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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/05/2025, n. 1727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1727 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
SEZIONE IV CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Flavia Bonelli ha pronunziato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 714 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016, vertente
TRA
(CF: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall' avv. MICHELE MARRA, ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico. attore
E
(CF: ), rappresentato e difeso dall' avv. Controparte_1 C.F._2
CARMELA DELLA MARCA, ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico. convenuto
(CF: ), rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._3 dagli avv.ti FERDINANDO STRUFFOLINO e ALESSANDRO VINCIGUERRA, ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico convenuto
OGGETTO: occupazione senza titolo di immobile.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in Parte_1 giudizio innanzi l'intestato Tribunale e Controparte_1 Controparte_2 affinché venisse accolta domanda di accertamento di occupazione senza titolo di immobile
da lui condotto in locazione. Per l'effetto, ha chiesto la condanna dei convenuti alla corresponsione di un'indennità di occupazione pari ad un importo degli 8/10 della somma annualmente pagata a titolo di canone di locazione, complessivamente pari ad euro
50.592,00 per il periodo dal 1998 al 2015, il tutto oltre alle annualità successive fino all'emissione della sentenza e all'effettivo rilascio del fondo.
In particolare, l'attore ha esposto:
- di essere il legale rappresentate della e di essere in via esclusiva Controparte_3
conduttore dell'immobile di proprietà di e dei germani , e Persona_1 Per_2 Per_3
sito in Maddaloni (CE) alla Via Garitta, identificato in catasto al foglio 32, n.4, Per_4 in virtù di un contratto di locazione registrato in data 23.11.2015, ma in corso sin dal settembre 2008;
- di ver sempre versato, per tutto il periodo, un canone semestrale di locazione pari ad euro
1.860,00 e quindi annualmente ammontante ad euro 3.720,00;
- che l'immobile condotto in locazione è costituito da un'area di terreno di circa 10.000 mq, adibita dalla a deposito automezzi;
Controparte_3
- che, da tempo, circa 8.000 mq della predetta area vengono occupati, senza autorizzazione e senza titolo, da automezzi di proprietà dei Sigg. e Controparte_1
; Controparte_2
- che vani sono stati i tentativi di risolvere bonariamente la vicenda.
Si sono costituiti in giudizio i convenuti e , i quali CP_1 CP_2 preliminarmente hanno eccepito l'improcedibilità dell'azione per mancato espletamento della procedura di mediazione obbligatoria e, nel merito, hanno chiesto il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto.
Tenutasi la prima udienza di comparizione, con provvedimento del 03.05.2017 reso fuori udienza, il GOT cui era stato assegnato il presente procedimento in sostituzione del G.I. titolare, ha respinto le eccezioni sollevate dalle parti convenute, ivi compresa quella relativa alla mediazione, assegnando i termini di cui all'art. 183 co. 6 cpc.
All'esito dell'udienza del 13.12.2017, subentrato il G.I. titolare del ruolo, questi, rilevato che il presente procedimento verte in materia per la quale è obbligatorio l'esperimento del procedimento di mediazione e, dunque, modificando ex art. 177 cpc, la precedente ordinanza emessa dal GOT, ha assegnato alle parti termine di giorni quindici per dare avvio
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al procedimento di mediazione, rinviando la causa al 27.06.2018, successivamente rinviata d'ufficio al 06.07.2018 e infine al 26.09.2018.
La causa è stata poi aggiornata al 07.12.2018 onde consentire alla parte attrice l'esibizione dei documenti attestanti l'esperito tentativo di mediazione, atteso che i procuratori delle avverse parti hanno dichiarato di non aver mai ricevuto alcuna convocazione per la mediazione. Con susseguente provvedimento reso fuori udienza, il G.I., rilevato che l'attore non aveva fornito prova di aver depositato istanza di mediazione, essendosi limitato a depositare una istanza di mediazione priva della data e firma di deposito da parte dell'organismo a ciò preposto, e conseguenzialmente del verbale di mediazione, ha rinviato la causa per la precisazione conclusioni.
La parte attrice ha, nel corso del giudizio, depositato note con le quali ha dedotto l'impossibilità per il Giudicante di assegnare termine per la mediazione dal momento che tale disposizione seguiva i già concessi termini ex art. 183, co. 6, cpc e, dunque, avveniva in una fase processualmente a ciò preclusa.
Entrambe le parti convenute hanno, invece, insistito nell'accoglimento delle proprie conclusioni.
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Deve osservarsi che risulta assorbente ai fini della decisione l'eccezione di improcedibilità svolta dalle parti convenute.
È pacifico che la presente controversia è sottoposta alla condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010, avendo ad oggetto un rapporto di locazione, ovvero secondo la tesi dell'attore un'occupazione senza titolo (e dunque verte in materia di diritti reali).
E infatti, con ordinanza dell'8.2.2019, pur in modifica della precedente ordinanza di assegnazione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., è stato assegnato il termine di giorni quindici previsto dalla legge per procedere al tentativo di mediazione ma, a fronte di tale provvedimento, non è stata depositata prova del tempestivo avvio del procedimento di mediazione, né il verbale di conclusione dello stesso.
Ebbene, preliminarmente occorre osservare che il termine indicato dal giudice per l'attivazione della procedura di mediazione ai sensi dell'art. 5 co. 2 D.Lgs. n. 28 del 2010 mediante deposito dell'istanza presso l'organismo deputato è stato da una parte della giurisprudenza di merito considerato perentorio, superando anche l'obiezione che della
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mancanza di una espressa previsione legale (art. 152 c.p.c.). È stato argomentato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il carattere perentorio del termine può desumersi anche in via interpretativa tutte le volte che, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, il termine medesimo debba essere rigorosamente osservato (in questo senso Cass.
n. 14624/00 e n. 4530/04). A conclusione analoga deve condurre il mancato rispetto del termine concesso dal giudice per il deposito della domanda di mediazione. Secondo tale orientamento, la implicita natura perentoria di tale termine si evince dalla stessa gravità della sanzione prevista (l'improcedibilità della domanda giudiziale), che comporta la necessità di emettere una sentenza in rito così impedendo al processo di pervenire al suo esito fisiologico. La mancata presentazione dell'istanza di mediazione nel termine assegnato dal giudice rende improduttivo di effetti il relativo incombente, determinando le stesse conseguenze del mancato esperimento, ovvero l'improcedibilità del giudizio (cfr. Tribunale di Imperia 11/09/2020; Tribunale di Spoleto 19/12/2019). Dall'altra parte, invece, si è sostenuto che il termine de quo abbia natura ordinatoria, principalmente in ragione della mancata qualificazione in termini di perentorietà da parte del legislatore (Corte d'Appello di
Firenze 13.01.2020).
Si è sostenuto, inoltre, che, anche a voler ritenere il termine ordinatorio, ciò non significa e non può significare che la parte onerata non abbia limite alcuno. Invero, la ratio legis della previsione del termine di quindici giorni risponde alla esigenza di garantire certezza dei tempi di definizione della procedura di mediazione, affinché la parentesi extraprocessuale, che si apre con l'emissione della ordinanza di rimessione delle parti in mediazione, possa chiudersi entro la data di rinvio del processo ed in tempo utile ad evitare che il tentativo di raggiungimento di un accordo amichevole tra le parti ridondi in danno della durata complessiva del processo, provocando uno slittamento ulteriore della udienza di rinvio e, dunque, un allungamento dei tempi di definizione del giudizio. Ne consegue che la parte può avanzare la domanda di mediazione oltre il termine ordinatorio assegnato dal giudice, senza - per ciò solo - incorrere nella declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale.
Tuttavia “nel quadro interpretativo così delineato, ove l'udienza di verifica sia stata fissata subito dopo la scadenza del termine di durata della mediazione, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 28/2010, senza che il procedimento sia stato iniziato o comunque si sia concluso per una colpevole inerzia iniziale della parte, che ha ritardato la presentazione della istanza, quest'ultima si espone al rischio che la sua domanda giudiziale
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sia dichiarata improcedibile, a causa del mancato esperimento della mediazione entro il termine di durata della procedura previsto per legge” (Cass. 40035/2021).
Giova precisare, altresì, che nel caso di mancato previo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, pur essendo l'invito del giudice rivolto a tutte le parti del giudizio,
è chiaro che la figura processuale interessata ad attivarsi è quella che avrebbe dovuto, in limine litis, provvedervi e che, pertanto, può risentire effetti pregiudizievoli dalla mancata ottemperanza a tale invito. La norma (l'art. 5, co.
1-bis D.Lgs. n. 28 del 2010) recita infatti:
"Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione". Ed allora è evidente che la carenza della condizione di procedibilità non può che ridondare a carico dell'originaria parte attrice.
Occorre aggiungere inoltre, in punto di diritto e in relazione a quanto asserito dalla parte convenuta circa la tempistica processuale dell'ordinanza che ha disposto esperirsi la mediazione, che l'inciso del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 2 ("L'invito deve essere rivolto alle parti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa") costituisce una norma di disciplina e regolamentazione dello svolgimento dell'udienza e senza dubbio non prevede una nullità processuale. In ogni caso, giova ricordare che, sempre secondo la normativa su richiamata, “…l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza…”. Ora, risulta agli atti come le parti convenute abbiano eccepito entro il termine prescritto, ed anche successivamente, l'improcedibilità dell'azione per mancato espletamento del procedimento di mediazione.
Dunque, facendo applicazione al caso di specie dei principi di diritto innanzi enunciati, risulta agli atti che parte attrice ha provveduto a depositare solo all'udienza del 7.12.2018 la sola mera istanza di mediazione, peraltro priva di data, di firma di deposito da parte dell'organismo di mediazione nonché del verbale medesimo.
Orbene, per ciò che concerne l'identificazione dell'adempimento richiesto dalla normativa affinché il procedimento di mediazione possa dirsi esperito, il co. 2 bis dell'art. 5 D.Lgs. n.
28 del 2010 precisa che “Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di
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procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo”.
La giurisprudenza maggioritaria (si vedano, tra gli altri, Corte d'Appello di Milano sentenza
10 maggio 2017; Corte d'Appello di Ancona sent. 23 maggio 2018; Tribunale di Pavia, sez.
III, sent. 20 gennaio 2017 e Tribunale di Roma, Ord., 26 ottobre 2015, n. 100801) ha sostenuto che, perché la mediazione possa dirsi esperita, è necessario dar vita ad un tentativo di conciliazione effettivo. Ciò presuppone, in primis, la presenza fisica delle parti al primo incontro fissato dal mediatore. Qualora ciò non avvenga, la domanda dovrà essere dichiarata improcedibile. Sul piano letterale il co. 2 bis del succitato articolo richiede, perché la condizione di procedibilità possa disi avverata, che “il primo incontro” si concluda “senza accordo”. Tale incontro è disciplinato dall'art. 8 che prevede, tra l'altro, che ad esso “le parti devono partecipare con l'assistenza di un avvocato”.
La condizione di procedibilità, quindi, può dirsi realizzata solo quando le parti (a ciò giuridicamente tenute) si sono materialmente incontrate dinanzi ad un mediatore. Tale aspetto, nel caso di specie, non è stato possibile verificare in quanto parte attrice non ha prodotto il relativo verbale.
Pertanto, assorbita ogni altra questione e/o eccezione sollevata, non essendo stato regolarmente espletato il tentativo di mediazione obbligatorio ex lege previsto, deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'azione.
Rilevato, inoltre, che gravava sulla parte attrice l'onere di attivare la mediazione obbligatoria, le spese del presente giudizio devono essere poste a carico della stessa, liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al DM 55/2014, con valori minimi ed esclusione della fase istruttoria stante la decisione in rito della controversia.
Non sussistono, infine, i presupposti della mala fede e colpa grave per la condanna ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. DICHIARA l'improcedibilità della domanda;
2. CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
di che liquida in euro 2906,00 per compensi oltre spese forfettarie Controparte_1
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nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore costituito avv. Carmela Della Marca.
3. CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
di che liquida in euro 2906,00 per compensi oltre spese Controparte_2 forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, lì 23/05/2025.
Il giudice
Flavia Bonelli
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