribunale, i soggetti indicati nell'atto introduttivo medesimo, chiedendo che fossero accolte le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che la Sig.ra ha acquistato la proprietà esclusiva dell'immobile sito in Castelfranco di Parte_1
sotto (PI), alla Via Posarelli, n. 12, 10 e 14, individuato al N.C.E.U. del Comune di Castelfranco di
Sotto al foglio 42, part. 82 e 83, sub. 1, 2, 3 unita all'82 sub. 3, classe 1, categoria catastale A/4, vani
5+4+4 rendita catastale € 321,24 sub. 2 € 321,24 sub. 3, avendo usucapito le quote di proprietà dell'immobile spettanti ai coeredi convenuti, per effetto del suo possesso esclusivo sommato, per la successione ex art. 1446 c.c., al possesso ad usucapionem della sua dante causa Persona_3
ovvero per successione della stessa proprietaria esclusiva per effetto di usucapione, Persona_3
escludendo qualsiasi diritto di terzi. Con dichiarazione dell'obbligo del Conservatore dei Registri
Immobiliari alla trascrizione della sentenza. Con vittoria di spese e compensi del giudizio in caso di eccezioni dei convenuti.”.
A sostegno della domanda, l'attrice premetteva che l'immobile sitoin Castelfranco di Sotto via
Giuseppe Posarelli nn. 10, 12 e 14 apparteneva a fu e, alla morte dello stesso, CP_14 Per_4
avvenuta in data 11.05.1973, era divenuto parte dell'asse ereditario spettante ai figli del de cuius -
Per_
, e per ¼ ciascuno. Allo stato, in disparte i dettagli delle complesse Per_5 CP_15 CP_16
vicende successorie che ebbero a interessare il nucleo familiare, concorrevano all'eredità di CP_14
i convenuti tutti, per le quote di seguito specificate: (1/24),
[...] Parte_1 CP_2
(1/24), (1/36), (1/36), (1/36), Controparte_12 CP_11 Controparte_13
(1/24), (1/24), e CP_17 Parte_3 Controparte_5 Controparte_6
per 1/16; (1/16); (1/32), Controparte_4 CP_7 Controparte_3 Parte_2
(3/32), (1/32), (1/32), (1/16),
[...] Persona_1 Controparte_1 Controparte_18
(1/12), (1/12), (1/12). CP_8 Controparte_19 Controparte_9
In particolare, la difesa attrice ricostruiva la vicenda successoria come di seguito:
- decedeva in data 23.11.1948 lasciando quali eredi e CP_20 Per_3 Per_7 Persona_8
tutti defunti;
a succedevano, mortis causa, e a Persona_3 CP_2 Parte_1 succedevano gli eredi e Persona_9 Controparte_13 Controparte_12 [...]
a succedevano, mortis causa, e CP_11 Persona_8 Per_2 Parte_3
Pt_ CP
- deceduta in data 26.03.1959, lasciava quali eredi i figli , , e Persona_10 CP_22 CP_23
anch'essi tutti deceduti;
a IO succedeva, mortis causa, e, deceduto
[...] Persona_11
CP quest'ultimo, succedevano gli eredi e e a Controparte_5 CP_6 Controparte_4
succedeva a succedeva ad CP_7 CP_24 Controparte_18 CP_23
succedevano, mortis causa, e;
Persona_1 Controparte_1
- , deceduto in data 29.03.1989, lasciava quali eredi ormai deceduta, Persona_12 Persona_13
nonché al quale succedeva, mortis causa, la figlia Controparte_3 CP_25 Parte_2
[...]
- , anch'egli deceduto, lasciava quale erede , defunto il quale Persona_14 Persona_15
succedevano gli eredi e . CP_8 CP_9 CP_10
Ciò premesso, la llegava: - di essere figlia ed erede legittima di deceduta Pt_1 Persona_3
a Bientina (PI) il 10.08.2012; - che la propria madre aveva acquistato per usucapione la proprietà dell'immobile adibito a civile abitazione, sito in Castelfranco di Sotto, via Giuseppe Posarelli nn. 12,
10 e 14, senza tuttavia che intervenisse accertamento giudiziale di detto acquisto;
- che, in particolare, aveva abitato presso l'immobile sin dalla nascita e per oltre 36 anni, possedendolo Persona_3
uti domina e provvedendo tanto al compimento di atti di amministrazione quanto alla corresponsione degli oneri fiscali;
- che ciò era avvenuto senza contestazioni da parte di alcuno dei chiamati all'eredità per oltre 70 anni, circostanza questa idonea ad escludere la mera tolleranza del potere da lei esercitato sul cespite in questione;
- che tale immobile era dunque ricompreso nel compendio ereditario di - che l'eredità di quest'ultima era stata da lei accettata in data Persona_3
05.02.2016, con successione nel possesso ad usucapionem senza soluzione di continuità ad opera di ella attrice, la quale aveva stipulato finanche un preliminare di compravendita e un contratto di comodato aventi ad oggetto l'immobile.
Con comparsa di costituzione del 03.01.2018 si costituiva in giudizio il quale Controparte_18
eccepiva il mancato esperimento del tentativo di conciliazione e rilevava di non essere erede di risultando la stessa ancora in vita. Chiedeva, dunque, dichiararsi l'improcedibilità CP_24
della domanda o, previa declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva, la sua estromissione dal giudizio, con condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
All'udienza del 25.01.2018 veniva concesso termine per il rinnovo delle notifiche nei confronti di alcuni dei convenuti, nonché per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di CP_24
In pari data si costituiva , in proprio e quale erede di deceduta Controparte_1 Persona_1
nelle more, il quale chiedeva dichiararsi improcedibile la domanda, e nel merito, ne chiedeva il rigetto. Il convenuto, in particolare, eccepiva: - l'assenza di prova circa la qualifica di coeredi dei convenuti;
- il conseguente difetto di prova della legittimazione passiva di ciascuno;
- l'assenza di una certificazione della Conservatoria dei Registri Immobiliari relativa all'immobile oggetto di causa;
- il mancato esperimento della mediazione;
- l'utilizzo da parte sua, in via esclusiva, del compendio immobiliare con esercizio del possesso fin dalla propria nascita.
Il successivo 13.12.2018 si costituivano in giudizio CP_2 Parte_3
nonché, quali eredi di Controparte_3 Parte_2 CP_17 Parte_4
e Detti convenuti rassegnavano identiche
[...] Controparte_26 Parte_6
conclusioni e, concordemente, riconoscevano l'avvenuta usucapione del bene oggetto di causa da parte di o della di lei erede, odierna attrice, manifestando di essersi sempre Persona_3 disinteressati dell'abitazione sita in Castelfranco di Sotto.
Infine, verificata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo, in data 06.02.2019 venivano dichiarati contumaci Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
e all'udienza del 12.12.2019 veniva inoltre CP_8 Controparte_9 Controparte_10
dichiara la contumacia di e CP_11 Controparte_12 Controparte_13
Le parti venivano poi autorizzate al deposito di memorie istruttorie ai sensi dell'art. 183, comma 6
c.p.c..
Su istanza di parte attrice, in data 03.12.2022 il G.I. concedeva termine per l'esperimento della mediazione ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 28/2010, che dava esito negativo.
Precisate quindi le conclusioni mediante lo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza in data 29.02.2024, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
La presente controversia ha ad oggetto il preteso acquisto, a titolo originario, della proprietà dell'immobile meglio individuato nella premessa dell'atto di citazione.
In particolare, secondo la ricostruzione offerta da parte attrice, quest'ultima avrebbe acquistato il suindicato diritto dominicale per usucapione, in forza del possesso da lei esercitato su tale cespite, da sommarsi a quello della propria madre, o, comunque, intervenuta l'usucapione da parte della de cuius, per successione mortis causa conseguita al decesso di quest'ultima.
Tali assunti non sono stati contrastati dai convenuti costituiti, i quali hanno riconosciuto l'avvenuta usucapione in favore dell'attrice -o comunque, della sua dante causa-, ad eccezione del convenuto
, il quale ha eccepito di aver esercitato in prima persona il possesso esclusivo sul Controparte_1
compendio immobiliare, ove avrebbe mantenuto la propria residenza sin dalla nascita, e si è quindi opposto all'accoglimento della domanda.
Ciò posto, è da rilevare che ai fini dell'accoglibilità della domanda diretta a sentir accertare l'intervenuto acquisto, per usucapione, del diritto di proprietà di un immobile è necessario che il soggetto che intenda dimostrare tale acquisto a titolo originario fornisca prova di un possesso uti dominus da lui esercitato continuativamente, per almeno venti anni, in modo pacifico e pubblico (art. 1158 in relazione all'art. 1163 c.c.). Giova altresì evidenziare che nel caso di specie il bene oggetto della domanda è caduto in successione ed è divenuto oggetto di comunione ereditaria tra tutti gli eredi coinvolti nel presente giudizio: sì che l'attrice era chiamata a dimostrare che il possesso è stato esercitato, da lei e/o dalla sua dante causa,
“in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più
"uti condominus", risultando a tal fine insufficiente l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune.” (Cass. civ. ordinanza n. 9359 del 08.04.2021).
Orbene, la domanda attrice non ha trovato adeguato riscontro nelle risultanze processuali e deve, pertanto, essere disattesa.
E, invero, avuto riguardo agli insegnamenti della Corte di legittimità, i documenti versati in atti non costituiscono idonea prova dell'utilizzo uti domina del bene in questione da parte della dante causa dell'odierna istante, Persona_3
Non è infatti sufficiente, sotto tale profilo, dimostrare l'avvenuto pagamento di utenze e/o l'adempimento di oneri fiscali: ciò in quanto, come non ha mancato di sottolineare la difesa di
, tali circostanze non sono, di per sé sole, sufficienti a dimostrare l'avvenuta Controparte_1
esclusione degli altri coeredi dal compossesso del bene.
La stessa Cassazione, espressasi sul punto, ha del resto chiarito che l'inequivoca volontà di possedere uti dominus “non può desumersi dal fatto che lo stesso abbia utilizzato e amministrato il bene ereditario attraverso il pagamento delle imposte e lo svolgimento di opere di manutenzione, operando la presunzione "iuris tantum" che egli abbia agito nella qualità di coerede e abbia anticipato anche la quota degli altri” (Cass. civ. sentenza n. 35067 del 29.11.2022).
A quanto precede deve aggiungersi che il convenuto , quale coerede, ha prodotto Controparte_1
il proprio certificato di residenza (doc. 3), dal quale emerge che egli ha mantenuto la propria dimora abituale presso l'abitazione di Castelfranco di Sotto;
questo contrariamente all'attrice, la quale, dapprima residente presso l'immobile in parola, risulta essersi poi trasferitasi in Bientina, alla via
Valdinievole. Analoghe considerazioni valgono relativamente alla posizione della de cuius, la quale negli ultimi anni di vita è risultata residente presso l'abitazione ove ha dimora abituale l'odierna attrice. La circostanza si desume dai documenti prodotti da in particolare dai Parte_1 pagamenti delle utenze relative all'immobile sito in Castelfranco di Sotto, ove si legge, nella parte relativa ai dati del soggetto pagatore, “ via Valdinievole Sud, 100/10 56031 Bientina”. Persona_3
Ancora, dagli atti di causa emergono altri elementi di segno contrario rispetto all'ipotesi dell'esclusione del persistente compossesso tra gli eredi.
In primo luogo, infatti, dal contratto preliminare del 15.10.2014 prodotto dalla difesa attrice (doc. 24) emerge il pacifico riconoscimento, in capo agli odierni convenuti, della qualifica di comproprietari
(nel documento si legge, infatti, che l'odierna attrice, unitamente al convenuto Controparte_3 promettevano in vendita il bene oggetto di causa “anche in nome degli altri comproprietari”). Inoltre dall'accettazione dell'eredità versata in atti dall'attrice (doc. 27) si evince che il diritto di proprietà di sul bene immobile de quo viene indicato, in tale atto, come limitato alla Persona_3
quota di 1/12 dell'intero, e tale elemento costituisce, a sua volta, riconoscimento dell'altrui diritto di proprietà, pro quota, sull'immobile in questione.
Deve, quindi, ribadirsi che l'attrice non ha adeguatamente assolto all'onere probatorio che le faceva carico, non avendo fornito la puntuale e incontrovertibile dimostrazione di avere esercitato in via esclusiva, per il tempo e con le caratteristiche indicati dai succitati artt. 1158 e 1163 c.c., il possesso sul bene oggetto della domanda, né che siffatto possesso, a sua volta configurabile in termini di ius excludendi alios, sia stato esercitato dalla de cuius -e sua dante causa- Persona_3
Avuto riguardo all'esito del giudizio, le spese di lite del convenuto devono essere Controparte_1
poste a carico della parte attrice soccombente (art. 91 c.p.c.), mentre nei rapporti tra l'attrice e gli altri convenuti costituiti le spese devono essere integralmente compensate, stante la posizione assunta da questi ultimi di fronte alla domanda avanzata dall'attrice medesima.
La presente sentenza deve essere, infine, dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282
c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
1) RESPINGE la domanda di parte attrice;
2) CONDANNA l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto CP_1
, spese che si liquidano in € 7.616,00 per compensi oltre al 15% per spese generali
[...]
nonchè IVA e CPA come per legge;
3) DICHIARA le spese di lite integralmente compensate nei rapporti tra l'attrice e gli altri convenuti costituiti;
4) DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c...
Così deciso in Pisa, in data 8.1.2025
Il Giudice dott. Giuseppe Laghezza