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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 23/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 210 /2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giulia Rachele Bignami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1 con l'Avv. AMERICO FRANCESCO parte elettivamente domiciliata presso lo
Studio del difensore in viale delle Milizie 9 00192 Roma
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'Avv. CASO SIMONA e l'Avv. MONACO CATERINA, parte elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura distrettuale dello stato in Milano, via Freguglia n. 1
- RESISTENTE -
Oggetto: carta docenti ex art. 1 comma 121 della legge n. 107 del 13.07.15 richiesta dagli insegnanti con contratto a termine.
FATTO con ricorso depositato in data 6 marzo 2023, premesso di Parte_1 essere docente a tempo determinato (all. 1 stato matricolare), ad oggi alle dipendenze del , lamenta di essere state illegittimamente escluso, negli Controparte_1 anni indicati in ricorso, dall'attribuzione del beneficio economico previsto dall'art. 1 comma 121 della L. 107/2015 (cd. Carta Docente) del valore di euro 500 annui, pur avendo svolto durante il periodo di precariato mansioni identiche a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stato sottoposto ai medesimi obblighi formativi. Ha pertanto convenuto in giudizio il , l Controparte_1 [...]
e l' chiedendo l'accoglimento delle CP_2 Controparte_3 conclusioni come rassegnate nel ricorso introduttivo. Ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“all'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di Como, in funzione di Giudice del Lavoro, perché voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé ed accogliere le seguenti
CONCLUSIONI Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, per tutti e ciascuno dei motivi in fatto ed in diritto di cui al presente ricorso e disattesa ogni contraria istanza, 1. accertare e dichiarare il diritto delle parti ricorrenti all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione docenti ex art. 1 comma 121 della Legge 13.07.15 n. 107 in relazione agli anni di servizio a tempo determinato, a ciascuno per quanto di sua spettanza, sulla base dei periodi di servizio svolti e indicati nel punto 3 del presente atto 2. per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'accredito in loro favore di € 500,00 per ciascuna delle seguenti annualità di servizio indicate nel punto 3 del presente atto, quale contributo per la formazione dei ricorrenti e in particolare per: •
Euro 3000,00 ovvero della diversa somma che risulterà dovuta di Parte_1 giustizia 3. conseguentemente, se del caso anche a titolo risarcitorio del danno patrimoniale e professionale subito e subendo dalle istanti, condannare l'amministrazione convenuta all'accredito di
500 €, per ciascun anno scolastico indicato nel punto 3 del presente atto, a ciascuno per quanto di sua spettanza, sul costituendo borsellino elettronico delle parti ricorrenti o, in alternativa/subordine, al pagamento in loro favore della relativa somma e in particolare per: •
[...]
Euro 3000,00” Parte_1
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
Si è costituito in giudizio il , Controparte_1 eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese. In particolare, il convenuto ha CP_1 eccepito la prescrizione relativamente alle annualità 2016/2017 e 2017/2018. Con vittoria delle spese di lite.
*
è una insegnante che, pacifico in giudizio, nel corso degli Parte_1 anni 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, ha svolto numerosi servizi in forza di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato.
2 Con il presente giudizio, il lavoratore si duole di esser stata espressamente e illegittimamente escluso, in quanto titolare di contratti di lavoro a tempo determinato, dalla fruizione del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla Legge n. 107/2015.
Conclude, quindi, come sopra precisato invocando la violazione del principio di non discriminazione
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Ai sensi dell'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_4
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
[...] professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il D.P.C.M. 23 settembre 2015 rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” ha così individuato i destinatari della suddetta Carta elettronica: “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” (art.2). Il successivo comma 4 ribadisce che “la Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”.
Il successivo D.P.C.M. del 28.11.2016 all'art 3, ha confermato che «la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
3 successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari».
Dalla lettura di tali disposizioni, emerge l'evidente esclusione dei docenti con contratto a tempo determinato dal novero dei destinatari della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente.
Sulla questione oggetto di causa, si è pronunziata la Corte di Giustizia Europea, nella causa C-450/21, con ordinanza resa in data 18 maggio 2022, a mezzo della quale ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del
28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente Controparte_1
a tempo determinato di tale il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR CP_1
500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
I Giudici Europei hanno evidenziato come, “ai sensi dell'articolo 282 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (supplemento ordinario alla GURI
n. 115, del 19 maggio 1994), l'aggiornamento delle conoscenze [sia] un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica”, e come “l'articolo 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
4 scuola, del 27 novembre 2007, preved[a], al comma 1, che l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizi”.
La CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282
D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è “obbligatoria, permanente e strutturale”.
Considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
In questo senso, d'altronde, si è espresso il Consiglio di Stato con sentenza 16 marzo
2022, n. 1842, a mezzo della quale ha affermato che “spetta all'amministrazione pubblica
l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, osservando: “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”
Il Giudice Amministrativo, peraltro, ha evidenziato come “…il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grav[i] su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere – come fa la sentenza appellata – che
l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto
5 anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”.
Per l'effetto il Consiglio di Stato ha annullato il d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre
2015, nonché il d.P.C.M. del 28 novembre 2016 che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge n. 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
I principi appena richiamati debbono trovare applicazione anche nel caso di specie, posto che non si ravvisa nessuna ragione obiettiva atta a giustificare un differente trattamento dell'odierna parte ricorrente rispetto ai docenti di ruolo.
D'altronde, il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento attiene al livello qualitativo che deve essere, necessariamente, garantito dai docenti nello svolgimento delle attività di insegnamento loro demandate: un livello qualitativo che deve essere analogamente elevato, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa a tempo indeterminato, a tempo determinato per l'intera durata di un anno scolastico, ovvero a tempo determinato per supplenze brevi;
diversamente argomentando, si giungerebbe a escludere per una parte degli studenti degli istituti scolastici statali – quelli interessati da supplenze di breve periodo – il diritto al medesimo livello qualitativo di insegnamento assicurato agli altri e ciò, evidentemente, non può essere.
L'eccezione di prescrizione quinquennale relativa all'annualità 2016/2017 e
2017/2018 è fondata in quanto, come affermato anche dalla Corte di Cassazione n.
29961/2023, il termine per la prescrizione quinquennale inizia a decorrere dal momento “del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventuale successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio”.
Nel caso di specie, il ricorrente ha stipulato un primo contratto con l'amministrazione resistente in data 12.9.2016. Il termine di prescrizione è decorso in data 12.09.2022. Il contratto del 2017, risulta stipulato in data 18.09.2017 mentre il ricorso è stato depositato solo in data 6 marzo 2023. Pertanto, il diritto vantato non è riconosciuto per gli anni 2016/17 e 2017/18.
6 Deve, dunque, essere accertato il diritto di di ottenere la carta Parte_1 docente per l'anno scolastico 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, per l'importo € 500,00 annui. In proposito si osserva, da un lato, che non può darsi luogo a una condanna di mero pagamento dell'importo corrispondente poiché, in questo modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza il vincolo funzionale di destinazione imposto dal Legislatore proprio all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015; dall'altro, che l'importo di cui si discute non può essere maggiorato di interessi, in quanto – ex art. 2 D.P.C.M. 28 novembre 2016 – lo stesso è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni, nemmeno ove venga utilizzato nell'anno successivo a quello di erogazione.
La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto,
l'Amministrazione convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura di cui al dispositivo che tiene conto della natura seriale della controversia, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando,
accerta e dichiara il diritto di ad ottenere la carta docente per gli Parte_1 anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, per l'importo di euro
500,00 per ciascun anno;
per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione della parte ricorrente detta carta docente, o altro equipollente, così che la stessa ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi
€ 500,00 oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Americo
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Como, 23 gennaio 2025
IL GIUDICE dott.ssa Giulia Rachele Bignami
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giulia Rachele Bignami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1 con l'Avv. AMERICO FRANCESCO parte elettivamente domiciliata presso lo
Studio del difensore in viale delle Milizie 9 00192 Roma
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'Avv. CASO SIMONA e l'Avv. MONACO CATERINA, parte elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura distrettuale dello stato in Milano, via Freguglia n. 1
- RESISTENTE -
Oggetto: carta docenti ex art. 1 comma 121 della legge n. 107 del 13.07.15 richiesta dagli insegnanti con contratto a termine.
FATTO con ricorso depositato in data 6 marzo 2023, premesso di Parte_1 essere docente a tempo determinato (all. 1 stato matricolare), ad oggi alle dipendenze del , lamenta di essere state illegittimamente escluso, negli Controparte_1 anni indicati in ricorso, dall'attribuzione del beneficio economico previsto dall'art. 1 comma 121 della L. 107/2015 (cd. Carta Docente) del valore di euro 500 annui, pur avendo svolto durante il periodo di precariato mansioni identiche a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stato sottoposto ai medesimi obblighi formativi. Ha pertanto convenuto in giudizio il , l Controparte_1 [...]
e l' chiedendo l'accoglimento delle CP_2 Controparte_3 conclusioni come rassegnate nel ricorso introduttivo. Ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“all'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di Como, in funzione di Giudice del Lavoro, perché voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé ed accogliere le seguenti
CONCLUSIONI Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, per tutti e ciascuno dei motivi in fatto ed in diritto di cui al presente ricorso e disattesa ogni contraria istanza, 1. accertare e dichiarare il diritto delle parti ricorrenti all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione docenti ex art. 1 comma 121 della Legge 13.07.15 n. 107 in relazione agli anni di servizio a tempo determinato, a ciascuno per quanto di sua spettanza, sulla base dei periodi di servizio svolti e indicati nel punto 3 del presente atto 2. per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'accredito in loro favore di € 500,00 per ciascuna delle seguenti annualità di servizio indicate nel punto 3 del presente atto, quale contributo per la formazione dei ricorrenti e in particolare per: •
Euro 3000,00 ovvero della diversa somma che risulterà dovuta di Parte_1 giustizia 3. conseguentemente, se del caso anche a titolo risarcitorio del danno patrimoniale e professionale subito e subendo dalle istanti, condannare l'amministrazione convenuta all'accredito di
500 €, per ciascun anno scolastico indicato nel punto 3 del presente atto, a ciascuno per quanto di sua spettanza, sul costituendo borsellino elettronico delle parti ricorrenti o, in alternativa/subordine, al pagamento in loro favore della relativa somma e in particolare per: •
[...]
Euro 3000,00” Parte_1
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
Si è costituito in giudizio il , Controparte_1 eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese. In particolare, il convenuto ha CP_1 eccepito la prescrizione relativamente alle annualità 2016/2017 e 2017/2018. Con vittoria delle spese di lite.
*
è una insegnante che, pacifico in giudizio, nel corso degli Parte_1 anni 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, ha svolto numerosi servizi in forza di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato.
2 Con il presente giudizio, il lavoratore si duole di esser stata espressamente e illegittimamente escluso, in quanto titolare di contratti di lavoro a tempo determinato, dalla fruizione del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla Legge n. 107/2015.
Conclude, quindi, come sopra precisato invocando la violazione del principio di non discriminazione
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Ai sensi dell'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_4
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
[...] professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il D.P.C.M. 23 settembre 2015 rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” ha così individuato i destinatari della suddetta Carta elettronica: “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” (art.2). Il successivo comma 4 ribadisce che “la Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”.
Il successivo D.P.C.M. del 28.11.2016 all'art 3, ha confermato che «la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
3 successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari».
Dalla lettura di tali disposizioni, emerge l'evidente esclusione dei docenti con contratto a tempo determinato dal novero dei destinatari della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente.
Sulla questione oggetto di causa, si è pronunziata la Corte di Giustizia Europea, nella causa C-450/21, con ordinanza resa in data 18 maggio 2022, a mezzo della quale ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del
28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente Controparte_1
a tempo determinato di tale il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR CP_1
500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
I Giudici Europei hanno evidenziato come, “ai sensi dell'articolo 282 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (supplemento ordinario alla GURI
n. 115, del 19 maggio 1994), l'aggiornamento delle conoscenze [sia] un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica”, e come “l'articolo 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
4 scuola, del 27 novembre 2007, preved[a], al comma 1, che l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizi”.
La CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282
D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è “obbligatoria, permanente e strutturale”.
Considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
In questo senso, d'altronde, si è espresso il Consiglio di Stato con sentenza 16 marzo
2022, n. 1842, a mezzo della quale ha affermato che “spetta all'amministrazione pubblica
l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, osservando: “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”
Il Giudice Amministrativo, peraltro, ha evidenziato come “…il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grav[i] su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere – come fa la sentenza appellata – che
l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto
5 anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”.
Per l'effetto il Consiglio di Stato ha annullato il d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre
2015, nonché il d.P.C.M. del 28 novembre 2016 che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge n. 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
I principi appena richiamati debbono trovare applicazione anche nel caso di specie, posto che non si ravvisa nessuna ragione obiettiva atta a giustificare un differente trattamento dell'odierna parte ricorrente rispetto ai docenti di ruolo.
D'altronde, il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento attiene al livello qualitativo che deve essere, necessariamente, garantito dai docenti nello svolgimento delle attività di insegnamento loro demandate: un livello qualitativo che deve essere analogamente elevato, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa a tempo indeterminato, a tempo determinato per l'intera durata di un anno scolastico, ovvero a tempo determinato per supplenze brevi;
diversamente argomentando, si giungerebbe a escludere per una parte degli studenti degli istituti scolastici statali – quelli interessati da supplenze di breve periodo – il diritto al medesimo livello qualitativo di insegnamento assicurato agli altri e ciò, evidentemente, non può essere.
L'eccezione di prescrizione quinquennale relativa all'annualità 2016/2017 e
2017/2018 è fondata in quanto, come affermato anche dalla Corte di Cassazione n.
29961/2023, il termine per la prescrizione quinquennale inizia a decorrere dal momento “del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventuale successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio”.
Nel caso di specie, il ricorrente ha stipulato un primo contratto con l'amministrazione resistente in data 12.9.2016. Il termine di prescrizione è decorso in data 12.09.2022. Il contratto del 2017, risulta stipulato in data 18.09.2017 mentre il ricorso è stato depositato solo in data 6 marzo 2023. Pertanto, il diritto vantato non è riconosciuto per gli anni 2016/17 e 2017/18.
6 Deve, dunque, essere accertato il diritto di di ottenere la carta Parte_1 docente per l'anno scolastico 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, per l'importo € 500,00 annui. In proposito si osserva, da un lato, che non può darsi luogo a una condanna di mero pagamento dell'importo corrispondente poiché, in questo modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza il vincolo funzionale di destinazione imposto dal Legislatore proprio all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015; dall'altro, che l'importo di cui si discute non può essere maggiorato di interessi, in quanto – ex art. 2 D.P.C.M. 28 novembre 2016 – lo stesso è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni, nemmeno ove venga utilizzato nell'anno successivo a quello di erogazione.
La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto,
l'Amministrazione convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura di cui al dispositivo che tiene conto della natura seriale della controversia, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando,
accerta e dichiara il diritto di ad ottenere la carta docente per gli Parte_1 anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, per l'importo di euro
500,00 per ciascun anno;
per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione della parte ricorrente detta carta docente, o altro equipollente, così che la stessa ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi
€ 500,00 oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Americo
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Como, 23 gennaio 2025
IL GIUDICE dott.ssa Giulia Rachele Bignami
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