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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 11/12/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Aniello Maria De Piano, all'esito della trattazione cartolare del 10 dicembre 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo
35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le conclusioni e le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite
P.Q.M.
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e
127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Lagonegro, 11 dicembre 2025.
Si comunichi.
Il Giudice
Dott. Aniello Maria De Piano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE –
In composizione monocratica e nella persona del dott. Aniello Maria De
Piano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1075/2023 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi e vertente
TRA
(C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Cesare;
-OPPONENTE-
CONTRO
, , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 rappresentate e difese dall'Avv. Biagio Matera;
-OPPOSTE-
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: Per parte opponente “Voglia l'Adito Tribunale autorizzare la chiamata in causa della sig.ra nata a [...] il Parte_2
26.04.1976 disponendo il differimento della prima udienza sopra indicata.
Prendere atto della manifestata disponibilità di a Parte_1 liquidare, previa presentazione dei Buoni fruttiferi presso l'Ufficio Postale, in favore delle sole sig.re , la quota alle stesse spettanti di € Parte_3
- 2 -
43.909,17 pari alla metà del valore complessivo di rimborso dei soli Buoni
Serie CB. In via preliminare disattendere la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto. Nel merito accogliere la proposta opposizione revocando il decreto ingiuntivo. Con vittoria di spese e compensi
10 Condannare in ogni caso le ricorrenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 I° comma al pagamento di una ulteriore somma da quantificarsi in via equitativa. Per le parti opposte “Voglia l'Ill.mo Giudicante, contrariis reiectis: 1) in via preliminare, concedere ai sensi dell'art. 648, comma 1,
c.p.c. la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 265/2023 (N.R.G.
817/2023) emesso il 29 agosto 2023, depositato in Cancelleria in pari data, dal Tribunale di Lagonegro, nella persona del Giudice dott. Ferrara
Maurizio, dal momento che è stata esibita documentazione comprovante il diritto fatto valere dalle deducenti e, comunque, perché l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
2) in via principale, rigettare tutte le domande ed eccezioni avanzate dalla “ nei Parte_1 confronti delle sig.re , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 perché inammissibili, improponibili, improcedibili nonché infondate in fatto ed in diritto;
3) ancora in via principale, confermare il Decreto Ingiuntivo n.
265/2023 (N.R.G. 817/2023) emesso il 29 agosto 2023, depositato in
Cancelleria in pari data, dal Tribunale di Lagonegro, nella persona del
Giudice Cons. Dott. Ferrara Maurizio, per la complessiva somma di €
340.642,27, oltre alle ulteriori somme spettanti a titolo di aggiornamento/attualizzazione dei rendimenti riferiti al Buoni Fruttiferi
Postali Serie Q così come saranno accertati in corso di causa anche per il tramite di C.T.U. di cui fin d'ora si chiede la nomina, nonché interessi legali maturati e maturandi dalla domanda al saldo così come specificato nel ricorso per decreto ingiuntivo, e spese legali, oltre;
4) in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto delle sig.re , Controparte_1 CP_2
e a percepire il rimborso dei Buoni Fruttiferi Postali
[...] CP_3 indicati in narrativa e, per l'effetto, condannare la “ , in Parte_1
- 3 -
persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere, in solido tra loro, in favore delle medesime sig.re , Controparte_1 CP_2
e la complessiva somma di € 340.642,27, oltre alle
[...] CP_3 ulteriori somme spettanti a titolo di aggiornamento/attualizzazione dei rendimenti riferiti al Buoni Fruttiferi Postali Serie Q, o a quella diversa somma, maggiore e/o minore, che sarà accertata in corso di causa anche per il tramite di C.T.U. di cui fin d'ora si chiede la nomina, nonché interessi legali maturati e maturandi dalla domanda al saldo così come specificato nel ricorso per decreto ingiuntivo, e spese legali, oltre;
5) in via ancora più subordinata, nella dannata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle eccezioni proposte da “ , accertare e dichiarare il diritto Parte_1 delle sig.re , e a Controparte_1 Controparte_2 CP_3 percepire pro quota e, comunque secondo i diritti spettanti, il rimborso dei
Buoni Fruttiferi Postali indicati in narrativa e, per l'effetto, condannare la
“ , in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1 corrispondere in favore delle medesime sig.re , Controparte_1
e ogni somma a quest'ultime spettante in Controparte_2 CP_3 dipendenza del rapporto per cui è causa, oltre interessi legali maturati e maturandi dalla domanda al saldo;
6) in ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di causa e rimborso forfetario delle spese generali ex art. 15
L.P., oltre IVA e CPA come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto nel n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione ritualmente notificato, in persona Parte_1 del legale rappresentante p.t., proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 265/23 emesso dal Tribunale di Lagonegro, in data 29.08.2023, con il quale veniva ingiunto il pagamento in favore di , CP_3 CP_1
- 4 -
e della somma di € 340.642,27 oltre interessi, CP_1 Controparte_2 spese, accessori e compensi.
In particolare, parte opponente esponeva che le sigg.re e Controparte_1
, da un lato, e la sig.ra , dall'altro, erano eredi Controparte_2 CP_3 dei germani , le prime due, e , l'ultima; Persona_1 Parte_4 questi ultimi erano a loro volta cotitolari di n. 21 Buoni fruttiferi postali di cui
6 appartenenti alla serie CB emessi il 04.11.1999 ( n.2 per l'importo di Lire
10.000.000 e n. 4 di lire 25.000.000) e gli ulteriori 15 buoni appartenenti alla serie Q di taglio diversi emessi tra il 21 aprile 1995 e il 04.11.1999.
A seguito del decesso del sig. le uniche eredi legittime Persona_1 erano la moglie di e la figlia . Controparte_1 Controparte_2
La sig.ra invece era erede della sig.ra così CP_3 Parte_4 come risulta da testamento olografo del 29.09.2017.
Conseguentemente, parte opponente contestava: a) la quota di spettanza dell'erede di;
b) la quota di spettanza degli eredi di Parte_4
; c) la quantificazione dei rendimenti;
d) l'estensione del Persona_1 contraddittorio nei confronti di e in via istruttoria chiedeva Parte_2 la chiamata in causa di . Parte_2
Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano , CP_3 [...]
e , le quali contestavano integralmente gli CP_1 Controparte_2 assunti avversi e concludevano per il rigetto della opposizione e, contestualmente, richiedevano la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con decreto ex art. 171- bis c.p.c., il giudice non autorizzava la chiamata in causa di avanzata da parte opponente nell'atto Parte_2 introduttivo, in quanto il terzo non appariva essere litisconsorte necessario, non rivestendo la qualità di erede per quanto dedotto e documentato in Cont giudizio di uno degli intestatari dei e in quanto non era stata articolata alcuna domanda specifica nei confronti della stessa e contestualmente
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differiva la data della prima udienza al 21.05.2024, rispetto alla quale decorrevano i termini ex art 171 ter c.p.c.
All'esito dell'udienza del 21.05.2024, il giudice, vista la mancata comparizione personale delle parti e rilevata la impossibilità della conciliazione, si riservava.
Sciolta la riserva assunta all'esito dell'udienza del 21.05.2024, il giudice rigettava la richiesta di esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e la istanza ex art 186 bis c.p.c. e rinviava l'udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art 281 sexies c.p.c. alla data del 15.07.2024.
Con decreto del 04.07.2025, il giudice differiva l'udienza precedentemente fissata al 20.10.2025.
Per esigenze di riorganizzazione del ruolo, il procedimento veniva assegnato a diverso magistrato che, con provvedimento del 17.10.2025, disponeva che l'udienza del 20.10.2025 venisse differita al 10.12.2025 da celebrarsi mediante il deposito di note scritte.
L'opposizione è fondata e va accolta per i seguenti motivi.
L'esame della questione merita di essere preceduta da una ricognizione della disciplina applicabile, codicistica e speciale, e di come quest'ultima si è evoluta nel tempo.
Partendo dalla disciplina speciale si osserva che i rapporti relativi a libretti di risparmio postale prima della data di entrata in vigore del D.M.
6.6.2002 erano disciplinati dal D.P.R. 156/1973 e dal D.P.R. 256/1989.
In particolare , per quanto qui interessa, in considerazione delle questioni oggetto di causa, l'art. 157 D.P.R. 156/73, prevedeva la possibilità di opposizione al rimborso, tra l'altro, da parte di "(...) di coeredi nei casi di controversia sui diritti a succedere" e di "ciascuno degli intestatari sui libretti emessi a nome di più persone"; con la conseguenza che l'ufficio cui fosse stato notificato l'atto, doveva annotare l'opposizione e sospendere qualsiasi rimborso sul libretto, "se non in seguito a definitivo provvedimento emesso dalla competente autorità giudiziaria, che stabilisca se debba essere tolto
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l'impedimento ed indichi a chi e con quali modalità debba essere rimborsato il credito totale o parziale del libretto" (art. 180 D.P.R. 256/1989 ); infine gli artt. 184, comma 1 e 187 comma 1 del D.P.R. 256/1989 stabilivano rispettivamente che: "Il pagamento dei crediti rappresentati da libretti intestati a persona defunta oppure a due o più persone una delle quali sia deceduta deve essere effettuato previa estinzione dei titoli", e che " il rimborso a saldo del credito del libretto (...) cointestato anche con clausola di pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto".
Conseguentemente, nelle ipotesi di conflitto tra coeredi dell'intestatario oppure tra intestatario superstite ed eredi del cointestatario defunto era prevista la possibilità di opposizione, e detta opposizione impediva a
[...]
di procedere allo svincolo dei fondi. Pt_1
Successivamente, la normativa speciale in tema di risparmio postale è stata riformata e dettata dal D.Lgs. 284/1999 ("Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"), il quale all'art. 2, comma 2, ha stabilito che: "Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, sono stabilite le caratteristiche e le altre condizioni dei depositi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi postali e degli altri prodotti finanziari di cui al comma 1, lettera b), nonché emanate le norme in materia di pubblicità, trasparenza e comunicazioni periodiche ai risparmiatori".
Quest'ultima disposizione è stata poi seguita dal D.M.
6.6.2002 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante la "Nuova disciplina dei libretti di risparmio postale".
Le nuove disposizioni hanno abrogato la disciplina precedente che, quindi, non opera più salvo che per i rapporti sorti prima dell'entrata in vigore della riforma
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Le operazioni possono essere disposte da ciascun intestatario, anche separatamente, salvo patto contrario da notificare a , “ove lo Parte_1 stesso non sia contenuto nel contratto (...)" e che: " i versamenti e i prelevamenti, effettuati da ciascun intestatario separatamente, o dal suo rappresentante debitamente legittimato, liberano pienamente Parte_1
nei confronti degli altri intestatari, eccettuati i casi di notifica di atti da
[...] cui risulti che il credito non è più nella disponibilità di ciascun intestatario".
La norma, pertanto, non contempla più alcuna possibilità di opposizione da parte degli eredi dei cointestatari del libretto, e consente sostanzialmente a di evitare pagamenti che potrebbero modificare la disponibilità Parte_1 delle somme, in quanto depositario, laddove la predetta norma nega che abbia effetto liberatorio il pagamento effettuato in caso "di notifica di atti da cui risulti che il credito non è più nella disponibilità di ciascun intestatario".
Ne consegue che parte opponente era tenuta a sospendere la liquidazione della quota spettante alla sig.ra in quanto pendente una controversia sui CP_3 diritti a succedere a seguito di contestazioni sollevate da , Parte_2 la quale aveva incardinato presso il Tribunale di Lagonegro un'azione giudiziale volta al riconoscimento della qualità di figlia del sig. CP_5
a sua volta figlio di .
[...] Parte_4
I buoni oggetto di controversia, infatti, erano tutti stati emessi nel 1999 e dunque rientrano nella disciplina anteriormente vigente che riconosceva la possibilità a di procedere alla liquidazione dei BFP in Parte_1 caso di controversia sui diritti a succedere.
In secondo luogo, va chiarito che il presente giudizio si configura come un ordinario giudizio di cognizione nel quale la parte opposta riveste a tutti gli effetti la posizione sostanziale di attore, deve rilevarsi che grava su di essa l'onere di dimostrare la sussistenza del credito dedotto in giudizio.
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, non vi è corrispondenza tra le parti intese in senso formale e sostanziale in quanto la posizione processuale risulta invertita nel senso che l'opponente è convenuto
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in senso sostanziale mentre l'opposto è attore in senso sostanziale (Cass.
6421/2003).
La prova del fatto costitutivo del credito grava, insomma, sul creditore opposto (Cass., 19 ottobre 2015, n. 21101), il quale può avvalersi di tutti i mezzi di prova (Cass., 11 marzo 2011, n. 5915 e 3 marzo 2009, n. 5071), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente (convenuto sostanziale) del fatto invocato dal primo a sostegno della pretesa azionata.
È, invece, onere dell'opponente-convenuto prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass., 16 dicembre 2010, n. 25516), essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento (Cass., 17 novembre 2003, n. 17371).
Orbene, nel caso di specie la richiesta di liquidazione dei BFP è stata avanzata dalle sole sig.re e eredi di Controparte_1 Controparte_2
, e limitatamente ai BFP appartenenti alla serie CB, così Persona_1 come risulta da documentazione riprodotta in giudizio dalla difesa delle opposte e che in sede di costituzione in giudizio provvedevano a depositare (
Atti_e_Documenti/24178835_formale richiesta di liquidazione del 10 luglio
2021 ). Parte_5
A fronte di tale richiesta, parte opponente dava riscontro rendendo disponibile la quota di spettanza dei seguenti BFP: n. 4 BFP appartenenti alla serie
CB039730; CB 039729; 039728; 03727 e n. 2 BFP CB01930197, 01930196 emessi in data 04.11.1999, precisando altresì che decorsi 15 giorni dalla comunicazione in assenza di opposizione avrebbero provveduto alla liquidazione delle quote di spettanza.
Ciononostante, le sig.re e non hanno Controparte_1 Testimone_1 mai dato prova di essersi recate presso l'ufficio postale per consegnare i BFP.
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Va rilevato, inoltre, che le opponenti, nonostante la richiesta di appuntamento formulata, avrebbero comunque potuto recarsi presso l'ufficio postale, atteso che, come espressamente indicato nelle FAQ del sito , la Parte_1 procedura di riscossione dei buoni fruttiferi portali presuppone un accesso diretto presso l'ufficio postale competente.
L'opposizione va accolta e, per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo n.
265/2023 emesso dal Tribunale di Lagonegro il 29.08.2023 nei confronti di
Parte_1
Restano assorbiti gli ulteriori motivi.
Le spese di lite, pertanto, seguono la soccombenza, e si liquidano in base ai parametri introdotti dal D.M. n. 147 del 13.08.2022 pubblicato in gazzetta l'08.10.2022, tenuto conto del valore della controversia con le riduzioni di cui all'art. 4 co. 1 del cit. decreto in considerazione della natura documentale del giudizio e dell'attività effettivamente espletata.
P.Q.M
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie la domanda;
2) condanna le parti opposte al pagamento in favore di Parte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, delle spese di lite che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre rimb. spese forf. nella misura del
15% del compenso, IV e CP come per legge, se dovuti.
Si comunichi.
Lagonegro, 11 dicembre 2025.
Il giudice
Dott. Aniello Maria De Piano
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