Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 22/05/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale Taranto n. 2523 dell'1.12.2022 Oggetto: retribuzione per ore eccedenti l'orario obbligatorio di insegnamento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia di lavoro, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Losito Parte_1
Appellante
e
, Controparte_1 [...]
, Controparte_2
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Controparte_3 distrettuale dello Stato di Lecce
Appellati
FATTO
Con ricorso depositato il 2.06.2021, -premesso di: essere docente di ruolo a Parte_1 tempo indeterminato, in organico di diritto presso l'Istituto Comprensivo “G. Rodari” di Palagiano
(Ta) nella classe di concorso A060; avere sottoscritto, per gli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019,
2020/2021, altrettanti contratti di lavoro a tempo determinato per l'insegnamento di ore eccedenti
(rispettivamente pari a due, quattro e sei ore settimanali in relazione a ciascuno dei predetti aa.ss.) su cattedra di diritto sino al 30 giugno di ogni anno;
essere stato retribuito in relazione a tali ore eccedenti solo sino al termine delle attività didattiche e non sino alla fine dell'anno scolastico (quindi con esclusione dei mesi di luglio e agosto)- chiedeva la condanna del Controparte_4
[..
[...]
[...] Controparte_1
di differenze retributive per le mensilità di luglio e agosto per ciascuno degli anni scolastici suddetti, oltre al ricalcolo della quota di tredicesima. A fondamento della domanda deduceva che le ore eccedenti effettuate erano relative a posti disponibili e vacanti su organico di diritto e che, in quanto eccedenti le 18 ore settimanali, ai sensi dell'art. 6 D.P.R. n. 209/87 e dell'art. 1 D.M. n. 131/2007, dovevano essere retribuite per l'intera durata dell'anno scolastico.
Si costituiva in giudizio il a mezzo del Dirigente scolastico, contestando gli Controparte_1
avversi assunti e chiedendo il rigetto del ricorso. Evidenziava, in particolare, che il pagamento fino al termine dell'anno scolastico era dovuto per le sole ore eccedenti legate a cattedre con un orario settimanale superiore alle 18 ore previsto come istituzionale, mentre nella specie le ore di insegnamento eccedenti le 18 ore derivavano da spezzoni orario che non concorrevano a costituire cattedre o posti orario, ivi comprese le disponibilità orarie individuate in organico di diritto.
Si costituiva il , anch'esso a mezzo di proprio funzionario, Controparte_3
che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedeva, comunque, il rigetto del ricorso.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Taranto dichiarava l'inammissibilità della domanda proposta nei confronti del , in quanto soggetto Controparte_3 estraneo alla lite, e rigettava la domanda proposta nei confronti del , Controparte_1
condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuna parte. Riteneva che le ore eccedenti, in quanto derivanti da spezzoni orario, non concorrevano a costituire cattedre e ciò legittimava la loro regolamentazione a mezzo di appositi contratti che, nella specie, prevedevano espressamente la durata dell'incarico sino al 30 giugno. Siffatta regolamentazione appariva conforme al disposto di cui all'art. 7, comma 3 D.M. n 131/2007, emesso in base al disposto di cui all'art. 2, comma 4, l. n. 124/99.
Avverso tale decisione ha proposto appello censurandola per i seguenti Parte_1
motivi:
1) il Tribunale aveva errato nell'interpretare il contratto sottoscritto tra le parti e la normativa applicabile, in quanto non aveva considerato che al ricorrente erano state offerte ore eccedenti su posti disponibili in “organico di diritto”, ovvero su classi scolastiche già presenti all'interno dell'Istituto scolastico, in relazione alle quali doveva trovare applicazione l'art. 6, comma 1, D.P.R.
n. 209/1987, che assicura il compenso delle stesse per l'intero anno scolastico. Ha richiamato l'art.1, comma 4, D.M. n. 131/2007 -ai sensi del quale le ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, non fanno parte del piano di disponibilità provinciale da ricoprire in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, ma
2 restano nella competenza dell'istituzione scolastica ove si verifica la disponibilità di tali spezzoni di insegnamento- lamentando che il Tribunale avesse erroneamente fatto rifermento all'art. 7 dello stesso D.M., che si riferisce ad assenze temporanee, mentre nella specie il ricorrente era stato chiamato a sostituire una intera cattedra su organico di diritto di un docente mai nominato. Sul punto ha ulteriormente evidenziato che in ciascun contratto stipulato dal ricorrente erano menzionati gli artt.
88 D.P.R. n. 417/74 e 6 D.P.R. n. 209/87, che regolamentano la fattispecie di “ore eccedenti
d'insegnamento/ore aggiuntive l'orario d'obbligo”, per le quali il compenso deve essere corrisposto fino alla fine dell'anno scolastico (31/08), ciò a dimostrazione che nella specie si trattava di tale fattispecie di incarico e non di “semplici” supplenze temporanee;
2) in riferimento alla quantificazione del ristoro economico, la differenza retributiva non corrisposta andava calcolata, ai sensi dell'art. 88, comma 4, DPR n. 417/74, come richiamato dall'art. 6, comma
2, DPR n. 209/87 e dall'art. 3, comma del DPR n. 399/88, e integrata -per ogni ora settimanale di insegnamento conferita in eccedenza all'orario d'obbligo- con un importo pari ad 1/18 della voce
“stipendio” in godimento con inclusione della compresa la tredicesima mensilità; CP_5
3) aveva errato il Tribunale a condannare il ricorrente al pagamento delle spese, in quanto nella specie le amministrazioni resistenti si erano costituite a mezzo dei funzionari, cui non potevano essere riconosciuti i diritti e gli onorari di avvocato, ma solo il ristoro per eventuali “spese vive”, ove documentate. Ha concluso per la riforma della sentenza impugnata e per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado.
Si sono costituite in questo giudizio le amministrazioni appellate, che hanno richiamato le difese svolte nel precedente grado di giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza del 26.03.2025, dopo discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi che si è formato il giudicato interno in merito all'accertato difetto di legittimazione passiva del . Controparte_3
Tanto precisato i primi due motivi di appello -da trattarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione- sono infondati e devono essere rigettati per le ragioni che di seguito si espongono.
È documentato che l'appellante, per gli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021, ha sottoscritto altrettanti contratti di lavoro a tempo determinato, sino al 30 giugno di ogni anno (termine delle attività didattiche), per l'insegnamento di ore eccedenti nella classe di concorso A060
(rispettivamente pari a due, quattro e sei ore settimanali in relazione a ciascuno dei predetti anni scolastici) in relazione a “disponibilità residue” presenti nell'organico di diritto.
3 Gli incarichi in questione sono stati attribuiti in conformità con le norme che disciplinano la materia, in particolare: l'art. 4, commi 1 e 2, l.n. 124/99 (secondo cui “
1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario”); l'art. 22, comma 4, l.n. 448 del/2001 (recante “Disposizioni in materia di organizzazione scolastica”, secondo cui: "Nel rispetto dell'orario di lavoro definito dai contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici attribuiscono ai docenti in servizio nell'istituzione scolastica, prioritariamente e con il loro consenso, le frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come ore aggiuntive di insegnamento oltre
l'orario d'obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali"); l'art. 1, comma 4, DM n. 131/2007 (recante
“Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi della L. n. 124 del 1999 art. 4”, secondo cui “
4. Per le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, si dà luogo, in applicazione del comma 4 dell'articolo 22 della legge finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, all'attribuzione, con il consenso degli interessati, dei citati spezzoni ai docenti in servizio nella scuola, in possesso di specifica abilitazione, come ore aggiuntive oltre
l'orario d'obbligo, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.”); l'art. 4, comma 2, del suddetto DM n.
131/2007 (“Nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti appartenenti alla medesima tipologia, per i quali risulti omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo...”).
Ciò posto, la questione sottoposta a giudizio attiene al trattamento retributivo riservato alle ore eccedenti l'orario ordinario, per come sopra individuate, che, secondo parte appellante, dovrebbero essere retribuite per l'intero anno scolastico (dunque anche per i mesi di luglio e agosto) e non solo sino al termine delle attività didattiche (ovvero il 30 giugno, per come indicato nei contratti sottoscritti dalle parti), in quanto riferite a ore disponibili nell'organico di diritto, per come pure riportato nei contratti citati.
Gli argomenti di parte appellante non appaiono condivisibili.
4 Giova riportare la normativa che disciplina il regime retributivo delle “ore eccedenti” e, in particolare,
l'art. 6, commi 1 e 2, D.P.R. n. 209/1987 (recante “Prestazioni eccedenti l'orario obbligatorio di insegnamento”), ai sensi del quale “
1. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte, i docenti di ruolo e non di ruolo che, sulla base di dichiarata disponibilità, suppliscono i docenti che si assentino per non più di 6 giorni, nonché, nei tempi strettamente tecnici per la nomina del supplente temporaneo, i docenti che si assentino per un periodo più lungo, hanno diritto, per l'effettiva prestazione, ad una retribuzione commisurata, per ogni ora eccedente l'orario settimanale obbligatorio di insegnamento di
18 ore, ad 1/78 della retribuzione mensile iniziale di livello, ivi compresa la quota di indennità integrativa speciale.
2. Al personale docente che presta servizio su cattedre con orario settimanale superiore a 18 ore, ogni ora eccedente le 18 settimanali è compensata, ai sensi dell'art. 88, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, per l'intera durata dell'anno scolastico o della nomina”.
L'art. 88, comma 4, D.P.R. n. 417/1974, prevede, a sua volta, che “fermo restando l'obbligo di 20 ore mensili di servizio, per gli altri impegni connessi con la normale attività della scuola, nella scuola secondaria
e artistica ogni ora di insegnamento eccedente per qualsiasi motivo le 18 ore settimanali, comprese le ore di insegnamento supplementare facoltativo previsto dalle norme vigenti e quelle eventualmente incluse nell'orario di cattedra, è compensata per il periodo di effettiva durata della prestazione in ragione di 1/18 del trattamento economico in godimento, con esclusione della sola aggiunta di famiglia e dell'assegno di cui all'art. 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477”.
Ebbene, dall'esame delle norme sopra riportate si desume che le ore eccedenti sono retribuite per l'intera durata dell'anno scolastico (inclusi, dunque, i mesi di luglio e agosto) solo nelle ipotesi in cui il personale docente presta servizio su cattedre con orario settimanale superiore a 18 ore, ovvero in ipotesi di cattedre già costituite con orario superiore alle 18 ore.
Nelle altre ipotesi, in cui il personale docente effettua un orario superiore alle 18 ore per effetto dell'attribuzione di uno spezzone orario pari o inferire a 6 ore, che non concorrono a costituire cattedre, trova applicazione il comma 4 dell'art. 88 DPR 417/74, per cui ogni ora eccedente è compensata per il periodo di effettiva durata della prestazione e cioè fino alla fine dell'attività didattica.
Il caso in esame rientra in tale ultima ipotesi, trattandosi, nella specie, di ore aggiuntive che non hanno concorso a costituire cattedre, ma hanno richiesto l'acquisizione della disponibilità del docente in servizio nell'istituzione scolastica a svolgere le ore eccedenti l'orario d'obbligo, e la stipula di contratti a tempo determinato sino al 30 giugno di ciascuno degli anni scolastici per cui è causa, per come previsto dalla normativa sopra riportata. Ne consegue che il relativo compenso va determinato in ragione della durata effettiva della prestazione, per come previsto dall'art. 4 l. n. 124/99 e dall' art. 1
DM n. 131/2007, art. 88, comma 4, DPR 417/74.
5 Non è pertanto decisiva, ai fini di causa, la circostanza (evidenziata dall'appellante) che nei contratti a tempo determinato sottoscritti dalle parti si faccia riferimento a disponibilità residue presenti nell'organico di diritto, trattandosi, in ogni caso, di ore in sé insufficienti a integrare una cattedra, che non costituiscono parte di una cattedra già istituita.
***
Con il terzo motivo, l'appellante ha censurato la decisione di primo grado nella parte in cui è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle amministrazioni resistenti, nonostante che le stesse fossero costituite a mezzo dei funzionari, cui non potevano essere riconosciuti i diritti e gli onorari di avvocato, ma solo il ristoro per eventuali “spese vive”, ove documentate.
Anche tale motivo deve essere disatteso.
Invero, l'art. 152-bis disp. att. c.p.c. prevede che nelle liquidazioni delle spese processuali a favore delle pubbliche amministrazioni assistite da loro dipendenti ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., si applicano le stesse tariffe previste per il compenso spettante agli avvocati, con una riduzione del venti per cento dell'importo complessivo.
Da ciò consegue, per un verso, che la condanna alle spese processuali non è esclusa dal fatto che le pubbliche amministrazioni siano state difese da un funzionario (cfr. tra le tante Cass. n. 6194/2025); per altro verso, considerato che le spese sono state quantificate in misura di gran lunga inferiore alla misura massima prevista dallo scaglione di riferimento, nella specie risulta rispettato il limite
(riduzione del venti per cento) previsto dall'art. 152-bis disp. att. c.p.c.
Per tutte le suddette ragioni, l'appello deve essere rigettato.
La novità delle questioni proposte integra le “gravi ed eccezionali ragioni” di cui all'art. 92 c.p.c., per come interpretato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, e giustifica la compensazione integrale delle spese di questo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 12/09/2023 da nei confronti di e del Parte_1 Controparte_1
, avverso la sentenza del 01/12/2022 n. 2523 Controparte_3
del Tribunale di Taranto, così provvede:
Rigetta l'appello.
Dichiara compensate le spese di questo grado.
6 Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis del dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 26/03/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Dott. Gennaro Lombardi
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