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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/10/2025, n. 3387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3387 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
N. R. G. 2779/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
RA AB Presidente
Anna Scognamiglio Giudice
CA VE Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2779 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025, riservata in decisione il 16 settembre 2025, avente ad oggetto: ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], ivi residente a[...]
Rossi n. 75, C.F.: , elettivamente domiciliata in C.F._1
OR (Na) alla Via Dalbono, Parco Punzo n. 13/15 presso lo studio dell'Avv. Mariacristina Romano, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
pagi na 1 di 5 E
, nato a [...] il 26/2/1968, residente in [...]di Napoli CP_1
(NA) alla Via De Filippo n.10, C.F.: , C.F._2
elettivamente domiciliato in Napoli, al corso Garibaldi n. 298 presso lo studio dell'avv. Ciro Gianfranco Autiero che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dalla Giudice delegata all'udienza del 25 giugno.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26/3/2025, ha chiesto la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
a Napoli il 6/2/1993 (Atto n.30, p.II Serie A) dal quale sono nati due figli il 24/4/1993 e il 7/1/2001. Persona_1 Persona_2
La ricorrente ha riferito che tra i coniugi è intervenuta la separazione con sentenza n. 6090/2012 del Tribunale di Napoli e che dalla loro comparizione (avvenuta l'11/1/2008) dinanzi al Presidente i coniugi vivono separati. Ha aggiunto che a parziale modi fica delle statuizioni di cui alla detta sentenza il Tribunale di Napoli con decreto n. 5110/2017 del 23/5/2017 ha revocato l'obbligo a carico di di contribuire al CP_1
mantenimento della figlia e ha determinato in euro 300,00 il Per_1
contributo a suo carico per il mantenimento del figlio . Per_2
pagi na 2 di 5 La ricorrente, nel merito, ha chiesto la corresponsione a carico di CP_1
di un assegno complessivo di € 850,00, € 550,00 a titolo di contributo per il suo mantenimento ed € 300,00 per il mantenimento del figlio maggiorenne ed economicamente autosu fficiente, oltre il 50% Per_2
delle spese straordinarie nell'interesse del figlio.
si è costituito con comparsa di risposta del 23/5/2025 e ha CP_1
a sua volta chiesto il divorzio.
Nel merito, il resistente ha chiesto:
- dichiarare che il sig. non è tenuto più al versamento dell'importo CP_1
di euro 450,00 a titolo di mantenimento dell'ex coniuge;
- dichiarare che il sig. non è tenuto più al versamento dell'importo CP_1
di euro 300,00 a titolo di mantenimento del figlio . Per_2
- ordinare alla ricorrente la produzione di documenti reddituali di tutto il suo nucleo familiare.
All'udienza del 25 giugno 2025, la Giudice, sentiti i coniugi, ha formulato la proposta conciliativa ex art. 473 bis.21 ult. co. c.p.c., che si riporta di seguito: rinuncia alla domanda di mantenimento per il figlio Per_2
maggiorenne, economicamente autosufficiente, con il quale la madre non coabita;
- Euro 200,00 di assegno divorzile;
- Rinuncia a ogni ulteriore reciproca pretesa;
- Spese compensate;
Il ricorrente ha aderito in udienza alla suesposta prop osta conciliativa mentre la resistente, chiesto un breve rinvio, ha manifestato la propria adesione con note di trattazione scritta del 13/9/2025.
pagi na 3 di 5 La Giudice, preso atto, ha rimesso la causa al Collegio per l a decisione.
Il P.M, ha apposto il visto nulla opponendo.
Nel merito, la domanda di divorzio è fondata e va accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi i termini di legge dalla comparizione dei coniugi (avvenuta l'11/1/2008) dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli nell'ambito del giudizio di separazione conclusosi con sentenza n. 6090/2012 ed essendo perdurata da tale data la separazione che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
In ordine alle statuizioni accessorie, si dispone in conformità alla proposta conciliativa sopra riportata accettata dalle par ti, e pertanto:
- Rinuncia alla domanda di mantenimento per il figlio Per_2
maggiorenne, economicamente autosufficiente, con il quale la madre non coabita;
- Euro 200,00 di assegno divorzile;
- Rinuncia a ogni ulteriore reciproca pretesa;
- Spese compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Napoli il 6/2/1993 da nato a [...] il [...] CP_1
e , nata a [...] il [...] (Atto n.30, Parte_1
Parte II, serie A, anno 1993) alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi riportate e trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di di Napoli la pagi na 4 di 5 trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile.
c) compensa le spese di lite.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 2/10/2025.
La Giudice relatrice La Presidente
CA VE RA AB
pagi na 5 di 5