Decreto cautelare 11 aprile 2022
Ordinanza cautelare 13 maggio 2022
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 16/06/2025, n. 2246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2246 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 02246/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00633/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 633 del 2022, proposto da
Associazione M.A.T. Milano Altri Talenti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocata Chiara Eleonora Magnani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Durini 4;
contro
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Donatella Silvia, Anna Tavano, Enrico Barbagiovanni, Sara Francesca Simone, Gloria Centineo Cavarretta Mazzoleni e Chantal Rho, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonello Mandarano in Milano, via della Guastalla, 6;
per l'annullamento
a) della diffida del 7.3.2022, con cui il Comune di Milano intimava a MAT di riconsegnare l'immobile sito in Milano, Piazza XXIV Maggio n.2 (ex casello ovest) libero da persone e cosa entro il 21.3.2022;
b) della comunicazione del Comune di Milano del 22.3.2022, nella parte in cui negava la concessione di una proroga del termine di rilascio dell'immobile sito in Milano, Piazza XXIV Maggio n.2 (ex casello ovest) sino all'adozione di decisioni definitive sul suo riutilizzo, fermo restando il diritto del Comune al pagamento dell'indennità di occupazione e previa consegna da parte di MAT di garanzie in ordine all'adempimento del futuro obbligo di rilascio dell'immobile;
c) dell'azione esecutiva di autotutela possessoria avviata dal Comune in data 31.3.2022, con cui accedeva forzatamente dell'immobile, sito in Milano, Piazza XXIV Maggio n.2 (ex casello ovest), cambiando le chiavi di accesso;
d) dell'intimazione inviata dal Comune di Milano in data 7.4.2022 a liberare l'immobile entro il 21.4.2022;
e per la condanna
del Comune di Milano al risarcimento dei danni patiti e patendi dalla ricorrente in conseguenza dei provvedimenti impugnati, con riserva di quantificare il risarcimento del danno subito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano;
Vista la memoria del 28 maggio 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 -bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 giugno 2025 il dott. Nicola Ciconte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che parte ricorrente, con memoria depositata il 28 maggio 2025, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al giudizio;
Ritenuto che, in caso di espressa dichiarazione di parte ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi nella valutazione dell’interesse ad agire, ma può solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e di diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso, cioè, che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione medesima, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, che può solo dichiarare l’improcedibilità del ricorso ( ex plurimis , Cons. Stato, VI, 5 giugno 2023, n. 5503; Cons. Stato, VII, 23 maggio 2023, n. 5159; Cons. Stato, V, 15 febbraio 2023, n. 1599; Cons. Stato, II, 4 gennaio 2023, n. 120; Cons. Stato, III, 21 maggio 2021, n. 3981; Cons. Stato, VI, 6 marzo 2018, n. 1446);
Ritenuto, pertanto, che:
- il Collegio, per le esposte ragioni, debba prendere atto della dichiarazione di parte ricorrente e pronunciarsi in rito ai sensi dell’art. 35, comma1, lett. c), c.p.a.;
- le spese di giudizio possano trovare compensazione tra le parti costituite, in ragione del generale assetto degli interessi coinvolti, nonché della richiesta della parte ricorrente, non contestata dalla controparte;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Plantamura, Presidente
Rocco Vampa, Primo Referendario
Nicola Ciconte, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Ciconte | Concetta Plantamura |
IL SEGRETARIO