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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 20/06/2025, n. 1415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1415 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5753/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il G.I. DR. EUGENIA TOMMASI DI VIGNANO
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado
promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2
RIGOLI AGOSTINO, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio ha eletto domicilio;
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli Controparte_1 C.F._3
Avv.ti PISTONI VANESSA e JACOPO BERCELLI e del Prof. ALBERTO M.
TEDOLDI, come da mandati difensivi in atti;
(C.F. , con il patrocinio Parte_3 C.F._4 dell'Avv. PASSERINI GLAZEL ALBERTO, del foro di BRESCIA, come da mandato difensivo in atti;
(C.F. , con il patrocinio Parte_4 C.F._5 dell'Avv. POLLINA NINO, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio ha eletto domicilio;
pagina 1 di 19 PARTI CONVENUTE
C.F. ); Controparte_2 C.F._6
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Preso atto (i) della sentenza n. 2269/2020, passata in giudicato, pronunciata dal
Tribunale di ON il 7 febbraio 2020 rep. n. 644/2020 dell'8.02.2020, e (ii) del contenuto della scrittura privata intervenuta il 12.07.2007 tra , Parte_1
, e , registrata Parte_2 Controparte_1 Controparte_3 all'Agenzia delle Entrate di Bologna 2 il 19.09.2011 al n. 12558 e (iii) dei frazionamenti catastali redatti in esecuzione di detta scrittura, pronunciarsi sentenza costitutiva ex art 2932 cod. civ di divisione del compendio immobiliare oggetto della scrittura del 12 giugno 2007 e conseguentemente accertarsi e dichiararsi che :
4) A – E ORA AI SUOI EREDI E Controparte_3 Controparte_4
SONO STATI ASSEGNATI IN PROPRIETA' ESCLUSIVA I Parte_4
SEGUENTI BENI :
- In Comune di BA (VR) CA ER :
• Foglio 10 particella 33 vigneto S1 superficie mq 140, reddito dominicale 2,21 reddito agrario 1,12 impianto meccanografico del 17.04.1987
• Foglio 10 particella 34 seminativo S2 superficie mq 259 reddito dominicale 2,14 reddito agrario 1,20 impianto meccanografico del 17.04.1987
• Foglio 10 particella 42 vigneto S3 centiare 7965 reddito dominicale 84,33 reddito agrario 53,48 frazionamento del 14.12.2000
• Foglio 10 particella 43 superficie mq 1195 reddito dominicale 1,54 reddito agrario
0,31
• Foglio 10 particella 188, vigneto classe 2, superficie 18640 mq reddito dominicale
245,48 reddito agrario 144,40 impianto meccanografico del 17.04.1987
• Foglio 10 particella 1820, vigneto classe 2, superficie 872 reddito dominicale
11,48 reddito agrario 6,76
- In Comune di BA (VR) CA BB :
• Foglio 10 particella 1823 sub 2 categoria C/2 classe 2 consistenza 64 mq superficie catastale 63, rendita 138,82, Via Murano piano T-1
• Foglio 10 particella 36, A/3 classe 1, vani 12,5 rendita 548,74 pagina 2 di 19 • • Foglio 10 particella 232
• • Foglio 10 particella 233
5) A E Parte_1 Parte_2
CONGIUNTAMENTE SONO STATI ASSEGNATI IN (COM) PROPRIETA'
ESCLUSIVA I SEGUENTI BENI:
In Comune di BA (VR) CA ER :
Foglio 10, particella 29, prato, superficie 584 mq. reddito dominicale 241, reddito agrario 1,21
Foglio 10 particella 30, seminativo, superficie 5802 mq. reddito dominicale euro
34,46 reddito agrario 23,97
Foglio 10 particella 39, vigneto, classe 2, superficie 1230 mq. reddito dominicale
16,20, reddito agrario 9,53
Foglio 10, particella 40, vigneto, classe 2, superficie 3355 mq. reddito dominicale euro 44,18, reddito agrario 25,99
Foglio 10, particella 44, seminativo, classe 2 superficie 3005 mq. reddito dominicale 24,83, reddito agrario 13,97
Foglio 10, particella 73, uliveto, classe 1, superficie 325 mq. reddito dominicale
1,09, reddito agrario 0,59
Foglio 10, particella 187, vigneto, classe 2, superficie 607 mq. reddito dominicale
7,99, reddito agrario 4,70
Foglio 10, particella 194, seminativo arborato, classe 4, superficie 8638 mq. reddito dominicale 33,46, reddito agrario 31,23
Foglio 10, particella 213, vigneto, classe 2, superficie 590 mq. reddito dominicale
7,77 reddito agrario 457
Foglio 10, particella 214, vigneto, classe 2, superficie 3964 mq. reddito dominicale
52,2, reddito agrario 30,71
Foglio 10, particella 216, seminativo arborato, classe 2, superficie 8434 mq. reddito dominicale 69,69, reddito agrario 39,20
Foglio 10 particella 220, vigneto, classe 2, superficie 362 mq. reddito dominicale
477, reddito agrario 2,80
Foglio 10, particella 527, seminativo, classe 3 superficie 48 mq. reddito dominicale
0,29, reddito agrario 0,20
Foglio 10, particella 1814, vigneto, classe 3, superficie 12648 mq. reddito dominicale 33,91, reddito agrario 84,92
Foglio 10, particella 1815, vigneto, classe 3, superficie 950 mq. reddito dominicale
10,06 reddito agrario 6,38
pagina 3 di 19 Foglio 10, particella 1819, vigneto, classe 2, superficie 7567 mq. reddito dominicale 99,65, reddito agrario 58,62
CA BB Comune di BA :
Foglio 10, particella 1824 sub 1, categoria A/3, classe 3 consistenza 6,5 vani, superficie catastale 224, rendita euro 419,62
Foglio 10, particella 1824 sub 2, categoria C/2, classe 2, consistenza 193 mq. superficie catastale 134, rendita 418,64
Foglio 10, particella 1825 sub 1, categoria A/3, classe 3, consistenza 5,5 vani, superficie catastale 133, rendita euro 355,06
Foglio 10, particella 1825 sub 2, categoria C/2, classe 2, superficie 68 mq. superficie catastale 70, rendita 147,50
6) A ONO STATI ASSEGNATI IN PROPRIETA' ESCLUSIVA Controparte_1
I SEGUENTI BENI :
Comune di BA CA BB
Foglio 10 particella 215 sub 1, categoria A/2, classe 1, vani 13, rendita catastale
431, rendita euro 1242,08 Via Molini piano T-1-2
Foglio 10, particella 215 sub 2, categoria C/6, classe 3, consistenza 37 mq. superficie catastale 50, rendita 118,48, Via Molini piano T
Comune di BA CA ER
Foglio 10, particella 1818 vigneto, classe 3, superficie 3372 mq. reddito dominicale
35,70, reddito agrario 22,
7) DICHIARASI ALTRESI CHE A E' STATO ASSEGNATO, IN CP_5
FORZA DI ACCORDO INTERVENUTO CON I E Controparte_6
IL SEGUENTE BENE IMMOBILE Parte_2
In Comune di BA – CA ER: foglio 10 particella 1815 – vigneto cl.
3 - are 09 ca 50 - reddito dominicale euro
10,06 Reddito Agrario euro 6,38
Ciò in adempimento a quanto pattuito al paragrafo A) 1) terzo capoverso (pag.2) della scrittura 12.06.2007, “la porzione oltre un metro e mezzo dal muro sud del garage e fino al piede della scarpata, previo frazionamento, verrà pagata in rapporto alla superficie effettiva ai fratelli ed al valore di Parte_2 Parte_1
36 euro al mq”
Darsi atto e dichiararsi che superficie effettiva da pagare ai fratelli e Pt_1
, frazionata dal Geom. di ON, congiuntamente Parte_2 Persona_1 incaricato dalle parti, è così identificata in CA
pagina 4 di 19 ER Comune di BA foglio 10 particella 1815 – vigneto cl.
3 - are 09 ca 50
- reddito dominicale euro 10,06 Reddito Agrario euro 6,38
7.1. Darsi atto che detta area è sin dalla data della scrittura privata entrata nel pieno, pacifico ed esclusivo possesso di e conseguentemente Controparte_1 accertarsi, dichiararsi e condannarsi al pagamento in favore dei Controparte_1 fratelli ai fratelli e , l'importo di euro Parte_1 Parte_2
32.490,00 (950 mq x36 euro) con rivalutazione a' sensi di legge e maggiorato di interessi a far data dal 12.06.2007 sino al saldo effettivo.
7.2 Darsi atto che sin dalla scrittura privata 12.06.2007 è entrata Controparte_1 nel pieno pacifico ed esclusivo possesso dei beni alla stessa assegnati e, in esecuzione delle obbligazioni dalla stessa assunte con la scrittura privata 12 giungo 2007, accertarsi e dichiararsi che è debitrice , a titolo di Controparte_1 conguaglio, delle seguenti somme:
• In favore di la quota del 27,661% di euro 350.000,00 Parte_1
(trecentocinquantamila euro) vale a dire, per arrotondamento euro 96.814,50
• In favore di la quota del 27,661% di euro 350.000,00 Parte_2
(trecentocinquantamila euro) vale a dire euro 96.814,50
• In favore di , e quali Eredi di CP_2 Pt_3 Parte_4 CP_3 la quota del 44,677% di euro 350.000,00 (trecentocinquantamila euro)
[...] vale a dire euro 156.371,00 con relativa pronuncia di condanna al relativo pagamento di detti importi con rivalutazione monetaria ed interessi dal 12 giugno 20027 sino al saldo effettivo
8) Con vittoria di spese e competenze della causa, oltre spese generali ed accessori di legge
Per parte convenuta Controparte_1
In via procedurale:
Previa revoca dell'ordinanza 29.5.2024, assegnare alle parti, che ne avevano già fatto richiesta all'udienza del 28.2.2023 e all'udienza del 27.6.2023, i termini per il deposito di memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c.
In via preliminare: dichiarare inammissibili e, comunque, rigettare le eccezioni proposte da Parte_4
[...]
In via pregiudiziale di merito:
Accertare e dichiarare che , e sono eredi puri Pt_3 CP_2 Parte_4
e semplici, in virtù di accettazione tacita di eredità del defunto padre , CP_3
pagina 5 di 19 nato a [...] il [...] (CF ) e deceduto il C.F._7
21.10.2009.
Nel merito: preso atto della sentenza n.269/2020 del Tribunale di ON, pubblicata l'8.2.2020, causa RG 16649/2013 tra le parti Controparte_1 Parte_2
e ,
[...] Parte_1 Parte_3 Parte_4 Controparte_2 con la quale è stata accertata l'autenticità delle sottoscrizioni apposte da Pt_1
e a margine
[...] Controparte_1 Parte_2 Controparte_3
e in calce della scrittura privata datata 12.6.2007, riprodotta al doc. 1 allegato all'atto di citazione,
I) DISPORRE LO SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE tra le parti sul compendio meglio individuato nella relazione tecnica redatta dal Geom. Per_2
in data 31.3.2022 – doc. 4 allegato all'atto di citazione – e nella relazione
[...] cauzionale del Notaio del 22.7.2021 – doc. 7 allegato all'atto di Persona_3 citazione, censito Ufficio Provinciale del Territorio di ON:
CA BB di BA, foglio 10:
• particella 36, sub //, A/3, classe 1, vani 12,5, r.c. € 548,74 (abitazione);
• particella 215, sub 1, A/2, classe 1, vani 13, r.c. € 1.242,08 (abitazione);
• particella 215, sub 2, C/6, classe 3, mq 37, r.c. € 118,48 (garage);
• particella 1823, sub 1, A/3, classe 3, vani 3,5, r.c. € 225,95 (abitazione);
• particella 1823, sub 2, C/2, classe 2, mq 64, r.c. € 138,82 (deposito);
• particella 1824,(abitazione); sub 1, A/3, classe 3, vani 6,5, r.c. € 419,62
• particella 1824, sub 2, C/2, classe 2, mq 193, r.c. € 418,64 (deposito);
• particella 1825, sub 1, A/3, classe 3, vani 5,5, r.c. € 355,06 (abitazione);
• particella 1825, sub 2, C/2, classe 2, mq 68, r.c. € 147,50 (deposito).
CA ER di BA, foglio 10:
• particella 29, mq 584, r.d. € 2,41, r.a. € 1,21;
• particella 30, mq 5802, r.d. € 34,46, r.a. € 1,21;
• particella 33 mq 140, r.d. € 2,21, r.a. € 1,12;
• particella 34, mq 259, r.d. € 2,14, r.a. € 1,20;
• particella 39, mq 1230, r.d. € 16,20, r.a. € 9,53;
• particella 40, mq 3355, r.d. € 44,18, r.a. € 25,99;
• particella 42, mq 7965, r.d. € 84,33, r.a. € 53,48;
• particella 43, mq 1195, r.d. € 1,54, r.a. € 0,31;
• particella 44, mq 3005, r.d. € 24,83, r.a. € 13,97;
• particella 73, mq 325, r.d. € 1,09, r.a. € 0,59;
pagina 6 di 19 • particella 187, mq 607, r.d. € 7,99, r.a. € 4,70;
• particella 188, mq 18640, r.d. € 245,48, r.a. € 144,40;
• particella 194, mq 8638, r.d. € 33,46, r.a. € 31,23;
• particella 213, mq 590, r.d. € 7,77, r.a. € 4,57;
• particella 214, mq 3964, r.d. € 52,20, r.a. € 30,71;
• particella 216, mq 8434, r.d. € 69,69, r.a. € 39,20;
• particella 220, mq 362, r.d. € 4,77, r.a. € 2,80;
• particella 527, mq 48, r.d. € 0,29, r.a. € 0,20;
• particella 1814, mq 12648, r.d. € 133,91, r.a. € 84,92;
• particella 1815, mq 950, r.d. € 10,06, r.a. € 6,38;
• particella 1818, mq 3372, r.d. € 35,70, r.a. € 22,64;
• particella 1819, mq 7567, r.d. € 99,65, r.a. € 58,62;
• particella 1820, mq 872, r.d. € 11,48, r.a. € 6,76.-
II) e per l'effetto ASSEGNARSI in proprietà esclusiva ai singoli partecipanti gli immobili indicati nella scrittura privata predetta intervenuta tra le parti in data
12.6.2007, nel successivo frazionamento redatto dal Geom. di e Pt_3 Per_1 nella relazione tecnica redatta dal Geom. in data 31.3.2022, di cui si Persona_2 chiede venga data esecuzione specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c., più precisamente:
A) A il corpo A), costituito da un appezzamento di terreno Controparte_1 della superficie di circa mq. 549 con insistente villa su tre piani fuori terra e garage ed annessi parco e giardino, quale risultante dalla relazione dì consulenza tecnica del C.T.U. dott. ing. in data 29.5.1993, così come meglio descritte Persona_4 alle pagg. 10 del medesimo elaborato e nell'estratto di planimetria generale.
La villa e il garage sono censiti al NCEU del comune di BA ed identificati alla sezione U, foglio 10, particella 215, mentre il parco/giardino è identificato da una porzione della particella 32 individuata a partire dal vertice nord del mappale
32 lungo l'attuale scarpata e fino al piede dello stesso lato sud autorimessa.
Quanto sopra descritto trova oggi riscontro, per intervenuto Tipo Frazionamento n.
2007/VR0478852 del 23.10.2007 e Tipo Mappale n. 2007/VR0478858 del
23.10.2007, con i seguenti dati catastali:
CA BB di BA, foglio 10:
• particella 215, sub 1, A/2, classe 1, vani 13, r.c. € 1.242,08 (abitazione);
• particella 215, sub 2, C/6, classe 3, mq 37, r.c. € 118,48 (garage).
CA ER di BA, foglio 10:
• particella 1818, mq 3372, r.d. € 35,70, r.a. € 22,64.-
pagina 7 di 19 • particella 1815, mq 950, r.d. € 10,06, r.a. € 6,38;
L'ente urbano su cui insiste il fabbricato è censito al CA ER, foglio 10, particella 215 di mq. 848.-
B) A E eredi Parte_3 Controparte_2 Parte_4 di Il corpo “C”, costituito da fabbricato con corte oltre una Controparte_3 porzione del corpo “D” costituito da fabbricato con portico , deposito PT, camera da letto P1 e soffitta P2 (allegato A); nonché il corpo “H” parte costituito da terreni vari a sud dei fabbricati mappali 36 e 37 porzione del mappale n. 38 (corte di circa mq. 120) e porzione del mappale n. 41 (mq 880), con esclusione dei terreni contraddistinti dai mappali n. 39- 44-194-216- porzione residua del mappale n. 41
(assegnati invece ad e .- Parte_1 Parte_2
Quanto sopra descritto trova oggi riscontro, per intervenuto Tipo Frazionamento n.
2007/VR0478971 del 29.10.2007 e Tipo Mappale n. 2007/VR0478974 del
29.10.2007, con i seguenti dati catastali:
CA BB di BA, foglio 10:
• particella 36, sub //, A/3, classe 1, vani 12,5, (abitazione); r.c. € 548,74
• particella 1823, sub 1, A/3, classe 3, vani 3,5, r.c. € 225,95 (abitazione);
• particella 1823, sub 2, C/2, classe 2, mq 64, r.c. € 138,82 (deposito).-
CA ER di BA, foglio 10:
• particella 33 mq 140, r.d. € 2,21, r.a. € 1,12;
• particella 34, mq 259, r.d. € 2,14, r.a. € 1,20;
• particella 42, mq 7965, r.d. € 84,33, r.a. € 53,48;
• particella 43, mq 1195, r.d. € 1,54, r.a. € 0,31;
• particella 188, mq 18640, r.d. € 245,48, r.a. € 144,40;
• particella 1820, mq 872, r.d. € 11,48, r.a. € 6,76.-
Gli enti urbani su cui insistono i fabbricati sono censiti al CA ER, foglio 10, particella 36 di mq. 526 e particella 1823 di mq. 288.
C) A e , in comunione tra di Parte_1 Parte_2 loro, il mappale n. 31 del corpo “B” (fabbricato rustico ex casa del salariato); i mappali n. 37 e 38 del corpo “D” (fabbricato rurale e porzione di corte); i mappali n.
32 e 73 del corpo “E”; i mappali 213-214-220 del corpo “F”; i mappali n. 29-30- 40-
187 del copro “G”; i mappali n. 39-44-194-216 e porzione residua del mappale n.
41 del corpo “H”.-
Quanto sopra descritto trova oggi riscontro, per intervenuto Tipo Frazionamento n.
2007/VR0478971 del 29.10.2007 e Tipo Mappale n. 2007/VR0478974 del
29,10,2007, con i seguenti dati catastali:
pagina 8 di 19 CA BB di BA, foglio 10:
• particella 1824, (abitazione); sub 1, A/3, classe 3, vani 6,5, r.c. € 419,62
• particella 1824, sub 2, C/2, classe 2, mq 193, r.c. € 418,64 (deposito);
• particella 1825, sub 1, A/3, classe 3, vani 5,5, r.c. € 355,06, (abitazione);
• particella 1825, sub 2, C/2, classe 2, mq 68, r.c. € 147,50 (deposito).-
CA ER di BA, foglio 10:
• particella 29, mq 584, r.d. € 2,41, r.a. € 1,21;
• particella 30, mq 5802, r.d. € 34,46, r.a. € 1,21;
• particella 39, mq 1230, r.d. € 16,20, r.a. € 9,53;
• particella 40, mq 3355, r.d. € 44,18, r.a. € 25,99;
• particella 44, mq 3005, r.d. € 24,83, r.a. € 13,97;
• particella 73, mq 325, r.d. € 1,09, r.a. € 0,59;
• particella 187, mq 607, r.d. € 7,99, r.a. € 4,70;
• particella 194, mq 8638, r.d. € 33,46, r.a. € 31,23;
• particella 213, mq 590, r.d. € 7,77, r.a. € 4,57;
• particella 214, mq 3964, r.d. € 52,20, r.a. € 30,71;
• particella 216, mq 8434, r.d. € 69,69, r.a. € 39,20;
• particella 220, mq 362, r.d. € 4,77, r.a. € 2,80;
• particella 527, mq 48, r.d. € 0,29, r.a. € 0,20;
• particella 1814, mq 12648, r.d. € 133,91, r.a. € 84,92;
• particella 1819, mq 7567, r.d. € 99,65, r.a. € 58,62.-
Gli enti urbani su cui insistono i fabbricati sono censiti al CA ER, foglio 10, particella 1824 di mq. 642 e particella 1825 di mq. 294.-
III) prendersi atto della disponibilità della Signora e, Controparte_1 conseguentemente obbligare la stessa, a versare, al momento del trasferimento in proprietà esclusiva a favore della stessa degli immobili indicati al superiore punto II sub A, un conguaglio di € 350.000,00 complessivi a favore degli altri condividenti in base alle rispettive quote e più precisamente, come indicato in atto di citazione:
- quota 27,661/100 a pari ad € 96.814,50 Parte_5
- quota 27,661/100 a pari ad € 96.815,50 Parte_2
- quota 44,677/100 agli eredi di pari ad € 156.371,00 e più Controparte_3 precisamente € 52.123,66 a € 52.123,66 a Parte_3 Pt_4
€ 52.123,66 a
[...] Controparte_2
Nulla è dovuto per interessi e rivalutazione monetaria sino all'effettiva assegnazione degli immobili in proprietà esclusiva della Signora
[...]
CP_1
pagina 9 di 19 IV) prendersi atto della disponibilità della Signora e, Controparte_1 conseguentemente obbligare la stessa a versare la somma complessiva di €
32.490,00 a favore di al momento Parte_1 Parte_2 del trasferimento in proprietà esclusiva a favore della stessa della fascia di terreno individuata al CA ER Comune di BA foglio 10 particella 1815 – vigneto cl 3 – are 9 ca 50- reddito dominicale, inclusa negli immobili indicati al superiore punto II sub A.
Nulla è dovuto per interessi e rivalutazione monetaria sino all'effettiva assegnazione degli immobili in proprietà esclusiva della Signora
[...]
CP_1
V) Ordinarsi, per quanto di ragione, la trascrizione della emananda decisione presso l'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di ON - Servizio di Pubblicità
Immobiliare di ON, con ogni conseguente ed opportuna statuizione.
In ogni caso: spese di lite interamente rifuse.
Per parte convenuta Parte_3
Nel merito:
A) non v'è opposizione all'accoglimento delle conclusioni richieste dagli attori, che dovranno però essere emendate in punto di esatta individuazione dei mappali e delle particelle nonché delle relative dimensioni da assegnarsi in esclusiva a , e quali eredi di Pt_3 Pt_4 Controparte_2 CP_3 in pari quota, per le ragioni di cui alla narrativa del presente atto af-finché
[...] sia assicurato il pieno rispetto di quanto voluto dai condividenti nella scrittura privata del 12.6.2007 per cui è causa, disponendo – se ritenuto di giustizia – i correttivi ed eventualmente anche il pagamento degli ulteriori conguagli del caso in loro favore sulla base – allo stato e salvo ogni migliore verifica istruttoria anche in sede di eventuale CTU – anche del contenuto di cui al § II. di questa comparsa.
B) Dichiararsi la signora subordinandosi l'efficacia della Controparte_1 emananda sentenza divisionale a tale adempimento e, comunque, condizionando i relativi trasferimenti delle proprietà a tale effettivo pagamento, in ogni caso tenuta a corrispondere a quale erede avente causa di Parte_3 CP_3
la quota di sua competenza dovuta a titolo di conguaglio in forza della
[...] scrittura privata del 12.6.2007, pari a ad un 1/3 del 44,677% della cifra complessivamente prevista nella medesima scrittura in € 350.000,00 a favore di e maggiorata di Parte_1 Parte_2 Controparte_3 rivalutazione monetaria ed interessi dal 12.6.2007 al saldo effettivo (secondo le pagina 10 di 19 modalità di conteggio di cui a Cass.Civ. Sez.Un. 17/02/95 n.1712) o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia.
In ogni caso: Con vittoria di compensi e spese di giudizio oltre rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge.
Per parte convenuta Parte_4 nel merito:
1) per tutti i motivi esposti, respingere tutte le domande proposte dagli attori perché prescritte e comunque inammissibili e infondate in fatto e in diritto.
2) in subordine, accertare e dichiarare che la sig.ra è tenuta al Controparte_1 pagamento della somma di € 156.369,5 in favore degli eredi di Controparte_3 quindi di € 52.123,16 in favore di ciascuno dei tre eredi e Pt_4 Pt_3
oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo. Controparte_2
In via istruttoria: con ogni riserva di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem
(cfr. Cass. 3636/07; Cass. Sez. Lav. 8053 del 22/5/12 e Cass. 11199 del
4/7/12) ed evidenziato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare 'concisamente' la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.att.c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - che risultano “…rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata (Cass. n. 17145/06; Cass.
Sez. 3, n. 22801 del 28/10/09; Cass. Sez. 2, n. 5241 del 04/03/11); richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella pagina 11 di 19 Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti (cfr. anche, nel medesimo senso, Cass. ord. 22562 del
07/11/2016; Cass. n. 9334 del 08/05/2015); richiamata la nota 13/10/16 prot. n. 5093/1.2.1/3 del Presidente della
Corte d'Appello di Venezia, che rimanda al provvedimento 14/9/16 del primo Presidente della Corte di Cassazione sulla motivazione sintetica dei provvedimenti civili;
richiamato integralmente per relationem il contenuto dell'atto di citazione di e con il quale gli attori hanno Parte_1 Parte_2
convenuto innanzi al Tribunale di ON , Controparte_1 Parte_3
e ed hanno dedotto: i) che in
[...] Controparte_2 Parte_4
data 12/06/07 , e Parte_1 Parte_2 Controparte_1
a definizione di due distinti procedimenti pendenti avanti Controparte_3
al Tribunale di ON n. 3189/81 RG e n. 1984/2000 RG, hanno concluso un accordo con scrittura privata avente ad oggetto la divisione di un ampio compendio immobiliare sito in BA, caduto in successione ereditaria
(doc. 1 parte attrice); ii) che la scrittura privata è stata registrata il 19/09/11 presso l'Agenzia delle Entrate di Bologna;
iii) che l'accordo di divisione prevede specifiche assegnazioni ai singoli condividenti e la conseguente esecuzione di frazionamento catastale (cfr. doc. 3 attoreo); iv) che il
21/10/09 è deceduto il condividente cui succedevano i Controparte_3
figli , e avendo la vedova Pt_3 CP_2 Parte_4 [...] inunciato all'eredità del marito;
v) che i coeredi sono divenuti eredi Per_5
puri e semplici in virtù di accettazione tacita di eredità; vi) che gli attori e hanno sollecitato più volte gli eredi di per Controparte_1 Controparte_3
l'adempimento dell'accordo di divisione (cfr. raccomandata 11/02/13 di
; vii) che, a fronte dell'indisponibilità di , Controparte_1 Pt_3 CP_2
e ha promosso nei confronti di tutti i Parte_4 Controparte_1
comproprietari un giudizio avanti al Tribunale di ON, iscritto al n.
16649/2013 nel quale ha svolto domanda di accertamento della autenticità delle sottoscrizioni della scrittura privata del 12/06/07 e di accertamento pagina 12 di 19 dell'effetto immediatamente traslativo del detto accordo (cfr. doc. 1 – atto di citazione nella causa RG 16649/2013 Trib. ON); viii) che il giudizio si è concluso con sentenza n. 269/2020 dep. 08/02/20, che, accertata l'autenticità delle sottoscrizioni apposte da Parte_1 Controparte_1
e a margine e in calce dalla Parte_2 Controparte_3
scrittura privata 12/06/07, ha qualificato la scrittura privata medesima quale preliminare di divisione;
ix) che, avendo gli eredi di Controparte_3
rifiutato di adempiere la scrittura 12/06/07, gli attori e Parte_1
hanno formulato domanda ex art. 2932 cod.civ. Parte_2 nei confronti di tutti i condividenti per l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto, assumendo che la scrittura ha natura di divisione transattiva, cioè di atto già dotato di efficacia traslativa dei diritti attribuiti ai condividenti e rassegnando le conclusioni sopra riportate in epigrafe;
richiamato integralmente per relationem il contenuto della comparsa di risposta di con la quale la stessa ha dichiarato di aderire Controparte_1
alla domanda svolta dagli attori diretta alla pronuncia di sentenza costitutiva ex art. 2932 cod.civ. che tenga luogo del contratto definitivo di divisione non concluso per indisponibilità di , e con Pt_3 CP_2 Parte_4
scioglimento della comunione e assegnazioni o trasferimento della proprietà delle quote di immobile come indicato nella scrittura privata 12/06/07; richiamato integralmente per relationem il contenuto della comparsa di risposta di con la quale il predetto ha dichiarato di non Parte_3
opporsi alla domanda attorea e ha formulato le conclusioni sopra riportate in epigrafe;
richiamato integralmente per relationem il contenuto della comparsa di risposta di con la quale il predetto ha contestato gli Parte_4 assunti attorei ed eccepito in via preliminare: i) l'intervenuto giudicato sulla domanda attorea per effetto della sentenza n. 2269/2020 del Tribunale di
ON (cfr. doc. 5 attoreo) passata in giudicato (doc. 6 attoreo), che ha accertato tra le odierne parti che la scrittura privata 12/06/07 costituiva un mero contratto preliminare obbligatorio privo di effetti traslativi ed ha conseguentemente respinto tutte le domande basate sulla prospettazione di effetti traslativi o reali già verificatisi, con l'effetto che tali domande sono pagina 13 di 19 precluse in questa sede;
ii) l'intervenuta prescrizione per inutile decorso del termine decennale ex art. 2946 cod.civ. dell'azione (unica astrattamente non preclusa dal predetto giudicato) diretta ad ottenere una pronuncia costitutiva ex art. 2932 cod.civ. ed in particolare ad ottenere il trasferimento ope iudicis della proprietà in conformità alla scrittura privata del 12/06/07
(cfr. doc. 1 attoreo). Su tali presupposti, ha formulato le Parte_4
conclusioni sopra riportate in epigrafe;
dato atto che, nonostante la regolarità della notificazione dell'atto di citazione, la convenuta non si è costituita in causa ed è Controparte_2
stata dichiarata contumace;
così riepilogate le contrapposte posizioni delle parti costituite;
osservato, preliminarmente, che, nella valutazione della domanda attorea, deve tenersi conto delle statuizioni della sentenza n. 2269/2020 del
Tribunale di ON (cfr. doc. 5 attoreo); rilevato che, con detta sentenza, è stato definito il giudizio, introdotto da con il quale la stessa ha chiesto l'accoglimento delle Controparte_1
conclusioni (cfr. doc. 1 di che si riportano di seguito: Controparte_1
“1) accertarsi la autenticità delle sottoscrizioni apposte a margine e in calce alla scrittura privata datata 12.06.2007.
2) accertarsi, altresì, che la convenzione ha avuto effetto immediatamente traslativo dei beni assegnati nella scrittura privata a favore dei singoli condividenti;
3) accertarsi, conseguentemente, che ciascuna delle parti che ha sottoscritto l'atto è divenuta, fin dal 12.06.2007 proprietaria esclusiva dei beni alla stessa assegnati e quindi…” (prosegue con la descrizione degli immobili); osservato che la sentenza ha statuito:
- che con l'atto introduttivo di quel giudizio, “…ha Controparte_1
chiesto di accertare che la convenzione ha avuto effetto immediatamente traslativo dei beni assegnati nella scrittura privata a favore dei singoli condividenti. Ancorché non sia stato esplicitato, appare chiaro, dal tenore delle domande attoree, che con le stesse si sia inteso richiedere una pronuncia ex art. 2657 c.c., primo comma, volta all'accertamento dell'effetto
pagina 14 di 19 immediatamente traslativo della scrittura privata e dunque della sua idoneità ad essere trascritta” (cfr. sentenza, pag. 7);
- che “…il tenore dell'atto di divisione non consente di ritenere che lo stesso sia suscettibile di essere trascritto e, a monte, che abbia efficacia immediatamente traslativa” (cfr. sentenza, pag. 9);
- che “…la scrittura del 12 giugno 2007 [deve: NDR] ritenersi, per quanto sopra osservato, inidonea ex se a produrre l'effetto traslativo oggetto della domanda di accertamento di parte attrice” (cfr sentenza, pagg. 8-9);
- che per contro “…la scrittura intervenuta tra le parti in data 12 giugno
2007 [deve qualificarsi: NDR] come preliminare di divisione” (cfr. sentenza, pag. 8); osservato, pertanto, che ogni pretesa (dedotta o deducibile) degli odierni attori eventualmente fondata su tale assunto deve ritenersi oggi preclusa in ragione del giudicato derivante proprio dalla predetta sentenza del
Tribunale di ON, che ha accertato tra le odierne parti che la scrittura privata costituiva un mero contratto preliminare;
rilevato, inoltre, che la richiamata sentenza non ha mancato di osservare che “…né parte attrice (che nelle proprie conclusioni ha chiesto di accertarsi che la convenzione ha avuto effetto immediatamente traslativo dei beni assegnati nella scrittura privata a favore dei singoli condividenti, accertando altresì che ciascuna delle parti che ha sottoscritto l'atto è divenuta proprietaria dei beni assegnati nella detta scrittura a favore dei condividenti, sin dal 12 giugno 2007), né i convenuti e (che Pt_1 Parte_2 hanno aderito alle conclusioni attoree), né (…) né Pt_3 Pt_4
(…) hanno chiesto di pronunciarsi sentenza costitutiva ex art. 2932
[...]
c.c. ovvero di divisione del compendio immobiliare oggetto della scrittura del 12 giugno 2007” (cfr. sentenza, pag. 9); richiamato il contenuto dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio;
rilevato che, dall'esame del contenuto di tale atto, emerge che gli odierni attori, a fronte del giudicato prodotto dalla sentenza n. 2269/2020 del
Tribunale di ON, hanno domandato l'esecuzione specifica di concludere l'accordo 12/06/07 ai sensi dell'art. 2932 cod.civ., onde modificare ope
pagina 15 di 19 iudicis la situazione giuridica e determinare l'insorgenza di effetti traslativi/reali; osservato che il convenuto preso atto dell'atto di Parte_4 citazione, ha sollevato in via preliminare (oltre all'eccezione di giudicato, anche) eccezione di prescrizione estintiva della domanda attorea di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto preliminare di divisione per decorso del termine prescrizionale decennale;
ritenuta la fondatezza di tale eccezione;
osservato, invero, che il diritto ad ottenere una pronuncia costitutiva ex art. 2932 cod.civ. per l'esecuzione specifica dell'accordo preliminare
12/06/07, ottenendo il trasferimento ope iudicis della proprietà, con tutti gli effetti reali in conformità alla scrittura privata medesima (cfr. doc. 1 attoreo), deve ritenersi prescritto per decorso del termine decennale ex art. 2946 cod.civ., maturato in data 11/06/17 (10 anni dopo la pronuncia della menzionata sentenza n. 2269/2020 del Tribunale di ON: cfr. doc. 5 attoreo); rilevato che, nell'indicato decennio, gli attori (ed i convenuti e CP_1
che hanno aderito alla domanda attorea) non hanno Parte_3
agito in giudizio per conseguire la pronuncia costitutiva ex art. 2932 cod.civ; osservato che, poiché l'art. 2932 cod.civ. riconosce il diritto potestativo del contraente ad ottenere una pronuncia costitutiva degli effetti del contratto non concluso, l'unico possibile atto di esercizio di tale diritto, anche ai fini dell'interruzione della prescrizione, si traduce nel promuovere la relativa azione giudiziaria;
ritenuto che
l'atto di citazione in data 26/11/13 introduttivo della causa
R.G. 16649/2013 definita con la richiamata sentenza del Tribunale di
ON n. 269/2020 dep. 08/02/2020 non integri atto interruttivo della prescrizione;
osservato, invero, che, con detto atto di citazione, l'attrice
[...]
lungi dall'agire ex art. 2932 cod.civ. per l'esecuzione specifica del CP_1 preliminare 12/06/07, “…ha chiesto di accertarsi che la convenzione ha avuto effetto immediatamente traslativo dei beni assegnati nella scrittura privata a favore dei singoli condividenti, accertando altresì che ciascuna
pagina 16 di 19 delle parti che ha sottoscritto l'atto è divenuta proprietaria dei beni assegnati nella detta scrittura a favore dei condividenti, sin dal 12 giugno
2007” (cfr. sentenza n. 29/20, cit., pag. 9, passata in giudicato); osservato, pertanto, che la presente causa, avente ad oggetto la domanda di esecuzione specifica dell'accordo 12/06/07 ai sensi dell'art. 2932 cod.civ., è stata introdotta nel 2022, vale a dire oltre il termine prescrizionale decennale decorrente dalla data (12/06/07) di stipula del negozio di cui si chiede l'esecuzione in forma specifica;
ritenuto non persuasivo l'assunto difensivo attoreo secondo il quale il termine decennale va fatto decorrere non già dalla data della scrittura privata in esame bensì dalla data della pronuncia della sentenza n. 269 dell'08/02/20 del Tribunale di ON (cfr. verbale udienza del 28/02/23); osservato, invero, che il termine decennale decorre non già dalla sentenza che ha definito la lite avente ad oggetto il diritto contestato, bensì dal momento in cui il diritto stesso può essere fatto valere (cfr. art. 2935 cod.civ.), che, nel caso di specie, coincide con l'11/06/07, cioè con la data dell'accordo divisionale oggetto di causa (indipendentemente dalla data del provvedimento giudiziale che ne ha definito la natura giuridica); ritenuto che nemmeno persuada l'ulteriore assunto difensivo attoreo secondo il quale il termine decennale sarebbe stato in ogni caso interrotto dall'invio della raccomandata inviata da in data 11/02/13, Controparte_1
prodotta nella causa definita con la richiamata sentenza Trib. ON n.
269/20, e mai contestata dai destinatari erano costituiti in quel giudizio (cfr. verbale dell'udienza del 28/02/23 nonché doc. 10 attoreo), che, secondo gli attori, in quanto atto interruttivo della prescrizione nei confronti di alcuni dei coobbligati, produrrebbe effetto anche nei confronti degli altri;
ritenuto, quanto alla questione della pretesa estensione dell'efficacia interruttiva della missiva anche agli altri condividenti coobbligati, che, poiché ciascun erede è tenuto a soddisfare il debito ereditario esclusivamente in proporzione alla quota attiva in cui succede senza alcun vincolo di solidarietà con gli altri coeredi, la prescrizione di un credito azionato nei confronti di un erede non è interrotta dalla proposizione di una pagina 17 di 19 domanda giudiziale, avente ad oggetto lo stesso credito, contro altro coerede (cfr. Cass. n. 1935 del 22/03/80); osservato, poi, che, come emerge dalla lettura della detta missiva (cfr. doc. 10 attoreo, cit.), la scrivente ha con la stessa Controparte_1 preannunciato l'introduzione di giudizio (poi - come detto - effettivamente introdotto) diretto ad ottenere l'accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte alla scrittura 12/06/07 e l'accertamento che le assegnazioni previste nella scrittura medesima hanno avuto effetto immediatamente traslativo fin dalla data della sottoscrizione, vale a dire l'introduzione di giudizio avente ad oggetto un diritto diverso da quello diretto ad ottenere una pronuncia costituiva del trasferimento di proprietà ex art. 2932 cod.civ. degli immobili menzionati nella menzionata scrittura
12/06/07; ritenuto, pertanto, che in nessun modo tale missiva di Controparte_1 sarebbe stata oggettivamente idonea a produrre l'effetto dell'interruzione della prescrizione con riguardo alla domanda degli odierni attori;
osservato, infine, che il convenuto all'udienza del Parte_4
28/02/23, ha dichiarato di estendere le eccezioni preliminari (di giudicato e di prescrizione) anche alle domande svolte dai convenuti e CP_1
che hanno aderito alla domanda attorea;
Parte_3
osservato, conclusivamente, che va dichiarata la prescrizione dei diritti oggetto delle domande degli attori e ed altresì Pt_1 Parte_2
dei convenuti e che hanno aderito alla Controparte_1 Parte_3 domanda attorea di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto preliminare 12/06/07; osservato che le spese seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo ai sensi dei valori medi del D.M. n. 147/22, tenuto conto del valore della controversia come prospettato in atto di citazione e dell'attività svolta (fasi di studio e introduttiva al 100%; no fase istruttoria;
fase decisoria al 50% per l'adozione del modulo decisorio della discussione orale senza note conclusive).
P.Q.M.
pagina 18 di 19 Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede: dichiara la prescrizione del diritto di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto preliminare 12/06/07 ex art. 2932 cod.civ. azionata dagli attori ed aderita dai convenuti e Controparte_1 Parte_3
Condanna gli attori e i convenuti e in Controparte_1 Parte_3 solido tra loro, a rimborsare all'attore le spese di lite, che si liquidano in €
11.652,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F., IVA
e CPA come per legge.
ON, 20/06/25
IL GIUDICE
Dr. E. Tommasi di Vignano
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