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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 31/03/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile
in persona del giudice monocratico dott.ssa Valentina Giasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2137 del Registro
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020 promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Davide Iobbi, come da procura in atti;
-parte opponente-
CONTRO
[...]
( C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Diomede Marafini, come da procura in atti;
-parte opposta-
E NEI CONFRONTI DI in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Diomede Marafini, come da procura in atti;
-parte intervenuta-
E PER Controparte_3 Controparte_4
QUALE CESSIONARIA DI in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giacinto Di
Donato, come da procura in atti;
-parte intervenuta-
FATTO E DIRITTO
1 Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. ha proposto Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 260/2020, con il quale il Tribunale di
Latina gli aveva ingiunto, in qualità di fideiussore, il pagamento di €
106.548,80, oltre interessi e spese, quale saldo passivo del contratto di conto corrente con apertura di credito concesso alla società BI.PA.
da rimborsarsi entro il 03.07.2017. Parte_2
Con un unico motivo di opposizione ha eccepito la nullità della clausola contrattale contenente rinuncia al diritto di opporre l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. e, dunque, ha eccepito l'intervenuta decadenza.
Ha così concluso: “ 1) Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito in composizione monocratica, così provvedere: a) ai sensi dell'art. 36 del Codice del
Consumo, dichiarare la nullità, della clausola di esclusione della decadenza del creditore dalla garanzia prevista dall'art. 1957 c.c., contenuta nell'art. 5 ultimo comma della “lettera di fideiussione a garanzia di operazioni di credito” sottoscritta dall'opponente; b) in accoglimento della svolta eccezione, dichiarare l'intervenuta decadenza del creditore dal diritto di agire e pretendere il pagamento del debito della
dal fideiussore;
c) e per l'effetto Parte_3 Parte_1 revocare il decreto ingiuntivo opposto. 2) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”.
, costituendosi ritualmente in Controparte_1 giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
Ha rassegnato, le seguenti conclusioni: “ Piaccia all'On.le Giudice Unico, contrariis reiectis: -previa dichiarazione di provvisoria esecutorietà del
D.I. opposto nei confronti dell'opponente sin dalla Parte_1 prima udienza ex art.648 cpc, in quanto l'opposizione è palesemente generica, errata nei suoi presupposti, non fondata su prova scritta e non è di pronta soluzione, rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto e diritto e comunque perché non provata, per le motivazioni innanzi articolate. Per l'effetto confermare in toto il D.I. opposto n. 260/2020 nei confronti dell'opponente , decreto con il quale egli è Parte_1 stato riconosciuto debitore della Cassa Rurale ed Artigiana dell'Agro
Pontino Soc.Coop. della complessiva somma di € 106.548,80, oltre interessi contrattuali dal 06/04/2019 al saldo sulla sola sorte ed oltre spese
e compensi liquidati nella procedura. Sempre che non si voglia accogliere
l'eccezione preliminare e pregiudiziale, formulata in via riconvenzionale, di incompetenza funzionale del Tribunale adito, in favore della Sezione
Specializzata in Materia di Imprese presso il Tribunale di Roma, che si reitera. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.”.
Con comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c. sono intervenute in giudizio dapprima quale cessionaria a titolo particolare nel Controparte_2 diritto controverso, sostituita poi da e per essa Controparte_3 [...]
quale cessionaria di insistendo per il CP_4 Controparte_2 rigetto dell'avversa opposizione e la conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
2 Così ha concluso la terza intervenuta: “Tutto quanto innanzi premesso e considerato, per essa come in epigrafe Controparte_3 Controparte_4 rappresentata e difesa, si riporta alle conclusioni già rassegnate dalla cedente e prima ancora da Controparte_2 Controparte_5
che in questa sede si intendono integralmente
[...] richiamate e trascritte, ed insiste per l'accoglimento delle stesse.”.
Conclusa l'istruttoria mediante produzione documentale, all'udienza del
10.09.2024 , sostituita ex art. 127 ter c.p.c. introdotto dall'art. 3, comma
10, decreto legislativo n. 149/2022, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
L'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 260/2020 non può essere accolta e va rigettata.
L'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. apre un normale giudizio di cognizione in cui il ricorrente assume la veste sostanziale di attore ed ha l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, ed in cui spetta all'opponente-convenuto sostanziale allegare e provare fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui domanda.
Nel caso di specie, a sostegno della pretesa creditoria, parte opposta ha prodotto, sin dal giudizio monitorio, il contratto di finanziamento mediante apertura del credito in conto corrente con garanzia ipotecaria, concluso con la in data 03.07.2015, lettera di fideiussione Parte_3 rilasciata da , e , lettera di Parte_1 Parte_4 CP_6 revoca e di costituzione in mora, nonché estratti conto relativi al rapporto contrattuale e visura societaria.
Introducendo il presente giudizio, parte opponente, con comportamento rilevante ex art. 115 c.p.c., non ha contestato che sono stati conclusi i contratti principali ed il contratto di garanzia, che effettivamente vi è stata la erogazione da parte dell'opposta dele somme oggetto del contratto, e che risulta solo parziale il versamento delle somme dovute.
Si ritiene pertanto che la produzione documentale allegata dalla banca al ricorso monitorio, valutato alla luce della non contestazione dell'opponente, debba ritenersi idonea a dimostrare l'esistenza e l'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo.
Tanto premesso, deve essere rigettato l'unico motivo di opposizione proposto.
L'opponente ha eccepito la nullità della clausola contrattuale derogativa del diritto di opporre la decadenza ex art. 1957 c.c., deducendone l'inapplicabilità per effetto della qualità di consumatore dallo stesso rivestita quale parte contrattuale.
L'eccezione non è fondata.
Occorre premettere che la qualifica di consumatore di cui all'art 3 del d.lgs.
6 settembre 2005, n. 206 - rilevante ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui all'art. 33 del citato d.lgs. - spetta
3 alle sole persone fisiche allorché concludano un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata, dovendosi, invece, considerare professionista il soggetto che stipuli il contratto nell'esercizio di una siffatta attività o per uno scopo a questa connesso
(Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5705 del 12/03/2014; Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 2687 del 10/02/2016).
In materia di contratto di fideiussione la più recente giurisprudenza di legittimità, mutando il precedente orientamento secondo cui per determinare la qualità di consumatore occorreva rapportarsi alla natura della obbligazione garantita (v. Cass. sez. 3, 29 novembre 2011 n. 25212 e
Cass. sez. 1, 9 agosto 2016 n. 16827), ha da ultimo affermato che “nel contratto di fideiussione i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15,
, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, , dovendo Per_1 Per_2 pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio)” (Cass.
Sez. U - , Ordinanza n. 5868 del 27/02/2023; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza
n. 742 del 16/01/2020; Cass. Ordinanza 8 maggio 2020, n. 8662; Cass. Sez.
6 - 2, Ordinanza n. 8419 del 26/03/2019; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.
32225 del 13/12/2018);
Secondo la più recente giurisprudenza, infatti, “in tema di contratti stipulati dal "consumatore" i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica, in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria (CGUE, sentenza 19 novembre 2005, in causa C-74/15
) - all'entità della partecipazione al capitale sociale, nonché Per_1 all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore.” (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1666 del 24/01/2020). Ancora “Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, Per_1
, dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona Per_2 fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale
4 al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio).”. (Cass.
Sez. U - , Ordinanza n. 5868 del 27/02/2023)
Nel caso in esame, come risulta dalla visura societaria prodotta in atti, il garante ha rivestito il ruolo di socio al 50% della Parte_1 [...]
Parte_3
A fronte di tali evidenze documentali il garante non ha allegato l'assenza di rapporti di tipo professionale con la debitrice principale o lo svolgimento di una diversa attività né il perseguimento, nella sottoscrizione della fideiussione, di una finalità estranea a quella societaria. Non vi sono i presupposti, pertanto, per l'applicazione della disciplina a tutela del consumatore.
Ne consegue che la clausola contrattuale che prevede la deroga al rispetto dei termini di cui all'art. 1957 c.c. del contratto di finanziamento mediante apertura del credito in conto corrente con garanzia ipotecaria deve ritenersi valida ed efficace tra le parti.
Tale motivo di opposizione è, quindi, infondato.
L'opposizione deve, pertanto, essere rigettata ed il decreto ingiuntivo n. 260/2020 deve essere dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 653
c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/2022, tenendo conto del valore della controversia, della ridotta istruttoria e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,
- rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 260/2020, che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna l'opponente alla refusione in favore di e Controparte_3 per essa quale cessionaria di delle Controparte_4 Controparte_2 spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 7.000,00 a titolo di compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Latina, 30.03.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile
in persona del giudice monocratico dott.ssa Valentina Giasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2137 del Registro
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020 promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Davide Iobbi, come da procura in atti;
-parte opponente-
CONTRO
[...]
( C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Diomede Marafini, come da procura in atti;
-parte opposta-
E NEI CONFRONTI DI in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Diomede Marafini, come da procura in atti;
-parte intervenuta-
E PER Controparte_3 Controparte_4
QUALE CESSIONARIA DI in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giacinto Di
Donato, come da procura in atti;
-parte intervenuta-
FATTO E DIRITTO
1 Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. ha proposto Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 260/2020, con il quale il Tribunale di
Latina gli aveva ingiunto, in qualità di fideiussore, il pagamento di €
106.548,80, oltre interessi e spese, quale saldo passivo del contratto di conto corrente con apertura di credito concesso alla società BI.PA.
da rimborsarsi entro il 03.07.2017. Parte_2
Con un unico motivo di opposizione ha eccepito la nullità della clausola contrattale contenente rinuncia al diritto di opporre l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. e, dunque, ha eccepito l'intervenuta decadenza.
Ha così concluso: “ 1) Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito in composizione monocratica, così provvedere: a) ai sensi dell'art. 36 del Codice del
Consumo, dichiarare la nullità, della clausola di esclusione della decadenza del creditore dalla garanzia prevista dall'art. 1957 c.c., contenuta nell'art. 5 ultimo comma della “lettera di fideiussione a garanzia di operazioni di credito” sottoscritta dall'opponente; b) in accoglimento della svolta eccezione, dichiarare l'intervenuta decadenza del creditore dal diritto di agire e pretendere il pagamento del debito della
dal fideiussore;
c) e per l'effetto Parte_3 Parte_1 revocare il decreto ingiuntivo opposto. 2) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”.
, costituendosi ritualmente in Controparte_1 giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
Ha rassegnato, le seguenti conclusioni: “ Piaccia all'On.le Giudice Unico, contrariis reiectis: -previa dichiarazione di provvisoria esecutorietà del
D.I. opposto nei confronti dell'opponente sin dalla Parte_1 prima udienza ex art.648 cpc, in quanto l'opposizione è palesemente generica, errata nei suoi presupposti, non fondata su prova scritta e non è di pronta soluzione, rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto e diritto e comunque perché non provata, per le motivazioni innanzi articolate. Per l'effetto confermare in toto il D.I. opposto n. 260/2020 nei confronti dell'opponente , decreto con il quale egli è Parte_1 stato riconosciuto debitore della Cassa Rurale ed Artigiana dell'Agro
Pontino Soc.Coop. della complessiva somma di € 106.548,80, oltre interessi contrattuali dal 06/04/2019 al saldo sulla sola sorte ed oltre spese
e compensi liquidati nella procedura. Sempre che non si voglia accogliere
l'eccezione preliminare e pregiudiziale, formulata in via riconvenzionale, di incompetenza funzionale del Tribunale adito, in favore della Sezione
Specializzata in Materia di Imprese presso il Tribunale di Roma, che si reitera. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.”.
Con comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c. sono intervenute in giudizio dapprima quale cessionaria a titolo particolare nel Controparte_2 diritto controverso, sostituita poi da e per essa Controparte_3 [...]
quale cessionaria di insistendo per il CP_4 Controparte_2 rigetto dell'avversa opposizione e la conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
2 Così ha concluso la terza intervenuta: “Tutto quanto innanzi premesso e considerato, per essa come in epigrafe Controparte_3 Controparte_4 rappresentata e difesa, si riporta alle conclusioni già rassegnate dalla cedente e prima ancora da Controparte_2 Controparte_5
che in questa sede si intendono integralmente
[...] richiamate e trascritte, ed insiste per l'accoglimento delle stesse.”.
Conclusa l'istruttoria mediante produzione documentale, all'udienza del
10.09.2024 , sostituita ex art. 127 ter c.p.c. introdotto dall'art. 3, comma
10, decreto legislativo n. 149/2022, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
L'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 260/2020 non può essere accolta e va rigettata.
L'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. apre un normale giudizio di cognizione in cui il ricorrente assume la veste sostanziale di attore ed ha l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, ed in cui spetta all'opponente-convenuto sostanziale allegare e provare fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui domanda.
Nel caso di specie, a sostegno della pretesa creditoria, parte opposta ha prodotto, sin dal giudizio monitorio, il contratto di finanziamento mediante apertura del credito in conto corrente con garanzia ipotecaria, concluso con la in data 03.07.2015, lettera di fideiussione Parte_3 rilasciata da , e , lettera di Parte_1 Parte_4 CP_6 revoca e di costituzione in mora, nonché estratti conto relativi al rapporto contrattuale e visura societaria.
Introducendo il presente giudizio, parte opponente, con comportamento rilevante ex art. 115 c.p.c., non ha contestato che sono stati conclusi i contratti principali ed il contratto di garanzia, che effettivamente vi è stata la erogazione da parte dell'opposta dele somme oggetto del contratto, e che risulta solo parziale il versamento delle somme dovute.
Si ritiene pertanto che la produzione documentale allegata dalla banca al ricorso monitorio, valutato alla luce della non contestazione dell'opponente, debba ritenersi idonea a dimostrare l'esistenza e l'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo.
Tanto premesso, deve essere rigettato l'unico motivo di opposizione proposto.
L'opponente ha eccepito la nullità della clausola contrattuale derogativa del diritto di opporre la decadenza ex art. 1957 c.c., deducendone l'inapplicabilità per effetto della qualità di consumatore dallo stesso rivestita quale parte contrattuale.
L'eccezione non è fondata.
Occorre premettere che la qualifica di consumatore di cui all'art 3 del d.lgs.
6 settembre 2005, n. 206 - rilevante ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui all'art. 33 del citato d.lgs. - spetta
3 alle sole persone fisiche allorché concludano un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata, dovendosi, invece, considerare professionista il soggetto che stipuli il contratto nell'esercizio di una siffatta attività o per uno scopo a questa connesso
(Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5705 del 12/03/2014; Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 2687 del 10/02/2016).
In materia di contratto di fideiussione la più recente giurisprudenza di legittimità, mutando il precedente orientamento secondo cui per determinare la qualità di consumatore occorreva rapportarsi alla natura della obbligazione garantita (v. Cass. sez. 3, 29 novembre 2011 n. 25212 e
Cass. sez. 1, 9 agosto 2016 n. 16827), ha da ultimo affermato che “nel contratto di fideiussione i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15,
, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, , dovendo Per_1 Per_2 pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio)” (Cass.
Sez. U - , Ordinanza n. 5868 del 27/02/2023; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza
n. 742 del 16/01/2020; Cass. Ordinanza 8 maggio 2020, n. 8662; Cass. Sez.
6 - 2, Ordinanza n. 8419 del 26/03/2019; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.
32225 del 13/12/2018);
Secondo la più recente giurisprudenza, infatti, “in tema di contratti stipulati dal "consumatore" i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica, in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria (CGUE, sentenza 19 novembre 2005, in causa C-74/15
) - all'entità della partecipazione al capitale sociale, nonché Per_1 all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore.” (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1666 del 24/01/2020). Ancora “Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, Per_1
, dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona Per_2 fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale
4 al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio).”. (Cass.
Sez. U - , Ordinanza n. 5868 del 27/02/2023)
Nel caso in esame, come risulta dalla visura societaria prodotta in atti, il garante ha rivestito il ruolo di socio al 50% della Parte_1 [...]
Parte_3
A fronte di tali evidenze documentali il garante non ha allegato l'assenza di rapporti di tipo professionale con la debitrice principale o lo svolgimento di una diversa attività né il perseguimento, nella sottoscrizione della fideiussione, di una finalità estranea a quella societaria. Non vi sono i presupposti, pertanto, per l'applicazione della disciplina a tutela del consumatore.
Ne consegue che la clausola contrattuale che prevede la deroga al rispetto dei termini di cui all'art. 1957 c.c. del contratto di finanziamento mediante apertura del credito in conto corrente con garanzia ipotecaria deve ritenersi valida ed efficace tra le parti.
Tale motivo di opposizione è, quindi, infondato.
L'opposizione deve, pertanto, essere rigettata ed il decreto ingiuntivo n. 260/2020 deve essere dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 653
c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/2022, tenendo conto del valore della controversia, della ridotta istruttoria e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,
- rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 260/2020, che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna l'opponente alla refusione in favore di e Controparte_3 per essa quale cessionaria di delle Controparte_4 Controparte_2 spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 7.000,00 a titolo di compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Latina, 30.03.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
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