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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/05/2025, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3176/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Buccaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3176/2023 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CAGNANO Parte_1 C.F._1
VARANO (FG) – via G. Verdi, 14 – presso lo studio legale degli avv.ti GIUSEPPE STEFANIA e
GIUSEPPE DE LUCA, che lo rappresentano e difendono come da procura in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE contro
(P.IVA ), in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in FOGGIA – via Isonzo, 23 – presso lo studio legale dell'avv. MARIA
TERESA CAVALLI, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATA nonché
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE nonché
Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: RISARCIMENTO DANNI
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni, come da note scritte depositate per l'udienza del 9 aprile 2025
(svolta secondo le modalità di cui all'art. 83, comma 7, lett. h), d.l. 18/2020, convertito in legge n.
27/2020), note alle quali si fa integrale rimando.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge
69/2009 – applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 58, comma 2, della novella – si omette la redazione dello svolgimento del processo.
1. Ciò posto, con atto di citazione regolarmente notificato quale proprietario Parte_1 dell'autovettura Fiat Marea, targata AR089EM, ha convenuto in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di
Lucera, e rispettivamente Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1 conducente, proprietario e compagnia di assicurazione dell'autobus di linea De Simon IL4, targato
BE960SX, al fine di conseguire il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorso in data
28.10.2013, alle ore 15.55 circa, in Carpino, quantificati nella somma di € 6.394,95.
In particolare, l'attore ha esposto che: - nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate, alla guida dell'autoveicolo di sua proprietà, percorreva il piazzale di “Terre di San Cirillo”, in direzione di marcia verso “Ponte Pinceria”, allorquando veniva urtato, nella parte posteriore destra, dal citato autobus di linea, il quale, fermo sul lato destro della carreggiata, sarebbe ripartito senza concedere la dovuta precedenza;
- a causa dell'impatto, l'autoveicolo dell'attore avrebbe a sua volta urtato, con la sua parte posteriore sinistra, un altro autobus di linea De Simon IL4, targato BS954HG, di proprietà di
[...]
e condotto da che percorreva il piazzale “Terre di San Cirillo”, CP_2 Persona_1
provenendo da “Ponte Pinceria”; - a causa dell'urto, l'autoveicolo Fiat Marea di proprietà dell'istante ha riportato danni nella parte posteriore sinistra e sulla fiancata destra;
- a seguito del sinistro, l'attore ha riportato lesioni che hanno reso necessario l'accompagnamento presso il Pronto Soccorso di San
Severo, dove gli veniva diagnosticato “Trauma distorsivo del rachide cervicale, trauma emicostato destro e contusione del ginocchio destro”, con una prognosi di sette giorni;
- la responsabilità del sinistro sarebbe da ascrivere esclusivamente o principalmente all'imprudente condotta di guida di conducente dell'autobus di linea De Simon IL4, targato BE960SX, il quale Controparte_3 urtava il veicolo dell'attore, in violazione delle regole della circolazione stradale sul diritto di precedenza.
pagina 2 di 7 sebbene regolarmente citati in giudizio, non si sono Controparte_4 Controparte_2
costituiti e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.
Costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda attorea, eccependo la Controparte_1
sua infondatezza nel merito, giacché non risulta provato il sinistro nella dinamica denunciata dall'attore.
Esaurita l'istruttoria, consistita nell'interrogatorio formale dell'attore, nell'escussione di due testimoni, nell'espletamento di una consulenza tecnico-ricostruttiva e di una consulenza medico-legale, il giudizio di primo grado è stato definito con sentenza n. 21/2023 del 25.01.2023, depositata in data 27.01.2023, con la quale il Giudice di Pace di Lucera ha rigettato la domanda attorea, perché non provata, condannando altresì l'attore alla rifusione delle spese di lite.
Avverso questa sentenza ha proposto appello deducendo la violazione a falsa Parte_1 applicazione dell'art. 149 c.ass., nonché l'erronea valutazione del materiale probatorio. Con comparsa di costituzione e risposta in appello, si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello proposto e l'integrale conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
Nonostante regolare e tempestiva notificazione dell'atto di citazione in appello, e Controparte_3
non si sono costituiti in giudizio. Controparte_2
Acquisito il fascicolo del primo grado del giudizio, all'udienza del 9 aprile 2025 la causa è stata riservata in decisione.
*****
2. Preliminarmente, giova dare atto che e nonostante Controparte_3 Controparte_2 regolare e tempestiva notificazione dell'atto di citazione in appello, non si sono costituiti in giudizio e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
3. Nel merito, l'appello non è fondato e non merita accoglimento.
In via preliminare va evidenziato che il presente procedimento consiste in un appello avverso una sentenza emessa dal Giudice di pace di Lucera e che vige, in materia di appello, il principio del tantum devolutum quantum appellatum, sicché l'oggetto del giudizio di secondo grado è limitato alle sole censure mosse dalle parti avverso la sentenza resa dal Giudice di primo grado, considerando anche il divieto di proporre domande nuove con l'appello ex art. 345 c.p.c.
pagina 3 di 7 Ebbene, le censure mosse dall'appellata avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace, ossia la violazione e falsa applicazione dell'art. 149 c.ass., nonché l'errata valutazione del materiale istruttorio, sono infondati, sicché la sentenza impugnata va confermata.
Invero, l'art. 149 c.ass., consente al soggetto che abbia riportato danni in conseguenza di un sinistro stradale, derivante dallo scontro tra due veicoli a motore, di avanzare la relativa pretesa risarcitoria nei confronti della propria compagnia assicuratrice.
Ciò nondimeno, permane sul danneggiato, ex art. 2697 c.c., l'onere di provare il fatto storico, il danno e il collegamento causale tra la condotta antigiuridica e l'evento dannoso.
Orbene, sulla base dell'esame complessivo del materiale istruttorio raccolto nel processo di primo grado, si deve ritenere che il Giudice di Pace abbia correttamente escluso che sia stata fornita dall'attore la prova del sinistro nelle modalità dallo stesso descritte.
Dall'attività istruttoria svolta nel giudizio di prime cure, non è, infatti, emersa la responsabilità di nella causazione del sinistro per cui è causa, dovendosi, invece, ritenere che i Controparte_3 danni lamentati dall'odierno appellante siano derivati dalla imprudente condotta di guida ascrivibile allo stesso istante.
Giova rilevare che l'istante ha dedotto che, nel mentre percorreva il piazzale di “Terre di San Cirillo”, in direzione di marcia verso “Ponte Pinceria”, veniva urtato dall'autobus di linea condotto da
, finendo, così, per impattare l'autobus guidato da Controparte_3 Persona_1
Ebbene, la dinamica testé descritta non risulta confermata dall'attività istruttoria espletata dal giudizio di prime cure.
In particolare, il testimone escusso nel giudizio di primo grado, ha testualmente Persona_1
riferito che “il era fermo con l'autobus in attesa del mio arrivo e per liberare il percorso di CP_3
marcia. Il sig. percorrendo il suo senso di marcia in direzione opposta alla mia, Parte_1 urtava la parte posteriore sinistra dell'autobus da me condotta” e che “la predetta autovettura, dopo
l'urto, terminava la sua corsa, impattando il lato anteriore angolo sinistro dell'altro autobus
[...]
condotto dal (cfr. verbale di udienza del 07.04.2017 allegato al fascicolo di CP_2 CP_3
primo grado). Dunque, dalle dichiarazioni rese dal testimone citato è emerso che l'autovettura condotta dall'attore urtava dapprima l'autobus guidato da finendo, poi, per impattare Persona_1
l'autobus guidato da Controparte_3
Tale ricostruzione del sinistro, inoltre, non risulta poter esser smentita sulla base di quanto dichiarato dal testimone il quale ha testualmente riferito che “sentivo l'urto tra detto Testimone_1 autobus e la Fiat Marea” e che “sentivo un altro botto” (cfr. verbale di udienza del 07.04.2017 allegato al fascicolo di primo grado). Dunque, risulta che il teste citato non abbia avuto visione diretta del pagina 4 di 7 sinistro denunciato, così minando la genuinità della dichiarazione da lui resa. Inoltre, la sua presenza sul luogo del sinistro non risulta confermata dal verbale redatto dalla Polizia Locale, intervenuta sul luogo del sinistro.
Difatti, occorre ribadire che è compito del Giudice valutare l'attendibilità dei testimoni e la credibilità delle dichiarazioni da loro rese sulla base di criteri oggettivi e soggettivi, quali la coerenza delle loro dichiarazioni e la loro congruenza con gli altri elementi di prova acquisiti nel processo (cfr. Cass. n.
15270/2024 e n. 1547/2015).
Inoltre, la dinamica del sinistro descritta dal teste risulta confermata dal verbale Persona_1
redatto dalle forze dell'ordine, intervenute sul luogo del sinistro e nell'immediatezza del fatto, i quali hanno accertato che “Dagli elementi rilevati obiettivamente sulla zona del sinistro, dagli accertamenti esperiti in merito, dalle informazioni assunte, dalla posizione riscontrata sulla carreggiata stradale dei veicoli coinvolti, nonché dalla verifica dei danni riportati dagli stessi veicoli, riteniamo che l'incidente possa essersi verificato come segue…Il Signor …, con l'autovettura Fiat Marea targata Pt_1
AR089EM (veicolo C), di cui era alla guida, nel mentre stava circolando verso il c.d. “Ponte Pinceria” veniva a collisione con gli con gli autobus in argomento” (cfr. rapporto di incidente stradale del
28.10.2013 allegato al fascicolo di primo grado). Sul punto, appare opportuno precisare che il verbale redatto dalle forze dell'ordine ha natura di atto pubblico, quindi fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, con riferimento alle altre circostanze accertate, in quanto apprese da terzi o risultanti da distinti accertamenti, conserva comunque un'attendibilità intrinseca, che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (cfr. Cass., 10376/2024; Cass., 9037/2019; Cass., 20025/2016; Cass.,
22662/2008).
Inoltre, lo stesso ascoltato dalle forze dell'ordine, nell'immediatezza del fatto ha Persona_1 testualmente riferito che “Alle ore 15,55, alla guida dell'autobus tg. BS954HG, proveniente dal "Ponte
Pinceria" ed arrivato all'imbocco del piazzale "Terre di San Cirillo", incrocio il collega con l'altro autobus il quale stava fermo per darmi precedenza. Nel mentre stavo attraversando il citato piazzale arrivava un'autovettura che si inseriva tra i due autobus urtando la parte posteriore sinistra dell'autobus del quale ero alla guida e poi andando ad urtare contro l'altro autobus colpendo l'angolo anteriore sinistro del collega che stava fermo” (cfr. rapporto di incidente stradale del 28.10.2013 allegato al fascicolo di primo grado).
Questo Giudice non ignora l'indirizzo giurisprudenziale, a mente del quale il verbale redatto dalle forze dell'ordine sul luogo del sinistro ha valore di prova legale soltanto in relazione a quanto essi attestano essere dichiarato in loro presenza, non anche alla veridicità intrinseca delle dichiarazioni stesse (cfr.
pagina 5 di 7 Cass., 9553/2015). Ciò implica soltanto la necessità di valutare con rigore quanto il testimone dichiara nel processo, dunque la coerenza tra le dichiarazioni dallo stesso rese nei due momenti distinti. Nel caso in esame, la concordanza tra le dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni e quelle esposte nel processo di primo grado induce questo Giudice a ritenere attendibile la dinamica del sinistro descritta dal menzionato testimone.
Peraltro, tale dinamica non risulta contraddetta da quanto accertato dal CTU nominato nel processo di prime cure, dott. ing. la cui attività è confluita in una relazione finale scevra da vizi Persona_2
logico scientifici e che può quindi costituire ausilio nella definizione della controversia. Sul punto, il nominato CTU ha accertato che “la collisione dei tre autoveicoli è avvenuta modo quasi contemporaneo;
la Fiata Marea, veicolo C, si è trovata quasi “incastrata” tra i due veicoli, non potendo schivare l'autobus targato BE960SX, veicolo B, proveniente dalla sua destra” (cfr. relazione del CTU allegata al fascicolo di primo grado).
Dunque, dall'attività istruttoria espletata nel giudizio di primo grado non è emersa alcuna forma di responsabilità esclusiva o concorrente di nella causazione dei danni lamentati Controparte_3 dall'odierno appellante, sicché si deve ritenere che tali danni siano dipesi dall'imprudente condotta di guida tenuta dallo stesso Parte_1
Ciò posto, stante l'infondatezza della domanda in punto di an, appare irrilevante l'accertamento del quantum debeatur.
Pertanto, va condivisa la valutazione del Giudice di primo grado secondo cui l'attore non ha assolto all'onere probatorio relativamente al sinistro stradale denunciato, di talché l'appello va rigettato, con integrale conferma della sentenza di primo grado impugnata.
4. Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo in relazione al valore della lite. Al riguardo, si evidenzia di aver tenuto conto dei parametri aggiornati, prevedendo i valori medi e le fasi di giudizio effettivamente svolte (nulla per l'istruttoria di fatto non tenutasi).
Attesa l'infondatezza dell'appello, sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. 2012/n. 228.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Parte_1
pagina 6 di 7 1) rigetta l'appello per le ragioni esposte in parte motiva e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata, sentenza n. 21/2023 resa dal Giudice di Pace di Lucera in data 25.01.2023 e depositata in data 27.01.2023;
2) condanna al pagamento delle spese di lite sostenuta dall'appellata Parte_1 [...]
che quantifica in € 3.397 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario CP_1
del 15% delle spese generali, IVA e CAP, se dovuti, come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. 2012/n. 228, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Foggia, 12.5.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Buccaro
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Buccaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3176/2023 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CAGNANO Parte_1 C.F._1
VARANO (FG) – via G. Verdi, 14 – presso lo studio legale degli avv.ti GIUSEPPE STEFANIA e
GIUSEPPE DE LUCA, che lo rappresentano e difendono come da procura in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE contro
(P.IVA ), in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in FOGGIA – via Isonzo, 23 – presso lo studio legale dell'avv. MARIA
TERESA CAVALLI, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATA nonché
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE nonché
Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: RISARCIMENTO DANNI
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni, come da note scritte depositate per l'udienza del 9 aprile 2025
(svolta secondo le modalità di cui all'art. 83, comma 7, lett. h), d.l. 18/2020, convertito in legge n.
27/2020), note alle quali si fa integrale rimando.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge
69/2009 – applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 58, comma 2, della novella – si omette la redazione dello svolgimento del processo.
1. Ciò posto, con atto di citazione regolarmente notificato quale proprietario Parte_1 dell'autovettura Fiat Marea, targata AR089EM, ha convenuto in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di
Lucera, e rispettivamente Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1 conducente, proprietario e compagnia di assicurazione dell'autobus di linea De Simon IL4, targato
BE960SX, al fine di conseguire il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorso in data
28.10.2013, alle ore 15.55 circa, in Carpino, quantificati nella somma di € 6.394,95.
In particolare, l'attore ha esposto che: - nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate, alla guida dell'autoveicolo di sua proprietà, percorreva il piazzale di “Terre di San Cirillo”, in direzione di marcia verso “Ponte Pinceria”, allorquando veniva urtato, nella parte posteriore destra, dal citato autobus di linea, il quale, fermo sul lato destro della carreggiata, sarebbe ripartito senza concedere la dovuta precedenza;
- a causa dell'impatto, l'autoveicolo dell'attore avrebbe a sua volta urtato, con la sua parte posteriore sinistra, un altro autobus di linea De Simon IL4, targato BS954HG, di proprietà di
[...]
e condotto da che percorreva il piazzale “Terre di San Cirillo”, CP_2 Persona_1
provenendo da “Ponte Pinceria”; - a causa dell'urto, l'autoveicolo Fiat Marea di proprietà dell'istante ha riportato danni nella parte posteriore sinistra e sulla fiancata destra;
- a seguito del sinistro, l'attore ha riportato lesioni che hanno reso necessario l'accompagnamento presso il Pronto Soccorso di San
Severo, dove gli veniva diagnosticato “Trauma distorsivo del rachide cervicale, trauma emicostato destro e contusione del ginocchio destro”, con una prognosi di sette giorni;
- la responsabilità del sinistro sarebbe da ascrivere esclusivamente o principalmente all'imprudente condotta di guida di conducente dell'autobus di linea De Simon IL4, targato BE960SX, il quale Controparte_3 urtava il veicolo dell'attore, in violazione delle regole della circolazione stradale sul diritto di precedenza.
pagina 2 di 7 sebbene regolarmente citati in giudizio, non si sono Controparte_4 Controparte_2
costituiti e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.
Costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda attorea, eccependo la Controparte_1
sua infondatezza nel merito, giacché non risulta provato il sinistro nella dinamica denunciata dall'attore.
Esaurita l'istruttoria, consistita nell'interrogatorio formale dell'attore, nell'escussione di due testimoni, nell'espletamento di una consulenza tecnico-ricostruttiva e di una consulenza medico-legale, il giudizio di primo grado è stato definito con sentenza n. 21/2023 del 25.01.2023, depositata in data 27.01.2023, con la quale il Giudice di Pace di Lucera ha rigettato la domanda attorea, perché non provata, condannando altresì l'attore alla rifusione delle spese di lite.
Avverso questa sentenza ha proposto appello deducendo la violazione a falsa Parte_1 applicazione dell'art. 149 c.ass., nonché l'erronea valutazione del materiale probatorio. Con comparsa di costituzione e risposta in appello, si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello proposto e l'integrale conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
Nonostante regolare e tempestiva notificazione dell'atto di citazione in appello, e Controparte_3
non si sono costituiti in giudizio. Controparte_2
Acquisito il fascicolo del primo grado del giudizio, all'udienza del 9 aprile 2025 la causa è stata riservata in decisione.
*****
2. Preliminarmente, giova dare atto che e nonostante Controparte_3 Controparte_2 regolare e tempestiva notificazione dell'atto di citazione in appello, non si sono costituiti in giudizio e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
3. Nel merito, l'appello non è fondato e non merita accoglimento.
In via preliminare va evidenziato che il presente procedimento consiste in un appello avverso una sentenza emessa dal Giudice di pace di Lucera e che vige, in materia di appello, il principio del tantum devolutum quantum appellatum, sicché l'oggetto del giudizio di secondo grado è limitato alle sole censure mosse dalle parti avverso la sentenza resa dal Giudice di primo grado, considerando anche il divieto di proporre domande nuove con l'appello ex art. 345 c.p.c.
pagina 3 di 7 Ebbene, le censure mosse dall'appellata avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace, ossia la violazione e falsa applicazione dell'art. 149 c.ass., nonché l'errata valutazione del materiale istruttorio, sono infondati, sicché la sentenza impugnata va confermata.
Invero, l'art. 149 c.ass., consente al soggetto che abbia riportato danni in conseguenza di un sinistro stradale, derivante dallo scontro tra due veicoli a motore, di avanzare la relativa pretesa risarcitoria nei confronti della propria compagnia assicuratrice.
Ciò nondimeno, permane sul danneggiato, ex art. 2697 c.c., l'onere di provare il fatto storico, il danno e il collegamento causale tra la condotta antigiuridica e l'evento dannoso.
Orbene, sulla base dell'esame complessivo del materiale istruttorio raccolto nel processo di primo grado, si deve ritenere che il Giudice di Pace abbia correttamente escluso che sia stata fornita dall'attore la prova del sinistro nelle modalità dallo stesso descritte.
Dall'attività istruttoria svolta nel giudizio di prime cure, non è, infatti, emersa la responsabilità di nella causazione del sinistro per cui è causa, dovendosi, invece, ritenere che i Controparte_3 danni lamentati dall'odierno appellante siano derivati dalla imprudente condotta di guida ascrivibile allo stesso istante.
Giova rilevare che l'istante ha dedotto che, nel mentre percorreva il piazzale di “Terre di San Cirillo”, in direzione di marcia verso “Ponte Pinceria”, veniva urtato dall'autobus di linea condotto da
, finendo, così, per impattare l'autobus guidato da Controparte_3 Persona_1
Ebbene, la dinamica testé descritta non risulta confermata dall'attività istruttoria espletata dal giudizio di prime cure.
In particolare, il testimone escusso nel giudizio di primo grado, ha testualmente Persona_1
riferito che “il era fermo con l'autobus in attesa del mio arrivo e per liberare il percorso di CP_3
marcia. Il sig. percorrendo il suo senso di marcia in direzione opposta alla mia, Parte_1 urtava la parte posteriore sinistra dell'autobus da me condotta” e che “la predetta autovettura, dopo
l'urto, terminava la sua corsa, impattando il lato anteriore angolo sinistro dell'altro autobus
[...]
condotto dal (cfr. verbale di udienza del 07.04.2017 allegato al fascicolo di CP_2 CP_3
primo grado). Dunque, dalle dichiarazioni rese dal testimone citato è emerso che l'autovettura condotta dall'attore urtava dapprima l'autobus guidato da finendo, poi, per impattare Persona_1
l'autobus guidato da Controparte_3
Tale ricostruzione del sinistro, inoltre, non risulta poter esser smentita sulla base di quanto dichiarato dal testimone il quale ha testualmente riferito che “sentivo l'urto tra detto Testimone_1 autobus e la Fiat Marea” e che “sentivo un altro botto” (cfr. verbale di udienza del 07.04.2017 allegato al fascicolo di primo grado). Dunque, risulta che il teste citato non abbia avuto visione diretta del pagina 4 di 7 sinistro denunciato, così minando la genuinità della dichiarazione da lui resa. Inoltre, la sua presenza sul luogo del sinistro non risulta confermata dal verbale redatto dalla Polizia Locale, intervenuta sul luogo del sinistro.
Difatti, occorre ribadire che è compito del Giudice valutare l'attendibilità dei testimoni e la credibilità delle dichiarazioni da loro rese sulla base di criteri oggettivi e soggettivi, quali la coerenza delle loro dichiarazioni e la loro congruenza con gli altri elementi di prova acquisiti nel processo (cfr. Cass. n.
15270/2024 e n. 1547/2015).
Inoltre, la dinamica del sinistro descritta dal teste risulta confermata dal verbale Persona_1
redatto dalle forze dell'ordine, intervenute sul luogo del sinistro e nell'immediatezza del fatto, i quali hanno accertato che “Dagli elementi rilevati obiettivamente sulla zona del sinistro, dagli accertamenti esperiti in merito, dalle informazioni assunte, dalla posizione riscontrata sulla carreggiata stradale dei veicoli coinvolti, nonché dalla verifica dei danni riportati dagli stessi veicoli, riteniamo che l'incidente possa essersi verificato come segue…Il Signor …, con l'autovettura Fiat Marea targata Pt_1
AR089EM (veicolo C), di cui era alla guida, nel mentre stava circolando verso il c.d. “Ponte Pinceria” veniva a collisione con gli con gli autobus in argomento” (cfr. rapporto di incidente stradale del
28.10.2013 allegato al fascicolo di primo grado). Sul punto, appare opportuno precisare che il verbale redatto dalle forze dell'ordine ha natura di atto pubblico, quindi fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, con riferimento alle altre circostanze accertate, in quanto apprese da terzi o risultanti da distinti accertamenti, conserva comunque un'attendibilità intrinseca, che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (cfr. Cass., 10376/2024; Cass., 9037/2019; Cass., 20025/2016; Cass.,
22662/2008).
Inoltre, lo stesso ascoltato dalle forze dell'ordine, nell'immediatezza del fatto ha Persona_1 testualmente riferito che “Alle ore 15,55, alla guida dell'autobus tg. BS954HG, proveniente dal "Ponte
Pinceria" ed arrivato all'imbocco del piazzale "Terre di San Cirillo", incrocio il collega con l'altro autobus il quale stava fermo per darmi precedenza. Nel mentre stavo attraversando il citato piazzale arrivava un'autovettura che si inseriva tra i due autobus urtando la parte posteriore sinistra dell'autobus del quale ero alla guida e poi andando ad urtare contro l'altro autobus colpendo l'angolo anteriore sinistro del collega che stava fermo” (cfr. rapporto di incidente stradale del 28.10.2013 allegato al fascicolo di primo grado).
Questo Giudice non ignora l'indirizzo giurisprudenziale, a mente del quale il verbale redatto dalle forze dell'ordine sul luogo del sinistro ha valore di prova legale soltanto in relazione a quanto essi attestano essere dichiarato in loro presenza, non anche alla veridicità intrinseca delle dichiarazioni stesse (cfr.
pagina 5 di 7 Cass., 9553/2015). Ciò implica soltanto la necessità di valutare con rigore quanto il testimone dichiara nel processo, dunque la coerenza tra le dichiarazioni dallo stesso rese nei due momenti distinti. Nel caso in esame, la concordanza tra le dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni e quelle esposte nel processo di primo grado induce questo Giudice a ritenere attendibile la dinamica del sinistro descritta dal menzionato testimone.
Peraltro, tale dinamica non risulta contraddetta da quanto accertato dal CTU nominato nel processo di prime cure, dott. ing. la cui attività è confluita in una relazione finale scevra da vizi Persona_2
logico scientifici e che può quindi costituire ausilio nella definizione della controversia. Sul punto, il nominato CTU ha accertato che “la collisione dei tre autoveicoli è avvenuta modo quasi contemporaneo;
la Fiata Marea, veicolo C, si è trovata quasi “incastrata” tra i due veicoli, non potendo schivare l'autobus targato BE960SX, veicolo B, proveniente dalla sua destra” (cfr. relazione del CTU allegata al fascicolo di primo grado).
Dunque, dall'attività istruttoria espletata nel giudizio di primo grado non è emersa alcuna forma di responsabilità esclusiva o concorrente di nella causazione dei danni lamentati Controparte_3 dall'odierno appellante, sicché si deve ritenere che tali danni siano dipesi dall'imprudente condotta di guida tenuta dallo stesso Parte_1
Ciò posto, stante l'infondatezza della domanda in punto di an, appare irrilevante l'accertamento del quantum debeatur.
Pertanto, va condivisa la valutazione del Giudice di primo grado secondo cui l'attore non ha assolto all'onere probatorio relativamente al sinistro stradale denunciato, di talché l'appello va rigettato, con integrale conferma della sentenza di primo grado impugnata.
4. Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo in relazione al valore della lite. Al riguardo, si evidenzia di aver tenuto conto dei parametri aggiornati, prevedendo i valori medi e le fasi di giudizio effettivamente svolte (nulla per l'istruttoria di fatto non tenutasi).
Attesa l'infondatezza dell'appello, sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. 2012/n. 228.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Parte_1
pagina 6 di 7 1) rigetta l'appello per le ragioni esposte in parte motiva e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata, sentenza n. 21/2023 resa dal Giudice di Pace di Lucera in data 25.01.2023 e depositata in data 27.01.2023;
2) condanna al pagamento delle spese di lite sostenuta dall'appellata Parte_1 [...]
che quantifica in € 3.397 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario CP_1
del 15% delle spese generali, IVA e CAP, se dovuti, come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. 2012/n. 228, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Foggia, 12.5.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Buccaro
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