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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/10/2025, n. 3460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3460 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel. Dott. Roberto Bonanni Consigliere
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 28/10/2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 2099/2024
vertente tra parte domiciliata in VIALE DELLE MILIZIE N. 1 00192 Parte_1
RO rappresentata dall'avv. GHERA FEDERICO
Parte appellante parte domiciliata in VIA Controparte_1
TUDAIO 22 RO rappresentata dall'avv. COSTANTINO GIOVANNI
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2152/2024 emessa dal Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro in data 20.2.2024 Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza in oggetto è stato revocato il decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di € 2.161.477,52 emesso in favore dell a fronte del mancato versamento da parte della Pt_1
del contributo previdenziale del 2% sul Controparte_1 fatturato, previsto dall'art. 1, comma 39, della legge n. 243/2004. Avverso detta sentenza propone appello l' chiedendo alla Corte di riformare la sentenza Pt_1 impugnata dichiarando l'infondatezza delle domande formulate nel ricorso in opposizione e, in via subordinata, sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma 39, della legge n. 243/2004 in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. nella parte in cui non prevede che anche gli enti costituiti (come l'appellata in forme diverse da quelle societarie siano tenuti CP_1 all'obbligo contributivo de quo.
Si costituisce l'appellata resistendo al gravame e chiedendone il rigetto, osservando in particolare che il testo dell'art. 1 comma 39 cit. fa riferimento soltanto alle “società professionali” e “società di capitali”, escludendo dunque enti come fondazioni o associazioni;
che la appellata è un CP_1 ente privato senza scopo di lucro, non iscritto al registro delle imprese, privo di finalità lucrative e non assimilabile a una società di fatto;
che il legislatore ha inteso evitare che, tramite strutture societarie, si eludesse il versamento dei contributi previdenziali, rischio che non sussiste per enti no- profit;
che anche il Ministero del Lavoro aveva chiarito come la norma non si applica agli enti no- profit, anche se accreditati con il SSN. Non era ravvisabile alcuna disparità di trattamento, poiché i medici operanti presso enti non societari sono comunque tutelati dal sistema previdenziale ENPAM (Quota A e B). Infine, sia la SC (sent. 11257/2016, 6636/2022) che la stessa Corte d'Appello di Roma (sent. 3652/2022) avevano confermato che l'obbligo contributivo riguarda esclusivamente le società.
Sostituita l'udienza odierna con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
L'appello è infondato.
Il Tribunale ha ritenuto l'insussistenza dell'obbligo contributivo previsto dall'art. 1 comma 39 L. 243/04 atteso che l'ingiunta, quale fondazione, non rientra nel novero dei soggetti destinatari della norma, essendo l'ambito applicativo di quest'ultima limitato alle società che operano in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale, ciò secondo il chiaro significato letterale del testo normativo.
Ha ritenuto perciò assorbita l'eccezione di parziale prescrizione, pur sollevata dalla nel CP_1 ricorso in opposizione, così come i rilievi in ordine alla quantificazione delle somme dovute (erronea applicazione delle sanzioni per evasione contributiva).
L'appellante ritiene che il primo giudice, nel limitare l'obbligo contributivo alle sole società accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, escludendo le fondazioni, abbia erroneamente interpretato la disposizione di legge.
Sostiene infatti che tale interpretazione sia ingiustificatamente restrittiva, e contraria alla ratio della norma, che mira a garantire la tutela previdenziale dei medici specialisti esterni. Sostiene ancora che le fondazioni, pur non costituite in forma societaria, opererebbero come società di fatto. Inoltre, l'esclusione delle fondazioni, che pure operano in regime accreditato e generano fatturato da prestazioni sanitarie, comporta una disparità di trattamento tra enti che svolgono la medesima attività, violando il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.. Evidenzia infine che l'interpretazione adottata dal primo giudice compromette il diritto alla previdenza dei medici che operano presso fondazioni escluse dal contributo, in violazione dell'art. 38 Cost: tali medici non possono infatti essere iscritti alla Gestione specialisti esterni, perdendo così il diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali.
Il motivo, in tutte le sue articolazioni, non è condivisibile.
Questa Corte si è già espressa in merito alla fattispecie oggetto del presente giudizio (Corte d'Appello di Roma, sent. n. 3652/2022 del 12.10.2022 e, ancor più di recente, n. 2490/2025 del 23.7.2025), riguardante la medesima questione dell'obbligo contributivo ex art. 1 comma 39 L. 243/04 siccome riferito a soggetti non costituiti in forma societaria (in quel caso enti ecclesiastici), con argomenti e principi applicabili anche alla presente fattispecie e che questa Corte ritiene di condividere.
In particolare, con la sentenza n. 2490/2025, che conferma la sentenza di primo grado, e che si riporta ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. Att. c.p.c., la Corte ha osservato:
“Come affermato in diverse occasioni dalla giurisprudenza della Corte di legittimità (Cass. n. 10959/2018; Cass. n. 11257/2016; Cass. n. 11591/2016; da ultimo, anche Cass. n. 2392/2025) le disposizioni di cui all'art. 1, comma 39, della legge n. 243/2004 sono relative alle società professionali mediche od odontoiatriche e a quelle di capitali ed attribuiscono a ciascun medico la quota parte della contribuzione di spettanza individuale, prevedendo che le medesime società debbano indicare i nominativi dei medici e degli odontoiatri che abbiano partecipato alle attività di produzione del fatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale. Si è dunque statuita la portata specifica della disposizione nel senso che la stessa impone una lettura appropriata e tecnica della parola fatturato, giacché essa non avrebbe significato ove la base di calcolo fosse già costituita dalle fatture emesse dai professionisti a fronte dei compensi ricevuti dalla società. L'intento teleologico della norma in esame conferma pertanto che la legge n. 243/2004 è intervenuta a colmare una lacuna normativa (ovverossia l'assoggettamento a contribuzione delle attività dei medici specialisti esterni operanti in strutture societarie), attraverso la previsione del prelievo contributivo sul fatturato annuo delle società, in qualsiasi forma costituite, prodotto dalle prestazioni specialistiche rese dai medici e odontoiatri nei confronti del servizio pubblico. Si è voluto così evitare che, attraverso lo schermo della struttura societaria, l'attività di lavoro del medico in regime di libera professione fosse sottratta alla contribuzione previdenziale. Come correttamente affermato dal giudice di prime cure, il tenore letterale della norma è inequivoco: soggette ad obbligo di contribuzione in questione sono soltanto le società di capitali e le società di professionisti, alle quali il legislatore ha inteso estendere gli obblighi di contribuzione già previsti, in relazione agli altri rapporti di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale, a carico di Regioni e Province autonome. Infatti, per l'attività svolta dai medici e odontoiatri in regime di accreditamento ad personam o di struttura societaria personale (studi professionali, associazioni di professionisti, società di persone) con il Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 229/1999 e 1, comma 40, della legge n. 243/2004, gli Istituti del servizio sanitario nazionale versano al degli CP_2 specialisti esterni, per le prestazioni rientranti nella cosiddetta branca a prestazione, il 10% dei compensi assoggettati a contribuzione (mentre il restante 2% è a carico del professionista) e per le prestazioni rientranti nella cosiddetta branca a visita (il cui prelievo complessivo è del 22%) il 13% (restando a carico del professionista il 9%). Dunque, la legge n. 243/2004 “è intervenuta a colmare una lacuna normativa (l'assoggettamento a contribuzione delle attività dei medici specialisti esterni operanti in strutture societarie), attraverso la previsione del prelievo contributivo sul fatturato delle società, in qualsiasi forma costituite, prodotto dalle prestazioni specialistiche rese dai medici e odontoiatri nei confronti del Servizio pubblico”, al fine di “evitare che, attraverso lo schermo della struttura societaria, l'attività di lavoro del medico in regime di libera professione fosse sottratta alla contribuzione previdenziale” (in tali precisi termini, Cass. n. 10959/2018). Il legislatore non ha inteso, però, imporre l'obbligo di versamento del contributo a qualsiasi soggetto giuridico che eroghi prestazioni sanitarie in regime di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale. Se fosse stato questo l'intento perseguito, la norma avrebbe dovuto individuare come destinatari dell'obbligo tutti i soggetti accreditati che erogano prestazioni mediche specialistiche e non espressamente “le società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le società di capitali”. Né può ritenersi che alla medesima conclusione si possa pervenire attraverso un'interpretazione analogica della norma, dovendo il ricorso all'analogia ritenersi precluso per le disposizioni che, come nel caso di specie, prevedono prelievi di natura fiscale o previdenziale.
Non può, perciò, condividersi la tesi dell' , secondo la quale l'ente appellato avrebbe una Pt_1 configurazione giuridica che lo assoggetta alla legge, in quanto dalla legge n. 243/2004 non emergerebbe alcuna deroga per gli enti ecclesiastici che in forma d'impresa, quale che sia la struttura societaria adottata, svolgono attività di produzione e vendita di servizi sanitari e assistenziali. Infatti, l'appellato non ha affatto una struttura societaria, bensì costituisce un'articolazione di un ente morale civilmente riconosciuto che non è soggetto ad obbligo di contribuzione in quanto destinatari dell'obbligo in questione sono soltanto le società di professionisti e le società di capitali. Per questi stessi motivi, è irrilevante il fatto che l'attività svolta dall'istituto possa essere, a tutti gli effetti, un'attività d'impresa, cioè un'attività svolta in forma professionale attraverso l'organizzazione di fattori produttivi che trovano la loro remunerazione nel corrispettivo percepito a fronte dei servizi resi. D'altronde, tale circostanza non risulta dirimente dovendosi anche rilevare un difetto di allegazione che gli eventuali proventi delle prestazioni rese a terzi non vengano reimpiegati ad esclusivo fine benefico nell'ambito della struttura di assistenza. E poiché in base allo statuto dell'Istituto “La Congregazione si propone la Parte_2 gloria di Dio e la santificazione dei suoi membri attraverso le opere di misericordia evangeliche nella pratica dell'assistenza corporale e spirituale agli infermi…L'assistenza agli infermi, da parte della si attua verso ogni categoria di persone, da qualsiasi malattia affetta. Tale CP_3 assistenza deve essere maggiore dove più accentuato è il bisogno….Di norma l'assistenza è prestata in ospedali, case di cura e case di riposo per anziani” (cfr. doc. n. Pag. 12 di 14 6 fascicolo parte opponente di primo grado), deve ritenersi che, mentre gli utili dell'attività svolta dalle società di capitali e dalle società di professionisti sono istituzionalmente destinati ad essere divisi tra i componenti della compagine sociale, non vi è alcuna evidenza che gli utili (eventualmente) conseguiti dall'ente appellato siano ugualmente distribuiti e non siano piuttosto istituzionalmente destinati a finanziare le opere dell'istituto religioso. Questa circostanza giustifica anche la disparità di trattamento tra le strutture sanitarie gestite da enti religiosi e le altre strutture sanitarie sottoposte alla contribuzione di cui trattasi, in quanto la diversa finalità perseguita rende non irragionevole il diverso trattamento previsto dal legislatore, a nulla rilevando, in senso contrario, né il fatto che la struttura d'impresa che sorregge le strutture dell'odierno appellato è identica a quella di ogni altra impresa pubblica o privata che eroga lo stesso tipo di prestazione, né il fatto che esse ricevano dal Servizio sanitario nazionale il pagamento delle prestazioni specialistiche erogate. Infatti, ciò che rileva non è lo svolgimento in forma imprenditoriale dell'attività, bensì la destinazione degli utili (eventualmente) conseguiti attraverso il suo esercizio. D'altronde, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la questione della
“assunta disparità di trattamento rispetto alle strutture pubbliche e private gestite da enti religiosi, che erogano le medesime prestazioni specialistiche e per le quali non è previsto alcun onere contributivo in favore del per la specialistica convenzionata esterna dell' non CP_2 CP_4 tiene conto della peculiarità dei rapporti esistenti tra Stato e Chiesa cattolica regolati da accordi bilaterali che disciplinano la condizione giuridica degli enti” (Cass. n. 10959/2018 cit.; più di recente, Cass. n. 6636/2022).
……………………………..
Quanto, poi, al fatto che interpretando la norma in questione nel senso di escludere dalla contribuzione le strutture gestite da enti religiosi, i medici e/o gli odontoiatri che effettuano le prestazioni sanitarie presso le suddette strutture si ritroverebbero illegittimamente privati delle prestazioni previdenziali in loro favore previste dalla legge, tale affermazione è smentita non solo dal carattere solidaristico del contributo previsto dall'art. 1, comma 39, della legge n. 243/2004, destinato a finanziare le attività dell'istituto di previdenza, ma privo di qualunque rapporto di corrispettività con le prestazioni dal medesimo erogate in favore del singolo professionista, restate prive di dimostrazione, ma non emerge nemmeno dalla disamina della documentazione prodotta dall'appellante, comunque tardivamente e inammissibilmente solo in sede di discussione orale della causa. Essa, infatti, non è riferita specificamente alle parti processuali e ai periodi oggetto del presente giudizio e costituisce un mero calcolo della contribuzione eventualmente derivante dall'applicazione della normativa in discussione, senza considerare che è del tutto ignota la natura dell'ente che tale dichiarazione avrebbe reso e che a monte, come già ampiamente rilevato la disciplina normativa applicabile al caso di specie è comunque riferita esplicitamente solo ad enti costituiti in forma societaria. Pertanto, alla luce del materiale probatorio in atti, la questione di legittimità costituzionale prospettata deve ritenersi manifestamente infondata” .
Le stesse considerazioni espresse nella richiamata sentenza dalla Corte d'Appello circa la irrilevanza del fatto che l'ente ecclesiastico possa svolgere a tutti gli effetti un'attività d'impresa, cioè un'attività svolta in forma professionale attraverso l'organizzazione di fattori produttivi che trovano la loro remunerazione nel corrispettivo percepito a fronte dei servizi resi, valgono per gli enti privati - fondazioni (con forma organizzativa di per cui è causa, che parimenti non Pt_3 provvedono a distribuire eventuali utili o avanzi di gestione, i quali vengono invece destinati allo sviluppo delle attività fondazionali di ricerca e assistenza in campo oncologico;
difettando peraltro, anche nel caso che occupa, ogni allegazione da parte di circa una diversa destinazione dei Pt_1 proventi dell'attività svolta.
Alla luce di quanto esposto, l'appello deve essere respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo, sulla base delle vigenti tariffe forensi, con riferimento al valore della domanda.
Si deve, infine, dare atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in euro 4.800,00, oltre al 15% per il rimborso delle spese forfettarie, Iva e Cpa di legge.
Dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Roma, 28/10/2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
dott. Alberto Celeste